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Le novità del Decreto Dignità

Il Decreto Dignità, D.L. 12 Luglio 2018 n. 87, diventato legge il 9 agosto 2018, è ormai operativo.

Di seguito si riepilogano le principali novità, suddividendole per argomento e data di entrata in vigore:

Novità Fiscali

Fattura elettronica carburanti – in vigore dal 01/01/2019

Slitta al 1° gennaio 2019, l’obbligo di fattura elettronica per la cessione dei carburanti a soggetti IVA presso gli impianti stradali di distribuzione, mentre resta fissata al 1° luglio 2018 la norma secondo cui per detrarre l’IVA e dedurre i costi dei carburanti occorre pagare con mezzi tracciabili (bancomat, carte di credito, bonifici, assegni…).

Split payment – abolizione per i professionisti – in vigore dal 14/07/2018

Confermata l’abolizione dello split payment o meccanismo della scissione dei pagamenti per i compensi dei professionisti, ossia per le prestazioni di servizi rese alle Pubbliche amministrazioni i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte. Tale esclusione si applica alle operazioni per cui è emessa fattura successivamente al 14 luglio 2018.

Iperammortamento – in vigore dal 14/07/2018

E’ possibile fruire dell’iperammortamento a condizione che l’agevolazione riguardi strutture produttive dislocate sul territorio italiano o, in caso di imprese non residenti in Italia, di stabili organizzazioni.
Qualora, durante la fruizione dell’agevolazione, i beni oggetto dell’iperammortamento vengano ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all’estero, anche se appartenenti alla stessa impresa, si rende necessario il recupero dell’indebita agevolazione.
Le norme non si applicano nel caso di investimenti sostitutivi e nei casi di cui i beni agevolati siano per loro stessa natura destinati all’utilizzo in più sedi produttive e, pertanto, possano essere oggetto di temporaneo utilizzo anche fuori del territorio dello Stato.

Credito d’imposta ricerca e sviluppo – in vigore dal 14/07/2018

Vengono esclusi dal credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo i costi di acquisto – anche in licenza d’uso – di beni immateriali connessi ad operazioni infragruppo, ovvero operazioni tra imprese controllate dal medesimo soggetto (per le persone fisiche, si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti detenuti da un familiare dell’imprenditore).
Infine, viene previsto che, ai fini del credito di imposta, i costi sostenuti assumono rilevanza solo se i beni immateriali acquisiti vengono utilizzati direttamente ed esclusivamente nello svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo considerate ammissibili al beneficio.

Redditometro – in vigore dal 14/07/2018

Stop agli accertamenti basati sul redditometro. In particolare, si modifica l’istituto dell’accertamento sintetico del reddito complessivo, introducendo il parere dell’Istat e delle associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori.
Restano validi gli inviti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento da redditometro, per gli anni di imposta fino al 31 dicembre 2015, la nuova disposizione non si applica agli atti già notificati e non si fa luogo al rimborso delle somme già pagate.

Spesometro – in vigore dal 14/07/2018

La comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute relative al terzo trimestre 2018 slitta al 28 febbraio 2019 (non più, quindi, entro il 30 novembre 2018).
Qualora si opti per la trasmissione con cadenza semestrale, i termini di trasmissione sono:
  • dati primo semestre: entro il 30 settembre;
  • dati secondo semestre: entro il 28 febbraio dell’anno.
Inoltre, con le modifiche introdotte in sede di conversione:
  • viene eliminato lo spesometro per tutti i produttori agricoli assoggettati a regime IVA agevolato;
  • si esonerano dall’obbligo di annotazione delle fatture nei registri IVA i soggetti obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, ai sensi delle disposizioni in tema di fatturazione elettronica.

Stretta sui giochi e aumento del PREU – in vigore dal 14/07/2018

E’ vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse, nonché al gioco d’azzardo; tale divieto, dal 1° gennaio 2019, si estende anche alle sponsorizzazioni.
La sanzione amministrativa pecuniaria, in caso di violazione del divieto, è pari al 20% del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e, in ogni caso, non inferiore a 50 mila euro per ogni violazione.
Viene rimodulato il PREU che è fissato nelle seguenti percentuali:
– 19,25% e 6,25% dell’ammontare delle somme giocate, dal 1° settembre 2018 al 30 aprile 2019;
– 19,6% e 6,65% dell’ammontare delle somme giocate, dal 1° maggio 2019;
– 19,68% e 6,68% dell’ammontare delle somme giocate, dal 1° gennaio 2020;
– 19,75% e 6,75% dell’ammontare delle somme giocate, dal 1° gennaio 2021;
– 19,6% e 6,6% dell’ammontare delle somme giocate, a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Compensazione crediti PA con cartelle esattoriali – in vigore dal 12/08/2018

Con una disposizione introdotta in sede di conversione in legge, viene estesa anche al 2018 la possibilità di compensare le cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della Pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dalla normativa vigente, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2017.

Società sportive lucrative – in vigore dal 12/08/2018

Soppresse le norme introdotte dalla legge di Bilancio 2018 in base alle quali le attività sportive dilettantistiche potevano essere esercitate anche da società sportive dilettantistiche con scopo di lucro.
Al contempo sono abrogate le agevolazioni fiscali a favore delle stesse introdotte dalla medesima legge.
Inoltre:
  • si abroga la disciplina dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dalle società sportive dilettantistiche aventi scopo di lucro;
  • si ripristina la normativa in materia di uso e gestione di impianti sportivi vigente prima delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2018.

Novità Lavoro

Lavoro a tempo determinato – in vigore dal 14/07/2018 (nuovi contratti) dal 01/11/2018 (rinnovi e proroghe)

Il rapporto di lavoro a termine può avere una durata non superiore a 24 mesi. Tale limite si applica al singolo contratto così come anche alle successioni di contratti stipulati tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria, a prescindere dai periodi di interruzione intercorsi tra un contratto e l’altro.
Confermata la possibilità di stipulare un ulteriore contratto di lavoro a termine della durata massima di 12 mesi, presso la direzione territoriale del lavoro competente, alla presenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. In caso di durata superiore a 12 mesi il datore di lavoro deve dimostrare la sussistenza di esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività e non programmabili.
Sotto il profilo formale, il decreto Dignità prevede che l’apposizione del termine è priva di effetti se non risulta da atto scritto, da consegnarsi in copia al lavoratore entro 5 giorni dall’inizio dell’attività lavorativa. L’unica eccezione è costituita dai rapporti di lavoro di durata non superiore a 12 mesi.
L’atto scritto contiene, in caso di rinnovo o al superamento della durata di 12 mesi, la specificazione delle esigenze ricorrenti tra le seguenti previste dalla norma:
  • temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività del datore di lavoro, o per esigenze sostitutive
  • connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.
Su proroghe e rinnovi si prevede che:
  • il contratto possa essere rinnovato solo in presenza di legittima causale
  • il contratto possa essere prorogato liberamente nei primi 12 mesi e, successivamente a fronte delle suesposte causali.
Fermo restando il limite pari a 24 mesi complessivi, il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato fino ad un massimo di 4 volte.
E’ inoltre obbligatorio, per ciascuna proroga, che ricorrano ragioni straordinarie e non prevedibili, che non rientrino nell’ordinaria amministrazione. Al riguardo rimane valida la clausola secondo la quale se il lavoratore è riassunto a tempo determinato entro 10 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi, ovvero 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a 6 mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.
Ai fini del computo dei limiti, si tiene conto anche dei periodi di utilizzo, per mansioni di pari livello e categoria legale, nell’ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato.
Sono fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché dei contratti collettivi aziendali, stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.
Le nuove regole introdotte dal decreto non si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati prima del 14 luglio 2018, né alle proroghe e ai rinnovi di tali contratti.

Contributo NASpI per i contratti a tempo determinato – in vigore dal 14/07/2018

La riforma Fornero, nell’ambito dell’introduzione delle norme sulla NASpI, ha disposto che ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Il decreto Dignità aumenta di un ulteriore 0,5% tale contributo, a decorrere dal secondo rinnovo, portandolo di fatto all’1,9%.
Il decreto Dignità conferma la restituzione del contributo addizionale successivamente al decorso del periodo di prova, al datore di lavoro in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato.

Limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti – in vigore dal 14/07/2018

Il decreto Dignità detta nuove regole anti-delocalizzazione, introducendo, per le imprese che abbiano ottenuto dallo Stato aiuti per impiantare, ampliare e sostenere le proprie attività economiche, un vincolo di mantenimento obbligatorio delle attività agevolate di 5 anni.
In caso di trasferimento dell’attività economica in Stati fuori dall’Unione europea e non aderenti allo Spazio Economico Europeo, l’impresa beneficiaria decade dal beneficio concesso nel caso di delocalizzazione entro 5 anni dalla data di conclusione dell’iniziativa agevolata ed, inoltre, è sottoposta a una sanzione amministrativa pecuniaria di importo da 2 a 4 volte quello dell’aiuto fruito.
La decadenza dal beneficio comporta l’obbligo per l’impresa di restituire l’importo dell’aiuto ricevuto, unitamente agli interessi, calcolati al tasso di riferimento vigente all’atto dell’erogazione o della fruizione del beneficio e maggiorati di 5 punti percentuali.
Per i benefìci già concessi o per i quali sono stati pubblicati i bandi, nonché per gli investimenti agevolati già avviati, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, resta ferma l’applicazione della disciplina previgente
Le somme disponibili derivanti dalle sanzioni applicate sono destinate al finanziamento di contratti di sviluppo ai fini della riconversione del sito produttivo in disuso a causa della delocalizzazione dell’attività economica, eventualmente anche sostenendo l’acquisizione da parte degli ex dipendenti.

Prestazioni occasionali – in vigore dal 12/08/2018

Tornano fruibili i voucher, ma solo per il settore agricolo, per alberghi e strutture ricettiveche occupano fino a 8 dipendenti e per gli enti locali, previa comunicazione di data e numero di ore di lavoro presunte da effettuarsi per un arco temporale massimo pari a 10 giorni di utilizzo. In particolare, nel settore agricolo, il limite massimo di 4 ore continuative di prestazione può essere commisurato con riferimento al suddetto arco temporale, anziché alla singola giornata.
I voucher possono essere usati solo per pagare “le prestazioni rese da pensionati, studenti under 25, disoccupati e percettori del reddito di inclusione o di altre forme di sostegno al reddito”.
Nel caso di impiego da parte delle imprese del settore agricolo, il prestatore deve autocertificare, nella piattaforma informatica, di non essere stato iscritto nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
A richiesta del prestatore il pagamento del compenso al prestatore può essere effettuato, decorsi 15 giorni dal momento in cui la prestazione lavorativa inserita nella procedura informatica è consolidata, tramite qualsiasi sportello postale a fronte della generazione e presentazione di univoco mandato ovvero di autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica INPS e stampato dall’utilizzatore, che identifica le parti, il luogo, la durata della prestazione e l’importo del corrispettivo.
II versamento anticipato all’INPS per l’acquisto dei voucher PrestO può essere effettuato anche tramite i soggetti abilitati alla consulenza del lavoro.

Indennità di licenziamento ingiustificato – in vigore dal 14/07/2018

In caso di licenziamenti nulli nonché di licenziamenti per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, si prevede, a carico del datore di lavoro, un’indennità (non assoggettata a contribuzione previdenziale) di importo che va da un minimo di 6 ad un massimo di 36 mensilità.

Centri per l’impiego – in vigore dal 12/08/2018

La legge prevede l’obbligo per le regioni, per il triennio 2019-2021, di destinare una quota delle proprie facoltà assunzionali al rafforzamento degli organici dei centri per l’impiego, al fine di garantirne la piena operatività.
Le modalità operative saranno definite con accordo da concludere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 marzo di ciascun anno.

Salvaguardia dei livelli occupazionali – in vigore dal 12/08/2018

In merito alla tutela dei lavoratori assunti con incentivi ed agevolazioni, si prevede la decadenza dal beneficio qualora una impresa italiana o estera, operante nel territorio nazionale, che beneficia di misure di aiuti di Stato che prevedono la valutazione dell’impatto occupazionale, fuori dei casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo, riduca in misura superiore al 50 per cento i livelli occupazionali degli addetti all’unità produttiva o all’attività interessata dal beneficio nei 5 anni successivi alla data di completamento dell’investimento.
Se la riduzione dei livelli occupazionali è superiore al 10 per cento, il beneficio è ridotto in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale.

Bonus occupazione giovani – in vigore dal 01/01/2019

Introdotto un incentivo per l’occupazione giovanile stabile riservato ai datori di lavoro privato che, negli anni 2019 e 2020, assumono lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età. Deve trattarsi di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti. can ivermectin be given orally to rabbits
La possibilità di fruire dell’incentivo si estende anche alla stabilizzazione del contratto a tempo determinato.
Lo sgravio è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, in misura pari al 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
I soggetti da assumere non devono ancora aver compiuto il trentacinquesimo anno di età e non devono essere stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. is ivermectin safe for a belgian malinois
Il nostro studio rimane a disposizione per ulteriori informazioni. ivermectin 12mg price sun pharma

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