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Il Decreto Fiscale è legge: proroghe versamenti, rinvio abolizione esterometro, proroga divieto FE per chi invia i dati Tessera Sanitaria

Il Decreto Fiscale è legge: proroghe versamenti, rinvio abolizione esterometro, proroga divieto FE per chi invia i dati Tessera Sanitaria

Si riporta di seguito una sintesi delle principali misure fiscali introdotte dal decreto, evidenziando in neretto le novità approvate in sede di conversione in legge.

Le NOVITÀ del “DECRETO FISCALE” convertito in LEGGE

“ROTTAMAZIONE-TER” e “SALDO e STRALCIO” – RIAPERTURA dei TERMINI

Art. 1

Vengono ulteriormente prorogati al 9 dicembre 2021 i termini di versamento delle rate dovute nel 2020 e il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 ai fini della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio”. A tal fine è stato modificato l’art. 68, comma 3 , del decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27).

PROROGA VERSAMENTO IRAP

Art. 1-bis

Slitta dal 30 novembre 2021 al 31 gennaio 2022 il termine per il versamento del saldo Irap 2019 e acconto 2020 senza sanzioni e interessi per coloro che hanno superato i limiti di aiuti di stato UE.

IMPOSTA IMMOBILIARE PIATTAFORME MARINE

Art. 1-bis

Limitatamente al 2021, viene fissato al 16 dicembre 2021 il termine per il versamento dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) che sostituisce ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti.

CARTELLE di PAGAMENTO – TERMINI di VERSAMENTO

Art. 2

Si fissa in 180 giorni (contro i 150 giorni della versione originaria della norma) dall’avvenuta notifica il termine di pagamento delle cartelle notificate dall’agente della riscossione dal 1° settembre al 31 dicembre 2021.

Tale termine è fissato anche per le entrate tributarie e non tributarie e per gli accertamenti esecutivi di cui all’artt. 29 e 30 D.L. n. 78/2010.

PIANI di RATEAZIONE PREESISTENTI alla SOSPENSIONE COVID-19 – DECADENZA

Art. 3

Estensione del numero di rate non versate

Con riferimento ai piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020, la decadenza dagli stessi scatta in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di 18 rate (anziché 10), anche non consecutive. Resta invece fermo a 10 rate (non consecutive) non versate, il limite raggiunto il quale si decade dai provvedimenti di accoglimento emessi relativamente alle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020 (art. 68, comma 2-ter , del D.L. n. 18/2020).

Riammissione ai piani di dilazione

I debitori che alla data di entrata in vigore del “decreto fiscale” siano incorsi in decadenza da piani di dilazione di cui all’art. 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in essere alla data dell’8 marzo 2020, sono automaticamente riammessi ai medesimi piani, relativamente ai quali il termine di pagamento delle rate sospese (ai sensi dell’art. 68, commi 1 , 2 e 2-bis , del D.L. n. 18/2020) è fissato al 31 ottobre 2021. Anche in tali ipotesi si applica il nuovo limite di 18 rate non pagate, ai fini della decadenza dal piano di rateazione (v. sopra).

Con riferimento ai carichi ricompresi nei piani di dilazione in esame:
– restano validi gli atti adottati dal 1° ottobre 2021 alla data di entrata in vigore del decreto;
– restano acquisiti gli interessi di mora e le sanzioni relativamente ai versamenti delle rate sospese eventualmente effettuati nello stesso periodo.

NON IMPUGNABILITÀ dell’ESTRATTO di RUOLO

Art. 3-bis

L’estratto di ruolo diventa non impugnabile. Le uniche eccezioni che permettono l’impugnabilità del ruolo e della cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata ricorrono nei seguenti casi:

  • il debitore che agisce in giudizio riesce a dimostrare che dalla iscrizione a ruolo può derivare un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto;
  • la riscossione di somme dovuta da soggetti pubblici;
  • verifiche di cui all’art. 48-bis D.P.R. n. 600/1973;
  • perdita di un beneficio nei rapporti con la P.A.

AVVISI BONARI

Art. 3-ter

Vengono rimessi nei termini i contribuenti per i versamenti, originariamente in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, delle somme richieste mediante le comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato e del controllo formale (c.d. avvisi bonari), non eseguiti entro il 16 settembre 2020 (ovvero entro il 16 dicembre 2020 in caso di rateazione) come consentito dal D.L. n. 34/2020 (c.d. decreto “Rilancio”).

Tali versamenti possono essere effettuati entro il 16 dicembre 2021, senza sanzioni e interessi.

PROROGA VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI e PREMI ASSICURATIVI nel SETTORE dello SPORT

Art. 3-quater

Previsto, in favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, residenti nel territorio dello Stato, il differimento dei termini relativi al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in scadenza nel corso del mese di dicembre 2021.

I versamenti oggetto di differimento devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in nove rate mensili, a decorrere dal 31 marzo 2022. In ogni caso, non si dà luogo a rimborso dei versamenti in esame che siano stati già effettuati.

ESCLUSIONE TARI su IMMOBILI della CHIESA

Art. 5

La tassa sui rifiuti (TARI) non è dovuta per taluni immobili indicati nel Trattato fra la Santa Sede e l’Italia, sottoscritto l’11 febbraio 1929. L’esenzione si applica per i periodi di imposta per i quali non è decorso il termine di accertamento del tributo nonché ai rapporti pendenti e non definiti con sentenza passata in giudicato.

TAX CREDIT R&S – REGOLARIZZAZIONE

Art. 5

Il decreto introduce la possibilità per i soggetti che hanno utilizzato in compensazione il credito d’imposta R&S (ex art. 3 del D.L. n. 145/2013) per i periodi d’imposta dal 2015 al 2019, di effettuare il riversamento dell’importo del credito indebitamente utilizzato, senza sanzioni e interessi. In particolare:

COMUNICAZIONE ENTRO il 30 SETTEMBRE 2022

AMBITO SOGGETTIVO

Possono usufruire della misura in esame i soggetti che:

  • nei periodi d’imposta indicati sopra, abbiano realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ammissibili nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta;
  • in relazione al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, hanno applicato l’art. 3, comma 1-bis , del D.L. n. 145/2013, in maniera non conforme a quanto precisato dall’art. 1, comma 72, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019);
  • hanno commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità nonché nella determinazione della media storica di riferimento (cioè della media 2012-2014).

ESCLUSIONI

Non si può comunque accedere alla misura in esame nei seguenti casi:

  • il credito d’imposta utilizzato in compensazione è il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti;
  • manca la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d’imposta.

PROCEDURA

Domanda all’Agenzia delle Entrate

Va inoltrata un’apposita richiesta all’Agenzia delle Entrate entro il 30 settembre 2022, utilizzando un modello che sarà approvato successivamente. Nella domanda occorre indicare:

  • il periodo o i periodi d’imposta di maturazione del credito d’imposta per cui è presentata la richiesta;
  • gli importi del credito oggetto di riversamento spontaneo;
  • tutti gli altri dati ed elementi richiesti in relazione alle attività e alle spese ammissibili.

Il contenuto e le modalità di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della procedura sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da emanare entro il 31 maggio 2022.

Versamento

L’importo del credito indicato nella comunicazione dovrà essere versato, alternativamente:

MODALITÀ di VERSAMENTO (1)
UNICA SOLUZIONE 16 dicembre 2022
3 RATE di PARI IMPORTO

16 dicembre 2022 (2)

16 dicembre 2023 (2)

16 dicembre 2024 (2)

(1) È vietata la compensazione.

(2) A decorrere dal 17 dicembre 2022 sono dovuti gli interessi legali.

La procedura si perfeziona con l’integrale versamento degli importi dovuti. In caso di versamento rateale, il mancato pagamento di una delle rate entro la scadenza prevista comporta il mancato perfezionamento della procedura, l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti, nonché l’applicazione di una sanzione pari al 30 per cento degli stessi e degli interessi nella misura prevista dall’art. 20 del D.P.R. n. 602/1973, decorrenti dal 17 dicembre 2022.

EFFETTI PENALI

In caso di perfezionamento della procedura è esclusa la punibilità per compensazione indebita, ex art. 10-quater del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

ATTI IMPOSITIVI DEFINITIVI

La procedura in esame non può essere utilizzata in presenza di atti di recupero crediti o altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del decreto.

ATTI IMPOSITIVI NON DEFINITIVI

In presenza di atti istruttori, atti di recupero crediti o provvedimenti impositivi non ancora divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del decreto, il versamento deve riguardare l’intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione, senza possibilità di applicare la rateazione.

PATENT BOX – SEMPLIFICAZIONI

Art. 6

Il decreto-legge introduce alcune semplificazioni nell’ambito del patent box, a favore dei titolari di reddito d’impresa. In particolare, è prevista la possibilità di optare per una disciplina alternativa.

PATENT BOX: OPZIONE ALTERNATIVA

OPZIONE

L’opzione – che dura 5 periodi d’imposta – è irrevocabile e rinnovabile.

COSTI R&S – MAGGIORAZIONE

I costi di ricerca e sviluppo in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, marchi d’impresa, disegni e modelli, nonché processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d’impresa, sono maggiorati del 90 per cento.

Le modalità di esercizio dell’opzione saranno definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

IRAP

L’esercizio dell’opzione rileva anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta.

TAX CREDIT R&S – ESCLUSIONE

I soggetti che esercitano l’opzione non possono fruire, per l’intera durata dell’opzione stessa e in relazione ai medesimi costi, del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo.

ABROGAZIONI

Sono abrogati:

  • l’art. 1, commi da 37 a 45, Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di Stabilità 2015);
  • l’art. 4, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58.

RAPPORTI con l’OPZIONE ex L. 190/2014

È prevista – fatte salve le eccezioni previste dalla norma – la possibilità, per i soggetti che hanno esercitato l’opzione ai sensi dell’art. 1, commi da 37 a 45, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, in data antecedente a quella di entrata in vigore del “decreto fiscale”, di aderire, in alternativa al regime opzionato, il regime agevolativo in commento, previa apposita comunicazione.

 

ATTIVITÀ TEATRALI, SPETTACOLI – CREDITO d’IMPOSTA

Art. 5

Potrà essere utilizzato soltanto in compensazione il credito d’imposta riconosciuto per le attività teatrali e di spettacoli dal vivo dall’art. 36-bis del decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modifiche dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69).

TRASMISSIONE DATI SISTEMA TESSERA SANITARIA

Art. 5

Si rinvia al 1° gennaio 2023 l’obbligo per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri.

COMMERCIO al MINUTO – SISTEMI EVOLUTI di INCASSO

Art. 5

Si differisce dal 1° luglio 2021 al 1° luglio 2022 l’operatività della disposizione (art. 2, comma 5-bis, D.Lgs. n. 127/2015) secondo cui i commercianti al minuto che incassano i corrispettivi attraverso sistemi evoluti in grado di garantire la memorizzazione, l’inalterabilità e la sicurezza dei dati (carte di debito, di credito e altre forme di pagamento elettronico), possono assolvere all’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati giornalieri tramite questi medesimi strumenti.

ESENZIONE FATTURA ELETTRONICA per SISTEMA TESSERA SANITARIA

Art. 5

Si proroga al 2022 il divieto di fatturazione elettronica previsto per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

SLITTAMENTO ABOLIZIONE ESTEROMETRO

Art. 5

Si posticipa dal 1° gennaio 2022 al 1° luglio 2022, l’abolizione della specifica comunicazione telematica dei dati relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere (cd. esterometro).

STRUMENTI di PAGAMENTO ELETTRONICO e TRASMISSIONE CORRISPETTIVI

Art. 5

Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti strumenti di pagamento elettronico tracciabili, possono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati identificativi di tali strumenti di pagamento e l’importo giornaliero delle transazioni, anche tramite il sistema PagoPA, ai fini della fruizione del credito di imposta loro riconosciuto dalle norme vigenti.

DICHIARAZIONI – INVIO – REVISORI LEGALI

Art. 5

Viene eliminata la norma (presente nella versione originaria del decreto) con cui si prevedeva che ai fini della presentazione delle dichiarazioni in via telematica si considerano incaricati della trasmissione delle stesse, oltre agli iscritti agli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro, anche gli iscritti nel registro dei revisori legali.
Pertanto, i revisori legali restano esclusi dall’apposizione del visto di conformità, pur rimanendo abilitati alla presentazione delle dichiarazioni, in virtù di quanto previsto dal D.M. 12 luglio 2000. 

IMPOSTA di BOLLO in MODO VIRTUALE

Art. 5

Si modifica la disciplina che consente a Poste italiane, enti creditizi, finanziari e assicurativi di essere autorizzati a liquidare l’imposta di bollo in modo virtuale (art. 15-bis D.P.R. n. 642/1972). La disposizione in esame:

  • specifica e chiarisce il perimetro dei soggetti inclusi nell’ambito di applicazione soggettivo della norma;
  • aumenta la quota dell’imposta da versare annualmente al 100% dell’imposta provvisoriamente liquidata in modo virtuale;
  • posticipa i termini per la presentazione della dichiarazione su atti e documenti effettivamente emessi nell’anno precedente.
CONTABILITÀ di MAGAZZINO

Art. 5

Si aggiornano e convertono in euro i valori monetari (espressi in lire nella disciplina vigente) che determinano l’obbligo di tenuta delle scritture contabili ausiliarie di magazzino.  In particolare, per effetto delle modifiche in esame, l’obbligo di tenuta delle predette scritture decorre a partire dal secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente l’ammontare dei ricavi e il valore complessivo delle rimanenze sono superiori, rispettivamente, a 5,164 milioni e a 1,1 milione di euro.

CANONE UNICO

Art. 5

Viene introdotta una norma di interpretazione autentica della disciplina del canone unico patrimoniale dovuto per le occupazioni permanenti con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità, volte a chiarire il soggetto passivo tenuto al pagamento del canone e la misura del quantum dovuto, in specifiche ipotesi.

ESENZIONI TEMPORANEE IVA – DIRETTIVA 2021/1159

Art. 5

Ai fini del recepimento della Direttiva UE n. 2021/1159 del Consiglio del 13 luglio 2021 che modifica la direttiva n. 2006/112/CE per quanto riguarda le esenzioni temporanee applicabili alle importazioni e a talune cessioni e prestazioni in risposta alla pandemia di COVID-19, all’art. 72, comma 1 (riguardante le operazioni non imponibili IVA e a queste equiparate), del D.P.R. n. 633/1972 si inserisce la seguente ulteriore fattispecie di operazioni non imponibili: cessioni di beni effettuate nei confronti della Commissione europea o di un’agenzia o di un organismo istituito a norma del diritto dell’Unione europea, qualora la Commissione o tale agenzia od organismo acquisti tali beni o servizi nell’ambito dell’esecuzione dei compiti conferiti dal diritto dell’Unione europea al fine di rispondere alla pandemia di COVID-19, tranne nel caso in cui i beni e i servizi acquistati siano utilizzati, immediatamente o in seguito, ai fini di ulteriori cessioni o prestazioni effettuate a titolo oneroso dalla Commissione o da tale agenzia od organismo.

Qualora vengano meno le condizioni previste dal periodo precedente, la Commissione, l’agenzia interessata o l’organismo interessato informa l’amministrazione finanziaria e la cessione di tali beni è soggetta all’IVA alle condizioni applicabili in quel momento.

MODIFICHE alla DISCIPLINA IVA

Art. 5

Si interviene sulla disciplina dell’IVA con una serie di modifiche che hanno lo scopo di ricomprendere tra le operazioni effettuate nell’esercizio di impresa, o considerare in ogni caso avente natura commerciale, una serie di operazioni attualmente escluse; ovvero a rendere tali operazioni esenti ai fini dell’imposizione IVA.

Inoltre, in attesa della piena operatività delle disposizioni del Codice del terzo settore, viene applicato il regime IVA speciale c.d. forfetario alle operazioni delle organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000.

Si precisa, infine, che tali disposizioni rilevano ai soli fini dell’IVA.

MODIFICHE alla DISCIPLINA delle ACCISE

Art. 5

Vengono introdotte numerose modifiche al Testo Unico Accise di cui al D.Lgs. n. 504/1995 relativamente alle imposte dovute sulle bevande alcoliche e sull’alcol etilico. Tali modifiche operano dal 1° gennaio 2022.

Si tratta sostanzialmente di disposizioni volte a recepire nell’ordinamento nazionale la direttiva n. 2020/1151/UE, che ha apportato numerose modifiche al regime delle accise sugli alcolici, con particolare riferimento alla definizione di alcol denaturato e al relativo regime di circolazione; alle definizioni di “piccoli produttori indipendenti” di prodotti alcolici soggetti ad accisa; alle modalità di determinazione dell’accisa sulla birra; alla definizione di “vino spumante”, di “altre bevande fermentate”.

TASSAZIONE INDENNITÀ di SERVIZIO ESTERO

Art. 5-bis

Intervenendo sull’art. 51, comma 8 , secondo periodo, del D.P.R. n. 917/1986 vengono modificati i criteri di calcolo della base imponibile relativa all’indennità di servizio all’estero (ISE), aumentando il coefficiente applicato alle maggiorazioni da due volte a 2,175 volte (pari a ottantasette quarantesimi).

CONTROLLO FORMALE DICHIARAZIONI PRECOMPILATE

Art. 5-ter

Non si effettua il controllo formale sui dati forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, che non risultano modificati, mentre per quelli che risultano modificati l’Agenzia delle Entrate procede a effettuarlo relativamente ai documenti che ne hanno determinato la modifica.

LIMITI all’UTILIZZO del CONTANTE

Art. 5-quater

Si modifica la disciplina delle limitazioni all’utilizzo del contante, escludendo la riduzione da 2.000 a 1.000 euro della soglia relativa all’utilizzo del contante per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta e ripristinando quella pari a a 3.000 euro.

A tal fine, si modifica la disciplina antiriciclaggio e, nello specifico, il comma 3-bis dell’art. 49 del D.Lgs. n. 231/2007, che, a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, vieta il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, nonché fissa la soglia per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta alla cifra di 2.000 euro e, a decorrere dal 1° gennaio 2022, alla cifra di 3.000 euro.
Attenzione: dal 01.01.2022 il divieto per l’utilizzo del denaro contante effettuati tra soggetti diversi viene modificata da 2.000 euro a 1.000 euro, sarà quindi possibile pagare in contanti fino ad Euro 999,99

IMPOSTA di SOGGIORNO

Art. 5-quinquies

Viene disposto che si applica anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del D.L. n. 34/2020 ) la norma (di cui all’art. 180, comma 3 , del D.L. n. 34) che attribuisce al gestore della struttura ricettiva la qualifica di responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno.

ESENZIONE IVA TRASPORTO BENI

Art. 5-septies

A partire dal 1° gennaio 2022, le prestazioni non imponibili non comprendono i servizi di trasporto resi a soggetti diversi:

  • dall’esportatore;
  • dal titolare del regime di transito;
  • dall’importatore;
  • dal destinatario dei beni;
  • dal prestatore di servizi di spedizione relativi ai trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di unico contratto, ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione nonché ai trasporti di beni in importazione sempreché i corrispettivi dei servizi di spedizione siano inclusi nella base imponibile.

SPESE di GIUDIZIO AGENTE della RISCOSSIONE

Art. 5-octies

Si stabilisce che l’Agente della riscossione provvede al pagamento delle somme dovute, a seguito di pronuncia di condanna, esclusivamente attraverso l’accredito sul conto corrente della controparte. La norma chiarisce altresì le modalità per la richiesta del pagamento nonché i termini per la notificazione del titolo esecutivo.

IMU ABITAZIONE PRINCIPALE

Art. 5-decies

Nel caso in cui i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi, l’agevolazione IMU per la prima casa vale per un solo immobile per nucleo familiare, scelto dai componenti del nucleo familiare, e ciò sia nel caso di immobili siti nello stesso Comune, sia ove gli immobili presenti in Comuni diversi.

ECOBONUS AUTO

Art. 7

Viene rifinanziato per il 2021 con 100 milioni di euro il fondo ecobonus per l’acquisto di veicoli a basse emissioni. Tale importo è stato ripartito come segue:

  1. 65 milioni di euro per l’acquisto di veicoli M1 compresi nella fascia di emissione 0-60 g/km CO2 (elettrici e ibridi “plug-in”);
  2. 20 milioni per l’acquisto di veicoli commerciali di categoria N1 o M1 speciali, di cui 15 milioni riservati ai veicoli esclusivamente elettrici;
  3. 10 milioni per i veicoli M1 compresi nella fascia 61-135 g/km CO2;
  4. 5 milioni per l’acquisto di veicoli di categoria M1 usati con emissioni comprese tra 0-160 g/km CO2.

 

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