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Legge di Bilancio 2022: Irpef, Irap, bonus edilizi e le altre novità fiscali per contribuenti e imprese

Legge di Bilancio 2022: Irpef, Irap, bonus edilizi e le altre novità fiscali per contribuenti e imprese

 

Nel seguente prospetto si riporta una sintesi delle principali misure in ambito fiscale previste dalla legge di Bilancio.

Le PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI contenute nella LEGGE di BILANCIO 2022
IRPEF La Manovra 2022 prevede un nuovo sistema di tassazione Irpef basato su quattro aliquote anziché cinque:

SCAGLIONE di REDDITO ALIQUOTA
Fino a 15mila euro 23%
Oltre 15mila e fino a 28mila euro 25%
Oltre 28mila e fino a 50mila euro 35%
Oltre 50mila euro 43%

Le nuove aliquote entrano in vigore il 1° gennaio 2022, ma gli enti locali avranno tempo fino al 31 marzo per adeguare le addizionali al nuovo sistema a 4 aliquote.

Bonus di 100 euro
Il bonus 100 euro, di cui all’art. 1 del D.L. 5 febbraio 2020, n. 3, rimarrà in vigore per i redditi non superiori a 15mila euro, mentre per i redditi fino a 28mila euro spetterà in base all’ammontare di alcune tipologie di detrazioni.

Detrazioni Irpef
È prevista una riscrittura delle detrazioni Irpef per lavoratori dipendenti, pensionati e per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi. In particolare, per quanto riguarda i redditi di lavoro dipendente e assimilati si prevede:

NUOVE DETRAZIONI SPETTANTI
Redditi di lavoro dipendente e assimilati (art. 13, comma 1, lett. a), b) e c), Tuir) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro (prima 8.000 euro). L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro.
1.910 euro (prima 978 euro), aumentata del prodotto tra 1.190 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro (prima 20.000 euro), se l’ammontare del reddito complessivo è superiore 15.000 euro (prima 8.000 euro) ma non a 28.000 euro;
1.910 euro (prima 978 euro), se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro (prima 55.000 euro); la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro (prima 55.000 euro), diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro (prima 27.000 euro).
È prevista un’ulteriore detrazione di 65 euro per i redditi tra 25.000 e 35.000 euro.
IRAP A decorrere dal periodo d’imposta 2022, l’Irap non sarà più dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni, di cui all’art. 3, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
PATENT BOX È previsto un aumento dal 90 al 110 per cento della percentuale di deducibilità dei costi di ricerca e sviluppo relativi ai beni immateriali (software coperti da copyright, disegni e modelli, brevetti industriali). Sono esclusi dall’ambito di applicazione della norma i marchi e i know how.

Ammessa inoltre la cumulabilità della misura con il credito d’imposta riconosciuto per gli investimenti in ricerca e sviluppo. In tal senso si prevede la modifica dell’art. 6 del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 (“decreto fiscale”, convertito in Legge 17 dicembre 2021, n. 215).

Viene inoltre previsto che il nuovo regime si applichi alle opzioni esercitate con riguardo al periodo di imposta in corso alla data dell’entrata in vigore della norma e ai successivi periodi d’imposta.

CARTELLE – PAGAMENTO Con riferimento alle cartelle di pagamento notificate dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, il termine di pagamento è fissato in 180 giorni.
SUGAR TAX – PLASTIC TAX – RINVIO Slitta dal 1° gennaio 2022 al 1° gennaio 2023 l’entrata in vigore della sugar tax e della platic tax: vengono infatti modificati i commi 652 e 676 dell’art. 1, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020).
PRODOTTI per l’IGIENE FEMMINILE – IVA La Manovra prevede la riduzione dal 22 al 10 per cento dell’aliquota Iva applicabile ai prodotti destinati alla protezione dell’igiene femminile esclusi dall’ambito applicativo del n. 1-quinques), della Tabella A, parte II-bis, allegata al D.P.R. 633/72. A tal fine è previsto l’inserimento del n. 114-bis) nella parte III della medesima Tabella A, allegata al decreto Iva.
CERTIFICATI DIGITALI – BOLLO È stata prorogata al 2022 l’esenzione dall’imposta di bollo sulle certificazioni digitali (art. 62, comma 3, quinto periodo, del Codice dell’amministrazione digitale – D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82).
COLTIVATORI DIRETTI, IAP – IRPEF Prorogata a tutto il 2022 la detassazione ai fini Irpef dei redditi dominicali e agrari dichiarati dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli (art. 1, comma 44, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 – legge di Stabilità 2017).
PIR – PIANI INDIVIDUALI di RISPARMIO Cambia la disciplina relativa ai piani individuali di risparmio (PIR): si prevede infatti che il piano si costituisca con la destinazione di somme o valori per un importo non superiore, in ciascun anno solare, a 40 mila euro (e non più 30mila) ed entro un limite complessivo non superiore a 200mila euro (e non più 150mila).

Estese le agevolazioni fiscali per i Piani individuali di risparmio a lungo termine, introdotte dall’art. 1, comma 219 e ss, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021). Il termine per effettuare gli investimenti ai fini del credito d’imposta previsto dalla norma viene esteso al 31 dicembre 2022. Viene inoltre previsto che il credito d’imposta non ecceda il 10% (e non più il 20%) delle somme investite e che sia utilizzabile in 15 anni (non più in 10 anni).

AMMORTAMENTI SOSPESI Ai sensi dell’art. 60, commi 7-bis7-quinquies, del decreto “Agosto” (D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modifiche dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126), per il periodo d’imposta in corso alla data del 15 agosto 2020, è possibile, per i soggetti non Ias adopter, non effettuare fino al 100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali ed immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, risultante dall’ultimo bilancio di esercizio approvato. Ora, la legge di Bilancio prevede che tale misura è estesa all’esercizio successivo per i soli soggetti che nell’esercizio in corso alla data del 15 agosto 2020 non hanno effettuato il 100% dell’am;mortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali ed immateriali.
CREDITI d’IMPOSTA – PROROGHE Prorogati fino al 2025 i crediti d’imposta:

  • tax credit beni strumentali “Transizione 4.0”;
  • per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative.
SISTEMI di FILTRAGGIO dell’ACQUA – AGEVOLAZIONI Sono state prorogate fino al 2023 le agevolazioni previste per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio dell’acqua art. 1, commi 10871088, Legge 30 dicembre 2020, n. 178).
NUOVA SABATINI – RIFINANZIAMENTO Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese viene disposto il rifinanziamento della “Nuova Sabatini” con ulteriori 180 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.
TAX CREDIT SUD Il credito d’imposta per il Mezzogiorno (ex art. 1, comma 98, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 – legge di Stabilità 2016) è esteso al Molise.
TERZO SETTORE – IVA Attraverso una modifica all’art. 5, commi 15-quater15-quinquies e 15-sexies, del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, viene rinviata al 2024 la norma che sottopone all’Iva anche il terzo settore.
PERSONE DISABILI – OFFERTA TURISTICA È prevista l’istituzione di un fondo presso il Ministero del Turismo con una dotazione di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, per la realizzazione di misure per lo sviluppo del turismo accessibile e inclusivo volte ad agevolare la presenza di turisti con disabilità e dei loro accompagnatori e la conseguente organizzazione di servizi accessibili e la realizzazione delle infrastrutture indispensabili a tal fine. Tali risorse, in particolare, sono destinate a finanziare tutta una serie di interventi tesi a consentire l’adeguamento infrastrutturale delle strutture ricettive e dei relativi servizi offerti, fermo restando l’obbligo, da parte dei gestori, di destinare un determinato numero di stanze accessibili anche a persone con ridotta o impedita capacità motoria, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del decreto del Ministero dei Lavori pubblici 14 giugno 1989.
PROFESSIONISTI – MALATTIA e INFORTUNIO In caso di ricovero in ospedale del professionista per “grave malattia o infortunio o intervento chirurgico”, oppure in caso di cure domiciliari che comportino una “inabilità temporanea all’esercizio della professione”, al professionista stesso e al suo cliente non può essere imputata alcuna responsabilità a causa della mancata osservanza di un termine tributario.

Sospensione dei termini

Per la degenza ospedaliera o le cure domiciliari di durata superiore ai tre giorni, i termini sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero o dell’inizio delle cure domiciliari fino a 30 giorni dopo la dimissione dall’ospedale o la conclusione della cura. Gli adempimenti sospesi dovranno essere effettuati entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione.

La sospensione degli obblighi tributari potrà avvenire soltanto in presenza di un mandato professionale, sottoscritto prima del ricovero ospedaliero o dell’inizio delle cure domiciliari, tra il professionista e il committente, che dovrà essere inviato in copia, insieme al certificato medico, tramite raccomandata o Pec, ai competenti uffici della Pubblica amministrazione.

Parto prematuro o interruzione di gravidanza

La tutela trova applicazione anche in caso di parto prematuro o interruzione di gravidanza, a partire dal giorno del ricovero e fino al trentesimo giorno successivo.

 

Sanzioni

Sono previste sanzioni pecuniarie tra 2.500 e 7.750 euro e l’arresto da 6 mesi a 2 anni per false dichiarazioni o attestazioni mediche.

A tal fine, per “libero professionista” si intende la persona fisica che esercita come attività principale una delle attività di lavoro autonomo per le quali è previsto l’obbligo di iscrizione ai relativi albi professionali.

FONDO di GARANZIA PMI – RIFINANZIAMENTO Rifinanziato con 3 miliardi di euro.
INTERNAZIONALIZZAZIONE IMPRESE – RIFINANZIAMENTO La misura è stata rifinanziata.
DANNI CAUSATI da INCENDI BOSCHIVI – CONTRIBUTI Viene istituito un fondo (con una dotazione di 40 milioni di euro per il 2022) finalizzato ad erogare contributi a favore dei soggetti, pubblici e privati, e delle attività economiche e produttive danneggiati a seguito dei gravi incendi boschivi verificatisi in Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia.

La misura sarà attuata con un apposito decreto Mise-Mef.

BONUS AFFITTI per i GIOVANI Prevista una detrazione fiscale per i giovani, di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro, che stipulano un contratto di locazione per l’intera unità immobiliare o porzione di essa da destinare a propria abitazione principale, a condizione che la stessa sia diversa dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge.

La detrazione spetta per i primi quattro anni di affitto ed è pari a 991,60 euro, ovvero, se superiore, pari al 20 per cento dell’ammontare del canone di locazione entro il limite massimo di euro 2.000 di detrazione (Art. 16, comma 1-ter, del Tuir).

PROPRIETARI di IMMOBILI RESIDENZIALI OCCUPATI ABUSIVAMENTE Istituito un fondo di solidarietà da 10 milioni di euro per l’anno 2022, finalizzato all’erogazione di un contributo nei confronti dei proprietari di unità immobiliari a destinazione residenziale non utilizzabili perché occupati abusivamente.

Le modalità di attuazione della presente disposizione saranno definite con decreto del Ministro dell’Interno da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

PROVINCIA di BOLZANO – EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE Nella provincia autonoma di Bolzano, l’art. 32, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, si interpreta nel senso che il richiamo agli atti di trasferimento della proprietà immobiliare delle aree destinate all’edilizia economica popolare di cui al titolo III della Legge 22 ottobre 1971, n. 865, si intende riferito agli atti di trasferimento della proprietà delle aree destinate alla costruzione di alloggi di edilizia agevolata, previste nelle rispettive leggi provinciali.
TAX CREDIT LIBRERIE Stanziati ulteriori 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
BONUS TV L’incentivo viene rifinanziato attraverso lo stanziamento di 68 milioni. L’agevolazione spetta a chi possiede congiuntamente i seguenti requisiti:

  • residenza in Italia;
  • rottamazione di un televisore acquistato prima del 22 dicembre 2018, non conforme al nuovo standard DVBT-2;
  • essere in regola con il pagamento del canone.
DECODER per gli OVER 70 Gli ultrasettantenni con pensioni inferiori a 20mila euro annui potranno ricevere il decoder presso il loro domicilio. In tal caso, il fornitore è tenuto ad assicurare agli aventi diritto anche l’opportuna assistenza telefonica per l’installazione e sintonizzazione delle apparecchiature.
BOVINI – IVA Prorogata al 2022 l’applicazione dell’Iva agevolata sulla cessione di bovini (art. 1, comma 506, ultimo periodo, Legge 27 dicembre 2017, n. 205 – legge di Bilancio 2018).
RIVALUTAZIONE dei BENI d’IMPRESA Con riferimento alla rivalutazione disposta dall’art. 110 del decreto “Agosto” (D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modifiche dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126), si dispone che – fatte salve le deroghe previste dalla norma – la deduzione ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap del maggior valore imputato alle attività immateriali le cui quote di ammortamento sono deducibili in misura non superiore a 1/18 del costo o del valore, dev’essere effettuata in misura non superiore, per ciascun periodo d’imposta, a 1/50 di tale importo. In caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa o al consumo personale o familiare dell’imprenditore o in caso di eliminazione dal complesso produttivo, l’eventuale minusvalenza è deducibile, fino a concorrenza del valore residuo del maggior valore di cui sopra, in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento.

Per l’avente causa la quota di costo riferibile al residuo valore ammortizzabile del maggior valore, al netto dell’eventuale minusvalenza dedotta dal dante causa, è deducibile in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento.

COMPENSAZIONE CREDITI A decorrere dal 1° gennaio 2022 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è elevato a 2 milioni di euro.
PROFESSIONISTE e LAVORATRICI AUTONOME – INDENNITÀ di MATERNITÀ Alle lavoratrici di cui agli articoli 6466 e 70 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (libere professioniste, lavoratrici autonome, imprenditrici agricole e donne con rapporto co.co.co.), che abbiano dichiarato, nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità, un reddito inferiore a 8.145 euro, incrementato del 100 per cento dell’aumento derivante dalla variazione Istat, l’indennità di maternità è riconosciuta per ulteriori 3 mesi a seguire dalla fine del periodo di maternità.
CREDITO d’IMPOSTA per l’ACQUISTO di CARTA da GIORNALI Il credito d’imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici di cui all’art. 188 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77) è riconosciuto anche per gli anni 2022 e 2023 nella misura del 30 per cento delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2021 e 2022, entro il limite di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Tale credito è fruibile esclusivamente in compensazione secondo le regole ordinarie di cui all’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
TURISMO Prevista l’istituzione presso il Ministero dello Sviluppo economico di un apposito fondo finalizzato a sostenere gli operatori di questi settori gravemente colpiti dall’emergenza Covid. A tal fine sono stati stanziati 150 milioni per il 2022.

Seguirà un decreto attuativo.

SPETTACOLI
AUTOMOBILI
SETTORE ELETTRICO e del GAS Confluisce nella legge di Bilancio il D.L. 10 dicembre 2021, n. 209 (cd. decreto Fiscale-bis), che prevede le anticipazioni di spesa nel 2021 al fine di incrementare i fondi per alcune misure di contrasto all’aumento dei prezzi nel settore elettrico e del gas.
GIOVANI COLTIVATORI DIRETTI e IAP – DECONTRIBUZIONE È stata prorogata fino al 31 dicembre 2022 la decontribuzione per i coltivatori diretti e imprenditori agricoli di età inferiore a 40 anni (art. 1, comma 503, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 – legge di Bilancio 2020).
LAVORATORI DIPENDENTI – DECONTRIBUZIONE Il disegno di legge prevede l’esonero per un anno – dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 – dei contributi previdenziali nella misura dello 0,8 per cento a favore dei lavoratori dipendenti, con una retribuzione non superiore a:

  • 2.692 euro al mese (maggiorato, per il mese di dicembre, del rateo di tredicesima)

oppure

  • 35.000 euro annui considerando tredici mensilità.

Rapporti di lavoro domestico
Sono esclusi dalla decontribuzione.

Considerata l’eccezionalità della misura (in quanto applicabile per la sola annualità 2022), resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

BOLLETTE La Manovra 2022 prevede la possibilità per i privati di rateizzare in 10 rate le bollette relative a luce e gas emesse da gennaio ad aprile 2022.
SUPERBONUS Persone fisiche (fatto salvo quanto riportato ai paragrafi successivi)
Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.Iacp, persone fisiche, cooperative
Per gli interventi effettuati dagli Iacp, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio, e dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.Condomini, persone fisiche
Per gli interventi effettuati da condomini, persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, nonché da Onlus, OdV e Aps, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nelle seguenti misure:

  • 110% per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023;
  • 70% per quelle sostenute nel 2024;
  • 65% per quelle sostenute nel 2025.

La proroga del Superbonus, nei termini sopra riportati, viene allineata anche ai cosiddetti lavori trainati.

Installazione di impianti solari fotovoltaici
Per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ex art. 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, o di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, effettuata congiuntamente ad uno degli interventi di cui all’art. 119, commi 1 o 4, del D.L. 34/2020, la detrazione di cui all’art. 16-bis, comma 1, del TUIR, da ripartire in 4 quote annuali di pari importo, spetta nella misura prevista per gli interventi di cui ai citati commi 1 e 4, fino a un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 48mila euro, e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW per ogni impianto.

Colonnine di ricarica di veicoli elettrici
Per le spese relative agli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all’art. 16-ter del D.L. 63/2013, effettuata congiuntamente a uno degli interventi di cui all’art. 119, comma 1, del D.L. 34/2020, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma 1, da ripartire in 4 quote annuali di pari importo, e comunque entro i seguenti limiti di spesa (fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione):

  • 2.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • 1.500 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di 8 colonnine;
  • 1.200 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a 8 colonnine.

Norme di riferimento
Art. 119, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. L. 17 luglio 2020, n. 77 (Decreto “Rilancio”)

VISTO di CONFORMITÀ Il visto di conformità per il Superbonus è chiesto non soltanto ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, ma anche per l’utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi.

In caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all’Agenzia delle Entrate, o tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, il contribuente che intenda utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi, non è tenuto a richiedere il visto dì conformità.

Norme di riferimento
Art. 119, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. L. 17 luglio 2020, n. 77 (Decreto “Rilancio”)

TERRITORI COLPITI da EVENTI SISMICI Per gli interventi effettuati nei territori colpiti da eventi sismici verificatisi dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110%.

Norme di riferimento
Art. 119, D.L. 34/2020

CESSIONE e SCONTO in FATTURA – OPZIONE Viene estesa agli anni 2022, 2023 e 2024 la possibilità di optare per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali. Per gli interventi di cui all’art. 119 del Decreto “Rilancio”, la Manovra dispone l’applicabilità anche a tutto il 2025 dell’art. 121 del medesimo Decreto.

Visto di conformità e attestazione congruità delle spese

L’obbligo di rilascio del visto di conformità e dell’attestazione di congruità delle spese sostenute si applica, in caso di opzione ex art. 121, anche in relazione alle spese che risultano agevolate con bonus edilizi diversi dal Superbonus 110%.

Sono esclusi dall’obbligo di visto di conformità e attestazione di congruità delle spese gli interventi classificati come attività di edilizia libera e gli interventi, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni, di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, fatta eccezione per quelli che beneficiano del bonus facciate cui all’art. 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Cessione del credito e sconto in fattura del bonus 50% sui box auto

Per effetto delle modifiche apportate all’art. 121 del D.L. n. 34/2020, l’opzione per lo sconto sul corrispettivo o cessione del credito è esercitabile anche con riferimento alla detrazione Irpef del 50% spettante sulle spese sostenute per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune, di cui alla lett. d) dell’art. 16-bis, comma 1, del Tuir.

Spese professionali detraibili

Le spese sostenute per le asseverazioni, le attestazioni e il visto di conformità, per gli interventi di cui al comma 2 dell’art. 121, rientrano tra le spese detraibili in base all’aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali spettanti in relazione ai predetti interventi.

Norme di riferimento
Art. 121, D.L. 19 maggio 2020, n. 34

ECOBONUS Prorogate fino al 31 dicembre 2024 le detrazioni fiscali previste per gli interventi di efficienza energetica dall’art. 14 del D.L. n. 63/2013.

La proroga si applica anche ai seguenti interventi (per i quali la detrazione spetta nella misura del 65 per cento):
– interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis del Codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio;
– acquisto e posa in opera delle schermature solari di cui all’allegato M al D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311 (fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro);
– acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti (fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro).

Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale
Per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale, con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino al 31 dicembre 2024 la detrazione spetta nella misura del 50 per cento, fino a un valore massimo della detrazione di 30mila euro.

Condomini
Prorogate fino al 31 dicembre 2024 anche le detrazioni previste per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali.

Norme di riferimento
Art. 14, D.L. 4 giugno 2013, n. 63

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE Prorogate fino al 31 dicembre 2024 le detrazioni previste per gli interventi di ristrutturazione edilizia dall’art. 16, comma 1, del D.L. n. 63/2013.

Norme di riferimento
Art. 16, comma 1, D.L. 4 giugno 2013, n. 63

SISMA-BONUS Prorogato fino al 31 dicembre 2024.

Norme di riferimento
Art. 16, commi 1-bis e 1-ter, D.L. 4 giugno 2013, n. 63; art. 16-bis, comma 1, lettera i), del TUIR

BONUS MOBILI ed ELETTRODOMESTICI Prorogato fino al 31 dicembre 2024, con tetto massimo di spesa fissato a 10.000 euro per l’anno 2022 e a 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024.

Norme di riferimento
Art. 16, comma 2, D.L. 4 giugno 2013, n. 63

BONUS VERDE Prorogato fino al 31 dicembre 2024.

Norme di riferimento
Art. 1, comma 12, Legge 27 dicembre 2017, n. 205

BONUS FACCIATE Prorogato fino al 31 dicembre 2022, nella misura del 60 per cento (e non più 90 per cento).

Norme di riferimento
Art. 1, comma 219, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020)

BARRIERE ARCHITETTONICHE Riconosciuta una detrazione per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

Tale detrazione, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75% delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

  • 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
  • 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.

La detrazione in esame spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.

Norme di riferimento
Art. 119-ter , D.L. 34/2020

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