Il legislatore ha previsto diverse disposizioni relative ai limiti sull’utilizzo dei contanti in Italia.
Le soglie non sono sempre le stesse, di seguito si riepilogano, quindi, le limitazioni previste.
Antiriciclaggio: limite a 3.000 euro dal 01.01.2016
Il decreto antiriciclaggio, vieta il trasferimento del denaro contante, a qualsiasi titolo, tra soggetti diversi, per importi pari o superiori a 3.000 euro.
La disposizione è finalizzata unicamente a contrastare il riciclaggio di denaro. kínai bukméker meggyilkolása È irrilevante la causale sottostante al trasferimento di denaro, come pure la circostanza che i due soggetti che effettuano l’operazione siano legati da un rapporto di parentela.
Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati. gaminator szint bónusz
Associazioni sportive in regime forfetario: limite a 1.000 euro
Per le associazioni sportive che hanno adottato il regime forfetario è applicato un limite inferiore.
In particolare, i pagamenti effettuati in favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche, che hanno optato per l’applicazione del regime forfetario, se di importo pari o superiore a 1.000 euro, devono essere eseguiti su conti correnti bancari o postali.
In alternativa i trasferimenti di denaro possono essere effettuati utilizzando altri mezzi di pagamento in grado di assicurare la tracciabilità e quindi i controlli dell’Agenzia delle Entrate.
La disposizione vale anche per i versamenti effettuati dalle stesse associazioni sportive.
Niente contante per il pagamento degli stipendi dal 01. gaminator ingyen játékok 07.2018
Con decorrenza dal 1° luglio 2018, non è più consentito effettuare il pagamento in contanti né delle retribuzioni, né dei compensi in favore dei titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
Il legislatore ha voluto evitare che il datore di lavoro riportasse nella busta paga un importo più elevato rispetto all’importo effettivamente corrisposto.
In tale ipotesi la sottoscrizione della busta paga da parte del lavoratore non ha valore di quietanza.
Inoltre si rischia l’irrogazione di una sanzione da 1.000 a 5.000 euro.
Eccezione per lavori domestici e PA
Il pagamento in contanti è però ancora possibile per ciò che riguarda le retribuzioni da corrispondere ai titolari di un rapporto di lavoro domestico quali, colf, badanti, etc.
La disposizione non si applica neppure per ciò che riguarda il pagamento delle retribuzioni da parte della Pubblica Amministrazione.