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Rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni

La legge di stabilità ha nuovamente aperto i termini per la rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni in società non quotate posseduti alla data del 1° gennaio 2018.

La rivalutazione permette di affrancare in tutto o in parte le plusvalenze conseguite dalla vendita dei terreni e delle partecipazioni.

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La nuova rideterminazione dei valori dei terreni (edificabili o agricoli) e delle partecipazioni in società non quotate può dirsi perfezionata a condizione che, entro il 30/06/2018 un professionista abilitato rediga e asseveri la perizia di stima delle partecipazioni o del terreno.

I professionisti abilitati ad effettuare la perizia di stima sono:

  • per i terreni, i professionisti iscritti agli albi degli ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, agrotecnici, periti agrari, periti industriali edili, nonché i periti regolarmente iscritti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  • per le partecipazioni, i professionisti iscritti agli albi di dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, revisori legali dei conti, nonché i periti regolarmente iscritti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Sempre entro lo stesso termine del 30/06/2018 il contribuente è tenuto a versare, pena la decadenza della rivalutazione, l’imposta sostitutiva sul valore del terreno e della partecipazione risultante dalla perizia del professionista. L’imposta sostitutiva si applica con aliquota unica dell’8%.

L’imposta sostitutiva dovrà essere versata dal soggetto possessore della partecipazione o del terreno, tramite modello F24, anche mediante compensazione con altri crediti fiscali o contributivi. لعبة طاولة Può essere versata in un’unica soluzione oppure in tre rate di pari importo alle seguenti scadenze:

  • entro il 02/07/2018 (in unica soluzione oppure, in caso di rateazione, 1/3 dell’imposta dovuta)
  • entro il 01/07/2019 (la seconda rata per 1/3 dell’imposta dovuta)
  • entro il 30.06.2020 (la terza rata per 1/3 dell’imposta dovuta)

In caso di pagamento rateale sono applicati interessi pari al 3% annuo a partire dalle rate successive alla prima.

L’anno di riferimento da indicare sul modello F24 è quello di possesso dei beni per i quali si opera la rivalutazione, ovvero il 2018, mentre i codici tributo sono i seguenti:

  • 8055 – Imposta sostitutiva sulle partecipazioni;
  • 8056 – Imposta sostitutiva sui terreni edificabili e agricoli.

Terreni e partecipazioni rivalutati in precedenza

E’ possibile procedere alla rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni già rivalutati in precedenza.

In questo caso è prevista la possibilità di scomputare l’imposta sostitutiva precedentemente versata da quella dovuta avvalendosi nuovamente del regime. Più precisamente, è stato previsto che i soggetti che hanno effettuato una precedente rideterminazione del costo delle partecipazioni non quotate o dei terreni e che intendono effettuare una nuova rivalutazione possono:

a. scomputare dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuo¬va rivalutazione, l’importo relativo all’imposta sostitutiva già versata;
b. effettuare una nuova rideterminazione, anche nel caso in cui la seconda perizia giurata di stima riporta un valore inferiore a quello risultante dalla perizia precedente.

Peraltro, se il contribuente, in relazione alla precedente rivalutazione, si era avvalso della rateizzazione dell’imposta sostitutiva dovuta, non deve più versare la rata o le rate, non ancora scadute, relative alla “vecchia” rivalutazione (C.M. 24.10.2011 n. 47). In buona sostanza, se viene rivalutato, nel 2018, un terreno/o una partecipazione già oggetto di rivalutazione alla data del 30.06.2017 (ovvero in anni precedenti), sarà possibile non versare la seconda e la terza rata, scadenti rispettivamente il 30. لعب العاب بدون تنزيل 06.2018 e il 30.6.2019.

In alternativa alla compensazione, viene prevista, per i contribuenti che non aderiscono al meccanismo dello scomputo, la possibilità di richiedere il rimborso di quanto già versato per effetto della precedente rivalutazione, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a. la richiesta va presentata entro 48 mesi dal pagamento dell’imposta, o della prima rata;
b. il termine di decadenza, per la richiesta di rimborso, decorre dalla data di versamento dell’imposta pagata in occasione della nuova rivalutazione, o della prima rata;
c. l’ammontare del rimborso in nessun caso potrà essere superiore all’importo dovuto in base all’ultima rivalutazione eseguita.

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