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Obbligo stipula polizze catastrofali

Rinvio al 31.03.2026 per le piccole e micro imprese.

Rinvio al 31.12.2026 per le imprese della pesca e acquacoltura.

Rinvio al 01.10.2025 per le medie imprese.


Le imprese commerciali iscritte al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio sono obbligate a stipulare una polizza a copertura dei rischi derivanti da eventi “catastrofali” sui beni aziendali.

Il sistema di polizze obbligatorie per i rischi catastrofali delle imprese commerciali non agricole è stato introdotto dalla Legge n. 213/2023 (legge di Bilancio 2024) e reso operativo con il D.M. 30 gennaio 2025, n. 18.

Di seguito si riportano alcune informazioni utili ad identificare i soggetti interessati e le modalità operative per adempiere all’obbligo.

Chi è obbligato alla stipula delle polizze

Sono obbligate le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2188 c.c., incluse le ditte individuali e le società tra professionisti (STP) ad esclusione delle imprese agricole di cui all’art. 2135 c.c. e gli studi professionali in quanto non sono iscritti nel Registro Imprese.

Si tratta, quindi, di tutte le imprese commerciali che svolgono:

  1. attività industriali dirette alla produzione di beni o di servizi;
  2. attività intermediarie nella circolazione dei beni;
  3. attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
  4. attività bancaria o assicurativa;
  5. altre attività ausiliarie delle precedenti.

Attenzione: beni in proprietà, leasing o affitto:

L’imprenditore deve assicurare tutti i beni impiegati nell’esercizio dell’impresa e rientranti nei numeri 1), 2) e 3) sezione Attivo, voce B-II, di cui all’art. 2424 c.c., anche se sugli stessi l’impresa non ha il diritto di proprietà, con la sola esclusione dei beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni. Chi è in affitto deve coordinarsi con la proprietà per la stipula della polizza in oggetto.

Quali sono i beni assicurati

La polizza deve coprire i danni sui beni di cui all’art. 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), c.c. a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa.

Più precisamente, vi rientrano i seguenti beni:

Beni assicurabiliCosa rientra nella definizione
TerreniFondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione.
FabbricatiL’intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d’aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni.
Impianti e macchinariTutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell’attività esercitata dall’assicurato.
Attrezzature industriali e commercialiMacchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A.

Per determinare il valore dei beni da assicurare, si deve considerare il costo di ricostruzione a nuovo per gli immobili e il costo di rimpiazzo per macchinari, impianti e attrezzature.

Quali sono gli eventi catastrofali

Non tutte le catastrofi naturali sono assicurabili.

Infatti, le calamità naturali e gli eventi catastrofali che rientrano nell’ambito della copertura assicurativa sono solo le seguenti:

EventiIn cosa consistono
Alluvione, inondazione ed esondazioneFuoriuscita d’acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d’acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione.
SismaSommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un’area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all’epicentro del sisma. Le scosse registrate nelle settantadue ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro.
FranaMovimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l’azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d’acqua. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione.

A quali imprese di assicurazione rivolgersi

Per stipulare la polizza è possibile rivolgersi ad imprese di assicurazione che offrono la copertura sia assumendo direttamente l’intero rischio sia in coassicurazione sia in forma consortile mediante una pluralità di imprese.

ATTENZIONE: In tale ultimo caso il consorzio deve essere registrato e approvato dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS).

A quanto ammonta il premio

Il premio viene determinato in misura proporzionale al rischio, anche tenendo conto della ubicazione del rischio sul territorio e della vulnerabilità dei beni assicurati, sulla base delle serie storiche attualmente disponibili, delle mappe di pericolosità o rischiosità del territorio disponibili e della letteratura scientifica in materia, e adottando, ove applicabili, modelli predittivi che tengono in debita considerazione l’evoluzione nel tempo delle probabilità di accadimento degli eventi e della vulnerabilità dei beni assicurati.

ATTENZIONE: È possibile fruire di sconti in proporzione all’eventuale riduzione del rischio a seguito di misure in tal senso adottate dall’impresa, anche per il tramite delle organizzazioni collettive cui aderisce, per prevenire i rischi e proteggere i beni da calamità naturali ed eventi catastrofali.

Scoperti

Per determinare la copertura assicurativa e gli eventuali scoperti occorre distinguere tra:

  • fino a 30 milioni di euro di somma assicurata: avuto riguardo al totale complessivo delle ubicazioni assicurate, le polizze assicurative possono prevedere, qualora convenuto dalle parti, uno scoperto, che rimane a carico dell’assicurato, non superiore al 15% del danno indennizzabile;
  • oltre 30 milioni di euro di somma assicurata: avuto riguardo al totale complessivo delle ubicazioni assicurate, ovvero per le grandi imprese, la determinazione della percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell’assicurato è rimessa alla libera negoziazione delle parti.

Massimali

Le polizze assicurative possono prevedere l’applicazione di massimali o limiti di indennizzo che, ove convenuto dalle parti, rispettano i seguenti principi:

  1. per la fascia fino a 1 milione di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo pari alla somma assicurata;
  2. per la fascia da 1 milione a 30 milioni di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo non inferiore al 70% della somma assicurata.

Fermo l’obbligo di copertura assicurativa, per la fascia superiore a 30 milioni di euro di somma assicurata ovvero per le grandi imprese, la determinazione di massimali o limiti di indennizzo è rimessa alla libera negoziazione delle parti.

Fermo quanto detto sopra, per i terreni la copertura è prestata nella forma a primo rischio assoluto, fino a concorrenza del massimale o limite di indennizzo, pattuiti in misura proporzionale alla superficie del terreno assicurato.

Per le polizze fino a 1 milione di euro di somma assicurata, i contratti di assicurazione stipulati in forma collettiva, anche per il tramite di convenzioni, prevedono l’individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere l’applicazione di massimali differenziati in relazione alle specifiche esigenze di copertura.

Entro quando stipulare la polizza

Con un decreto legge, approvato dal CdM in data 28 marzo 2025, il Governo ha deciso di concedere più tempo rispetto alla scadenza precedente del 31 marzo 2025, in particolare alle piccole e medie imprese (PMI), mentre le grandi imprese avranno meno margine. In particolare, il termine è differito:

  • al 1° ottobre 2025 per le medie imprese;
  • al 1° gennaio 2026 per le piccole e micro imprese;
  • confermata la scadenza del 1° aprile 2025 per le grandi imprese, per le quali però non scatteranno le sanzioni per ulteriori 90 giorni. Per questo lasso di tempo, infatti, non si terrà conto dell’eventuale inadempimento dell’obbligo di assicurazione nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

Ora, con il Decreto Milleproroghe 2026, si stabilisce la proroga:

– al 31.03.2026 per le piccole e micro imprese (imprese che hanno meno di 50 dipendenti e fatturato o totale attivo inferiore ai 10 milioni di Euro);

– al 31.12.2026 per le imprese pesca e acquacoltura.

Il nostro Studio è a disposizione per fornirvi ulteriori informazioni in merito all’adempimento. Suggeriamo, comunque, a consultare il Vs assicuratore di fiducia per l’adempimento in oggetto.

Faq MIMIT polizze catastrofali

Chiarimenti MIMIT polizze catastrofali
Beni in affitto/leasing/noleggioL’imprenditore deve assicurare tutti i beni impiegati nell’esercizio dell’impresa e rientranti nei numeri 1), 2) e 3) sezione Attivo, voce B-II, di cui all’art. 2424 c.c., anche se sugli stessi l’impresa non ha il diritto di proprietà, con la sola esclusione dei beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni. Il riferimento all’art. 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, pertanto, deve essere inteso come un rinvio ai beni ivi elencati, ai fini della loro mera identificazione. 
Immobili con abusi ediliziObbligo escluso in quanto l’articolo 1 , comma 2, del D.M. n. 18/2025 dispone che “sono esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione”.
Immobili in costruzioneI beni immobili in costruzione non sono soggetti all’obbligo assicurativo, in quanto sono iscritti all’articolo 2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, numero 5), mentre l’articolo 1 , comma 1, lettera b) del D.M. n. 18/2025 fa riferimento alle immobilizzazioni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile.
Polizze collettiveL’obbligo assicurativo può essere assolto anche con l’adesione a polizze collettive.
Imprese obbligate Indipendentemente dalla sezione nella quale sono iscritte, tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile, hanno l’obbligo di stipulare l’assicurazione contro i danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali di cui all’articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Sono escluse dall’obbligo solamente le imprese di cui all’articolo 2135 del codice civile (imprese agricole).
Adeguamento polizze in essere L’articolo 11 , comma 2, del D.M. n. 18/2025 prevede che “Per le polizze già in essere, l’adeguamento alle previsioni di legge decorre a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile delle stesse.”
Studio legale Escluso. L’obbligo assicurativo sussiste per tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile. L’obbligo di stipulare la polizza, pertanto, discende dall’obbligo di iscrizione al Registro delle imprese.
Abitazioni ad uso promiscuoSe l’immobile considerato è impiegato per l’esercizio dell’attività di impresa ricade nel perimetro dell’obbligo assicurativo per la porzione di edificio destinata all’esercizio dell’attività d’impresa.
Veicoli iscritti al PRAL’articolo 1, comma 1, lettera b), numero 4) del D.M. 30 gennaio 2025, n. 18 definisce le attrezzature industriali e commerciali, comprendendo in esse macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A. Risultano, pertanto, esclusi dai beni oggetto della copertura assicurativa di cui alla legge 30 dicembre 2023, n. 213, i veicoli iscritti al P.R.A.

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