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Legge di Bilancio 2023: le novità fiscali per le imprese ed i contribuenti

Nel prospetto a seguire si riporta una sintesi delle principali novità fiscali introdotte dal provvedimento, che passerà al successivo esame dell’altro ramo del Parlamento.

Disegno di Legge di Bilancio 2023: le principali novità fiscali

REGIME FORFETARIO  Limiti reddituali
Elevato il limite di ricavi o compensi previsto per l’accesso o permanenza nel regime forfetario da 65.000 a 85.000 euro (di cui all’art. 1, comma 54, della Legge n. 190/2014). Il nuovo limite entrerà in vigore a partire dal periodo d’imposta 2023.

Cessazione del regime forfetario
Viene prevista la cessazione del regime forfetario dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti risultino superiori a 100.000 euro. La relativa IVA è dovuta a partire dalle operazioni poste in essere che abbiano determinato il superamento del limite stabilito. Per il periodo d’imposta in cui si dovesse verificare il superamento del limite di 100.000 euro dei ricavi o compensi, la determinazione del reddito seguirà le modalità ordinarie.
FLAT TAX INCREMENTALE Per le persone fisiche titolari di reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo, il Disegno di Legge di Bilancio 2023 introduce, ai fini IRPEF, la flat tax incrementale opzionale. Si prevede in particolare che per il 2023 l’eccedenza del reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo rispetto al più elevato importo del reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo dichiarato negli anni 2020, 2021 e 2022, sia assoggettata a tassazione agevolata nella misura del 15%, con un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali. La base imponibile interessata dall’agevolazione non può comunque essere superiore a 40.000 euro. Per l’importo più elevato dichiarato negli anni 2020 e 2021, è inoltre prevista una franchigia nella misura del 5 per cento regolarmente soggetta ad IRPEF.
TAX CREDIT “ENERGIA” E “GAS” La Manovra riconosce anche per il 1° trimestre 2023 il credito di imposta previsto a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica (c.d. “energivore”), i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del quarto trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo del 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa, nella misura del 45% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel 1° trimestre 2023.
Il credito di imposta è inoltre riconosciuto anche relativamente alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle predette imprese e dalle stesse autoconsumata nel 1° trimestre 2023. In tal caso, l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa al 1° trimestre 2023, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica.

Per le imprese in possesso di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kWdiverse dalle imprese “energivore”, è previsto un credito d’imposta del 35%  della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al quarto trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Per le imprese a forte consumo di gas naturale si prevede un credito d’imposta del 45% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale consumato nel primo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS), abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.

Per le imprese diverse da quelle “gasivore” è previsto un credito d’imposta pari al 45% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al 4° trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS), abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.              
ONERI GENERALI DI SISTEMA Si dispone l’azzeramento, per il 1° trimestre 2023, delle aliquote degli oneri generali di sistema elettrico per le utenze domestiche e le utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.
GAS METANO – IVA Le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all’art. 26, comma 1, del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi di gennaio, febbraio e marzo 2023, sono assoggettate all’aliquota IVA del 5% .Qualora le somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023.
RISTORANTI, BAR – MANCE Le somme destinate ai lavoratori a titolo di liberalità costituiscono redditi da lavoro dipendente e, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette a un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento, entro il limite del 25% del reddito percepito dal medesimo prestatore per le relative prestazioni di lavoro.

Aspetti previdenziali
Le somme in esame sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e non sono computate ai fini del calcolo del TFR.
PREMI DI PRODUTTIVITÀ Per il 2023 è ridotta dal 10 al 5% l’aliquota dell’imposta sostitutiva prevista dall’art. 1, ai commi da 182 a 188, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), sui premi di risultato di ammontare variabile e sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, entro un limite di importo complessivo annuo di 3.000 euro.
L’agevolazione è prevista a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente non superiore, nell’anno precedente quello di percezione delle somme, a 80.000 euro.
PRODOTTI PER L’INFANZIA E L’IGIENE INTIMA FEMMINILE – IVA Il Disegno di Legge di Bilancio 2023 ha previsto che tutti i prodotti assorbenti per la protezione dell’igiene intima femminile, indipendentemente dalle loro caratteristiche, vengano ricondotti nell’ambito applicativo dell’aliquota IVA del 5%.
È inoltre prevista l’applicazione dell’aliquota IVA del 5 per cento per i seguenti prodotti: latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto;       pannolini per bambini; seggiolini per lattanti o per bambini da installare negli autoveicoli.
AGEVOLAZIONI “PRIMA CASA” – UNDER 36 Viene prorogato al 31 marzo 2023 il regime speciale introdotto dall’art. 64, comma 3, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (Decreto “Sostegni-bis”), convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, ai sensi del quale la misura massima della garanzia rilasciata dal Fondo è stata elevata, per le categorie prioritarie (giovani coppie, nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi IACP e giovani di età inferiore ai 36 anni), dal 50% fino all’80% della quota capitale, qualora in possesso di un ISEE non superiore a 40 mila euro annui e per mutui di importo superiore all’80% del prezzo dell’immobile, compreso di oneri accessori (Loan to Value “LTV”).
Si prorogano di un anno, fino al 31 dicembre 2023, anche le speciali agevolazioni in materia di imposte indirette previste per l’acquisto e per il relativo finanziamento della “prima casa” di abitazione disposto a favore dei giovani che hanno il duplice requisito, anagrafico ed economico: non aver compiuto 36 anni di età; avere un “ISEE non superiore a 40.000 euro annui.
SUGAR TAX – PLASTIC TAX Attraverso la modifica dell’art. 1, commi 652 e 676, della Legge del 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), viene differita al 1° gennaio 2024 l’entrata in vigore dell’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (cosiddetta plastic tax) e dell’imposta sul consumo delle bevande analcoliche (cosiddetta sugar tax).
REDDITI DOMINICALI ED AGRARI Viene prorogato per l’anno 2023 l’art. 1, comma 44, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Stabilità 2017), secondo cui i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola, non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini IRPEF.
IMMOBILI OCCUPATI ABUSIVAMENTE – IMU Il Disegno di Legge di Bilancio 2023 introduce nel nostro ordinamento una disposizione che stabilisce l’esclusione dall’imposizione tributaria di immobili inutilizzabili e indisponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria per i reati di cui all’art. 614, comma 2, c.p. (violazione di domicilio) e all’art. 633 c.p. (invasione di terreni o edifici), ovvero per i casi in cui l’immobile sia occupato abusivamente, qualora sia stata presentata denuncia o iniziata azione in sede giurisdizionale penale.In particolare, viene previsto che per fruire del beneficio il soggetto passivo è tenuto a comunicare il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione al Comune interessato, secondo modalità telematiche da stabilire con apposito Decreto; analoga comunicazione deve essere trasmessa nel momento in cui cessa il diritto all’esenzione.
IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE RISERVE DI UTILI La norma disciplina il regime facoltativo di affrancamento o di rimpatrio degli utili e delle riserve di utili risultanti dal bilancio delle partecipate estere relativo all’esercizio chiuso nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022. Con l’esercizio dell’opzione si escludono da imposizione, in capo al soggetto fiscalmente residente o localizzato in Italia, tali utili affrancati provenienti da partecipate estere. È possibile effettuare l’opzione con modalità differenti. In particolare, la norma contempla: un affrancamento integrale o parziale, assoggettando a imposta sostitutiva l’intero ammontare o una quota degli utili e delle riserve di utile; un affrancamento specifico e più vantaggioso per l’ammontare degli utili che saranno rimpatriati entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 (30 giugno 2024 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare). In tal caso, gli utili sono accantonati per un periodo non inferiore a due esercizi in una specifica riserva di patrimonio netto. L’opzione è efficace a decorrere dall’inizio del periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022.
ASSEGNAZIONE AGEVOLATA AI SOCI ED ESTROMISSIONE DEI BENI DELLE IMPRESE INDIVIDUALI L’agevolazione relativa all’assegnazione agevolata ai soci dei beni di imprese individuali è finalizzata a prevede un’imposizione ridotta sulle assegnazioni ai soci degli immobili diversi da quelli strumentali per destinazione, nello specifico: – gli immobili strumentali per natura, sempre che siano concessi in locazione, comodato, o, comunque, non direttamente utilizzati dall’impresa;
– gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa;
– gli immobili che concorrono a formare il reddito d’impresa secondo le disposizioni di cui all’art. 90 del TUIR.
Sono esclusi dall’agevolazione i beni immobili i quali, pur essendo per le loro caratteristiche qualificabili tra quelli strumentali per natura, in quanto non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, sono tuttavia utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa da parte del loro possessore. La norma di favore prevede: la determinazione della base imponibile in riferimento al valore catastale dell’immobile (in luogo del valore normale); una imposta sostitutiva sulla plusvalenza come sopra calcolata del 8%. In caso di società non operativa l’imposta sostituiva è elevata al 10,5%; una imposta sostitutiva del 13% nel caso in cui, per effetto della assegnazione, la società dovesse utilizzare in contropartita della fuoriuscita contabile del cespite assegnato, riserve di patrimonio netto in sospensione d’imposta; l’imposta di registro ridotta al 50%; le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa
Viene inoltre introdotta una nuova edizione delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 121, della Legge n. 208/2015 per usufruire dell’estromissione agevolata dei beni dal patrimonio dell’imprenditore individuale.
L’estromissione è condizionata al pagamento di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura dell’8 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto.
RIDETERMINAZIONE DEI VALORI DI ACQUISTO DI TERRENI E PARTECIPAZIONI La Legge di Bilancio 2023, oltre alla riproposizione della rivalutazione del valore delle partecipazioni non negoziate e dei terreni, per i beni posseduti al 1° gennaio 2023, prevede la possibilità di rideterminare anche il valore di acquisto delle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione.
Si consente la possibilità di rideterminare il valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate, posseduti al 1° gennaio 2023.
Viene infine stabilita la misura delle aliquote delle imposte sostitutive:
– 16 % sia per le partecipazioni che, alla data del 1° gennaio 2023, risultano qualificate ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. c), del TUIR, sia per le partecipazioni non qualificate;
– 16 % per i terreni edificabili e con destinazione agricola.
Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dal 15 novembre 2023; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3%  annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 15 novembre 2023.
PARTITE IVA “A RISCHIO” Si prevede che l’Agenzia delle Entrate implementi le proprie analisi al fine di intercettare nuove partite IVA a rischio, invitando il contribuente ad esibire i documenti contabili obbligatori ed ogni altro documento che attesti l’effettivo esercizio di un’attività economica.
In caso di esito negativo del controllo – per mancata presentazione del contribuente, ovvero per verifica documentale con riscontro di irregolarità oppure di inidoneità degli elementi prodotti a superare i profili di rischio individuati – l’ufficio emana il provvedimento di cessazione della partita IVA.
Salta la responsabilità solidale dell’intermediario.
DICHIARAZIONI – CONTROLLO AUTOMATIZZATO – DEFINIZIONE AGEVOLATA Al riguardo si prevede quanto segue:
debiti emergenti dalle comunicazioni d’irregolarità derivanti dal controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali (art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972), possono essere definiti attraverso il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi (anche di rateazione, in caso di pagamento rateale) e delle somme aggiuntive. Sono dovute le sanzioni nella misura del 3 per cento, senza alcuna riduzione, sulle imposte non versate o versate in ritardo. Tale soluzione è applicabile ai debiti emergenti dal controllo delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, la definizione non produce effetti e si procede all’iscrizione a ruolo delle residue somme dovute, con l’applicazione delle relative sanzioni; il pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata potrà essere effettuato, in ogni caso, in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo; la durata del periodo di rateazione è estesa fino a 20 rate trimestrali di pari importo, anche nei casi in cui, secondo le disposizioni previgenti, era ammessa solo la rateazione fino a un massimo di 8 rate; le sanzioni sono dovute nella misura del 3%, senza alcuna riduzione, sulle imposte residue non versate o versate in ritardo. Restano dovuti gli interessi (anche di rateazione); tali misure si applicano ai pagamenti rateali in corso alla data del 1° gennaio 2023, per i quali non sia intervenuta la decadenza dalla rateazione; le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili; è differito di un anno il termine per la notifica delle cartelle di pagamento delle somme dovute in esito alle comunicazioni d’irregolarità relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, nel caso in cui il pagamento non venga effettuato nelle misure e nei termini previsti; viene modificato l’art. 3-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 462/1997, allo scopo di unificare il numero massimo di rate (20 rate trimestrali di pari importo) in cui può essere suddiviso il pagamento dei debiti emergenti dal controllo delle dichiarazioni, a prescindere dall’ammontare dei debiti stessi.
REGOLARIZZAZIONE DELLE IRREGOLARITÀ FORMALI Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento di tali tributi, commesse fino 31 ottobre 2022, possono essere regolarizzate mediante il versamento di 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni. Tale versamento dovrà essere effettuato in 2 rate di pari importo entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024, e la regolarizzazione si perfezionerà con il pagamento delle somme dovute e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.

Sono esclusi dalla regolarizzazione:
• gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria;
• l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all’estero;
• le violazioni già contestate in atti divenuti definitivi alla data del 1° gennaio 2023.

Attuazione della norma
Le modalità di attuazione saranno disciplinate con apposito Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
RAVVEDIMENTO SPECIALE Viene introdotta una regolarizzazione delle violazioni, diverse da quelle formali e da quelle definibili con la definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, riguardanti dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e precedenti. Per accedere alla regolarizzazione è necessario che le violazioni non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, contestazione e irrogazione di sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all’art. 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Adempimenti
La regolarizzazione comporta il pagamento di 1/18 del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti, e si perfeziona con il versamento di quanto dovuto o della prima rata entro il 31 marzo 2023. È ammesso il pagamento rateale in 8 rate trimestrali di pari importo, mentre sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo. Il mancato versamento, anche parziale, alle prescritte scadenze delle somme dovute, determina la decadenza dalla rateazione e l’iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti.

Esclusioni
La regolarizzazione in esame non è consentita per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all’estero e per la regolarizzazione delle dichiarazioni omesse; il ravvedimento speciale riguarda, infatti,  le sole dichiarazioni validamente presentate.

Attuazione della norma
Con apposito Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno definite le modalità di attuazione del presente articolo.
ADESIONE AGEVOLATA E DEFINIZIONE AGEVOLATA La norma introduce la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento adottati dall’Agenzia delle Entrate, purché non impugnati e per i quali non siano decorsi i termini per presentare il ricorso, nonché quelli notificati dall’Agenzia delle Entrate entro la data del 31 marzo 2023.
Ai fini della definizione agevolata in esame è necessario il pagamento delle sanzioni nella misura di 1/18 del minimo previsto dalla legge.
DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE Viene riproposta la disciplina prevista dall’art. 6 del D.L. n. 119/2018. In particolare, è possibile definire, con modalità agevolate, le controversie tributarie pendenti, anche in Cassazione e a seguito di rinvio, alla data del 1° gennaio 2023, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, atti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione). Sono, quindi, escluse dalla definizione le controversie relative ad atti privi di natura impositiva.

Adempimenti – La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda da parte del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.
CONCILIAZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE Si prevede inoltre una ipotesi di conciliazione agevolata delle controversie tributarie, basata sulla tipologia di conciliazione “fuori udienza” di cui all’art. 48 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. L’omesso versamento delle somme dovute dal contribuente comporta l’iscrizione a ruolo del nuovo credito derivante dall’accordo stesso e l’applicazione del conseguente regime sanzionatorio per l’omesso versamento.

Esclusioni – Non possono comunque essere conciliate in maniera agevolata le controversie riguardanti, anche solo in parte, le risorse proprie tradizionali dell’UE, l’IVA riscossa all’importazione e le somme dovute a titolo di recupero di Aiuti di Stato.
DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI E STRALCIO MINI-CARTELLE Il Disegno di Legge di Bilancio prevede la facoltà, per il debitore, di fruire di una nuova forma di definizione agevolata dei debiti contenuti nei carichi affidati agli Agenti della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Versamenti – Le somme dovute per effetto della definizione agevolata dovranno essere versate in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2023 oppure in forma dilazionata, in un numero massimo di 18 rate (la prima e la seconda, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio 2023 e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024).

Vengono automaticamente annullati alla data del 31 marzo 2023 (e non più 31 gennaio 2023) i ruoli affidati agli Agenti per la riscossione nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015 di importo residuo fino a 1.000 euro, determinato in relazione al singolo carico, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni. In base al maxiemendamento ciò riguarderà, in automatico, solo i carichi consegnati dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.In particolare, è previsto il versamento del solo capitale, senza gli interessi iscritti e le sanzioni inclusi negli stessi carichi, gli interessi di mora, le cosiddette “sanzioni civili”, accessorie ai crediti di natura previdenziale, e le somme maturate a titolo di aggio. Ove il carico sia formato da enti diversi (enti territoriali, Comuni, Casse di previdenza professionale), l’annullamento automatico opererà per interessi da ritardata iscrizione a ruolo, sanzioni e interessi di mora.
SUPERBONUS 110% E ALTRI BONUS EDILI Rimane la detrazione nella misura del 110% sulle spese sostenute nel 2023 anche per i lavori condominiali relativamente ai quali la CILAS è stata presentata dopo il 25 novembre 2022, purché entro il 31 dicembre 2022, nonché per i lavori agevolati che comportano la demolizione e ricostruzione degli edifici per i quali l’istanza di acquisizione del titolo edilizio abilitativo sia stata presentata dopo il 25 novembre 2022, purché entro il 31 dicembre 2022. In pratica, per poter continuare ad avere il superbonus al 110% sulle spese 2023, i condomini devono:- aver deliberato i lavori entro il 18 novembre, nel qual caso è “sufficiente” il deposito della CILAS entro il 31 dicembre 2022;
– aver deliberato i lavori tra il 19 e il 24 novembre, nel qual caso è necessario aver anche depositato la CILAS entro il 25 novembre 2022.
Alle ONLUS, ODV e APS iscritte negli appositi registri, di cui alla lett. d-bis) dell’art. 119, comma 9 del DL 34/2020, la detrazione spetta anche per gli interventi “trainati” di installazione di impianti solari fotovoltaici, di cui all’art.119, comma 5 dello stesso DL, installati in aree o strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, diversi dagli immobili sui quali sono realizzati gli interventi “trainanti”, a condizione che questi ultimi immobili siano situati all’interno di centri storici vincolati. La detrazione compete nei limiti stabiliti dall’art. 119 comma 5 del D.L. 34/2020. E’ applicabile il superbonus con aliquota del 110% anche per gli interventi di installazione degli impianti fotovoltaici di ONLUS, ODV e APS, fino alla soglia di 200 chilowatt.

Bonus barriere 75% fino al 2025 – Proroga per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025 del c.d. “bonus barriere 75%” di cui all’art. 119-ter del DL 34/2020.
BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI Disposta la proroga del bonus mobili ed elettrodomestici nella misura del 50%  delle spese, con il limite di 8.000 euro, ma soltanto per le spese sostenute nel 2023.
BONUS “PSICOLOGO” È previsto l’innalzamento a 1.500 euro del bonus “psicologo” per coloro che hanno un ISEE inferiore a 15.000 euro.
DETRAZIONE DELL’IVA AL 50% PER L’ACQUISTO DI IMMOBILI “GREEN” E’ possibile detrarre dall’IRPEF lorda il 50% dell’IVA pagata in relazione all’acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2023, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse (sono esclusi gli immobili merce e gli immobili utilizzati nell’esercizio dell’impresa). La detrazione è ripartita in dieci quote costanti nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d’imposta successivi.
Le unità immobiliari acquistate possono essere cedute anche da OICR immobiliari, oltre che dalle imprese che le hanno costruite.
IVA RIDOTTA SU TELERISCALDAMENTO E PELLET Doppio intervento sulle aliquote Iva per fronteggiare il caro energia. Passa dal 22% al 5% l’aliquota per le fatture dei consumi nel primo trimestre del 2023 dei servizi di teleriscaldamento e dal 22% al 10% quella del pellet per tutto il 2023.
MISURE A FAVORE DEI GIOVANI È prevista l’introduzione:della “Carta della cultura Giovani”, a favore dei diciottenni residenti in Italia appartenenti a nuclei familiari con Isee non superiore a 35mila euro. La carta avrà un valore di 500 euro;della “Carta del merito”, che sarà riconosciuta – nella misura di 500 euro – a chi si è diplomato con 100 centesimi.
POS In Commissione Bilancio della Camera è stata soppressa la disposizione che prevedeva il tetto di 60 euro per il pagamento con POS.
PRELIEVO SUGLI EXTRA PROFITTI La tassa sugli extraprofitti verrà applicata solamente solo alle società il cui 75% dei ricavi è generato da attività nei settori della produzione e rivendita di energia, gas e prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto se almeno il 75% dei ricavi del periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 1 gennaio 2023 deriva dalle attività indicate.
RIVERSAMENTO DEL CREDITO R&S Posticipato al 30 novembre 2023 il termine per il riversamento del credito indebitamente utilizzato.
Si estende dal 30 ottobre 2023 al 30 novembre 2023 il termine per presentare la domanda per il riversamento del credito ricerca e sviluppo ex art.5, commi 7 – 12 del DL 146/2021.
La certificazione di cui all’art. 23 del DL 73/2022, che ha la funzione di attestare il rispetto dei requisiti normativi per accedere al credito di imposta, opponibile agli uffici fiscali, presuppone che la violazione non sia ancora stata constatata mediante PVC (prima la norma parlava in generale di attività di controllo).
CORREZIONE DEGLI ERRORI CONTABILI La peculiare disciplina della correzione degli errori contabili, che attribuisce, alla presenza di determinati requisiti, rilevanza fiscale alla correzione degli errori contabili, di cui all’art. 83 del TUIR come modificato dal DL 73/2022, opera soltanto per i soggetti che sottopongono il proprio bilancio d’esercizio a revisione legale dei conti.
SANZIONI REVERSE CHARGE Viene aggiunto un periodo all’art. 6 comma 9-bis.3 del DLgs. 471/97, prevedendo che se il cessionario/committente è stato partecipe di una frode, in caso di operazioni imponibili in reverse charge la detrazione viene disconosciuta ed è irrogata la sanzione del 90% di cui all’art. 6, co. 6 del D.Lgs. 471/97
.Per quanto sembra emergere dalla norma, il mite regime sanzionatorio dei periodi precedenti, oltre che per le operazioni inesistenti ma nel contempo esenti, non imponibili o escluse, sembra operare quando il cessionario/committente, in base all’ordinaria diligenza, avrebbe dovuto/potuto sapere della frode ma non ne è stato partecipe (sanzione dal 5% al 10% dell’imponibile, con un minimo di 1.000,00 euro senza recupero della detrazione).
È in tal modo recepita la presa di posizione della Cass. SS.UU. 20 luglio 2022 n.22727.
INCREMENTO DEI LIMITI DI RICAVI PER LA TENUTA DELLA CONTABILITA’ SEMPLIFICATA  Eleva l’ammontare dei ricavi fino a concorrenza del quale le imprese sono ammesse al regime di contabilità semplificata, di cui all’art.18 del DPR 600/73. Detto regime è applicabile alle imprese individuali, a snc, sas e ai soggetti equiparati ai sensi dell’art. 5 del TUIR e agli enti non commerciali esercenti un’attività commerciale in via non prevalente. Per effetto della modifica, il regime è adottato “naturalmente” se i ricavi, di cui agli artt. 57 e 85 del TUIR, non superano:
– 500.000 euro (prima 400.000), per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
– 800.000 euro (prima 700.000), per le imprese aventi per oggetto altre attività.
Tali  limiti  devono essere computati tenendo conto dei ricavi che sono:
– “percepiti in un intero anno” (o che si presume di percepire per i soggetti che iniziano l’attività; in questo caso, occorre anche procedere al ragguaglio ad anno);
– “conseguiti nell’ultimo anno di applicazione dei criteri previsti dall’articolo 109, comma 2 del medesimo testo unico”.
Quest’ultimo criterio è utilizzato solo in caso di transito dal regime ordinario di contabilità a quello semplificato; in tutti gli altri casi, i ricavi sono considerati in base al principio di cassa.
Non constano ulteriori interventi al regime sotto il profilo degli obblighi contabili e per quanto riguarda la determinazione del reddito d’impresa, ai sensi dell’art. 66 del TUIR.
I nuovi limiti di ricavi si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2023.

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