Nel seguente prospetto si riporta una sintesi delle principali misure di carattere tributario.
LEGGE di BILANCIO 2021: le NOVITÀ in AMBITO FISCALE | |||||||||||||||||||||||||
AUTONOMI e PROFESSIONISTI – ESONERO CONTRIBUTIVO
c. 20 |
È previsto un esonero contributivo nel 2021 per i lavoratori autonomi e i professionisti – ordinistici e non – più colpiti dalla pandemia Covid-19. A tal fine, viene istituito il Fondo per l’esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, con una dotazione finanziaria iniziale di 1.000 milioni di euro per l’anno 2021, che costituisce il relativo limite di spesa, destinata a finanziare l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti:
Sono esclusi dall’esonero i premi dovuti all’Inail. I criteri e le modalità attuative per la concessione dell’esonero saranno definiti con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. |
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AUTONOMI e PROFESSIONISTI – INDENNITÀ REDDITUALE (ISCRO)
c. 386-395 |
Viene istituita in via sperimentale per il triennio 2021-2023 l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), erogata dall’Inps previa domanda, in favore degli iscritti alla Gestione separata, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di all’art. 53, comma 1, Tuir e che devono presentare i seguenti requisiti:
I requisiti di cui alle lettere a) e b), devono essere mantenuti anche durante la percezione dell’indennità. Presentazione della domanda La domanda è presentata all’Inps in via telematica entro il 31 ottobre di ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Indennità L’indennità, pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito certificato dall’Agenzia delle Entrate, spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda ed è erogata per sei mensilità e non comporta accredito di contribuzione figurativa. Tale importo non può in ogni caso superare il limite di 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro mensili. La prestazione può essere richiesta una sola volta nel triennio. La cessazione della partita IVA nel corso dell’erogazione dell’indennità comporta l’immediata cessazione della stessa, con recupero delle mensilità eventualmente erogate dopo la data in cui è cessata l’attività. |
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SUPERBONUS 110%
c. 66-67 |
Rivista la disciplina del Superbonus, di cui all’art. 119 del D.L. n. 34/2020, con estensione della durata dell’agevolazione, ampliamento dei soggetti beneficiari e degli interventi ammissibili. Si segnalano in particolare le seguenti novità.
Proroga esecuzione interventi agevolati Prorogato al 30 giugno 2022 il termine ultimo per l’esecuzione degli interventi destinatari della detrazione del 110%, di cui all’art. 119 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77, da ripartire in cinque rate annuali per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 e in quattro rate annuali per quelle sostenute nel 2022; per gli Istituti autonomi case popolari (Iacp) o enti equipollenti il nuovo termine è fissato al 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati nei condomini viene previsto che la detrazione spetti anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 a condizione siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo alla data del 30 giugno 2022; per gli interventi eseguiti dagli Iacp la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023 se alla data del 31 dicembre 2022 è stato eseguito almeno il 60% dell’intervento totale. Beneficiari Tra i beneficiari della detrazione maggiorata vengono inserite le persone fisiche, operanti al di fuori dell’esercizio dell’impresa o di arte e professione, anche per gli interventi eseguiti su edifici composti da due a quattro unità immobiliari, distintamente accatastale, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche. Interventi agevolabili La detrazione viene estesa:
Tipologie di immobili Viene definita unità immobiliare “funzionalmente indipendente” quella dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva:
Sono ammessi all’agevolazione anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi gli stessi raggiungano una classe energetica in fascia A. Polizza assicurativa L’obbligo di sottoscrizione della polizza assicurativa si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza per danni derivanti da attività professionale, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, purché questa:
Cessione e sconto in fattura Le disposizioni in materia di cessione e sconto in fattura, di cui all’art. 121 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano anche ai contribuenti che sostengono nell’anno 2022 le spese per gli interventi indicati dall’art. 119 del D.L. n. 34/2020. |
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EDILIZIA – DETRAZIONI – PROROGHE
c. 58-59, 75 |
La legge di Bilancio dispone la proroga per il 2021:
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PLAFOND IVA – MISURE di CONTRASTO alle FRODI
c. 1079-1081 |
Il disegno di legge di Bilancio 2021 contiene una norma che inibisce l’emissione di nuove lettere d’intento da parte di contribuenti nei cui confronti, all’esito delle analisi di rischio e dei controlli sostanziali, sia stata disconosciuta la qualifica di esportatore abituale. La norma, in particolare, mira ad impedire in via automatica ai falsi esportatori abituali di emettere nuove lettere d’intento e ai fornitori di continuare a trasmettere sul Sistema di Interscambio fatture non imponibili ex art. 8, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 633/1972, sulla base delle lettere d’intento precedentemente emesse dagli acclarati falsi esportatori.
La norma prevede inoltre la possibilità di invalidare le lettere d’intento precedentemente emesse, operare un incrocio automatico tra sistema della fatturazione elettronica e lettera d’intento ideologicamente falsa e inibire l’emissione da parte del fornitore – che abbia indicato il riferimento di una lettera d’intento invalidata – della fattura elettronica con titolo di non imponibilità. |
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TAX CREDIT BENI STRUMENTALI
c. 1052-1058 |
La Manovra 2021 prevede l’estensione fino al 31 dicembre 2022 del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, modificandone anche la disciplina. In particolare:
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TAX CREDIT R&S
c. 1064 |
La legge di Bilancio 2021 prevede l’incremento dal 12 al 20% del credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, nonché l’aumento da 3 a 4 milioni di euro dell’ammontare massimo di beneficio spettante. Viene inoltre previsto:
È stato infine introdotto l’obbligo di asseverare la relazione tecnica. |
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BONUS AGGREGAZIONI
c. 233 ss. |
La legge di Bilancio 2021 contiene una norma finalizzata ad incentivare i processi di aggregazione aziendale realizzati attraverso operazioni di fusione, scissione o conferimento d’azienda che vengano deliberati nel 2021. In particolare, si prevede che al soggetto risultante dall’operazione straordinaria sia consentito trasformare in credito d’imposta una quota di attività per imposte anticipate (DTA) riferite a perdite fiscali ed eccedenze ACE maturate fino al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell’operazione e non ancora utilizzate in compensazione o trasformate in credito d’imposta a tale data. L’importo massimo di DTA che può essere trasformato da ciascun soggetto è pari:
La norma dispone inoltre quanto segue:
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PERDITE – DEROGHE al CODICE CIVILE c. 266 |
Per le perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 non si applicano gli artt. 2446, commi 2 e 3, 2447 , 2482-bis, commi 4, 5 e 6, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, comma 1 , n. 4), e 2545-duodecies c.c. (nuovo art. 6 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modifiche dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40).
Diminuzione a meno di 1/3 della perdita Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di 1/3 (artt. 2446, comma 2 , e 2482-bis, comma 4 , c.c.), è posticipato al quinto esercizio successivo; l’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. Nei casi di cui agli artt. 2447 o 2482-ter c.c., l’assemblea – convocata senza indugio dagli amministratori – in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell’esercizio di cui sopra. L’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli artt. 2447 o 2482-ter c.c. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, comma 1 , n. 4), e 2545-duodecies c.c. Le perdite di cui sopra devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio. |
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NAUTICA da DIPORTO – IVA
c. 708 ss. |
Introdotta una norma che integra l’art. 8-bis del D.P.R. n. 633/1972, in materia di operazioni assimilate alle esportazioni tra cui le cessioni di navi. Per effetto del nuovo disposto normativo, in particolare:
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VEICOLI – REVISIONE
c. 705-706 |
Disposto l’aumento di 9,95 euro del costo della revisione dei veicoli. Istituito inoltre un buono “veicoli sicuri”, in virtù del quale la prima revisione fatta entro 3 anni sarà esentata dall’aumento (il bonus è peraltro applicabile una sola volta e per un solo veicolo se si possiedono più auto). | ||||||||||||||||||||||||
BONUS PUBBLICITÀ
c. 608 ss. |
La Manovra 2021 dispone la proroga, per il biennio 2021-2022, del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari effettuati su giornali quotidiani e periodici, anche online, secondo il regime speciale introdotto per il 2020. Al riguardo, quindi, occorre richiamare le novità apportate dall’art. 98 del decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27) e dall’art. 186 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77), per effetto dei quali:
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TAX CREDIT EDICOLE c. 609 |
Il tax credit edicole di cui all’art. 1, commi da 806 a 809, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) viene esteso agli anni 2021 e 2022. Potranno accedervi gli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici e le imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani o periodici a rivendite situate nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita. | ||||||||||||||||||||||||
TAX CREDIT SERVIZI DIGITALI c. 610 |
Esteso agli anni 2021 e 2022 il credito d’imposta per i servizi digitali di cui all’art. 190 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77). Il tax credit è riconosciuto, alle condizioni e con le modalità ivi previste, entro il limite massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. | ||||||||||||||||||||||||
FONDO “PMI CREATIVE”
c. 109-113
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Prevista l’istituzione del Fondo “Pmi Creative”, con i seguenti obiettivi:
Al riguardo si precisa inoltre quanto segue:
La misura sarà disciplinata dal Ministero dello Sviluppo economico attraverso un apposito decreto. |
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LOCAZIONI BREVI
c. 595 |
Nel disegno di legge di Bilancio 2021 è stata inserita una norma che prevede l’applicabilità del regime fiscale delle locazioni brevi (di cui all’art. 4, commi 2 e 3, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modifiche dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96) solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo di imposta.
Si prevede inoltre che l’attività di locazione di immobili di durata non superiore a 30 giorni, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell’art. 2082 del codice civile, quando il numero degli appartamenti resi disponibili per le locazioni è superiore a quattro. Tali novità si applicano anche ai contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, oppure a soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione. |
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REDDITO di CITTADINANZA
c. 371 |
Previsto per gli anni dal 2021 al 2029 l’incremento dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 12, comma 1, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modifiche dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, per i seguenti importi:
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AFFITTI UNITÀ RESIDENZIALI
c. 381-383 |
Per il 2021 viene previsto il riconoscimento al locatore di immobile ad uso abitativo, ubicato in un comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l’abitazione principale del locatario e che riduce il canone del contratto di locazione, di un contributo a fondo perduto pari al 50% della riduzione del canone entro il limite annuo di 1.200 euro per singolo locatore.
Ai fini del riconoscimento del contributo il locatore dovrà comunicare, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell’erogazione del contributo. La percentuale fino al 50% della riduzione del canone restituita dallo Stato potrà essere rivista proporzionalmente in relazione alle domande di accesso e alle risorse stanziate pari a 50 milioni. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno individuate le modalità di attuazione e la percentuale di riduzione del canone di locazione mediante riparto proporzionale in relazione alle domande presentate.
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TITOLI di CREDITO – SOSPENSIONE c. 207 |
I termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto con efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono dal 1° settembre 2020 al 31 gennaio 2021, sono sospesi fino al 31 gennaio 2021, ai sensi dell’art. 11 del decreto “Liquidità” (D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modifiche dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40). La norma dispone inoltre la cancellazione d’ufficio dei protesti (e di constatazioni equivalenti) già levati in tale periodo (quanto già riscosso non sarà comunque rimborsato). | ||||||||||||||||||||||||
TAX CREDIT ADEGUAMENTO AMBIENTI di LAVORO
c. 1098-1099 |
Introdotta una norma per effetto della quale il credito d’imposta riconosciuto per l’adeguamento degli ambienti di lavoro sarà operativo dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 e non più fino al 31 dicembre 2021. Entro la medesima data del 30 giugno 2021 i beneficiari di tale misura potranno optare per la cessione del credito d’imposta, ai sensi dell’art. 122 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77). | ||||||||||||||||||||||||
LEGGE “SABATINI”
c. 95 |
La legge di Bilancio 2021 contiene una norma finalizzata a modificare l’attuale meccanismo di funzionamento della cd. “Nuova Sabatini”, prevede la ripartizione delle agevolazioni su sei annualità (10% il primo anno, 20% dal secondo al quinto anno e 10% il sesto anno), estendendo a tutte le iniziative l’erogazione in un’unica soluzione ad oggi prevista per le sole domande con finanziamento di importo non superiore a 200mila euro, per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 39, comma 1, del decreto “Semplificazioni” (D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modifiche dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120).
In tal senso è stato modificato l’art. 2, comma 4, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98. Relazione di accompagnamento |
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PMI – QUOTAZIONE in BORSA – CREDITO d’IMPOSTA
c. 230 |
Il disegno di legge di Bilancio 2021 proroga al 31 dicembre 2021 la disciplina del credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle Pmi, di cui all’art. 1, commi da 89 a 92, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018).
In merito a tale misura – disciplinata dal D.M. 23 aprile 2018 – si precisa quanto segue:
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TAX CREDIT MEZZOGIORNO
c. 171 |
Il disegno di legge proroga al 31 dicembre 2022 il credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno introdotto dall’art. 1, commi da 98 a 108, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016). | ||||||||||||||||||||||||
REDDITI di LAVORO DIPENDENTE – DETRAZIONI ULTERIORI
c. 8 |
Prevista l’applicazione “a regime” dell’ulteriore detrazione spettante ai percettori di reddito di lavoro dipendente e di talune fattispecie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. La misura – prevista, per il solo secondo semestre 2020, dall’art. 2 del D.L. 5 febbraio 2020, n. 3, convertito con modifiche dalla Legge 2 aprile 2020, n. 21 – si applicherà a decorrere dal 1° luglio 2020 e per gli anni successivi. | ||||||||||||||||||||||||
REDDITI DOMINICALI e AGRARI – ESENZIONI
c. 38 |
Anche nel 2021 non concorreranno alla formazione della base imponibile Irpef e relative addizionali, i redditi dominicali e agrari relativi a terreni dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola (art. 1, comma 44, Legge 11 dicembre 2016, n. 232 – legge di Stabilità 2012). | ||||||||||||||||||||||||
TERRENI AGRICOLI – IMPOSTA di REGISTRO
c. 41 |
Per il 2021, agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, di valore economico inferiore o uguale a 5.000 euro, qualificati agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, non si applica l’imposta di registro fissa, di cui all’art. 2, comma 4-bis, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modifiche dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 25. | ||||||||||||||||||||||||
PIATTI PRONTI – IVA
c. 40 |
La nozione di “preparazioni alimentari” di cui al n. 80 della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972, ai fini dell’applicazione dell’aliquota Iva, dev’essere interpretata nel senso che in essa rientrano anche le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell’asporto. | ||||||||||||||||||||||||
SOCIETÀ ed ASSOCIAZIONI SPORTIVE – TERMINI – SOSPENSIONE
c. 36-37 |
Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia ed operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del D.P.C.M. 24 ottobre 2020, sono sospesi i termini:
Ripresa della riscossione |
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RIVALUTAZIONE dei BENI d’IMPRESA – BENI IMMATERIALI
c. 83 |
Ammessa la possibilità di effettuare la rivalutazione di cui all’art. 14 della Legge 21 novembre 2000, n. 342, anche per l’avviamento e le altre attività immateriali – anche se prive di tutela giuridica – risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 (art. 110, comma 8-bis , D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modifiche dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 – cosiddetto decreto “Agosto”). | ||||||||||||||||||||||||
SOCIETÀ COOPERATIVE – RISTORNI – TASSAZIONE c. 42-43 |
Per le somme attribuite ad aumento del capitale sociale nei confronti di soci persone fisiche, la cooperativa può applicare, previa deliberazione dell’assemblea, la ritenuta del 12,50% a titolo d’imposta all’atto della loro attribuzione a capitale sociale (art. 6, comma 2, D.L. 15 aprile 2002, n. 63, convertito con modifiche dalla Legge 15 giugno 2002, n. 112).
Versamento Soci persone fisiche
Efficacia retroattiva |
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PLASTIC TAX – RINVIO c. 1084 |
Rinviata al 1° luglio 2021 l’entrata in vigore della plastic tax (art.1, comma 652 , della legge 27 dicembre 2019, n. 160). |
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SUGAR TAX – RINVIO c. 1086 |
Nuovamente rinviata la data di entrata in vigore della sugar tax, prevista ora per il 1° gennaio 2022 (art. 1, commi 661–676, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 – legge di Bilancio 2020). |
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ZES – INCENTIVI c. 173-176 |
Previsto il dimezzamento delle imposte sui redditi, per la durata di 7 anni, a favore dei soggetti che avviano nuove attività nei territori delle Zes (Zone economiche speciali. A tal fine, peraltro, occorre:
Si ricorda che le Zes furono istituite dal D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modifiche dalla Legge 3 agosto 2017, n. 123. |
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IMPRESE AGRICOLE – E-COMMERCE – INCENTIVI c. 131 |
Previsto – per i periodi d’imposta dal 2021 al 2023 – un credito d’imposta nella misura del 40 per cento a favore delle reti di imprese agricole e agroalimentari, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, o parte delle “strade del vino”, per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico.
Rinvio |
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“BONUS IDRICO” c. 61-65 |
Introdotto un “bonus idrico” pari a 1.000 euro per ciascun beneficiario da utilizzare, entro il 31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari. In particolare, possono usufruirne le persone fisiche residenti in Italia per le seguenti tipologie di intervento:
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BONUS CUOCHI
c. 117 ss. |
Viene riconosciuto ai soggetti esercenti l’attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratore dipendente sia come lavoratore autonomo in possesso di partita IVA, anche nei casi in cui non siano in possesso del codice ATECO 5.2.2.1.0, un credito d’imposta fino al 40 per cento del costo per le spese per l’acquisto di beni strumentali durevoli ovvero per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all’esercizio dell’attività, sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. | ||||||||||||||||||||||||
BONUS OCCHIALI e LENTI
c. 438 |
È previsto il riconoscimento di un contributo in forma di voucher una tantum di importo pari a 50 euro, nei limiti dello stanziamento autorizzato, per l’acquisto di occhiali da vista o di lenti a contatto correttive. Beneficiari i membri di nuclei familiari con ISEE non superiore a 10.000 euro annui. | ||||||||||||||||||||||||
VEICOLI ELETTRICI – INCENTIVI – FAMIGLIE A BASSO REDDITO c. 76-78 |
Previsto il riconoscimento di un contributo, alternativo e non cumulabile con altri contributi statali, nella misura del 40% delle spese sostenute per l’acquisto in Italia, anche in locazione finanziaria, entro il 31 dicembre 2021, di veicoli nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente ad energia elettrica con i seguenti requisiti:
Beneficiari sono i soggetti appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a euro 30.000. Le modalità e i termini per l’erogazione del contributo saranno definiti con apposito decreto. |
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VEICOLI ELETTRICI – INCENTIVI c. 651 ss. |
Vengono stanziate ulteriori risorse per incentivare, con la rottamazione, l’acquisto di veicoli elettrici e ibridi; previsto in particolare un bonus di ulteriori 2mila euro per l’acquisto durante l’anno 2021 di tali tipologie di veicolo, e un bonus di 1.500 euro per l’acquisto, fino al 30 giugno 2021, degli euro 6 di ultima generazione. |
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IMU – PRIMA RATA 2021 – ESENZIONI c. 599 |
Per il 2021 non è dovuta la prima rata Imu relativa a:
La disposizione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 » (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 091I del 20 marzo 2020). |
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TAX CREDIT LOCAZIONI c. 602 |
Il tax credit locazioni relativo agli immobili destinati alle imprese turistico-ricettive, viene esteso fino al 30 aprile 2021, e si applicherà anche ad agenzie di viaggio e tour operator (art. 28, comma 5, ultimo periodo, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77). | ||||||||||||||||||||||||
UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE da SOGGETTI RESIDENTI all’ESTERO c. 48 |
A partire dal 2021, per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti in Italia titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia residenti in uno Stato di assicurazione, diverso dall’Italia, l’Imu è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, è dovuta in misura ridotta di 2/3. | ||||||||||||||||||||||||
TERRENI e PARTECIPAZIONI – RIVALUTAZIONE c. 1122-1123 |
Disposta l’ennesima riapertura dei termini entro il quale sarà possibile effettuare la rivalutazione dei valori di acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modifiche dalla Legge 21 febbraio 2003, n. 27. In particolare:
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COMPENSAZIONI di CREDITI e DEBITI RISULTANTI da FATTURE ELETTRONICHE c. 227-229 |
L’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti residenti o stabiliti una piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali tra tali soggetti, ad esclusione delle amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e risultanti dalle fatture elettroniche emesse. La norma precisa che la compensazione effettuata mediante piattaforma telematica produce i medesimi effetti dell’estinzione dell’obbligazione ai sensi della Sezione III, Capo IV, Titolo I, del Libro Quarto del codice civile, fino a concorrenza dello stesso valore e a condizione che per nessuna delle parti aderenti siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate, o piani attestati di risanamento iscritti presso il Registro delle imprese. Nei confronti del debito originario insoluto si applica il D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (art. 4, comma 3-bis , del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127).
Seguirà un decreto ministeriale attuativo. |
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IVA – CONTRIBUENTI MINORI – LIQUIDAZIONI c. 1102 |
I contribuenti minori che esercitano l’opzione di cui all’art. 7, comma 1, lettera a), del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, possono annotare le fatture nel registro di cui all’art. 23 del D.P.R. n. 633/1972 entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni (art. 7, comma 3-bis, D.P.R. n. 542/1999).
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IVA – OPERAZIONI VERSO/DA SOGGETTI NON STABILITI in ITALIA – ABOLIZIONE ESTEROMETRO c. 1103 |
Relativamente alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, i dati relativi alle cessioni e prestazioni effettuate verso e da soggetti non stabiliti in Italia (ex art. 1 , comma 3-bis, primo periodo, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127) sono trasmessi telematicamente utilizzando il SdI.
Si prevede inoltre quanto segue:
Dal 2022 risulta pertanto abolito l’esterometro. |
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OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE – SANZIONI c. 1104 |
Per l’omessa o l’errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere di cui all’art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, con riferimento alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, si applica la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 200 euro mensili, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alle scadenze stabilite dall’art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 127/2015, oppure se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati (art. 11, comma 2-quater, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471). | ||||||||||||||||||||||||
FATTURAZIONE ELETTRONICA – OPERATORI SANITARI c. 1105 |
Viene estesa al 2021 l’applicabilità dell’art. 10-bis del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modifiche dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136 il divieto di emettere la fattura elettronica per gli operatori sanitari che sono obbligati all’invio dei dati al Sistema di tessera sanitaria.
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FATTURE ELETTRONICHE – IMPOSTA di BOLLO c. 1108 |
Per le fatture elettroniche inviate attraverso il SdI, è obbligato in solido al pagamento dell’imposta di bollo il cedente o prestatore, anche qualora il documento sia emesso da un soggetto terzo per suo conto. | ||||||||||||||||||||||||
CORRISPETTIVI – MEMORIZZAZIONE – TERMINI c. 1109 |
La memorizzazione elettronica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri e, a richiesta del cliente, la consegna dei documenti di cui all’art. 2, comma 5, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, dev’essere effettuata non oltre il momento dell’ultimazione dell’operazione. | ||||||||||||||||||||||||
COMMERCIO al MINUTO – CORRISPETTIVI c. 1109 |
Slitta dal 1° gennaio 2021 al 1° luglio 2021 il termine a partire dal quale scatta l’obbligo di cui all’art. 2, comma 5-bis, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127. | ||||||||||||||||||||||||
CORRISPETTIVI – MEMORIZZAZIONE – SANZIONI c. 1109 |
Viene abrogato l’art. 2, comma 6, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127. | ||||||||||||||||||||||||
LOTTERIA degli SCONTRINI – PAGAMENTI ELETTRONICI c. 1095 |
Possono partecipare alla lotteria degli scontrini di cui all’art. 1, comma 540 , della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall’esercizio di attività di impresa, arte o professione, esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico. | ||||||||||||||||||||||||
CASHBACK – RIMBORSI c. 1097 |
I rimborsi attribuiti alle persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che, fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, effettuano abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici, ai sensi dell’art. 1, comma 288 , della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non concorrono a formare il reddito del percipiente per l’intero ammontare corrisposto nel periodo d’imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale. |