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Legge di bilancio 2021 – le novità fiscali

Nel seguente prospetto si riporta una sintesi delle principali misure di carattere tributario.

LEGGE di BILANCIO 2021: le NOVITÀ in AMBITO FISCALE
AUTONOMI e PROFESSIONISTI – ESONERO CONTRIBUTIVO

c. 20

È previsto un esonero contributivo nel 2021 per i lavoratori autonomi e i professionisti – ordinistici e non – più colpiti dalla pandemia Covid-19.

A tal fine, viene istituito il Fondo per l’esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, con una dotazione finanziaria iniziale di 1.000 milioni di euro per l’anno 2021, che costituisce il relativo limite di spesa, destinata a finanziare l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti:

  • dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’Inps
  • dai professionisti iscritti alle Casse private, di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 e al D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103
  • che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e
  • abbiano subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019.

Sono esclusi dall’esonero i premi dovuti all’Inail.

 I criteri e le modalità attuative per la concessione dell’esonero saranno definiti con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

AUTONOMI e PROFESSIONISTI – INDENNITÀ REDDITUALE (ISCRO)

c. 386-395

Viene istituita in via sperimentale per il triennio 2021-2023 l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), erogata dall’Inps previa domanda, in favore degli iscritti alla Gestione separata, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di all’art. 53, comma 1, Tuir e che devono presentare i seguenti requisiti:

  1. non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
  2. non essere beneficiari di reddito di cittadinanza di cui al D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
  3. avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda;
  4. aver dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato dall’Istat;
  5. essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
  6. essere titolari di partita IVA attiva da almeno quattro anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

I requisiti di cui alle lettere a) e b), devono essere mantenuti anche durante la percezione dell’indennità.

Presentazione della domanda

La domanda è presentata all’Inps in via telematica entro il 31 ottobre di ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Indennità

L’indennità, pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito certificato dall’Agenzia delle Entrate, spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda ed è erogata per sei mensilità e non comporta accredito di contribuzione figurativa. Tale importo non può in ogni caso superare il limite di 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro mensili.

La prestazione può essere richiesta una sola volta nel triennio. La cessazione della partita IVA nel corso dell’erogazione dell’indennità comporta l’immediata cessazione della stessa, con recupero delle mensilità eventualmente erogate dopo la data in cui è cessata l’attività.

SUPERBONUS 110%

c. 66-67

Rivista la disciplina del Superbonus, di cui all’art. 119 del D.L. n. 34/2020, con estensione della durata dell’agevolazione, ampliamento dei soggetti beneficiari e degli interventi ammissibili. Si segnalano in particolare le seguenti novità.

Proroga esecuzione interventi agevolati

Prorogato al 30 giugno 2022 il termine ultimo per l’esecuzione degli interventi destinatari della detrazione del 110%, di cui all’art. 119 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77, da ripartire in cinque rate annuali per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 e in quattro rate annuali per quelle sostenute nel 2022; per gli Istituti autonomi case popolari (Iacp) o enti equipollenti il nuovo termine è fissato al 31 dicembre 2022.

Per gli interventi effettuati nei condomini viene previsto che la detrazione spetti anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 a condizione siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo alla data del 30 giugno 2022; per gli interventi eseguiti dagli Iacp la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023 se alla data del 31 dicembre 2022 è stato eseguito almeno il 60% dell’intervento totale.

Beneficiari

Tra i beneficiari della detrazione maggiorata vengono inserite le persone fisiche, operanti al di fuori dell’esercizio dell’impresa o di arte e professione, anche per gli interventi eseguiti su edifici composti da due a quattro unità immobiliari, distintamente accatastale, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

Interventi agevolabili

La detrazione viene estesa:

  • agli interventi per la coibentazione del tetto, senza limitazione del concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente;
  • agli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, di cui all’art. 16-bis, comma 1, alla lettera e), del D.P.R. n. 917/1986, anche ove effettuati  in favore di ultrasessantacinquenni;
  • all’installazione di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali degli edifici.

Tipologie di immobili

Viene definita unità immobiliare “funzionalmente indipendente” quella dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva:

  1. impianti per l’approvvigionamento idrico;
  2. impianti per il gas;
  3. impianti per l’energia elettrica;
  4. impianto di climatizzazione invernale.

Sono ammessi all’agevolazione anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi gli stessi raggiungano una classe energetica in fascia A.

Polizza assicurativa

L’obbligo di sottoscrizione della polizza assicurativa si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza per danni derivanti da attività professionale, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, purché questa:

  1. non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione;
  2. preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario;
  3. garantisca, se in operatività di claims made, un’ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch’essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti. In alternativa il professionista può optare per una polizza con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile di cui alla lettera a).

Cessione e sconto in fattura

Le disposizioni in materia di cessione e sconto in fattura, di cui all’art. 121 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano anche ai contribuenti che sostengono nell’anno 2022 le spese per gli interventi indicati dall’art. 119  del D.L. n. 34/2020.

EDILIZIA – DETRAZIONI – PROROGHE

c. 58-59, 75

La legge di Bilancio dispone la proroga per il 2021:

  • delle detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia;
  • delle detrazioni per l’acquisto di mobili di arredo e di grandi elettrodomestici a basso consumo energetico finalizzati all’arredo dell’immobile ristrutturato, con aumento a 16mila euro del tetto di spesa su cui applicare la detrazione;
  • del bonus facciate;
  • del bonus verde.
PLAFOND IVA – MISURE di CONTRASTO alle FRODI

c. 1079-1081

Il disegno di legge di Bilancio 2021 contiene una norma che inibisce l’emissione di nuove lettere d’intento da parte di contribuenti nei cui confronti, all’esito delle analisi di rischio e dei controlli sostanziali, sia stata disconosciuta la qualifica di esportatore abituale. La norma, in particolare, mira ad impedire in via automatica ai falsi esportatori abituali di emettere nuove lettere d’intento e ai fornitori di continuare a trasmettere sul Sistema di Interscambio fatture non imponibili ex art. 8, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 633/1972, sulla base delle lettere d’intento precedentemente emesse dagli acclarati falsi esportatori.

La norma prevede inoltre la possibilità di invalidare le lettere d’intento precedentemente emesse, operare un incrocio automatico tra sistema della fatturazione elettronica e lettera d’intento ideologicamente falsa e inibire l’emissione da parte del fornitore – che abbia indicato il riferimento di una lettera d’intento invalidata – della fattura elettronica con titolo di non imponibilità.

TAX CREDIT BENI STRUMENTALI

c. 1052-1058

La Manovra 2021 prevede l’estensione fino al 31 dicembre 2022 del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, modificandone anche la disciplina. In particolare:

  • possono usufruirne tutte le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate in Italia, dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022, oppure entro il 30 giugno 2023, se entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione;
  • l’agevolazione non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267, dal D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
  • sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
  • alla misura è possibile accedere sempreché siano state rispettate le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e in materia di contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
  • sono agevolati anche gli investimenti in nuovi beni strumentali immateriali diversi da quelli elencati nell’Allegato B annesso alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di Stabilità 2017). Pertanto sono ammessi gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, ad eccezione dei veicoli ex art. 164, comma 1, del Tuir, dei beni con un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%, dei fabbricati e delle costruzioni, dei beni di cui all’Allegato 3 annesso alla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016), nonché dei beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti;
  • per i beni strumentali materiali e immateriali non inclusi negli Allegati A e B annessi alla Legge n. 232/2016, effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta spetta nelle seguenti misure:
PERCENTUALE INVESTIMENTO
10% Beni materiali: fino a 2 milioni di euro
Beni immateriali: fino a 1 milione di euro
15% Beni strumentali materiali ed immateriali, destinati all’organizzazione di forme di lavoro agile
6% Beni strumentali materiali ed immateriali non inclusi negli allegati A e B annessi alla Legge 232/2016, effettuati dal 1° gennaio 2022
  • per l’acquisto di beni immateriali ricompresi nell’Allegato A annesso alla Legge 232/2016, effettuato dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta è riconosciuto nelle seguenti misure:
PERCENTUALE INVESTIMENTO
50% Quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
30% Quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro
10% Quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino al limite massimo di 20 milioni di euro
  • per gli investimenti effettuati nel 2022, il credito d’imposta spetta nelle seguenti misure:
PERCENTUALE INVESTIMENTO
40% Quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
20% Quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro
10% Quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino al limite massimo di 20 milioni di euro
  • per gli investimenti in beni ricompresi nell’Allegato B annesso alla Legge 232/2016, effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022, il credito d’imposta spetta nella misura del 20%, nel limite massimo di costi ammissibili pari a un milione di euro.
TAX CREDIT R&S

c. 1064

La legge di Bilancio 2021 prevede l’incremento dal 12 al 20% del credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, nonché l’aumento da 3 a 4 milioni di euro dell’ammontare massimo di beneficio spettante. Viene inoltre previsto:

  • l’incremento dal 6 al 10% del credito d’imposta per investimenti in innovazione tecnologica e in design e ideazione estetica, e l’aumento da 1,5 a 2 milioni dell’ammontare massimo del beneficio spettante;
  • l’incremento dal 10 al 15% del credito d’imposta riconosciuto per gli investimenti in innovazione tecnologica finalizzati alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, e l’aumento da 1,5 a 2 milioni dell’ammontare massimo del credito d’imposta spettante.

È stato infine introdotto l’obbligo di asseverare la relazione tecnica.

BONUS AGGREGAZIONI

c. 233 ss.

La legge di Bilancio 2021 contiene una norma finalizzata ad incentivare i processi di aggregazione aziendale realizzati attraverso operazioni di fusione, scissione o conferimento d’azienda che vengano deliberati nel 2021. In particolare, si prevede che al soggetto risultante dall’operazione straordinaria sia consentito trasformare in credito d’imposta una quota di attività per imposte anticipate (DTA) riferite a perdite fiscali ed eccedenze ACE maturate fino al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell’operazione e non ancora utilizzate in compensazione o trasformate in credito d’imposta a tale data. L’importo massimo di DTA che può essere trasformato da ciascun soggetto è pari:

  • al 2 per cento della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione, come risultanti dalla situazione patrimoniale di cui all’art. 2501-quater del codice civile, senza considerare il soggetto che presenta le attività di importo maggiore;
  • al 2 per cento della somma delle attività oggetto di conferimento.

La norma dispone inoltre quanto segue:

  • possono accedere alla misura in esame le società che partecipano alle operazioni di aggregazione che siano operative da almeno due anni e, alla data di effettuazione dell’operazione e nei due anni precedenti, non facciano parte dello stesso gruppo societario né in ogni caso essere legate tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20 per cento o controllate anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1), del codice civile;
  • la misura è peraltro accessibile dai soggetti tra i quali sussiste un rapporto di controllo, qualora tale controllo sia stato acquisito tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 attraverso operazioni diverse da fusioni, scissioni e conferimenti d’azienda ed entro un anno dalla data di acquisizione di tale controllo una di queste operazioni abbia avuto efficacia giuridica;
  • il credito d’imposta dev’essere indicato nella dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui all’art. 109, comma 5, del Tuir.

PERDITE – DEROGHE al CODICE CIVILE

c. 266

Per le perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 non si applicano gli artt. 2446, commi 2 e 32447 , 2482-bis, commi 45 e 6, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, comma 1 , n. 4), e 2545-duodecies c.c. (nuovo art. 6 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modifiche dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40).

Diminuzione a meno di 1/3 della perdita

Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di 1/3 (artt. 2446, comma 2 , e 2482-bis, comma 4 , c.c.), è posticipato al quinto esercizio successivo; l’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

Nei casi di cui agli artt. 2447 o 2482-ter c.c., l’assemblea – convocata senza indugio dagli amministratori – in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell’esercizio di cui sopra. L’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli artt. 2447 o 2482-ter c.c. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, comma 1 , n. 4), e 2545-duodecies c.c.

Le perdite di cui sopra devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio.

NAUTICA da DIPORTO – IVA

c. 708 ss.

Introdotta una norma che integra l’art. 8-bis del D.P.R. n. 633/1972, in materia di operazioni assimilate alle esportazioni tra cui le cessioni di navi. Per effetto del nuovo disposto normativo, in particolare:

  • una nave si considera adibita alla navigazione in alto mare se ha effettuato nell’anno solare precedente o, in caso di primo utilizzo, effettua nell’anno in corso, un numero di viaggi in alto mare superiore al 70%. A tal fine, per “viaggio in alto mare” si intende il tragitto compreso tra due punti di approdo durante il quale viene superato il limite delle acque territoriali, calcolato in base alla linea di bassa marea, a prescindere dalla rotta seguita;
  • i soggetti che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza pagamento dell’imposta devono attestare la condizione della navigazione in alto mare mediante un’apposita dichiarazione, utilizzando il modello approvato dall’Agenzia delle Entrate;
  • viene introdotta una specifica disciplina per le dichiarazioni per l’effettivo utilizzo nel territorio dell’Unione europea delle prestazioni di servizi di locazione anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine di imbarcazioni da diporto, ai fini Iva;
  • è prevista la sanzione dal 100 al 200% nei confronti:
    1. di chi effettua operazioni senza addebito d’imposta in mancanza della dichiarazione di cui all’art. 8-bis, comma 3 , del D.P.R. 633/1972;
    2. del cessionario, committente o importatore che rilascia tale dichiarazione in assenza dei presupposti richiesti dalla legge;
    3. di chi, in mancanza dei presupposti previsti dalla legge, dichiara all’altro contraente o in dogana la sussistenza della condizione dell’effettiva navigazione in alto mare relativa all’anno solare precedente;
    4. al cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni di cui all’art. 8-bis, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, senza avere prima riscontrato in via telematica l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione di cui al citato art. 8-bis, comma 3, del decreto Iva.
VEICOLI – REVISIONE

c. 705-706

Disposto l’aumento di 9,95 euro del costo della revisione dei veicoli. Istituito inoltre un buono “veicoli sicuri”, in virtù del quale la prima revisione fatta entro 3 anni sarà esentata dall’aumento (il bonus è peraltro applicabile una sola volta e per un solo veicolo se si possiedono più auto).
BONUS PUBBLICITÀ

c. 608 ss.

La Manovra 2021 dispone la proroga, per il biennio 2021-2022, del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari effettuati su giornali quotidiani e periodici, anche online, secondo il regime speciale introdotto per il 2020. Al riguardo, quindi, occorre richiamare le novità apportate dall’art. 98  del decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27) e dall’art. 186 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77), per effetto dei quali:

  • la base di calcolo del credito d’imposta non si identifica più con il valore incrementale dell’investimento pubblicitario programmato nel 2020 rispetto a quello effettuato nel 2019, ma con il valore dell’intero investimento pubblicitario programmato ed effettuato nel 2020;
  • la percentuale dell’investimento è stabilita nella misura unica del 50 per cento, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

TAX CREDIT EDICOLE

c. 609

Il tax credit edicole di cui all’art. 1, commi da 806 a 809, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) viene esteso agli anni 2021 e 2022. Potranno accedervi gli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici e le imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani o periodici a rivendite situate nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita.

TAX CREDIT SERVIZI DIGITALI

c. 610

Esteso agli anni 2021 e 2022 il credito d’imposta per i servizi digitali di cui all’art. 190 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77). Il tax credit è ricono­sciuto, alle condizioni e con le modalità ivi previste, entro il limite massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
FONDO “PMI CREATIVE”

c. 109-113

 

Prevista l’istituzione del Fondo “Pmi Creative”, con i seguenti obiettivi:

  • promuovere nuova imprenditorialità e lo sviluppo di imprese del settore, attraverso contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati e loro combinazioni;
  • promuovere la collaborazione delle imprese del settore creativo con le imprese di altri settori produttivi, in particolare quelli tradizionali, nonché con le Università e gli enti di ricerca, anche attraverso l’erogazione di contributi a fondo perduto in forma di voucher da destinare all’acquisto di servizi prestati da imprese creative ovvero per favorire processi di innovazione;
  • sostenere la crescita delle imprese del settore anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, a beneficio esclusivo delle start-up innovative (di cui all’art. 25 del D.L. n. 179/2012) e delle Pmi innovative (di cui all’art. 4 del D.L. n. 3/2015), nei settori individuati in coerenza con gli indirizzi strategici nazionali;
  • consolidare e favorire lo sviluppo dell’ecosistema del settore attraverso attività di analisi, studio, promozione e valorizzazione.

Al riguardo si precisa inoltre quanto segue:

  • per “settore creativo” si intende il settore che comprende tutte le attività dirette allo sviluppo, alla creazione, alla produzione, alla diffusione e alla conservazione dei beni e servizi che costituiscono espressioni culturali, artistiche o altre espressioni creative e, in particolare, quelle relative all’architettura, agli archivi, alle biblioteche, ai musei, all’artigianato artistico, all’audiovisivo, compresi il cinema, la televisione e i contenuti multimediali, al software, ai videogiochi, al patrimonio culturale materiale e immateriale, al design, ai festival, alla musica, alla letteratura, alle arti dello spettacolo, all’editoria, alla radio, alle arti visive, alla comunicazione e alla pubblicità;
  • a tal fine saranno stanziati (secondo alcune anticipazioni) 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

La misura sarà disciplinata dal Ministero dello Sviluppo economico attraverso un apposito decreto.

LOCAZIONI BREVI

c. 595

Nel disegno di legge di Bilancio 2021 è stata inserita una norma che prevede l’applicabilità del regime fiscale delle locazioni brevi (di cui all’art. 4, commi 2 e 3, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modifiche dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96) solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo di imposta.

Si prevede inoltre che l’attività di locazione di immobili di durata non superiore a 30 giorni, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell’art. 2082 del codice civile, quando il numero degli appartamenti resi disponibili per le locazioni è superiore a quattro. Tali novità si applicano anche ai contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, oppure a soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione.

REDDITO di CITTADINANZA

c. 371

Previsto per gli anni dal 2021 al 2029 l’incremento dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 12, comma 1, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modifiche dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, per i seguenti importi:

  • 196,3 milioni di euro per il 2021;
  • 473,7 milioni per il 2022;
  • 474,1 milioni per il 2023;
  • 474,6 milioni per il 2024;
  • 475,5 milioni per il 2025;
  • 476,2 milioni per il 2026;
  • 476,7 milioni per il 2027;
  • 477,5 milioni per il 2028;
  • 477,3 milioni annui a decorrere dal 2029.
AFFITTI UNITÀ RESIDENZIALI

c. 381-383

Per il 2021 viene previsto il riconoscimento al locatore di immobile ad uso abitativo, ubicato in un comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l’abitazione principale del locatario e che riduce il canone del contratto di locazione, di un contributo a fondo perduto pari al 50% della riduzione del canone entro il limite annuo di 1.200 euro per singolo locatore.

Ai fini del riconoscimento del contributo il locatore dovrà comunicare, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell’erogazione del contributo.

La percentuale fino al 50% della riduzione del canone restituita dallo Stato potrà essere rivista proporzionalmente in relazione alle domande di accesso e alle risorse stanziate pari a 50 milioni.

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno individuate le modalità di attuazione e la percentuale di riduzione del canone di locazione mediante riparto proporzionale in relazione alle domande presentate.

 

TITOLI di CREDITO – SOSPENSIONE

c. 207

I termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto con efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono dal 1° settembre 2020 al 31 gennaio 2021, sono sospesi fino al 31 gennaio 2021, ai sensi dell’art. 11 del decreto “Liquidità” (D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modifiche dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40). La norma dispone inoltre la cancellazione d’ufficio dei protesti (e di constatazioni equivalenti) già levati in tale periodo (quanto già riscosso non sarà comunque rimborsato).
TAX CREDIT ADEGUAMENTO AMBIENTI di LAVORO

c. 1098-1099

Introdotta una norma per effetto della quale il credito d’imposta riconosciuto per l’adeguamento degli ambienti di lavoro sarà operativo dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 e non più fino al 31 dicembre 2021. Entro la medesima data del 30 giugno 2021 i beneficiari di tale misura potranno optare per la cessione del credito d’imposta, ai sensi dell’art. 122 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77).
LEGGE “SABATINI”

c. 95

La legge di Bilancio 2021 contiene una norma finalizzata a modificare l’attuale meccanismo di funzionamento della cd. “Nuova Sabatini”, prevede la ripartizione delle agevolazioni su sei annualità (10% il primo anno, 20% dal secondo al quinto anno e 10% il sesto anno), estendendo a tutte le iniziative l’erogazione in un’unica soluzione ad oggi prevista per le sole domande con finanziamento di importo non superiore a 200mila euro, per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 39, comma 1, del decreto “Semplificazioni” (D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modifiche dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120).

In tal senso è stato modificato l’art. 2, comma 4, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98.

Relazione di accompagnamento
Come si legge nella relazione di accompagnamento al disegno di legge, tale misura “costituisce un importante intervento semplificativo, con evidenti vantaggi”: sia in termini di efficienza, efficacia, economicità e rapidità nella gestione dello strumento, sia per le imprese beneficiarie che potranno introitare l’intero contributo riconosciuto subito dopo l’avvenuta realizzazione dell’investimento, senza dover attendere, per l’incasso della totalità del contributo, il lungo arco temporale di 6 anni.

PMI – QUOTAZIONE in BORSA – CREDITO d’IMPOSTA

c. 230

Il disegno di legge di Bilancio 2021 proroga al 31 dicembre 2021 la disciplina del credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle Pmi, di cui all’art. 1, commi da 89 a 92, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018).

In merito a tale misura – disciplinata dal D.M. 23 aprile 2018 – si precisa quanto segue:

  • possono usufruire dell’agevolazione le piccole e medie imprese che:
    1. sono costituite e regolarmente iscritte al registro delle imprese alla data di presentazione della domanda;
    2. operano nei settori economici rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento di esenzione, compreso quello della produzione primaria di prodotti agricoli;
    3. sostengono, a decorrere dal 1° gennaio 2018, costi di consulenza allo scopo di ottenere, entro il 31 dicembre 2020, l’ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato Ue o dello Spazio economico europeo;
    4. presentano domanda di ammissione successivamente al 1° gennaio 2018;
    5. ottengono l’ammissione alla quotazione con delibera adottata dal gestore del mercato entro il 31 dicembre 2020;
    6. non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto aiuti dichiarati illegali dalla Commissione Ue;
    7. sono in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca disposti dal Ministero;
    8. non si trovano in condizioni tali da risultare “imprese in difficoltà”;
  • tra le attività agevolabili, sono ricomprese quelle riguardanti le questioni legali, fiscali e contrattualistiche “strettamente inerenti alla procedura di quotazione”;
  • il credito d’imposta può essere riconosciuto, fino a un importo massimo di 500mila euro, nella misura massima del 50 per cento dei costi complessivamente sostenuti a decorrere dal 1° gennaio 2018 fino alla data in cui si ottiene la quotazione e, comunque, entro il 31 dicembre 2020;
  • con il Principio di diritto 27 dicembre 2018, n. 19, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il credito d’imposta in esame è riconosciuto a prescindere dalle concrete modalità in cui la quotazione si realizza.
TAX CREDIT MEZZOGIORNO

c. 171

Il disegno di legge proroga al 31 dicembre 2022 il credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno introdotto dall’art. 1, commi da 98 a 108, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016).
REDDITI di LAVORO DIPENDENTE – DETRAZIONI ULTERIORI

c. 8

Prevista l’applicazione “a regime” dell’ulteriore detrazione spettante ai percettori di reddito di lavoro dipendente e di talune fattispecie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. La misura – prevista, per il solo secondo semestre 2020, dall’art. 2 del D.L. 5 febbraio 2020, n. 3, convertito con modifiche dalla Legge 2 aprile 2020, n. 21 – si applicherà a decorrere dal 1° luglio 2020 e per gli anni successivi.
REDDITI DOMINICALI e AGRARI – ESENZIONI

c. 38

Anche nel 2021 non concorreranno alla formazione della base imponibile Irpef e relative addizionali, i redditi dominicali e agrari relativi a terreni dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola (art. 1, comma 44, Legge 11 dicembre 2016, n. 232 – legge di Stabilità 2012).
TERRENI AGRICOLI – IMPOSTA di REGISTRO

c. 41

Per il 2021, agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, di valore economico inferiore o uguale a 5.000 euro, qualificati agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, non si applica l’imposta di registro fissa, di cui all’art. 2, comma 4-bis, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modifiche dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 25.
PIATTI PRONTI – IVA

c. 40

La nozione di “preparazioni alimentari” di cui al n. 80 della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972, ai fini dell’applicazione dell’aliquota Iva, dev’essere interpretata nel senso che in essa rientrano anche le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell’asporto.
SOCIETÀ ed ASSOCIAZIONI SPORTIVE – TERMINI – SOSPENSIONE

c. 36-37

Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia ed operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del D.P.C.M. 24 ottobre 2020, sono sospesi i termini:

  • relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, ex artt. 23 e 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021;
  • relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021;
  • dei versamenti relativi all’Iva in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2021;
  • relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.

Ripresa della riscossione
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 maggio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021. I versamenti relativi ai mesi di dicembre 2021 e 2022 dovranno essere effettuati entro il giorno 16 di tali mesi.

RIVALUTAZIONE dei BENI d’IMPRESA – BENI IMMATERIALI

c. 83

Ammessa la possibilità di effettuare la rivalutazione di cui all’art. 14 della Legge 21 novembre 2000, n. 342, anche per l’avviamento e le altre attività immateriali – anche se prive di tutela giuridica – risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 (art. 110, comma 8-bis , D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modifiche dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 – cosiddetto decreto “Agosto”).

SOCIETÀ COOPERATIVE – RISTORNI – TASSAZIONE

c. 42-43

Per le somme attribuite ad aumento del capitale sociale nei confronti di soci persone fisiche, la cooperativa può applicare, previa deliberazione dell’assemblea, la ritenuta del 12,50% a titolo d’imposta all’atto della loro attribuzione a capitale sociale (art. 6, comma 2, D.L. 15 aprile 2002, n. 63, convertito con modifiche dalla Legge 15 giugno 2002, n. 112).

Versamento
In tal caso, la ritenuta dev’essere versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui è stata adottata la delibera dell’assemblea.

Soci persone fisiche
Non sono compresi:

  • gli imprenditori di cui all’art. 65, comma 1, del Tuir;
  • i detentori di partecipazione qualificata ex art. 67, comma 1, lettera c), del Tuir.

Efficacia retroattiva
La ritenuta del 12,50% può essere applicata con le stesse modalità anche alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate prima del 1° gennaio 2021, in luogo della tassazione prevista dalla normativa previgente.

PLASTIC TAX – RINVIO

c. 1084

Rinviata al 1° luglio 2021 l’entrata in vigore della plastic tax (art.1, comma 652 , della legge 27 dicembre 2019, n. 160).

SUGAR TAX – RINVIO

c. 1086

Nuovamente rinviata la data di entrata in vigore della sugar tax, prevista ora per il 1° gennaio 2022 (art. 1, commi 661676, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 – legge di Bilancio 2020).

ZES – INCENTIVI

c. 173-176

Previsto il dimezzamento delle imposte sui redditi, per la durata di 7 anni, a favore dei soggetti che avviano nuove attività nei territori delle Zes (Zone economiche speciali. A tal fine, peraltro, occorre:

  • mantenere tali attività nei medesimi territori per almeno 10 anni;
  • conservare i posti di lavoro creati nell’ambito dell’attività avviata nella ZES per almeno 10 anni.

Si ricorda che le Zes furono istituite dal D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modifiche dalla Legge 3 agosto 2017, n. 123.

IMPRESE AGRICOLE – E-COMMERCE – INCENTIVI

c. 131

Previsto – per i periodi d’imposta dal 2021 al 2023 – un credito d’imposta nella misura del 40 per cento a favore delle reti di imprese agricole e agroalimentari, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, o parte delle “strade del vino”, per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico.

Rinvio
Si applica l’art. 3, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modifiche dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116.

“BONUS IDRICO”

c. 61-65

Introdotto un “bonus idrico” pari a 1.000 euro per ciascun beneficiario da utilizzare, entro il 31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari. In particolare, possono usufruirne le persone fisiche residenti in Italia per le seguenti tipologie di intervento:

  • fornitura e posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;
  • fornitura ed installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.
BONUS CUOCHI

c. 117 ss.

Viene riconosciuto ai soggetti esercenti l’attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratore dipendente sia come lavoratore autonomo in possesso di partita IVA, anche nei casi in cui non siano in possesso del codice ATECO 5.2.2.1.0, un credito d’imposta fino al 40 per cento del costo per le spese per l’acquisto di beni strumentali durevoli ovvero per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all’esercizio dell’attività, sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.
BONUS OCCHIALI e LENTI

c. 438

È previsto il riconoscimento di un contributo in forma di voucher una tantum di importo pari a 50 euro, nei limiti dello stanziamento autorizzato, per l’acquisto di occhiali da vista o di lenti a contatto correttive. Beneficiari i membri di nuclei familiari con ISEE non superiore a 10.000 euro annui.

VEICOLI ELETTRICI – INCENTIVI – FAMIGLIE A BASSO REDDITO

c. 76-78

Previsto il riconoscimento di un contributo, alternativo e non cumulabile con altri contributi statali, nella misura del 40% delle spese sostenute per l’acquisto in Italia, anche in locazione finanziaria, entro il 31 dicembre 2021, di veicoli nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente ad energia elettrica con i seguenti requisiti:

  • potenza inferiore o uguale a 150 kW;
  • categoria M1
  • prezzo inferiore a euro 30.000 al netto dell’imposta sul valore aggiunto.

Beneficiari sono i soggetti appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a euro 30.000.

Le modalità e i termini per l’erogazione del contributo saranno definiti con apposito decreto.

VEICOLI ELETTRICI – INCENTIVI

c. 651 ss.

Vengono stanziate ulteriori risorse per incentivare, con la rottamazione, l’acquisto di veicoli elettrici e ibridi; previsto in particolare un bonus di ulteriori 2mila euro per l’acquisto durante l’anno 2021 di tali tipologie di veicolo, e un bonus di 1.500 euro per l’acquisto, fino al 30 giugno 2021, degli euro 6 di ultima generazione.

IMU – PRIMA RATA 2021 – ESENZIONI

c. 599

Per il 2021 non è dovuta la prima rata Imu relativa a:

  • immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
  • immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi (ai sensi dell’art. 1, comma 743, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 – Legge di Bilancio 2020), siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  • immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
  • immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

La disposizione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 » (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 091I del 20 marzo 2020).

TAX CREDIT LOCAZIONI

c. 602

Il tax credit locazioni relativo agli immobili destinati alle imprese turistico-ricettive, viene esteso fino al 30 aprile 2021, e si applicherà anche ad agenzie di viaggio e tour operator (art. 28, comma 5, ultimo periodo, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77).

UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE da SOGGETTI RESIDENTI all’ESTERO

c. 48

A partire dal 2021, per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti in Italia titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia residenti in uno Stato di assicurazione, diverso dall’Italia, l’Imu è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, è dovuta in misura ridotta di 2/3.

TERRENI e PARTECIPAZIONI – RIVALUTAZIONE

c. 1122-1123

Disposta l’ennesima riapertura dei termini entro il quale sarà possibile effettuare la rivalutazione dei valori di acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modifiche dalla Legge 21 febbraio 2003, n. 27. In particolare:

  • la misura si applica ai citati beni posseduti alla data del 1° gennaio 2021;
  • le imposte sostitutive dovranno essere versate a decorrere dal 30 giugno 2021;
  • entro la medesima data del 30 giugno 2021 dovranno inoltre essere effettuati la redazione e il giuramento della perizia;
  • sui valori di acquisto l’imposta sostitutiva si applica nella misura dell’11 per cento.

COMPENSAZIONI di CREDITI e DEBITI RISULTANTI da FATTURE ELETTRONICHE

c. 227-229

L’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti residenti o stabiliti una piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali tra tali soggetti, ad esclusione delle amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e risultanti dalle fatture elettroniche emesse. La norma precisa che la compensazione effettuata mediante piattaforma telematica produce i medesimi effetti dell’estinzione dell’obbligazione ai sensi della Sezione III, Capo IV, Titolo I, del Libro Quarto del codice civile, fino a concorrenza dello stesso valore e a condizione che per nessuna delle parti aderenti siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate, o piani attestati di risanamento iscritti presso il Registro delle imprese. Nei confronti del debito originario insoluto si applica il D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (art. 4, comma 3-bis , del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127).

Seguirà un decreto ministeriale attuativo.

IVA – CONTRIBUENTI MINORI – LIQUIDAZIONI

c. 1102

I contribuenti minori che esercitano l’opzione di cui all’art. 7, comma 1, lettera a), del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, possono annotare le fatture nel registro di cui all’art. 23 del D.P.R. n. 633/1972 entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni (art. 7, comma 3-bis, D.P.R. n. 542/1999).

 

 

IVA – OPERAZIONI VERSO/DA SOGGETTI NON STABILITI in ITALIA – ABOLIZIONE ESTEROMETRO

c. 1103

Relativamente alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, i dati relativi alle cessioni e prestazioni effettuate verso e da soggetti non stabiliti in Italia (ex art. 1 , comma 3-bis, primo periodo, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127) sono trasmessi telematicamente utilizzando il SdI.

Si prevede inoltre quanto segue:

  • la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
  • la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti in Italia entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.

Dal 2022 risulta pertanto abolito l’esterometro.

OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE – SANZIONI

c. 1104

Per l’omessa o l’errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere di cui all’art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, con riferimento alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, si applica la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 200 euro mensili, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alle scadenze stabilite dall’art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 127/2015, oppure se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati (art. 11, comma 2-quater, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471).

FATTURAZIONE ELETTRONICA – OPERATORI SANITARI

c. 1105

Viene estesa al 2021 l’applicabilità dell’art. 10-bis del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modifiche dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136 il divieto di emettere la fattura elettronica per gli operatori sanitari che sono obbligati all’invio dei dati al Sistema di tessera sanitaria.

 

FATTURE ELETTRONICHE – IMPOSTA di BOLLO

c. 1108

Per le fatture elettroniche inviate attraverso il SdI, è obbligato in solido al pagamento dell’imposta di bollo il cedente o prestatore, anche qualora il documento sia emesso da un soggetto terzo per suo conto.

CORRISPETTIVI – MEMORIZZAZIONE – TERMINI

c. 1109

La memorizzazione elettronica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri e, a richiesta del cliente, la consegna dei documenti di cui all’art. 2, comma 5, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, dev’essere effettuata non oltre il momento dell’ultimazione dell’operazione.

COMMERCIO al MINUTO – CORRISPETTIVI

c. 1109

Slitta dal 1° gennaio 2021 al 1° luglio 2021 il termine a partire dal quale scatta l’obbligo di cui all’art. 2, comma 5-bis, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127.

CORRISPETTIVI – MEMORIZZAZIONE – SANZIONI

c. 1109

Viene abrogato l’art. 2, comma 6, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127.

LOTTERIA degli SCONTRINI – PAGAMENTI ELETTRONICI

c. 1095

Possono partecipare alla lotteria degli scontrini di cui all’art. 1, comma 540 , della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall’esercizio di attività di impresa, arte o professioneesclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico.

CASHBACK – RIMBORSI

c. 1097

I rimborsi attribuiti alle persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che, fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, effettuano abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici, ai sensi dell’art. 1, comma 288 , della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non concorrono a formare il reddito del percipiente per l’intero ammontare corrisposto nel periodo d’imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.

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