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Stop allo stipendio in contanti dal 1° luglio 2018

A far data dal 1° luglio 2018, non sarà più consentito effettuare pagamenti in contanti della retribuzione e di suoi acconti, pena l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.

Tale obbligo si applica, oltre che ai rapporti di lavoro subordinato, indipendentemente dalla durata e dalle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa ed infine ai contratti di lavoro stipulati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci.

Come è possibile pagare le retribuzioni?

Le modalità elencate attraverso le quali effettuare la corresponsione della retribuzione sono costituite dai seguenti strumenti:
bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
– strumenti di pagamento elettronico;
– pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

A chi si applica il divieto di pagamento degli stipendi in contanti? automaty online bez depozytu

Il divieto di pagare in contanti è applicabile alle retribuzioni per:

  • contratti a tempo pieno e part-time;
  • rapporti di lavoro a tempo indeterminato e determinato;
  • ai contratti di apprendistato;
  • a tutte le altre forme di lavoro flessibile (es. contratto a chiamata);
  • ai soci lavoratori di cooperative con contratti subordinati;
  • collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co).

Non si applica, invece, alle seguenti casistiche:

  • nella Pubblica Amministrazione;
  • nei rapporti di lavoro domestici (colf e badanti).

Violazioni, come evitare le sanzioni? kasyno online szybkie wyplaty

Ai fini della corretta corresponsione delle retribuzione è necessario verificare non soltanto che il datore di lavoro abbia disposto il pagamento utilizzando gli strumenti previsti, ma che lo stesso sia andato a buon fine. gry kasyno automaty

Si deve, quindi, ritenere compiuta la violazione, punibile con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro, nei seguenti casi:
a) quando la corresponsione delle somme avvenga con modalità diverse da quelle indicate precedentemente;
b) nel caso in cui, nonostante l’utilizzo dei predetti sistemi di pagamento, il versamento delle somme dovute non sia realmente effettuato, ad esempio, nel caso in cui il bonifico bancario in favore del lavoratore venga successivamente revocato ovvero l’assegno emesso venga annullato prima dell’incasso.

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