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Nuovo esterometro dal 01.07.2022 – Obbligo di invio fattura elettronica per le operazioni attive e passive con l’estero

Nuovo esterometro dal 01.07.2022 –

Obbligo di invio fattura elettronica per le operazioni attive e passive con l’estero

 

A decorrere dal prossimo 1° luglio 2022 entra in vigore il cd. “nuovo esterometro” (di cui l’art. 1, co.3-bis, D.Lgs. 127/2015), cioè l’obbligo di inviare i dati delle operazioni con soggetti passivi Iva non stabiliti in Italia:
Mediante il sistema di interscambio (SDI);
Nel formato della fattura elettronica (XML).

Di conseguenza viene soppresso l’obbligo di trasmissione trimestrale dei dati delle predette operazioni, il cosiddetto “esterometro” e viene sostituito dall’invio dell’autofattura elettronica.

 

Attenzione: dal 1° luglio 2022 sono soggetti all’obbligo del nuovo esterometro anche i contribuenti in regime forfettario che nel periodo precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro.

 

L’Agenzia Entrate ha più volte confermato che restano in vigore gli adempimenti relativi alla comunicazione INTRA.

 

  • OPERAZIONI ESCLUSE

Sono escluse dall’esterometro:

– le operazioni attive e passive documentate da bollette doganali;

– le operazioni effettuate tramite SDI;

– le operazioni inferiori ai 5.000 Euro non territorialmente rilevanti in Italia (fuori campo Iva) ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del Dpr 633/72 (ossia carburanti, ristoranti e alberghi situati all’estero, noleggi auto situate all’estero, servizi su immobili situati all’estero ecc..).

 

  • SCADENZE INVIO ESTEROMETRO (NUOVI TERMINI)
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’ESTEROMETRO
FINO AL 30/06/2022
  • 1° trimestre 2022: entro il 02/05/2022
  • 2° trimestre 2022: entro il 22/08/2022
DAL 1/07/2022
  • operazioni attive: alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione dellefatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi. La fattura dovrà quindi essere trasmessa entro 12 giorni dall’effettuazione della cessione o prestazione o entro il giorno 15 del mese successivo in caso di fatturazione differita
  • operazioni passive: alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.

 

  • SANZIONI
NUOVA DECORRENZA REGIME SANZIONATORIO (art.13, DL 73/2022)
VIOLAZIONE Riferimento SANZIONI
omessa/errata comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere  

art. 11, co. 2- quater, D. Lgs.

471/97

sanzione amministrativa pari a 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili
omessa/errata comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere

entro i 15 gg. dalle scadenze

sanzione amministrativa pari a 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 200 euro mensili

 

  • TABELLA DI SINTESI
OPERAZIONI OBBLIGO

DELL’ESTEROMETRO?

MODALITA’
Operazioni documentate da bolletta doganale (export/import),

comprese le cessioni a privati extra-Ue.

 

NO

 

Bollette rilasciate da altri Stati membri (tali documenti rilevano per i servizi internazionali; CM 37/E/2011),

 

Es.: ITA che immette in libera pratica beni di provenienza extra-UE in altro Stato membro (senza pagare l’Iva – regime 42), facendoli proseguire a destino del cliente in altro paese comunitario cui sono fatturati dalla posizione Iva aperta nel

paese d’introduzione dei beni.

Caso dubbio

 

INTEGRAZIONE/AUTO FATTURAZIONE ELETTRONICA PER LE OPERAZIONI PASSIVE
Acquisto (beni/servizi) in reverse charge interno

NO

Non obbliga all’integrazione elettronica via Sdi con tipo documento TD16.

Si può ancora stampare la fattura e integrarla

manualmente.

Acquisto da fornitori non residenti – diversi da importazioni ed esportazioni  

SI

Integrazione/autofatturazione analogica per assolvere gli obblighi IVA

Obbligo di utilizzare il formato Xml a fini esterometro, con relative tempistiche d’invio, per un acquisto da non residente (TD17, TD18, TD19).

A seconda che il documento sia elettronico o analogico, cambiano le regole di conservazione.

Acquisto di beni da San Marino documentati da e-fattura sammarinese

(articolo 8, Dm 21 giugno 2021)

NO

Obbligo d’integrazione elettronica per assolvere l’imposta (obblighi IVA), per il quale va inviato un TD19.

N.B. Continueranno ad arrivare fatture analogiche da RSM.

Es. per i servizi (salvo diversa scelta del fornitore) o quando il fornitore è un forfettario

sammarinese (ricavi inferiore a 100 mila euro).

Operazioni di forfettari nazionali “sotto soglia”

(25.000 euro di ricavi nel 2021)

NO

continueranno a essere esonerati dall’e-fattura (e conseguentemente dall’esterometro) per tutte le operazioni, comprese le cessioni a

San Marino, fino a tutto il

2023.

Integrazione/autofatturazione analogica per assolvere gli obblighi IVA
Cessioni intra-Ue “assimilate” per invio di beni in altri Stati membri per esigenze dell’impresa

SI

Il codice N3.2 si usa per le cessioni intra-Ue “assimilate” per invio di beni in altri Stati membri per esigenze dell’impresa.

Qui, l’obbligo dell’e-fattura dovrebbe derivare dal fatto che il cessionario “assimilato” è nazionale, benché dotato di partita Iva nel Paese Ue dove i beni sono trasferiti.

Per la successiva “vera” vendita in loco (B2B) si potrebbe utilizzare fattura analogica con dicitura “inversione contabile” se in quello Stato è

previsto il reverse charge.

Acquisti di beni/servizi all’estero

FUORI CAMPO IVA

(risposta 85/2019)

SI

per i quali va trasmesso il documento TD17 (servizi) e TD19 (beni) con natura

dell’operazione N2.2

 

N.B. Il Dl 73/22 porta l’esonero per gli acquisti non superiori a 5.000 euro per ciascuna cessione o prestazione, al di sotto del quale la trasmissione dei dati non sarà più dovuta.

 

In tal caso, va fatto l’esterometro e la fattura sarà

inviata con codice natura N3.2 (confluendo nella

lipe e in dichiarazione annuale), mentre l’imposta estera potrà confluire in campi “non sensibili” del formato Xml.

Non dovrebbe tuttavia essere impedito l’utilizzo del codice N7 (che parrebbe il più adeguato), ma solo se la fattura emessa facoltativamente non serve ai menzionati scopi (plafond/rimborso infrannuale).

Operazioni di chi ha aderito al regime OSS

NO

a meno che non decida volontariamente di emettere fattura non imponibile Iva per

beneficiare del plafond degli esportatori abituali o per accedere al rimborso trimestrale (risposta 802/2021).

 

Il 28 ottobre 2021 l’Agenzia Entrate ha emanato il Provvedimento n. 293384 con cui ha definito le regole tecniche e i termini per la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere.

In relazione alle operazioni passive, il meccanismo dell’integrazione elettronica delle fatture prevede la predisposizione e l’invio da parte del soggetto acquirente dei seguenti tipi di documenti in formato XML:

  1. TD17 Integrazione/Autofattura per acquisto di servizi dall’estero per i quali il cliente italiano è debitore d’imposta ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. 633/1972. Se il fornitore è stabilito in un altro paese UE si parla di integrazione, se è Extra-UE di autofatturazione;
  2. TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari di cui all’art. 46 D.L. n. 331/1993;
  3. TD19 Integrazione/Autofattura per acquisto di beni ex art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/1972.

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