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Legge di Bilancio 2026: misure e agevolazioni fiscali per contribuenti e imprese

Nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2025, n. 301 – Suppl. Ordinario -è stata pubblicata la Legge di Bilancio 2026 (legge n. 199 del 30 dicembre 2025). La legge, salvo quanto diversamente previsto, è entrata in vigore il 1° gennaio.

Qui di seguito si riportano, in estrema sintesi, le principali misure e agevolazioni fiscali previste per le persone fisiche, le imprese, ed i contribuenti in generale.


Nello specifico è stata stabilita una riduzione di aliquota; la seconda aliquota IRPEF (scaglione 28.000-50.000 euro) scende dal 35% al 33%.

Per finanziare la misura, è prevista una riduzione delle detrazioni per i redditi superiori a 200.000 euro e una rimodulazione di alcune spese detraibili.


Sono introdotte nuove imposte sostitutive agevolate per sostenere il potere d’acquisto, in particolare:

  • rinnovi contrattualitassazione al 5% sugli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi 2024-2026 (entro determinati limiti di reddito);
  • premi di risultatotassazione ridotta all’1% sui premi di risultato e partecipazione agli utili per il biennio 2026-2027 (fino a 5.000 euro);
  • straordinari e turni – introduzione di un’imposta sostitutiva del 15% su straordinari festivi/notturni e indennità di turno, fino a un massimo di 1.500 euro.

  • Azionariato dipendenti: prorogata al 2026 l’agevolazione sui dividendi da azioni assegnate ai dipendenti (tassazione sul 50% dell’imponibile entro 1.500 euro).
  • Turismo: esteso fino a settembre 2026 il trattamento integrativo speciale (15%) per il lavoro notturno e straordinario.
  • Agricoltura: confermate varie misure di sostegno per i redditi agricoli.
  • Buoni pasto: innalzato, da 8 a 10 euro, l’importo complessivo giornaliero del valore non imponibile dei buoni pasto elettronici.

Confermate fino al 2026 le detrazioni per ristrutturazioni, efficienza energetica, sismabonus e bonus mobili. Le aliquote sono così rimodulate:

  • 50% per l’abitazione principale (se proprietario o titolare di diritto reale);
  • 36% aliquota ordinaria per le altre casistiche.

Si riaprono i termini per l’assegnazione agevolata dei beni ai soci e l’estromissione degli immobili dalle imprese individuali:

  • tassazione: imposta sostitutiva dell’8% (che sale al 10,5% per le società di comodo/non operative);
  • vantaggi: prevista la riduzione dell’imposta di registro, e imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.

Prorogate le esenzioni IMU e le agevolazioni fiscali per gli immobili in zone colpite da eventi sismici e calamità (Centro Italia, Marche, Umbria, Ischia, Abruzzo).

Confermati anche i contributi per il disagio abitativo e la sospensione di mutui e utenze.


  • Dividendi e plusvalenze: cambia il regime di tassazione. L’esclusione parziale dalla base imponibile (41,86% per IRPEF e 95% per IRES) spetta solo alle partecipazioni qualificate (almeno 5% del capitale o valore minimo di 500.000 euro).
  • Tassa sulle transazioni: dal 1° gennaio 2026 aumentano le aliquote. Sale dallo 0,2% allo 0,4% quella sui trasferimenti di azioni e dallo 0,02% allo 0,04% quella sulle negoziazioni ad alta frequenza.
  • Stablecoin: introdotta una disciplina per le cripto ancorate all’euro. Si applica l’aliquota del 26% sui redditi derivanti, mentre la mera conversione euro/token è neutrale fiscalmente.

Possibilità di affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d’imposta (sostitutiva al 10%) e stretta sulla rateizzazione delle plusvalenze da cessione d’azienda. In particolare, la possibilità di rateizzare in 5 quote annuali viene limitata solo alle plusvalenze:

  • derivanti dalla cessione di azienda o ramo di azienda, a condizione che questa sia stata posseduta per un periodo non inferiore a tre anni;
  • realizzate dalle società sportive professionistiche mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta, nei limiti della parte che corrisponde al corrispettivo in denaro, a condizione che tali diritti siano stati posseduti per un periodo non inferiore a due anni.

Le altre plusvalenze, diverse da quelle derivanti dal realizzo di partecipazioni soggette al regime di participation exemption (Pex), devono essere tassate, per l’intero ammontare, nell’esercizio in cui sono realizzate.


Iperammortamento

La Legge di Bilancio 2026 (n. 199, art. 1, commi 427-436, in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025), in vigore dal 1° gennaio 2026, tra le molteplici disposizioni, reintroduce il c.d. iperammortamento a favore delle imprese che effettuano investimenti inerenti alla doppia transizione (tecnologica ed ambientale).

La maggiorazione del costo si applica, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, con le seguenti aliquote:

  • 180% fino a 2,5 milioni,
  • 100% tra 2,5 e 10 milioni,
  • 50% tra 10 e 20 milioni di euro di costo agevolabile.​


Per l’accesso è prevista una procedura telematica che dovrà essere sviluppata dal Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. (GSE) – sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili.


Dal 2026, nel caso di locazione breve di più immobili, il relativo reddito derivante da locazione si presume percepito relativamente ad un’attività imprenditoriale a partire dal terzo immobile e non più dal quinto.


È esteso anche al 2026 l’aumento da 30mila euro a 35mila euro, già stabilito per il 2025, della soglia di reddito da lavoro dipendente (o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) oltre la quale è precluso l’accesso al regime forfetario dei soggetti che possono aderirvi.


Viene prevista una definizione agevolata per i debiti affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, derivanti dal mancato versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di liquidazione di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/1973, e agli artt. 54-bis e 54-ter del D.P.R. n. 633/1972, oppure derivanti dall’omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’Inps, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.

Questi debiti possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, senza corrispondere invece le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e sanzioni, gli interessi di mora o le sanzioni e le somme aggiuntive e quelle maturate a titolo di aggio. Il versamento andrà effettuato entro il 31 luglio 2026.

È possibile rateizzare fino a un massimo di 54 rate bimestrali di pari ammontare e interessi al tasso del 3% annuo a partire dal 1° agosto 2026. La domanda di accesso alla definizione agevolata andrà effettuata entro il 30 aprile 2026, con l’indicazione del numero di rate scelto.

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