Il limite per il trasferimento del denaro contante a 999,99 euro dal 01.01.2022
Dal 1° gennaio 2022 il limite per il trasferimento del denaro contante si è ridotto da 1.999,99 a 999,99 euro.
Si dovrà quindi prestare ancor più attenzione a non superare tale soglia.
Diversamente, i soggetti che commettono l’infrazione subiranno l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 50.000 euro. Lo prevede l’art. 63, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2007.
Se l’importo del denaro trasferito in violazione della predetta disposizione dovesse superare il limite di 250.000 euro, la sanzione sarà quintuplicata nel minimo e nel massimo. Lo prevede il comma 6 della disposizione citata.
L’ambito applicativo della disposizione è estremamente ampio.
Infatti, il limite al trasferimento del denaro contante deve essere osservato indipendentemente dalla causale sottostante e dal rapporto intercorrente tra i due soggetti interessati.
Il limite si applica, quindi, non solo per l’acquisto di beni e servizi, ma ad esempio, anche alle donazioni.
Il padre che eroga al figlio una somma di denaro, necessaria per dare fronte alle esigenze dello stesso, non deve superare la soglia di 999,99 euro.
Se l’importo dovesse essere superiore il trasferimento della somma di denaro dovrà essere effettuato tramite un mezzo in grado di assicurare la tracciabilità, come un assegno bancario o circolare.
La riduzione della soglia da 1.999,99 a 999,99 euro renderà ancora più difficile osservare la disposizione in commento con riferimento al divieto di frazionare l’operazione al fine di aggirare il limite massimo.
Il divieto di superare l’anzidetto limite vale anche quando il trasferimento sia effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati.
A tal proposito l’art. 1, comma 2, lett. v) del D.Lgs. n. 231/2007 precisa che, per operazione frazionata si intende un’operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal D.Lgs. n. 231/2007, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni.
Sembrerebbe, quindi, che se il frazionamento dell’operazione fosse effettuato in un arco temporale più ampio, ad esempio di 8 giorni, il comportamento sia corretto, ma in realtà non è così.
Infatti, la disposizione citata continua precisando che rimane ferma la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per considerarla tale.
In questo caso, quindi, non assumerà alcun rilievo il limite temporale di 7 giorni.
In buona sostanza deve essere verificato di volta in volta se sussistano elementi tali da far ritenere che il frazionamento dei pagamenti sia effettuato con lo specifico intento di “aggirare” il limite al trasferimento del denaro contante.
I chiarimenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze
Alcuni chiarimenti in tal senso sono stati forniti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con le FAQ pubblicate sul proprio sito istituzionale.
Secondo quanto precisato dall’Amministrazione finanziaria, non è ravvisabile la violazione nel caso in cui il trasferimento, considerato nel suo complesso, consegua alla somma algebrica di una pluralità di imputazioni sostanzialmente autonome, tali da sostanziare operazioni distinte e differenziate (ad es. singoli pagamenti effettuati presso casse distinte di diversi settori merceologici nei magazzini “cash and carry”) ovvero nell’ipotesi in cui una pluralità di distinti pagamenti sia connaturata all’operazione stessa (ad es. contratto di somministrazione) ovvero sia la conseguenza di un preventivo accordo negoziale tra le parti (ad es. pagamento rateale).
In tali ultime ipotesi rientra, comunque, nel potere dell’Amministrazione valutare, caso per caso, la sussistenza di elementi tali da configurare un frazionamento realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto legislativo.
I trasferimenti di denaro dal padre al figlio
Si consideri ad esempio il caso in cui il padre elargisca settimanalmente al figlio una somma di denaro pari a 300 euro.
L’importo corrisposto nel mese ammonta a 1.200 euro e supera il nuovo limite.
Tuttavia, deve osservarsi come il comportamento descritto sia frequente nella prassi.
L’erogazione di somme di denaro affinché il figlio possa provvedere alle proprie esigenze quotidiane solitamente avviene con periodicità settimanale o all’occorrenza, ma non mensilmente.
Pertanto, i pagamenti con periodicità settimanale non sono effettuati con l’intento di aggirare il limite di 999,99 euro.
I finanziamenti soci
Si consideri il caso in cui una società di capitali chieda ai soci in possesso delle relative quote di partecipazione di effettuare un finanziamento per esigenze di liquidità.
La richiesta potrebbe essere formalizzata in una lettera o anche in un verbale di assemblea.
Dallo scambio di corrispondenza commerciale si potrebbe desumere che il finanziamento è effettuato in 5 versamenti mensili di 900 euro cadauno.
Se il frazionamento è il risultato di un accordo tra le parti, risultante da un atto scritto, ben difficilmente si riuscirà a contestare la regolarità del comportamento.
La lista di nozze
Si consideri il caso in cui ogni invitato ad un matrimonio elargisca una somma di denaro.
Si tratterebbe di un desiderio degli sposi che intendono destinare la somma ricevuta in beneficienza.
In questo caso il problema neppure si pone.
Infatti, qualora le elargizioni fossero effettuate in contanti, tutte al di sotto della soglia, le stesse avrebbero provenienza da soggetti diversi.
Pertanto, il comportamento tenuto sarebbe sicuramente corretto.
Il pagamento a rate della fattura
Non configura alcuna violazione della disposizione il pagamento in 2 o più rate di una fattura a condizione che i singoli importi corrisposti siano inferiori al limite di 999,99 euro.
Ciò anche laddove l’importo complessivamente corrisposto fosse superiore a tale limite massimo.
Infatti, rientra nella prassi commerciale il pagamento dei fornitori a 30, 60 e 90 giorni data fattura.
Il pagamento in più rate della somma dovuta non è effettuato con lo specifico intento di eludere la nuova soglia.
I versamenti e i prelevamenti bancari
Non deve essere osservato alcun limite con riferimento alle operazioni di versamento o prelevamento bancario.
In tal caso il soggetto non sta effettuando alcun trasferimento denaro in favore di soggetti diversi.
Infatti, il denaro è nella sua disponibilità in quanto in giacenza sul conto corrente e continua ad essere nella sua disponibilità dopo il prelievo.
Tuttavia, pur non configurandosi in astratto alcuna violazione, l’eccessivo e frequente utilizzo del denaro contante potrebbe indurre l’istituto di credito a sospettare che le predette operazioni sono poste in essere con finalità di riciclaggio.
Potrebbero quindi essere chieste spiegazioni sulla provenienza del denaro o sulle finalità del prelievo.
Diversamente, qualora le indicazioni non fossero convincenti, l’istituto di credito potrebbe effettuare all’UIF la comunicazione di operazione sospetta.