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Legge di Bilancio 2018 – Novità Fiscali

Tra le varie novità in materia fiscale introdotte dalla Legge di Bilancio 2018, di seguito sono riassunte le più rilevanti:

Super-ammortamento e Iper-ammortamento prorogati con modifiche

Super ammortamento e Iper ammortamento sono agevolazioni fiscali mediante le quali è possibile dedurre un costo di ammortamento maggiorato, rispetto a quello sostenuto, di una data percentuale sulla base del bene oggetto di nuova acquisizione.

  • Super ammortamento: la maggiorazione dal 2018 è ridotta dal 40% al 30% per i beni materiali, escludendo dall’agevolazione veicoli, automezzi, fabbricati e costruzioni, mentre rimane invariata al 40% la maggiorazione relativa all’acquisto di beni immateriali indicati in apposita tabella.
  • Iper ammortamento: i soggetti che effettuano investimenti in beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica/digitale entro il 2018 hanno la possibilità di dedurne il costo con una maggiorazione del 150%.

Scheda carburante abrogata dal 01/07/2018

E’ stata disposta la soppressione dell’utilizzo della scheda carburante a partire dal 1° Luglio 2018, che saranno obbligati ad emettere la fattura elettronica.

Da tale data, infatti, per poter dedurre il costo di acquisto del carburante, nonché per poterne detrarre l’IVA, sarà necessario richiedere fattura o ricevuta fiscale pagando esclusivamente mediante metodi tracciabili (carte di credito, debito o prepagate).

Per favorire l’utilizzo dei metodi di pagamento elettronici è riconosciuto a favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante un credito di imposta del 50% sulle commissioni addebitate per tali transazioni.

Aumenti Aliquote IVA rinviati al 2019

Gli aumenti previsti per le aliquote IVA sono slittati a partire dal 2019 come segue:

  • IVA al 10%: dal 01/01/2019 aumenterà al 11,50% e dal 01/01/2020 si assesterà al 13%;
  • IVA al 22%: dal 01/01/2019 aumenterà al 24,20%, dal 01/01/2020 passerà al 24,90% e dal 01/01/2021 si assesterà al 25%.

 IVA su beni significativi

Viene introdotta una norma di interpretazione autentica in materia di “beni significativi”.
Tali norme si interpretano nel senso che l’individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell’ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e delle parti staccate si effettua in base all’autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale, come individuato nel citato decreto ministeriale; come valore dei predetti beni deve essere assunto quello risultante dall’accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi e che, comunque, non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi.
La fattura emessa dal prestatore che realizza l’intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio che costituisce l’oggetto della prestazione, anche i beni di valore significativo, che sono forniti nell’ambito dell’intervento stesso.
Sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti fino al 1° gennaio 2018 (data di entrata in vigore della legge di bilancio).
Non si fa luogo al rimborso dell’imposta sul valore aggiunto applicata sulle operazioni effettuate.

Proroga interventi di riqualificazione energetica con riduzione

E’ confermata la detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica nella misura del 65% per le spese sostenute fino al 31/12/2018.

Viene, però, ridotta al 50% la detrazione per le spese sostenute dal 01/01/2018 relative agli interventi di:

  • acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;
  • acquisto e posa in opera di schermature solari;
  • acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (con importo massimo di detrazione pari a € 30.000);
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza pari almeno alla classe A di prodotto (qualora detto intervento preveda la contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti la detrazione è riconosciuta nella misura del 65%).

Proroga interventi di recupero edilizio, bonus mobili ed elettrodomestici

E’ confermata la detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenuti fino al 31/12/2018 nella misura del 50% su un importo massimo di € 96.000.

Viene, inoltre, prorogata al 31/12/2018 la possibilità di detrazione IRPEF del 50% a favore dei soggetti che acquistano mobili e/o grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all’arredo di immobili oggetti di interventi di recupero del patrimonio edilizio per un importo massimo di € 10.000.

Attenzione: per poter fruire della detrazione su mobili ed elettrodomestici, per gli acquisti effettuati nel 2018, è necessario che i lavori di recupero edilizio siano iniziati nell’anno 2017.

Nuovo “Bonus Verde”

E’ introdotto per il 2018 il “Bonus Verde”, ovvero la detrazione IRPEF del 36% su una spesa massima di € 5.000, fruibile dal proprietario/detentore dell’immobile sul quale sono effettuati interventi di:

  • sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi;
  • realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

La nuova detrazione spetta anche per gli interventi effettuati su parti comuni esterne di edifici condominiali, fino alla concorrenza di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo, nonché per le spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi oggetti di agevolazione.

La detrazione è ripartita in 10 rate annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di sostenimento.

Attenzione: il Bonus Verde è fruibile a condizione che i pagamenti siano effettuati tramite strumenti che ne consentano la corretta tracciabilità.

Detrazione premi assicurativi sul rischio eventi calamitosi

Sono detraibili dall’IRPEF, nella misura del 19%, i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate, a decorrere dal 1° gennaio 2018, relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo.

Queste polizze sono, inoltre, interamente esentate dall’imposta sulle assicurazioni.

Limite di reddito per figli a carico

A partire dal 01/01/2019 il limite di reddito, per i figli di età non superiore a 24 anni, perché siano considerati fiscalmente a carico è aumentato dagli attuali € 2.840,51 a € 4.000,00.

Detrazione canoni di locazione studenti fuori sede

E’ previsto che la detrazione spetta se la distanza è di 100 chilometri e comunque in una provincia diversa.
Inoltre, limitatamente ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018, il requisito della distanza si intende rispettato anche all’interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate.

Detrazione IRPEF spese in favore di soggetto con DSA

Viene introdotta la detrazione IRPEF del 19% per le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici, necessari all’apprendimento, nonché per l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere, in presenza di un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell’apprendimento diagnosticato.
Le nuove norme si applicano alle spese sostenute dall’anno d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.

Credito d’imposta acquisti strumenti musicali

Si proroga di un anno il credito d’imposta del 65%, per un massimo di 2.500 euro, per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo nel limite complessivo di 15 mln di euro (che viene ora ridotto a 10 mln per il 2018).
Lo strumento musicale acquistato deve essere coerente con il corso di studi frequentato.
Il beneficio è accordato agli studenti iscritti ai licei musicali e ai corsi preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento, ai corsi di diploma di I e II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica ai sensi di legge.

Agevolazioni per il trasporto pubblico

Introdotta una nuova fattispecie di detraibilità dall’imposta lorda relativa alle spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19% per un importo delle spese stesse non superiore, in ciascun periodo di imposta, a 250 euro annui.
La detrazione spetta anche se le spese sono sostenute nell’interesse dei familiari a carico e il limite massimo di detrazione di 250 euro deve intendersi riferito cumulativamente alle spese sostenute dal contribuente per il proprio abbonamento e per quello dei familiari a carico.
Inoltre, si introducono, per la prima volta, agevolazioni fiscali per i “buoni TPL“, stabilendo che le somme rimborsate dal datore di lavoro o le spese direttamente sostenute da quest’ultimo per l’acquisto dei titoli di viaggio per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente, analogamente a quanto già oggi avviene per i “buoni pasto”.
A tal fine, si prevede che non concorrono a formare il reddito le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest’ultimo direttamente sostenute per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari.

Bonus Renzi

Vengono elevate le soglie reddituali per l’accesso al bonus 80 euro, allargando così la platea dei destinatari.
Resta ferma la misura del credito, pari a 960 euro annui.
A fronte della vigente soglia di 24.000 euro, il bonus spetta per un reddito complessivo non superiore a 24.600 euro.
Analogamente, si dispone che il bonus decresca, fino ad annullarsi, in presenza di un reddito complessivo pari o superiore a 26.600 euro (a fronte dei vigenti 26.000 euro).

Proroga rivalutazione terreni e partecipazioni

Sono prorogati i termini per la rivalutazione di quote e terreni da parte delle persone fisiche.

Nello specifico è possibile rivalutare i terreni e le partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2018, usufruendo dell’aliquota relativa all’imposta sostitutiva fissata all’8%.

Il termine di versamento dell’imposta sostitutiva è fissato al 30/06/2018, la perizia di stima dovrà essere redatta ed asseverata, al più tardi, entro la medesima scadenza.

Credito d’imposta per spese di formazione

A decorrere dal 2018 alle imprese che effettuano attività di formazione spetta un credito di imposta pari al 40% del costo aziendale relativo al personale dipendente per il periodo che lo vede occupato nella formazione svolta per acquisire o consolidare conoscenze tecnologiche previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0.

A titolo esemplificativo rientrano tra le conoscenze tecnologiche previste quelle relative a big data e analisi dei dati, cloud computing, cyber security, realtà aumentata e integrazione digitale dei processi aziendali.

Il credito di imposta è riconosciuto fino ad un massimo annuo di € 300.000 per ciascun impresa beneficiaria, ed esclude la formazione obbligatoria.

Credito d’imposta per acquisti di prodotti di plastiche provenienti da raccolta differenziata

Al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all’avvio al recupero energetico, a tutte le imprese, che acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui, è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, un credito d’imposta nella misura del 36% delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti.
Il credito d’imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di un milione di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021.
Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’IRAP, non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, ed è utilizzabile a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti esclusivamente in compensazione.
Al credito d’imposta non si applicano i limiti di compensazione di 250.000 euro e 700.000 euro.
Il credito è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti agevolabili.
Ai fini della fruizione del credito d’imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

Nuovo calendario adempimenti fiscali

La manovra 2018 ha rivisitato il calendario fiscale modificando le scadenze come segue:

  • mod.730, sia precompilato che ordinario, presentazione entro il 23 Luglio (in caso di presentazione diretta al sostituto d’imposta la scadenza rimane il 7 Luglio);
  • mod.Redditi, IRAP e 770, presentazione entro il 31 Ottobre per gli anni in cui rimarrà in vigore la comunicazione dati fatture (spesometro), successivamente la scadenza tornerà ad essere il 30 Settembre;
  • Certificazioni Uniche, presentazione entro il medesimo termine del mod.770 (31 Ottobre per il 2018) solo per quelle contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili nel 730 precompilato;
  • Comunicazione Dati Fatture relativa al 2° trimestre od al 1° semestre, presentazione entro il 30 Settembre.

E’ stata inoltre rinviata l’applicazione per gli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità), prevista per l’anno 2017, al 2018.

Quindi, per l’anno 2017, continuano ad avere valenza gli Studi di Settore.

Cedolare Secca sui Canoni Concordati

L’applicazione della cedolare secca con aliquota ridotta al 10% per i contratti di locazione a canone concordato era prevista per il quadriennio dal 2014 al 2017.

E’ stata confermata tale aliquota anche per gli anni 2018 e 2019.

Obbligo di Fatturazione Elettronica

Dal 2019 le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che intercorrono tra soggetti residenti, stabiliti e identificati in Italia dovranno essere documentate esclusivamente da fatture elettroniche. Per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio (sistema tramite il quale devono necessariamente transitare tutte le fatture) gli operatori possono avvalersi di intermediari.

Sono esclusi da questo obbligo i contribuenti minimi e forfettari.

Attenzione, per le seguenti operazioni l’obbligo parte già dal 01/07/2018:

  • cessioni di carburati per motori;
  • prestazioni rese da soggetti subappaltatori / subcontraenti relativamente a contratti stipulati con la Pubblica Amministrazione.

In caso di emissione di fatture con modalità diverse, le stesse non si intenderanno emesse.

Riduzione termini di decadenza per l’accertamento

I termini di decadenza per l’accertamento sia ai fini IVA che delle imposte dirette sono ridotti di due anni per i soggetti passivi che garantiscono, nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a 500 euro.

Pagamenti pubbliche amministrazioni

Si riduce – a decorrere dal 1° marzo 2018 – da diecimila a cinquemila euro la soglia oltre la quale le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare i pagamenti, devono verificare anche in via telematica se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.

Slittamento IRI al 2018

Si differisce di un anno, al 1° gennaio 2018, l’introduzione della disciplina dell’imposta sul reddito d’impresa (IRI) – da calcolare sugli utili trattenuti presso l’impresa – per gli imprenditori individuali e le società in nome collettivo ed in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, prevista dalla legge di bilancio 2017.

Società sportive dilettantistiche con scopo di lucro

E’ previsto che le attività del settore sportivo dilettantistico possano essere esercitate con scopo di lucro.

In particolare si è stabilito che, per tali soggetti riconosciuti dal CONI, l’imposta sul reddito prevista per le società di capitali (IRES) sia ridotta alla metà (ovvero al 12% invece dell’ordinaria aliquota del 24%).

Trattamento fiscale dei compensi per collaborazioni in favore di ASD

Le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. sono considerate contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
I compensi derivanti dai richiamati contratti sono considerati fiscalmente:
– redditi diversi (art. 67, comma 1, lettera m, TUIR) se stipulati da società ed associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal C.O.N.I.;
– redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50 TUIR) se stipulati dalle società dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI.

Aumento esenzione compensi per alcune attività musicali e per attività sportive dilettantistiche

Si innalza da 7.500 a 10.000 euro l’ammontare che non concorre a formare il reddito imponibile a fini IRPEF delle indennità, dei rimborsi forfettari, dei premi e dei compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale (da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche aventi finalità dilettantistiche) nonché dei compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, individuati dall’art. 67, comma 1, lettera m), TUIR.

Canone RAI

Per il 2018, l’importo del canone RAI è fissato a 90 euro.

Tassazione Utili, Plusvalenze e Capital Gains

Per questo argomento si rimanda ad un apposito articolo pubblicato qualche giorno fa: Clicca qui per leggere l’articolo sulla Tassazione Utili, Plusvalenze e Caital Gains

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