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Secondi acconti al 30.11.2023 prorogati per persone fisiche titolari di partita IVA

Premessa

Come ogni anno, con l’approssimarsi del 30 di novembre, i contribuenti si trovano a dover fronteggiare l’esborso relativo al secondo acconto dovuto a titolo di imposte dirette e contributi scaturenti dal modello Redditi. Quest’anno, oltre alle consuete riflessioni in ordine all’opportunità di rivedere al ribasso l’acconto dovuto in ragione di un possibile calo reddituale nel 2023 rispetto al 2022 (nella consapevolezza che laddove il versamento effettuato con criteri previsionali dovesse poi risultare insufficiente rispetto alle imposte effettivamente dovute, ciò comporterà l’erogazione di sanzioni), occorre tenere conto anche delle recenti novità introdotte con il Decreto Legge n. 145/2023.

Secondo acconto a gennaio 2024 – Soggetti ammessi e soggetti esclusi

A mente di quanto disposto dall’art. 4 del D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2023:

“Per il solo periodo d’imposta 2023, le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a centosettantamila euro, effettuano il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi,  con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL, entro il 16 gennaio dell’anno successivo, oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.

L’attenta lettura del dispositivo di norma consente di delineare con sufficiente precisione il perimetro dei contribuenti che potranno effettuare il pagamento del secondo acconto imposte il 16 gennaio 2024, o a partire da tale data, in luogo che il 30 novembre 2023.

Tale possibilità è concessa:

  • esclusivamente alle persone fisiche titolari di partita IVA:
    • imprese,
    • artisti,
    • professionisti,
  • a condizione che nel periodo di imposta precedente abbiano dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro.

Sono certamente esclusi dalla possibilità di posticipare il secondo acconto:

  • le persone fisiche non titolari di partita IVA:
    • privati,
    • soci,
    • collaboratori / coadiuvanti impresa familiare,
    • associati studi professionali,
  • le società e gli enti.

Secondo acconto a gennaio 2024 – Termini e modalità di versamento

Laddove il contribuente rientri nel perimetro delineato dall’art. 4 del D.L. n. 145/2023, lo stesso potrà posticipare al 16 gennaio 2024 il secondo acconto.

La possibilità di rinvio non riguarda tuttavia tutte le “voci” che possono comporre le somme dovute.

Possono infatti essere posticipati o rateizzati i versamenti dovuti, sulla base della dichiarazione dei redditi, esclusi i contributi previdenziali, assistenziali ed i premi assicurativi INAIL.

Ben più importante è la preclusione al rinvio / alla rateizzazione dei contributi previdenziali.

Restano pertanto dovuti, in ogni caso, al 30 novembre 2023 i versamenti dovuti a titolo di:

  • secondo acconto contributi INPS emergenti dal quadro RR del modello Redditi 2023:
    • contributi INPS artigiani/commercianti eccedenti il minimale, o dovuti dai contribuenti iscritti alla gestione Commercianti non tenuti al versamento del minimale (es. affittacamere),
    • contributi INPS iscritti Gestione Separata.

Nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 4 del D.L. n. 145/2023 rientrano nella possibilità di posticipo del versamento/rateizzazione:

  • IRPEF,
  • imposte sostitutive IRPEF, quali cedolare secca, imposte emergenti dal quadro LM (contribuenti in regime forfetario, di vantaggio), IVIE, IVAF.

Quanto alle modalità di versamento delle somme, in presenza di possibilità di posticipo o rateizzazione, il pagamento potrà essere effettuato:

  • in soluzione unica entro il 16 gennaio 2024, in assenza di sanzioni e interessi,
  • in 5 rate di pari importo, la prima scadente il 16 gennaio 2024, e le successive ogni 16 del mese, in assenza di sanzioni.
    A partire dalla seconda rata, tuttavia, si rendono dovuti gli interessi, nella misura del 4% annuo.

Trasponendo il tutto nell’ottica di un possibile ricalcolo al ribasso, in ottica previsionale, in caso di pagamento entro il 16 gennaio 2024 si disporrà di un mese e mezzo in più (fatte salve le festività) per meglio focalizzare la situazione reddituale dell’azienda / del lavoratore autonomo ai fini del ricalcolo.
Qualche dubbio sorge in merito alla possibilità di meglio sfruttare le tempistiche concesse dalla norma nell’ottica del ricalcolo in caso di versamento rateale, visto che l’art. 4 del D.L. n. 145/2023 prevede 5 rate di pari importo. Ciò significa che alla data prevista per il pagamento della prima rata, ovvero il 16 gennaio 2024, la visione dell’acconto complessivamente dovuto dovrà essere comunque già disponibile, al fine di ripartirlo in 5 rate uguali.

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