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Novita’ del decreto agosto: moratoria mutui PMI e rateizzazione versamenti sospesi

Le novità fiscali di agosto: il decreto “Agosto” e i nuovi chiarimenti al decreto “Rilancio”

 

Le novità del decreto “Agosto”

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 203, S.O. n. 30, del 14 agosto 2020, è entrato in vigore il D.L. 14 agosto 2020, n. 104, noto come decreto di “Agosto”, che contiene misure aggiuntive per il rilancio dell’economia a seguito della crisi causata dal Covid-19.

Le principali misure fiscali varate con tale nuovo decreto sono le seguenti.

 

Proroga moratoria mutui PMI (Art. 65)

Viene prolungata fino al 31 gennaio 2021 la moratoria dei debiti (mutui e prestiti) a supporto delle PMI al fine di superare il calo della produzione dovuta all’emergenza sanitaria prevista fino al 30 settembre 2020 dall’art. 56 del decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in legge n. 27/2020). Per le imprese del comparto turistico la moratoria è prorogata fino al 31 marzo 2021 (ex art. 77 del decreto).

In particolare:

  • le imprese che allo scorso 15 agosto erano già state ammesse alla proroga prevista dal decreto “Cura Italia” non devono fare nulla per beneficiare dello slittamento al 31 gennaio, che è considerato “automatico”. Resta ferma però la possibilità di rinunciare all’agevolazione e in questo caso bisogna inviare comunicazione specifica al soggetto finanziatore entro il termine del 30 settembre 2020;
  • le imprese non ancora ammesse alle misure di sostegno potranno fare domanda entro il 31 dicembre 2020: le regole e le procedure restano quelle previste dall’art. 56 del decreto “Cura Italia”.

Restano sospese fino alla fine di gennaio 2021 anche le segnalazioni di sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d’Italia, riguardanti le imprese che utilizzano questa moratoria.

 

Rateizzazione dei versamenti sospesi (art. 97)

È prevista la possibilità di beneficiare di un ulteriore rateizzo dei versamenti sospesi. In particolare, viene disposto che i versamenti sospesi di cui agli artt. 126 e 127 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in legge n. 77/2020) possono essere effettuati per il solo 50% del loro importo alle scadenze prefissate, e cioè in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, mediante rateizzo, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della 1° rata entro il 16 settembre 2020.

Il restante 50% delle somme può essere versato, senza sanzioni e interessi, mediante rateizzo, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

Rimane ferma la possibilità di versare secondo le previgenti regole, e cioè versando al 16 settembre 2020 il 100% del debito per versamenti sospesi in soluzione unica o in 4 rate mensili di pari importo.

 

Proroga secondo acconto imposte (art. 98)

È prevista la possibilità di differire il versamento del 2° acconto delle imposte in presenza di calo del fatturato da parte dei “soggetti ISA”. In particolare, viene disposto che per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito di 5.164.569 euro, e quindi anche per i soggetti aderenti al regime forfetario e indicati nel D.P.C.M. 27 giugno 2020, il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuto per il periodo d’imposta 2020, è prorogato al 30 aprile 2021 a condizione che nel 1° semestre del 2020 abbiano subito una diminuzione del fatturato/corrispettivi di almeno il 33% rispetto al 1° semestre 2019.

 

Credito d’imposta per le locazioni commerciali (Art. 77)

È prorogato di un mese il credito d’imposta per i canoni di locazione (compreso leasing) degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda previsto dall’art. 28 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in legge n. 77/2020) per i mesi di marzo, aprile e maggio (aprile, maggio e giugno per le strutture turistico-ricettive stagionali). Con il nuovo decreto il credito d’imposta matura anche per il mese di giugno (anche luglio per le strutture turistico-ricettive stagionali).

Condizione fondamentale per fruire del credito d’imposta sui canoni di locazione resta l’aver subito una diminuzione di fatturato o corrispettivi pari almeno al 50% rispetto al mese per il quale si intende fruire del bonus affitto, e non superare il limite di 5 milioni di euro di ricavi nel 2019.

Il limite di ricavi non dovrà essere considerato ai fini dell’accesso al bonus sull’affitto per le strutture termali, così come già previsto per alberghi, agriturismi, agenzie viaggio e tour operator.

 

Contributi alla filiera della ristorazione (Art. 58)

È previsto un contributo a fondo perduto per le imprese con codice ATECO 56.10.11 (Ristorazione con somministrazione), 56.29.10 (Mense) e 56.29.20 (Catering continuativo su base contrattuale) per l’acquisto di prodotti di filiere agricole e alimentari da materia prima 100% italiana. L’agevolazione spetta a condizione che fatturato e corrispettivi medi dei mesi marzo-giugno 2020 sia inferiore ai ¾ del medesimo periodo 2019. Seguirà un decreto attuativo.

 

Contributo a fondo perduto per attività commerciali nei centri storici (Art. 59)

La misura è prevista a favore degli esercenti attività di vendita al pubblico di beni/servizi nelle zone “A” o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o città metropolitana che abbiano subito una riduzione del fatturato/corrispettivi di almeno 1/3 sui mesi di giugno 2020 rispetto a giugno 2019.

 

Bonus 1.000 euro professionisti (Art. 13)

È prevista l’erogazione di una indennità di 1.000 euro per il mese di maggio ai professionisti iscritti a casse di previdenza private, già beneficiarie dell’indennità di cui al D.M. 29 maggio 2020. L’erogazione sarà automatica per chi già aveva ricevuto il bonus a marzo e aprile, mentre i soggetti eventualmente rientranti nella misura per il solo mese di maggio dovranno presentare istanza alla cassa di appartenenza entro il trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del Decreto, e quindi entro il 14 settembre 2020.

 

Cartelle ed accertamenti esecutivi (Art. 99)

È prorogata al 15 ottobre 2020 la sospensione dei termini per i versamenti derivanti da cartelle di pagamento derivanti da agenti della riscossione, avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia Entrate, avvisi di addebito di enti previdenziali.

 

Proroga versamenti avvisi bonari

In merito ai versamenti degli avvisi bonari, derivanti da liquidazione automatica, controllo formale o da tassazione separata, scaduti nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, è stata disposta la proroga al 16 settembre 2020 senza l’applicazione di sanzioni e interessi (art. 149 decreto “Rilancio”). È inoltre previsto che i versamenti sospesi, possano essere effettuati anche in 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020 e con scadenza al 16 di ciascun mese.

A fronte di questa importante agevolazione, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla scadenza delle rate dei pagamenti.

In particolare, nel caso in cui il termine di versamento della prima rata ricada nel periodo di sospensione, la proroga produce un effetto traslativo anche sulle scadenze delle rate successive. Ciò significa che, in base alla scadenza della prima rata verrà conseguentemente costruito il piano di rateazione.

Diversamente, se a scadere nel periodo di sospensione e quindi a slittare al 16 settembre è la seconda rata, le successive rate non verranno ridistribuite successivamente a quella prorogata ma manterranno la loro originaria scadenza.

Inoltre in merito al termine per l’esibizione dei documenti da parte del contribuente in caso di liquidazione automatica o controllo formale (termine che scade nei 30 giorni successivi alla comunicazione bonaria) è stato chiarito che la proroga prevista per i versamenti si può estendere anche al termine per fornire chiarimenti che viene quindi ugualmente rinviato alla data del 16 settembre 2020.

 

Rivalutazione di beni d’impresa e partecipazione (Art. 110)

Sono riaperti i termini per effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni da parte dei soggetti IRES. L’imposta sostituiva è pari al 3% e la rivalutazione è applicabile ai beni che risultano iscritti a bilancio al 31 dicembre 2019, ma non ai beni “merce”. Al fine di affrancare il saldo di rivalutazione l’imposta sostitutiva è fissata al 10%.

A seguito del pagamento dell’imposta sostitutiva del 3%, che potrà avvenire in 3 rate annuali di pari importo, si potranno iniziare a dedurre dal reddito i maggiori ammortamenti già dal 2021, mentre per il riconoscimento del costo ai fini della plusvalenza si dovrà attendere il 2024.

Un’ulteriore novità prevista dal decreto “Agosto” consiste nel fatto che la rivalutazione può essere effettuata anche su singoli beni, senza dover interessare la complessiva “categoria omogenea”.

 

Semplificazioni per lo svolgimento di assemblee (Art. 71)

Alle assemblee delle SPA/SRL, società cooperative e mutue assicuratrici, convocate entro il 15 ottobre 2020, continuano ad applicarsi le disposizioni ex art. 106, commi 2-6, del decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in legge n. 27/2020), che prevedono la possibilità di voto elettronico o per corrispondenza e l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione anche in deroga alle disposizioni statutarie.

 

Contributo a fondo perduto

La circolare interviene anche sul contributo a fondo perduto (art. 25 decreto “Rilancio”), in particolare per quanto riguarda la modalità di restituzione del contributo.

Qualora il contributo non spettasse o fosse stato erroneamente richiesto è possibile presentare una rinuncia al contributo stesso ed è stato precisato che non si applicano le sanzioni in misura pari a quelle previste dall’art. 13, comma 5, del D.Lgs. n. 471/97 se è presentata una rinuncia prima che il contributo venga accreditato sul conto corrente bancario o postale.

È stato altresì chiarito che “le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria”; quindi non saranno dovute le predette sanzioni anche nel caso in cui il contribuente, che abbia già fruito del contributo, solo a seguito della pubblicazione dei chiarimenti della circolare n. 22/E/2020 conosca di avere assunto un comportamento non coerente con tali chiarimenti.

La circolare fa espresso riferimento all’ipotesi di cui al quesito 2.10 della circolare n. 22/E/2020, riguardante l’esclusione degli studi associati composti da professionisti iscritti alle Casse di Previdenza. In tal caso il soggetto che ha percepito il contributo non spettante deve tempestivamente restituire il contributo e i relativi interessi utilizzando i codici tributo indicati nella risoluzione n. 37/E/2020 (8077 capitale, 8078 interessi).

 

Versamento IRAP

Oggetto di chiarimenti nella circolare è anche l’art. 24 del D.L. n. 34/2020, il quale prevede che i contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019 sono esclusi dall’obbligo di versamento del saldo IRAP relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 e della prima rata dell’acconto IRAP relativo al 2020.

Il saldo IRAP da non corrispondere è pari alla differenza positiva tra l’IRAP dovuta per il 2019 e l’acconto IRAP dovuto per il medesimo anno.

Nel calcolo non devono essere considerate le eccedenze degli esercizi precedenti non ancora utilizzate in compensazione “esterna” e/o “interna”, in quanto l’eventuale utilizzo di tale eccedenza a riduzione del saldo si tradurrebbe, di fatto, in un versamento dello stesso non dovuto

Quindi, l’eccedenza IRAP 2018 non utilizzata a riduzione del saldo IRAP 2019 può essere recuperata con la dichiarazione IRAP 2020 o in compensazione/rimborso.

L’ammontare del primo acconto da non corrispondere, secondo l’Agenzia delle Entrate, è da calcolarsi utilizzando come base di computo l’importo indicato nel rigo IR21 della dichiarazione IRAP 2020.

I contribuenti che fruiscono dell’esonero dal versamento del saldo IRAP 2019 sono tenuti a compilare la sezione XVIII del quadro IS del modello IRAP 2020, al fine di verificare il rispetto dei limiti previsti dalla comunicazione della Commissione europea 19 marzo 2020 C(2020).

Il limite massimo di aiuto concedibile per singola impresa ammonta a 800.000 euro, che può essere cumulato con gli aiuti previsti dai regolamenti “de minimis” o dai regolamenti di esenzione per categoria, a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste dai medesimi.

 

***

Abbiamo fin qui riassunto in sintesi soltanto le principali novità e i chiarimenti intervenuti nel mese di agosto, che sono molteplici.

Vi invitiamo a contattare il nostro Studio per ogni ulteriore approfondimento.

 

Cordiali saluti.

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