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Nuovo DPCM in vigore fino al 05.03.21 – di nuovo la divisione in zona Rossa, Arancione e Gialla

 

Premessa

Le regole ad hoc stabilite per le trascorse festività non sono più in vigore e, a partire dal 16 gennaio 2021, si torna all’imposizione di restrizioni più o meno importanti correlate agli indicatori di rischio. Il territorio nazionale torna dunque ad essere suddiviso “per colori”, definiti e periodicamente aggiornati con Ordinanza del Ministero della Sanità.

A seconda della classe di rischio (area gialla, arancione o rossa) si rendono applicabili restrizioni differenziate, sia all’esercizio dell’attività imprenditoriale che alla mobilità delle persone, e di fatto si torna in gran parte a dover rispettare le norme stabilite nello scorso mese di novembre, salvo alcune modifiche che nel seguito andremo a identificare.

Se il quadro normativo torna quindi sostanzialmente ad essere quello precedente, la concreta applicazione di tali disposizioni comporta importanti mutamenti per molte imprese, e ciò in forza del peggioramento della classificazione dell’area geografica, imputabile alla ripresa ai contagi e al non trascurabile aspetto della revisione delle modalità di calcolo del rischio, ancora più restrittive che in passato.

I “colori” dell’Italia

Come stabilito dalle quattro Ordinanze del Ministero della Sanità del 16 gennaio 2021, la suddivisione per aree geografiche in vigore dal 17 gennaio (e che tale resterà per almeno 15 giorni), è la seguente:

Area di criticità

Regione/Provincia autonoma

Area rossa

  • Lombardia
  • Sicilia
  • Provincia Autonoma di Bolzano

Area arancione

  • Abruzzo
  • Calabria
  • Emilia Romagna
  • Friuli Venezia Giulia
  • Lazio
  • Liguria
  • Marche
  • Piemonte
  • Puglia
  • Umbria
  • Valle d’Aosta
  • Veneto

Area gialla

  • Campania
  • Basilicata
  • Molise
  • Provincia Autonoma di Trento
  • Sardegna
  • Toscana

Occorre evidenziare che a seguito delle modifiche introdotte al D.L. 16 maggio 2020, n. 33, ad opera del D.L. 5 gennaio 2021, n. 1 (in G.U. 05/01/2021, n. 3), alle aree gialla, arancione e rossa si aggiunge ora quella bianca, che riguarderà le Regioni / Provincie autonome che si collocano in uno scenario di tipo 1 e livello di rischio basso, laddove si manifesti una incidenza settimanale dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti.

Un obiettivo ad oggi molto lontano per tutti, ma che consentirà, quando raggiunto, di non dover tener conto di alcuna restrizione alle attività produttive ed alla mobilità, con il solo obbligo di mantenere le misure di contenimento (distanza, mascherine, ecc.) ed il rispetto dei protocolli di sicurezza.

Mobilità

Per quanto riguarda la mobilità sul territorio, ci si potrà spostare liberamente all’interno dell’area gialla, fermo restando il “coprifuoco” dalle ore 22.00 alle 5.00 del mattino successivo, che resta in vigore su tutto il territorio nazionale. Durante l’intero arco della giornata, inoltre, potrebbero essere disposte chiusure di aree specifiche, a rischio di assembramento.

Viene tuttavia introdotto uno specifico divieto di spostamento tra Regioni, ancorché in zona gialladal 16 gennaio al 15 febbraio 2021, sempre fatte salve le ormai consuete comprovate esigenze di salute, lavoro o necessità.

Nelle aree arancioni vige il divieto di spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati in un comune diverso da quello di residenza. È prevista una specifica deroga per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, che prevede spostamenti sono autorizzati anche fuori dal confine comunale, limitatamente ad un raggio di 30 km, ma mai diretti verso il capoluogo di provincia, anche se ricompreso nel raggio di 30 chilometri.

Nelle aree rosse, invece, è vietato muoversi anche all’interno dei Comuni (salvo le consuete deroghe, cui ora si aggiunge lo spostamento necessario ai fini della frequenza scolastica, posto che la didattica riprende in presenza, per un minimo del 50% degli studenti, anche per le superiori).

Viene inoltre mantenuta l’impostazione introdotta con il “decreto festività”, che prevede che sia consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, in ambito comunale per le aree arancione e rossa, ed in ambito regionale in area gialla, una sola volta al giorno, dalle ore 5.00 alle 22.00, per un massimo di 2 persone più figli minori di 14 anni o persone disabili o non autosufficienti.

Le restrizioni alle attività economiche

Per quanto riguarda le attività il cui esercizio è inibito, viene mantenuto l’impianto logico precedente, che vede attività sospese su tutto il territorio nazionale (area gialla, arancione e rossa), ulteriori restrizioni per l’area arancione (sospensione della ristorazione), e divieti ancor più stringenti in area rossa (sospensione della ristorazione e del commercio al dettaglio).

Come si è detto in precedenza, l’area bianca (nella quale tutte le attività potrebbero riprendere) è, al momento, solo una dichiarazione di principio.

Attività sospese o limitate in area gialla, arancione e rossa

Su tutto il territorio nazionale continuano ad essere sospese le seguenti attività:

  • Parchi tematici e di divertimento; restano consentite le attività ludico ricreative (ad es. baby parking e ludoteche), ma solo se condotte con l’ausilio di operatori cui affidare i bambini e ragazzi che fruiscono dei servizi e con obbligo di rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia allegate al decreto [art. 1, lettera c);
  • Palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (con l’esclusione di quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza) (art. 1, lettera f);
  • Centri culturali, centri sociali e centri ricreativi (art. 1, lettera f);
  • Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente (es. bar) (art. 1, lettera l);
  • Teatri, sale da concerto e cinema, anche all’aperto [art. 1, lettera m);
  • Sale da ballo, discoteche e locali assimilati, anche all’aperto (art. 1 lettera n);
  • Fiere e sagre (art. 1, lettera n). Confermato anche il divieto di feste, anche connesse a cerimonie civili e religiose;
  • Convegni, congressi e similari in presenza (art. 1, lettera o); per quanto riguarda i corsi di formazione, sono previste specifiche deroghe in ambito sanitario, per la formazione in materia di salute e sicurezza e altri: per i dettagli si rimanda all’art. 1, lettera s;
  • Comprensori sciistici chiusi agli sciatori amatoriali fino al 15 febbraio 2021 (art. 1, lettera oo).

Esclusivamente in area gialla possono riaprire i musei e gli altri luoghi della cultura. La riapertura è tuttavia consentita solo dal lunedì al venerdì ed esclusi i giorni festivi, nel rispetto dei protocolli di sicurezza (art. 1, lettera r).

Su tutto il territorio nazionale, nelle giornate festive e prefestive, restano chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture similari; possono comunque restare aperti i seguenti esercizi posti in tali centri: farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti di vendita di generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e libreria (art. 1, lettera ff).

Le attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie e similari) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00 in area gialla (mentre sono sospese in area arancione e rossa). Il consumo al tavolo è permesso per un massimo di 4 persone, se non conviventi. La ristorazione continua ad operare, senza limitazioni di orario, negli esercizi ubicati nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, fermo restando il rispetto della distanza minima di sicurezza (art. 1, lettera gg).

L’attività di asporto è consentita fino alle ore 22.00, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dell’esercizio; ciò significa che gli avventori che si recano presso esercizi di ristorazione per effettuare l’asporto non possono consumare il cibo e le bevande asportate vicino al locale (ciò al fine di evitare assembramenti); vige inoltre il divieto di consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico dopo le ore 18.00.

L’attività di asporto viene ora ulteriormente limitata, posto che la stessa è consentita solo fino alle ore 18.00 invece che fino alle ore 22.00 per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 e 47.25: bar ed altri esercizi similari e commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati (es. enoteche).

La consegna a domicilio resta, per tutti, sempre consentita, senza limitazioni di orario, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie previste per il confezionamento ed il trasporto stesso. La ristorazione, inoltre, resta comunque consentita senza limiti di orario nelle strutture ricettive (alberghi e similari), ma solo limitatamente ai clienti alloggiati.

In area gialla restano aperti il commercio di vicinato ed i servizi alla persona, soggetti a limitazione (a differenza della ristorazione) solo in area rossa.

Ogni locale aperto al pubblico, compresi gli esercizi commerciali, è tenuto ad esporre un cartello all’ingresso del locale che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale stesso. Tale numero deve essere calcolato sulla base delle linee guida in vigore.

Le ulteriori restrizioni in zona arancione

In area arancione valgono tutte le restrizioni previste per l’area gialla, cui si aggiunge la sospensione dei servizi di ristorazione, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale.

In area arancione, pertanto, la ristorazione può operare esclusivamente:

  • con asporto fino alle ore 22.00, con divieto di consumo nelle prossimità del locale;
  • con consegna a domicilio senza limiti di orario.

Per i soggetti che esercitano attività prevalente identificata dai codici ATECO 56.3 o 47.25, l’attività viene ulteriormente limitata, consentendo l’asporto solo fino alle ore 18.00 in luogo delle 22.00. Resta ferma la possibilità di effettuare consegne a domicilio senza limiti di orario.

Le ulteriori restrizioni in zona rossa

In zona rossa sono sospese:

  • le attività inibite in area gialla;
  • la ristorazione (valgono le regole previste per l’area arancione);
  • il commercio al dettaglio, ad esclusione delle “attività essenziali” definite dall’allegato 23 al decreto;
  • i servizi alla persona, ad esclusione delle “attività essenziali” definite dall’allegato 24 al decreto.

Anche se ubicate in zona rossa, pertanto, potranno comune proseguire le seguenti attività:

Allegato 23 – Commercio al dettaglio

  • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari);
  • Commercio al dettaglio di prodotti surgelati;
  • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici;
  • Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione;
  • Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
  • Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4);
  • Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati;
  • Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
  • Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il giardinaggio;
  • Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati;
  • Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati;
  • Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
  • Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio;
  • Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati;
  • Commercio al dettaglio di biancheria personale;
  • Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati;
  • Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori;
  • Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati;
  • Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica);
  • Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
  • Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati;
  • Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti;
  • Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati;
  • Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia;
  • Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento;
  • Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini;
  • Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali;
  • Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati;
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono;
  • Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.

Allegato 24 – Servizi per la persona

  • Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia;
  • Attività delle lavanderie industriali;
  • Altre lavanderie, tintorie;
  • Servizi di pompe funebri e attività connesse;
  • Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere.

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