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Lavoro accessorio: novità su aspetti procedurali e sanzionatori

Gentile cliente,

con la presente desideriamo informarla che il decreto legislativo n. 185 del 2016, in vigore dall’8 ottobre 2016, ha modificato gli aspetti procedurali e sanzionatori sull’utilizzo dei voucher.

 

I committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione.

 

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Attenzione!

La comunicazione preventiva alla DTL è un adempimento aggiuntivo posto a carico dei committenti e non sostituisce l’attivazione dei voucher tramite il sito dell’Inps.

 

In caso di violazione degli obblighi di cui sopra si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.

 

Invece, in caso di lavoro nero, nulla cambia nell’impianto sanzionatorio che di seguito riassumiamo:

  • da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a 30 giorni di lavoro effettivo;
  • da euro 3.000 a euro 18.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da 31 e sino a 60 giorni di lavoro effettivo;
  • da euro 6.000 a euro 36.000 per ciascun lavoratore irregolare per ciascun lavoratore irregolare in caso di impiego del lavoratore oltre 60 giorni di lavoro effettivo.

 

La sanzione è incrementata del 20% in caso di impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, o con permesso scaduto e non rinnovato o di minori in età non lavorativa.

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Come comunico alla sede territoriale competente l’inizio della prestazione?

Per quanto riguarda la modalità di comunicazione preventiva da inviare alla direzione territoriale del lavoro competente almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione lavorativa, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la circolare n. 1 del 17.10.2016, ha chiarito le modalità di comunicazione preventiva da inviare alla Direzione Territoriale del Lavoro competente.

La circolare precisa che le mail dovranno essere inviate ai nuovi indirizzi indicati nell’allegato (per esempio Milano a – voucher.milano-lodi@ispettorato.gov.it) e riportare nell’oggetto il codice fiscale del committente e la denominazione.

La mail, inoltre, dovrà essere priva di ogni allegato, inviata per ogni prestatore ed indicare:

– dati anagrafici o codice fiscale del lavoratore;

– luogo della prestazione;

– giorno inizio prestazione;

– ora inizio e fine prestazione.

Per scaricare la circolare cliccare qui (circolare n. 1 del 17.10.2016 Ispettorato Nazionale del Lavoro).

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Riassunto della normativa sul lavoro accessorio e adempimenti connessi

Sperando di fare cosa gradita, riportiamo una sintesi sulla normativa del lavoro accessorio.

 

  • Definizione di lavoro accessorio e campo di applicazione

Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi netti superiori a 7.000 euro (lordo 9.333 euro) nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi netti non superiori a 2.020 euro (lordo 2.693 euro), rivalutati annualmente ai sensi del presente comma

Inoltre, le prestazioni di lavoro accessorio, devono essere svolte direttamente a favore dell’utilizzatore della prestazione, senza il tramite di intermediari. Il ricorso ai buoni lavoro è dunque limitato al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale, mentre è escluso che una impresa, sia essa una cooperativa o una agenzia del lavoro, possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi come nel caso dell’appalto o della somministrazione.

Il pagamento avviene attraverso i buoni lavoro (voucher) acquistabili presso l’Inps e sono garantite la copertura previdenziale l’INPS (gestione separata) e quella assicurativa presso l’INAIL (infortuni) pari rispettivamente al 13% e al 7% del valore del buono.

 

  • Soggetti committenti
    1. I committenti sono coloro che impiegano prestatori di lavoro occasionale e possono essere:
      • famiglie;
      • enti senza fini di lucro;
      • soggetti non imprenditori;
      • imprese familiari
      • imprenditori agricoli;
      • imprenditori operanti in tutti i settori;
      • enti pubblici
    2. Limiti economici per il committente imprenditore o professionista:
      Il committente dovrà rispettare i seguenti limiti economici:

      • Euro 2.020 netti (lordi 2.693) per ciascun lavoratore;
      • Ogni ora di lavoro corrisponde a 7,50 euro netti (10 euro lordi).
    3. Valutazioni per il committente
      • Semplicità nella gestione e negli accordi;
      • Risparmio economico;
      • No elaborazione Libro Unico del Lavoro;
      • No obblighi contrattuali;
      • Nessun potere disciplinare;
      • Deve fare le denunce di infortunio;
      • No utilizzo nei lavori di appalto.

 

  • Soggetti prestatori
  1. Ogni lavoratore può usufruire del sistema buoni lavoro (se minorenni, debbono possedere autorizzazione alla prestazione di lavoro occasionale da parte del genitore o di chi esercita la potestà genitoriale).
  2. Limiti economici per i prestatori
    • Per tutti i prestatori resta fermo il limite massimo non superiore a 7000 euro netti (9.333 lordi) nel corso di un anno solare con riferimento alla totalità dei committenti.
      Il limite del compenso erogabile dal singolo committente è pari a 2.020 euro netti (2.693 lordi).
    • Per i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito il limite di importo, per anno solare, è di 3000 euro netti complessivi, corrispondenti per il committente a 4.000 euro lordi.
  3. Valutazioni per il prestatore
    • Esenzione fiscale
    • Copertura assicurativa e previdenziale
    • Cumulabile con prestazioni a sostegno del reddito
    • Mantenimento status disoccupato
    • No copertura malattia

 

  • Procedura richiesta Voucher
    1. Registrazione committente
      Il committente si registra all’Inps con le seguenti modalità:

      • Sportelli Inps
      • Sito internet inps.it nella sezione servizi on line/per il cittadino/ lavoro occasionale accessorio
      • Contact center Inps-Inail 803.164 (numero gratuito)
      • Associazioni di categoria dei datori di lavoro
    2. Accreditamento prestatore
      Il prestatore di registra presso l’Inps con le seguenti modalità:

      • Sportelli Inps
      • Sito internet inps.it nella sezione servizi on line/per il cittadino/ lavoro occasionale accessorio
      • Contact center Inps Inail 803.164
        Dopo una verifica dei dati, Poste Italiane invierà la Inps Card al prestatore entro 25 gg lavorativi qualora volesse attivarla per farsi accreditare gli importi delle prestazioni.
    3. Richiesta voucher da parte del committente
      Prima dell’inizio del rapporto di lavoro, il committente:

      • Acquista i voucher tramite i seguenti canali:
        • Procedura telematica Inps;
        • Tabaccai convenzionati;
        • Banche abilitate;
        • Uffici postali.Per le persone giuridiche  oppure per le persone fisiche che vogliono avvalersi di un delegato, è necessario compilare preventivamente un’apposita delega (modulo SC53) da inviare via pec all’Inps competente.
          Al momento dell’acquisto, il committente, deve presentare la sua tessera sanitaria o il proprio codice fiscale.
      • Comunicazione preventiva all’Inps e alla sede della DTL della prestazione lavorativa.
    4. Accredito contributi
      • Una volta accreditato l’importo al prestatore, l’Inps accredita i contributi automaticamente.Il valore lordo dei buoni lavoro parte da un minimo di 10 euro e sono acquistabili solo i multipli di 10 euro.

 

sapevi

 

Report sull’utilizzo dei voucher per le prestazioni di lavoro accessorio

Fonti: Ministero del Lavoro e delle  Politiche Sociali e Inps

 

Prestatori e importo medio lordo riscosso per genere anno 2015 (valori assoluti)

 

  Totale Femmine Maschi
Anno Percettori Importo medio (Euro) Percettori Importo medio (Euro) Percettori Importo medio (Euro)
2008 24.437 187 5.323 164 19.114 194
2009 61.467 369 19.518 373 41.949 366
2010 144.741 591 55.827 579 88.914 598
2011 214.317 677 90.521 641 123.796 703
2012 353.985 618 159.524 577 194.461 651
2013 609.036 587 302.306 568 306.730 605
2014 1.015.448 628 520.259 623 495.189 635
2015 1.392.906 633 717.452 641 675.454 624

 

Percettori per classi di importo, anno 2015 (valori assoluti e composizione percentuale)

 

Importo voucher nell’anno (Euro) Numero percettori % percettori
<100 393.926 28,3%
da 101 a 500 508.279 36,5%
da 501 a 1000 212.489 15,3%
da 1001 a 2000 165.206 11,9%
da 2001 a 3000 81.820 5,9%
da 3001 a 4000 18.209 1,3%
da 4001 a 5000 6.662 0,5%
oltre 5001 5.968 0,4%
TOTALE 1.392.559 100,0%

 

Numero di prestatori e importo medio annuo riscosso per classi di età, anno 2015 (valori assoluti e composizione percentuale)

 

Classi di età Percettori % percettori Importo Medio (euro)
Fino a 25 anni 431.613 31,0% 554
Da 26 a 59 anni 849.968 61,0% 660
Da 60 a 65 anni 57.483 4,1% 762
Oltre 65 anni 53.842 3,9% 700

 

Numero di voucher venduti anni 2013-2015 (valori assoluti)

 

Anno Valori assoluti Variazione anno prec. Variazione % anno prec.
2013 40.816.297
2014 69.172.879 28.356.582 69,5%
2015 114.925.180 45.748.695 66,1%

 

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