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Iva mascherine e DPI – Iva al 5% dal 01.01.2021

IVA Mascherine e DPI – dal 01.01.2021 Iva al 5%

Il 19.05.2020 era stato pubblicato il Decreto Rilancio che aveva previsto l’esenzione dell’Iva sulle mascherine e sui DPI.

Il Governo, tenuto conto dello stato di emergenza sanitaria in corso, aveva previsto per i seguenti beni l’esenzione dell’Iva fino al 31.12.2020 e, poi, dal 01.01.2021 l’applicazione dell’Iva al 5%:

  • Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva;
  • Monitor multiparametrico anche da trasporto;
  • Pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale;
  • Tubi endotracheali;
  • Caschi per ventilazione a pressione positiva continua;
  • Maschere per la ventilazione non invasiva;
  • Sistemi di aspirazione;
  • Umidificatori;
  • Laringoscopi;
  • Strumentazione per accesso vascolare;
  • Aspiratore elettrico;
  • Centrale di monitoraggio per terapia intensiva;
  • Ecotomografo portatile;
  • Elettrocardiografo;
  • Tomografo computerizzato;
  • Mascherine chirurgiche;
  • Mascherine Ffp2 e Ffp3;
  • Articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici;
  • Termometri;
  • Detergenti disinfettanti per mani;
  • Dispenser a muro per disinfettanti;
  • Soluzione idroalcolica in litri;
  • Perossido al 3% in litri;
  • Carrelli per emergenza;
  • Estrattori RNA;
  • Strumentazione per diagnostica per COVID-19; (Iva esente fino al 31.12.2022 – Legge di Bilancio 2021)
  • Tamponi per analisi cliniche;
  • Provette sterili;
  • Attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.

 

Per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, le cessioni di beni di cui al precedente elenco, effettuate entro il 31 dicembre 2020, sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del D.P.R. 633/72.

 

A partire dal 01.01.2021 l’aliquota Iva corrispondente sarà quella del 5% (salvo per la strumentazione per diagnostica per Covid-19 sino al 31.12.2022).

 

La Legge di Bilancio 2021 ha, inoltre, previsto l’esenzione per le cessioni di vaccini contro il COVID-19, autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini dal 20.12.2020 al 31.12.2022.

 

A differenza dell’elenco allegato alla decisione della Commissione UE 2020/491, in considerazione della formulazione della norma e dell’eccezionalità della stessa, l’elenco di cui al comma 1 dell’articolo 124 ha natura tassativa e non esemplificativa.

 

 

 

 

 

 

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