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Nuovo Dpcm anti-Covid: lockdown diviso per tre aree: Zona Rossa, Arancione e Gialla

Premessa

Il nuovo D.P.C.M. del 03.11.2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 04.11.2020, entrerà di fatto in vigore Venerdì 6 novembre 2020, data a partire dalla quale, e per almeno 15 giorni, quelle che chiameremo aree rosse” – ovvero quelle a massimo rischio – dovranno subire una chiusura pressoché totale, estremamente simile a quella imposta lo scorso marzo.

A fianco delle aree “rosse” si avranno aree che potremmo definire “arancioni”, ovvero a rischio, ma di fatto l’intera nazione passa da “bianca” a “gialla”, visto che vengono introdotte misure più restrittive rispetto a quelle già in vigore in base ai precedenti D.P.C.M., misure che varranno anche nei territori che versano in una situazione non così grave come quelle delle aree rosse e arancioni.

È quindi evidente che di fondamentale importanza è la composizione delle aree; al momento Il Ministero della Salute ha classificato come

  • aree Rosse: Lombardia, Piemonte, Valle D’Aosta e Calabria;
  • aree Arancioni: Puglia e Sicilia;
  • aree Gialle, tutte le altre Regioni.

A stabilire con precisione le aree sarà il Ministero della Salute, con propria ordinanza, basando la propria decisione sul monitoraggio dei dati epidemiologici, secondo i criteri che sono stati condivisi con la Conferenza delle Regioni e Province autonome. I dati saranno rivisti con frequenza almeno settimanale, e di conseguenza le aree potranno variare nella loro composizione nel tempo. In ogni caso, a partire dal momento in cui le ordinanze del Ministero della Salute verranno pubblicate in Gazzetta Ufficiale, le disposizioni si applicheranno dal giorno successivo, e per un periodo minimo di 15 giorni.

Andiamo nel seguito sinteticamente a riportare le novità contenute nel provvedimento rispetto alle misure dapprima vigenti, distinguendole per area.

Area gialla: intero territorio nazionale salvo maggiori restrizioni

Come si è detto in premessa, su tutto il territorio nazionale vengono imposte nuove restrizioni rispetto al precedente D.P.C.M. 24 ottobre 2020. Le indicazioni a seguire sono quelle meno stringenti, che varranno solo per le aree a minor rischio.

    • Coprifuocodalle ore 22.00 alle ore 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Durante l’intero arco della giornata potrebbe essere disposta la chiusura di aree specifiche a rischio di assembramento (facoltà già prevista in precedenza, ma solo a partire dalle ore 21.00).
    • Strutture di vendita medie e grandichiuse nelle giornate festive e prefestive. In tali giornate restano chiusi anche gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.
    • Commercio al dettaglioautorizzato – nessuna variazione rispetto a quanto previsto in precedenza, salvo quanto previsto al punto precedente;
    • Ristorazionerestano in vigore le regole precedenti, ovvero consentita dalle ore 5.00 alle 18.00, sempre consentita negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti alloggiati. Il consumo al tavolo è permesso per un massimo di 4 persone, se non conviventi. Dopo le ore 18.00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Autorizzata senza limiti di tempo la consegna a domicilio (nel rispetto delle norme igienico-sanitarie per trasporto e confezionamento). Quanto all’asporto, è autorizzato fino alle ore 22.00, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti.
    • Servizi alla personaautorizzato – nessuna variazione rispetto a quanto previsto in precedenza.
    • Giochi, scommesse e similarisospesi (come già in precedenza), ma la sospensione si estende anche nel caso in cui le attività siano svolte in locali adibiti ad attività differente. Di conseguenza, per esempio, non sarà più consentito l’accesso a slot ubicate nei bar.
    • Mostre, musei, luoghi culturalisospese tutte le attività, che invece in precedenza erano consentite seppure nel rispetto di precisi limiti di accesso.
    • Sport: nelle aree in cui è consentito lo svolgimento di attività sportiva di base e l’attività motoria in genere all’aperto, presso centri e circoli sportivi, è introdotto il divieto d’uso degli spogliatoi interni ai circoli.
    • Scuola: per le scuole superiori, didattica a distanza al 100%, salvo che per attività che richiedono uso di laboratori o in caso di disabilità o BES. Scuole materne, elementari e medie proseguono in presenza, con obbligo di mascherina salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.
    • Convegni e corsi di formazione: consentiti esclusivamente con modalità a distanza, fatte salve una serie di eccezioni (i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole, i corsi per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione, nonché i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL).
    • Riunioni: devono svolgersi a distanza, anche quelle relative agli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado.
    • Prove preselettive e scritte dei concorsi pubblici e privati e di abilitazione all’esercizio della professionesospesi, salvo che la selezione non avvenga in modalità telematica o in base al curriculum (sono tuttavia permessi i concorsi inerenti il personale sanitario).
    • Trasporto pubblico: capienza ridotta al 50%.

Area arancione: ad elevata gravità

La “zona arancione “comprenderà aree caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto; come tale è soggetta alle stesse limitazioni dell’area gialla, ed in più vengono imposte ulteriori misure restrittive.

    • Divieto di spostamento in entrata ed in uscita: è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori della zona arancione, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, nei casi in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
    • Divieto di spostamento in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale Comune. Il divieto vale sia che lo spostamento avvenga con mezzi pubblici, sia che avvenga con mezzi privati.
    • Ristorazione: sospesa. Resta autorizzata solo l’attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale; è comunque consentito alle attività di ristorazione di continuare con i servizi di consegna a domicilio, a tutte le ore ed anche l’asporto, ma in questo caso solo fino alle ore 22.00, fermo restando il divieto di consumo sul posto o nelle adiacenze dell’esercizio. Restano aperti solo gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti.

Area rossa: massima gravità

Con il termine “zona rossa” intendiamo identificare le aree che, dall’analisi dei dati epidemiologici, dimostrano uno scenario di massima gravità, con livello di rischio alto. In queste aree vengono conseguentemente, adottate le misure più stringenti in assoluto. Valgono quindi le regole previste per l’area gialla (ovvero quelle che valgono su tutto il territorio nazionale), cui si aggiungono disposizioni particolarmente restrittive e specifiche:

    • Divieto di spostamento: è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori della “zona rossa”. Inoltre, a differenza di quanto previsto per la “zona arancione”, gli spostamenti sono vietati anche all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita, ed è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. È permesso svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione (con distanza di sicurezza di un metro), e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. È inoltre consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto ed in forma individuale.
    • Commercio al dettaglio: sospeso, ad eccezione delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità che saranno individuate da uno specifico allegato al decreto e che potranno continuare l’attività anche se ricomprese nell’ambito di un centro commerciale, purché sia consentito l’accesso solo alle attività autorizzate. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie.
    • Mercati: sospesi, tranne quelli di vendita di soli generi alimentari.
    • Ristorazione: sospesa, valgono le medesime regole della zona arancione.
    • Servizi alla persona: sospesi, ma non per barbieri e parrucchieri, lavanderie e pompe funebri (allegato 24 DPCM 03.11.2020).
    • Scuoladidattica a distanza al 100% per le scuole superiori, ma anche per seconda e terza media. Proseguono in presenza scuola materna, elementare e prima media.

 

Attività consentite nell’area rossa

Le zone cui viene assegnato il massimo grado di allerta, ovvero le “zone rosse”, viene imposta la chiusura agli esercizi di ristorazione (permesse tuttavia le consegne a domicilio) e sono obbligati alla chiusura anche il commercio al dettaglio i servizi alla persona.

Nell’ambito del commercio al dettaglio e dei servizi alla persona, similarmente a quanto già accaduto in occasione del D.P.C.M. 11 marzo 2020, alcune attività possono comunque proseguire.

Tali attività sono riportate agli allegati n. 23 e n. 24 al D.P.C.M. e ricalcano in gran parte le eccezioni già previste in occasione del D.P.C.M. 11 marzo 2020, seppure con alcune novità.

A differenza di quanto accaduto in passato potranno proseguire l’attività barbieri e parrucchieri (ma, inspiegabilmente, non gli estetisti), mentre il commercio di fiori e piante, che tante discussioni aveva sollevato in precedenza, è da subito presente nell’elenco delle attività autorizzate.

Di seguito le attività che possono restare aperte, anche se ubicate nelle aree a maggior rischio.

Allegato 23  – Commercio al dettaglio

  • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)
  • Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
  • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
  • Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione
  • Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
  • Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
  • Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il giardinaggio
  • Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
  • Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
  • Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati
  • Commercio al dettaglio di biancheria personale
  • Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati
  • Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori
  • Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
  • Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
  • Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
  • Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
  • Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
  • Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
  • Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono
  • Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Allegato 24  – Servizi per la persona

  • Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
  • Attività delle lavanderie industriali
  • Altre lavanderie, tintorie
  • Servizi di pompe funebri e attività connesse
  • Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere

Conclusioni

Di fatto, è lockdown, almeno per una fetta consistente del territorio nazionale. Si evidenzia, tuttavia, che su tutto il territorio nazionale restano aperte le attività commerciali all’ingrosso e le attività industriali, nonché quelle professionali, mentre viene imposto alla pubblica amministrazione di dare massima attuazione al lavoro agile, fornendo analoga raccomandazione ai datori di lavoro privati.

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