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La Legge di Bilancio 2024 – novità in sintesi

La Camera ha approvato, il 29 dicembre 2023, in via definitiva – con 200 voti favorevoli, 112 contrari e 3 astenuti – la Legge sul “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”.

Vediamo le novità in sintesi:

La Manovra 2024 in pillole
FattispecieRif. normativoDescrizione
Misure per il sostegno degli indigenti e per gli acquisti di beni di prima necessità – Carta “Dedicata a te”Commi 2-6prevedono distinti rifinanziamentiper l’anno 2024, relativi:al Fondo destinato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità, di carburanti ed abbonamenti a mezzi di trasporto pubblico, già istituito presso il MASAF – Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (+ 600 milioni di euro);all’autorizzazione di spesa, rifinanziata anche per il 2024 con 2.231.000 di euro, a valere sulle risorse del predetto Fondo, per consentire al MASAF di continuare ad avvalersi della stipula di convenzioni con concessionari di servizi pubblici ai fini dell’erogazione dei contributi;al Fondo per la distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti (+ 50 milioni di euro).
Mutui prima casaComma 7-13interviene sulla disciplina del Fondo di garanzia per l’acquisto della prima casa, prorogando al 31 dicembre 2024 (dal 31 dicembre 2023) la possibilità di usufruire della garanzia massima dell’80%, a valere sul Fondo medesimo, sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie, aventi specifici requisiti di reddito ed età. Il comma 8 assegna al citato Fondo di garanzia ulteriori 282 milioni per l’anno 2024.Nel corso dell’esame in sede referente sono stati introdotti alcuni commi da 9 a 13, che prevedono l’inclusione tra le categorie prioritarie di “famiglie numerose” che rispettino determinate condizioni anagrafiche e reddituali. In relazione alle domande presentate da tali famiglie sono dettate specifiche disposizioni concernenti, tra l’altro, la misura massima della garanzia concedibile a valere sul Fondo e la misura dell’accantonamento di un coefficiente di rischio. Si prevede che, per l’anno 2024, siano inserite tra le categorie prioritarie i nuclei familiari che: includono tre figli di età inferiore a 21 anni e ISEE non superiore a 40.000 euro annui; includono quattro figli di età inferiore a 21 anni e ISEE non superiore a 45.000 euro annui; includono cinque o più figli di età inferiore a 21 anni e ISEE non superiore a 50.000 euro annui. In caso di domande di finanziamento con limite di finanziabilità (quando il rapporto tra l’importo del finanziamento e il prezzo d’acquisto dell’immobile è superiore all’80%), per le suddette famiglie numerose la misura massima della garanzia concedibile dal Fondo di garanzia per la prima casa è fissata:all’80% della quota capitale (tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi) per le famiglie con tre figli con età inferiore a 21 anni e ISEE non superiore a 40.000 euro annui;all’85% della quota capitale (tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi) per le famiglie con 4 figli con età inferiore a 21 anni e ISEE non superiore a 45.000 euro annui; al 90% della quota capitale (tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi) per le famiglie con 4 figli con età inferiore a 21 anni e ISEE non superiore a 45.000 euro annui. Tali disposizioni si applicano alle domande presentate dal 30° giorno dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio al 31 dicembre 2024.Sempre in relazione alle domande presentate dalle famiglie numerose in oggetto, si prevede che sia accantonato un coefficiente di rischio non inferiore: all’8,5% dell’importo garantito dal finanziamento stesso per le famiglie di cui alla lettera a); al 9% per le famiglie di cui alla lettera b);al 10% per quelle di cui alla lettera c). Si prevede, infine, che per l’anno 2024 e per tutte le categorie aventi priorità, la garanzia del Fondo rimane operativa anche nell’ipotesi di surroga del mutuo originario, nel caso in cui le condizioni economiche rimangano sostanzialmente invariate o siano migliorative di quelle originarie e comunque non abbiano impatti negativi sull’equilibrio economico-finanziario del Fondo medesimo.
Contributo straordinario per il primo trimestre 2024 ai titolari di bonus sociale elettricoComma 14stanzia 200 milioni di euro per il riconoscimento nel 1° trimestre 2024 di un contributo straordinario ai clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico, analogo a quello già previsto dal D.L. n. 34/2023 per il quarto trimestre 2023. Detto contributo è, dunque, corrisposto in misura crescente con il numero di componenti del nucleo familiare.
Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendentiComma 15reintroduce, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, esclusi i lavoratori domestici, già previsto per gli anni 2022 e 2023. Tale esonero è pari al 6% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 2.692 euro e al 7% se la medesima retribuzione non eccede l’importo mensile di 1.923 euro.
Esclusione dal reddito imponibile dei lavoratori di alcuni valoriCommi 16 e 17prevede, limitatamente al periodo d’imposta 2024, una disciplina più favorevole – rispetto a quella stabilita a regime e già più volte interessata da modifiche transitorie – in materia di esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore dipendente per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo (fringe benefits). Il regime transitorio più favorevole consiste: nell’elevamento del limite di esenzione suddetta da 258,23 euro (per ciascun periodo d’imposta) a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico e a 1.000 euro per gli altri lavoratori dipendenti; nell’inclusione nel regime di esenzione (nell’ambito del medesimo unico limite) delle somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale e delle spese per il contratto di locazione della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Le esenzioni riconosciute ai sensi del regime transitorio in esame concernono anche la base imponibile della contribuzione previdenziale.
Riduzione dell’imposta sostitutiva relativa ai lavoratori dipendenti privati e applicabile ai premi di produttività e alle forme di partecipazione agli utili d’impresaComma 18estende ai premi e alle somme erogati nell’anno 2024 la riduzione transitoria da 10 a 5 punti percentuali, già prevista per le corrispondenti erogazioni nell’anno 2023, dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, concernente alcuni emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati (premi di risultato e forme di partecipazione agli utili d’impresa).
Riduzione del canone RAIComma 19in deroga a quanto previsto dall’art. 1, comma 40, della Legge n. 232/2016, limitatamente all’anno 2024 riduce da 90 a 70 euro l’importo del canone di abbonamento alla televisione per uso privato (c.d. canone ordinario o canone RAI).
Ammodernamento e sviluppo infrastrutturale delle reti del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimedialeComma 20si inserisce nell’alveo della generale attività di miglioramento della qualità del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale sul territorio nazionale, erogato dalla RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A., mediante il riconoscimento alla suddetta società di un contributo pari a 430 milioni di euro, da erogare in tre rate di pari importo nei mesi di gennaio, marzo e giugno 2024.
Trattamento integrativo speciale per i dipendenti di strutture turistico-alberghiereCommi 21-25prevede, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2024, a favore dei lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e del comparto del turismo con un reddito fino a 40.000 euro, il riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo speciale, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi.
Interventi per il personale della Croce Rossa ItalianaComma 26introdotto nel corso dell’esame in sede referente, reca disposizioni relative al trattamento economico di alcune tipologie di personale della Croce Rossa Italiana, redatte in forma di novella al D.Lgs. 28 settembre 2012, n. 178, concernente la riorganizzazione dell’Associazione italiana della Croce Rossa (CRI).
Assunzioni di personale ai fini dell’efficace esercizio delle funzioni degli uffici regionali e provinciali del Registro unico nazionale del Terzo settoreComma 37prevede, ai fini dell’efficace esercizio delle funzioni degli uffici regionali e provinciali del Registro unico nazionale del Terzo settore, la possibilità per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano di effettuare assunzioni di personale da destinare al potenziamento dei predetti uffici, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a valere sulle risorse di cui all’art. 53, comma 3, del Codice del terzo settore di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e nei limiti delle stesse.
Imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego e incentivi per le aziende produttrici manufatti in plastica biodegradabile e compostabileComma 44posticipa al 1° luglio 2024 la decorrenza dell’efficacia della c.d. plastic tax e della c.d. sugar tax istituite dalla Legge di Bilancio 2020.
Innalzamento dell’aliquota IVA per prodotti per l’igiene femminile, e alcuni prodotti per la prima infanziaComma 45riporta al 10% l’IVA relativa a prodotti assorbenti, tamponi e coppette mestruali nonché ad alcuni prodotti per la prima infanzia (latte e preparazioni alimentari per lattanti) e ai pannolini per bambini che era stata precedentemente ridotta al 5%. Ripristina inoltre l’aliquota ordinaria per i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli, che era stata anch’essa precedentemente fissata al 5% dalla Legge di Bilancio per il 2023.
Riduzione dell’IVA applicabile sul pelletComma 46introdotto nel corso dell’esame parlamentare, assoggetta ad aliquota IVA ridotta al 10%, in luogo dell’aliquota ordinaria al 22%, la cessione dei pellet anche per i mesi di gennaio e febbraio 2024.
Contratti di finanziamento veicoliComma 47introdotto in corso di esame parlamentare, fornisce un’interpretazione autentica sulla natura dei contratti di finanziamento, esclusi quelli relativi al rilascio delle carte di credito, conclusi dai distributori autorizzati per la commercializzazione di veicoli non ancora immatricolati, nonché di autoveicoli che siano stati immatricolati dai distributori autorizzati da non più di sei mesi e che non abbiano percorso più di 6.000 chilometri in relazione ai veicoli distribuiti in attuazione degli accordi e contratti con i costruttori automobilistici o importatori.
Modifica accise tabacchiComma 48rimodula, innalzandoli, taluni valori previsti per le accise, gli oneri fiscali e l’aliquota di un’imposta di consumo previsti per alcuni prodotti di tabacco nonché per prodotti succedanei dei prodotti da fumo. Si tratta in particolare dei seguenti oneri: gli importi previsti per calcolo dell’accisa applicabile ai tabacchi lavorati; l’importo dell’accisa minima del tabacco trinciato usato per arrotolare le sigarette; l’importo dell’onere fiscale minimo sulle sigarette; l’accisa gravante sui tabacchi da inalazione senza combustione; l’imposta di consumo per i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina.
Differimento delle quote di eccedenza deducibili derivanti da perdite su crediti bancari e assicurativiCommi 49-51differisce una quota di deduzione, a fini IRES e IRAP, delle eccedenze derivanti da perdite sui crediti, per enti creditizi e finanziari e imprese assicurative. In particolare, si prevede:il differimento della deduzione della quota dell’1% dell’ammontare dei componenti negativi, prevista per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027 e al successivo;analogamente, il differimento della deduzione di una quota pari al 3%, prevista per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027 e al successivo.
Rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni negoziate e non negoziate nei mercati regolamentatiCommi 52 e 53estende le disposizioni in materia di rivalutazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola anche agli asset posseduti alla data del 1° gennaio 2024 – disposizioni già previste in passato e più volte prorogate nel tempo – stabilendo anche per tali operazioni un’imposta sostitutiva con aliquota al 16%. Analogamente a quanto già previsto in passato, le disposizioni in esame prevedono la facoltà di assumere, ai fini del computo di plusvalenze e minusvalenze finanziarie, anche riferite a titoli o partecipazioni negoziate in mercati regolamentari, il valore normale di tali asset, purché posseduti alla data del 1° gennaio 2024, in luogo del loro costo o valore di acquisto dietro il versamento di un’imposta sostitutiva con aliquota al 16%.
Tax credit per il cinemaComma 54modifica la disciplina relativa al c.d. tax credit cinema prevista dalla Legge n. 220/2016 e a ulteriori contributi previsti dalla medesima Legge, novellando la stessa agli artt. 13 (che istituisce il “Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo”), 15 (in materia di credito d’imposta per le imprese di produzione), 17 (in materia di credito d’imposta per le imprese dell’esercizio cinematografico), 18 (che regola il credito d’imposta per il potenziamento dell’offerta cinematografica), 20 (che disciplina il credito d’imposta per le imprese non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo), 21 (che reca disposizioni comuni in materia di crediti d’imposta), 25 (che reca disposizioni di attuazione), 26 (che regola i contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive) e 27 (in materia di contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva).
Modifiche al regime fiscale delle plusvalenze da partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti non residentiComma 59estende la disciplina della c.d. participation exemption – ovvero la normativa che dispone la parziale esenzione fiscale delle plusvalenze -, anche ai soggetti non residenti, in presenza di specifiche condizioni e in particolare purché risiedano in Stati membri dell’UE o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).
Misure di contrasto all’evasione nel settore del lavoro domesticoComma 60-62dispone che l’Agenzia delle Entrate e l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale realizzino la piena interoperatività delle rispettive banche dati per lo scambio e l’analisi dei dati al fine di contrastare l’evasione fiscale nel settore del lavoro domestico.
Modifiche alla disciplina fiscale sulle locazioni brevi di beni immobiliComma 63stabilisce che ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve è applicabile il regime alternativo di tassazione mediante imposta operata nella forma della cedolare secca, con aliquota al 26% nel caso di opzione per tale tipo di regime. Prevede inoltre che l’aliquota è ridotta al 21% per i redditi da locazione breve relativi ad una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi. Viene, inoltre, disposto che per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero che gestiscono portali telematici, qualora incassino o intervengano nel pagamento dei canoni relativi ai contratti in questione, la ritenuta del 21% venga operata a titolo di acconto. Modifica, infine, le modalità di adempimento agli obblighi derivanti dalla disciplina fiscale sulle locazioni brevi distinguendo tra soggetti residenti fuori dall’Unione Europea, a seconda del fatto che dispongano o meno di una stabile organizzazione in uno Stato membro, e soggetti residenti nell’Unione Europea che non dispongano di una stabile organizzazione in Italia.
Plusvalenze in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili sui quali siano stati realizzati interventi agevolati dal c.d. superbonusCommi 64-67aggiunge tra i redditi diversi ai sensi del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi (TUIR) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di immobili sui quali siano stati realizzati interventi agevolati dal c.d. superbonus. Il comma 3 prevede che alle plusvalenze suddette si può applicare l’imposta, sostituiva dell’imposta sul reddito, del 26%.Il comma 4 dispone che le predette disposizioni si applicano alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2024. Il comma 5, infine, specifica che le eventuali maggiori entrate derivanti dall’attuazione dei commi precedenti affluiranno ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al “Fondo per la riduzione della pressione fiscale”.
Norma interpretativa Esenzione IMU relativa agli immobili destinati a finalità sociali e urgenti disposizioni in materia fiscaleComma 71detta una norma interpretativa in materia di esenzione IMU per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive o attività di religione o di culto con riguardo alle attività svolte da: enti pubblici e privati diversi dalle società, trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale, organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato.
Tempestività delle delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote e delle tariffe concernenti alcuni tributi comunaliCommi 72-74detta una norma concernente la tempestività delle delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote e delle tariffe concernenti alcuni tributi comunali, tra cui l’IMU. Il comma 73 detta la disciplina applicabile in caso di differenza (positiva o negativa) fra l’IMU versata e quella effettivamente dovuta. Il comma 74 contiene una norma di coordinamento, valevole a regime, nelle ipotesi in cui alcuni termini scadano nei giorni di sabato o di domenica. Nel dettaglio: Il comma 72 prevede che, limitatamente al 2023, si considerano tempestive le delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote e delle tariffe concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), purché inserite nel portale federalismo fiscale entro il 30 novembre 2023 e pubblicate, ai fini dell’acquisizione della loro efficacia, entro il 15 gennaio 2024.Il comma 73 chiarisce che l’eventuale differenza positiva tra l’IMU, calcolata sulla base degli atti pubblicati ai sensi del comma 72 (entro il 15 gennaio 2024) e quella versata ai sensi dell’art. 1, comma 762, della Legge n. 160/2019 (entro il 28 ottobre 2023) è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 29 febbraio 2024. Nel caso in cui emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie. Il comma 74, con una norma applicabile a regime, precisa che, a decorrere dall’anno 2024, nel caso in cui i termini del 14 ottobre o del 28 ottobre (stabiliti dalle norme oggetto di deroga per la pubblicazione sul portale federalismo delle delibere e regolamenti concernenti i tributi comunali – cfr. riquadro in azzurro) scadano nei giorni di sabato o di domenica, gli stessi sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.
Imposta sul valore aggiunto sulle cessioni di beni per i soggetti domiciliati e residenti fuori dell’Unione EuropeaComma 77modifica da 300 mila lire a 70 euro il valore minimo delle cessioni di beni destinati all’uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale dell’Unione Europea, ceduti a soggetti domiciliati o residenti fuori della medesima UE, al di sopra del quale non è dovuto il pagamento dell’IVA.
Adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all’art. 92 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917Commi 78-85dispone circa l’adeguamento delle esistenze fiscali, per gli esercenti attività di impresa, che non adottano i principi contabili internazionali per la redazione del bilancio d’esercizio. L’adeguamento, relativo al solo periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, può essere effettuato mediante eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori rispetto a quelli effettivi o mediante l’iscrizione delle esistenze iniziali precedentemente omesse. A seconda che venga effettuato tramite l’eliminazione o l’iscrizione di valori, dà luogo al pagamento di diverse imposte, non rilevando, in ogni caso, a fini sanzionatori di alcun genere. Nel dettaglio: Il comma 78 riconosce agli esercenti attività d’impresa che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del Bilancio la facoltà, relativamente al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023, di adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all’art. 92 (Variazioni delle rimanenze) del TUIR. Il comma 79 prevede che l’adeguamento di cui al comma 78 possa essere effettuato attraverso due metodi. Il primo consiste nell’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori rispetto a quelli effettivi. Il secondo metodo consiste, invece, nella registrazione delle esistenze iniziali omesse precedentemente. Il comma 80, suddiviso in lettera a) e b), dispone circa gli effetti dell’adeguamento rispetto all’eliminazione dei valori. In base alla lettera a), l’adeguamento comporta il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto, determinata applicando l’aliquota media riferibile all’anno 2023 all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito Decreto dirigenziale. L’aliquota media tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali è quella risultante dal rapporto tra l’imposta, relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume di affari dichiarato. Ai sensi della lettera b), l’adeguamento comporta il pagamento di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 18% da applicare alla differenza tra l’ammontare calcolato con le modalità indicate alla lettera a) ed il valore eliminato. Il comma 81 dispone che l’adeguamento effettuato con la procedura di iscrizione di valori comporta il pagamento di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 18% da applicare al valore iscritto.Il comma 82 stabilisce che l’adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di cui al comma 78 (quello in corso al 30 settembre 2023). Le imposte dovute sono versate in due rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta di cui al comma 78 e la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta successivo. Al mancato pagamento nei termini consegue l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate e dei relativi interessi nonché delle sanzioni conseguenti all’adeguamento effettuato. Il comma 83 stabilisce che l’adeguamento di cui al comma 78 non rileva a fini sanzionatori di alcun genere. I valori risultanti dalle variazioni indicate nei commi 80 e 81 sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d’imposta indicato al comma 78 e, nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell’accertamento in riferimento a periodi d’imposta precedenti a quello indicato al comma 78. L’adeguamento non ha effetto sui processi verbali di constatazione consegnati e sugli accertamenti notificati fino alla data di entrata in vigore della presente Legge. Ai sensi del comma 84 stabilisce che, ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione delle imposte dovute, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. L’imposta sostitutiva non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Misure in materia di variazione dello stato dei beniCommi 86 e 87dispone che l’Agenzia delle Entrate verifichi, in relazione alle unità immobiliari oggetto degli interventi agevolati dal c.d. superbonus, la presentazione delle dichiarazioni di variazione dello stato dei beni anche ai fini di eventuali effetti sulle rendite sull’immobile presenti in atti del catasto dei fabbricati.
Ritenuta bonifici. Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affariCommi 88-90eleva, a decorrere dal 1° marzo 2024, la ritenuta d’acconto d’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta ed estende, a decorrere dal 1° aprile 2024, la ritenuta d’imposta dovuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari anche agli agenti di assicurazione e ai mediatori di assicurazione.
Modifiche all’IVIE e all’IVAFEComma 91eleva l’aliquota ordinaria dell’IVIE – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero – dallo 0,76 all’1,06%.  La relazione illustrativa del disegno di Legge presentato al Senato chiarisce che in tal modo l’aliquota viene equiparata a quella applicata agli immobili tenuti a disposizione in Italia. Eleva l’aliquota dell’IVAFE dal 2 al 4 per mille annuo, a decorrere dal 2024, del valore dei prodotti finanziari detenuti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato (come individuati dal D.M. MEF del 4 maggio 1999 e successive modifiche).
Modifiche al TUIR in materia di determinazione dei redditiComma 92introduce delle modifiche al TUIR, in materia di:
atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società;
– redditi rientranti nella categoria redditi diversi;
plusvalenze per le cessioni di metalli preziosi.
Il comma 92, lettera a), modifica l’art. 9 del TUIR in materia di determinazione dei redditi e delle perdite. Il comma 5 del richiamato art. 9 dispone che, ai fini delle imposte sui redditi, le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società. Con la norma in esame si precisa che tale disposizione, ai fini delle imposte sui redditi, si applica laddove non è previsto diversamente. La lettera b) modifica l’art. 67, lettera h), del TUIR, in materia di redditi diversi, ampliando il novero dei redditi rientranti in tale categoria residuale. La lettera b) del comma 92 include nella disciplina dei redditi diversi, oltre ai redditi derivanti dalla concessione in usufrutto, anche quelli derivanti dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento (enfiteusi, superficie, uso, servitù). Come ricordato anche dalla relazione illustrativa al disegno di Legge presentato al Senato, ai fini fiscali, ai sensi dell’art. 9, comma 5, del TUIR, vigente la costituzione di diritti reali diversi dall’usufrutto segue il regime giuridico previsto per la cessione a titolo oneroso dei beni. Con la modifica in questione, letta in combinato disposto con quanto previsto dalla modifica introdotta dalla lettera a) viene confermato il regime previsto dall’art. 9, comma 5, del TUIR con riferimento alla cessione a titolo oneroso di diritti reali di godimento, mentre con riferimento alla loro costituzione tali redditi vengono inquadrati come redditi diversi. La lettera c) modifica la lettera d), del comma 7, dell’art. 68 , in materia di determinazione delle plusvalenze per le cessioni di metalli preziosi. La norma prevede che per le cessioni di metalli preziosi, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, le plusvalenze sono determinate in misura pari al 25% del corrispettivo della cessione. Con la disposizione in esame viene espunto il riferimento al 25%, pertanto le plusvalenze per le cessioni di metalli preziosi sono determinate in misura pari al corrispettivo della cessione.
Immatricolazione e voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, oggetto di acquisto intracomunitario a titolo onerosoComma 93estende alle operazioni di immatricolazione e voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi provenienti dal territorio degli Stati della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, gli obblighi previsti dalla legislazione vigente per contrastare le frodi IVA nel settore delle compravendite di automezzi tra Stati dell’Unione Europea. In particolare, il comma in esame aggiunge il comma 9-ter all’art. 1 del D.L. n. 262/2006, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 286/2006. In tale nuovo comma si prevede che, ai fini dell’immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, introdotti nel territorio dello Stato come provenienti dal territorio degli Stati della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, di cui all’art. 71 del D.P.R. n. 633/1972 (Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto), si applicano gli obblighi di: trasmissione, a corredo della richiesta di immatricolazione, di copia del modello F24 recante, per ciascun mezzo di trasporto, il numero di telaio e l’ammontare dell’IVA assolta in occasione della prima cessione interna; verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate della sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento IVA mediante modello F24-elementi identificativi (c.d. ELIDE).In base alla legislazione vigente, tali obblighi sono previsti, rispettivamente, dall’art. 1, commi 9 e 9-bis, del D.L. n. 262/2006 con riferimento alle operazioni tra Stati appartenenti all’Unione Europea.
Versamento unitario e compensazione; costi di riscossioneCommi da 94 a 98introducono una serie di restrizioni all’uso delle compensazioni fiscali tramite modello F24 al fine di prevenire condotte illecite. Nel dettaglio, il comma 94, composto delle lettere a) e b), apporta una serie di modificazioni all’art. 37 (recante disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure di carattere finanziario) del D.L. n. 223/2006. La lettera a) modifica il comma 49-bis del predetto art. 37 allo scopo di prevedere l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate secondo modalità tecniche definite con provvedimento del direttore della medesi, ma Agenzia delle Entrate anche nel caso vengano utilizzati in compensazione, tramite modello F24 (di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997), i crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente dell’INPS e dell’INAIL. La lettera b) aggiunge, al suddetto art. 37, il comma 49-quinquies, ai sensi del quale, in deroga all’art. 8, comma 1 (in base al quale l’obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione), della Legge n. 212/2000, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori ad euro centomila, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione, tramite modello F24 (di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997). La previsione di cui al periodo precedente cessa a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate. Si applicano le disposizioni dei commi 49-ter (l’Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a trenta giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio) e 49-quater (qualora in esito all’attività di controllo di cui al comma 49-ter i crediti si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l’Agenzia delle Entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto) ai meri fini della verifica delle condizioni di cui al presente comma. Il comma 95 dispone che i versamenti in compensazione, mediante modello F24 sono eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni. La norma introduce pertanto delle limitazioni rispetto al testo vigente dell’art. 11, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 241/1997, ai sensi della quale i versamenti in compensazione sono eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero. Ai sensi del comma 96, le disposizioni di cui ai commi 94 e 95 decorrono dal 1° luglio 2024.
Disposizione regolamentare concernente le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attivitàComma 99fa scaturire i medesimi effetti preclusivi previsti per i soggetti già destinatari del provvedimento di cessazione di altra partita IVA (presentazione di fideiussione, eventualmente parametrata alle violazioni fiscali riscontrate) anche nelle ipotesi in cui il contribuente abbia autonomamente comunicato, nei 12 mesi precedenti, la cessazione dell’attività.
Cooperazione applicativa e informatica per il potenziamento dell’azione di recupero coattivoComma 100riconosce all’agente della riscossione la possibilità di avvalersi, prima di avviare l’azione di recupero coattivo, di modalità telematiche di cooperazione applicativa e degli strumenti informatici per l’acquisizione delle informazioni necessarie, da chiunque detenute, per l’attività di riscossione. Tale attività dovrà comunque garantire la protezione dei dati personali.
Misure in materia di rischi catastrofaliCommi 101-111modificati in sede referente, istituiscono l’obbligo, per le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel relativo Registro, di stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali direttamente causati da eventi quali i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni. L’inadempimento dell’obbligo di assicurazione viene considerato nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche. La polizza deve prevedere un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno e l’applicazione di premi proporzionali al rischio. Tali valori possono essere aggiornati con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, con il quale possono essere altresì stabilite ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione. In caso di accertamento di violazione o elusione dell’obbligo a contrarre, incluso il rinnovo, IVASS provvede a irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 500.000 euro. I commi da 8 a 10 recano norme finalizzate a contribuire all’efficace gestione del rischio da parte delle compagnie assicurative per la copertura dei danni in esame, autorizzando SACE S.p.A. a concedere una copertura fino al 50% degli indennizzi (fino a un massimo di 5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2024). Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti da tali coperture è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso. Il comma 11 prevede infine che le disposizioni di cui all’articolo in esame non siano applicabili agli imprenditori agricoli (di cui all’art. 2135 c.c.), per le quali resta ferma la disciplina del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelobrina e siccità stabilita dall’art. 1, commi 515 e seguenti della Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022).
Risorse per interventi di contrasto alle calamità naturaliCommi 123-124introdotti in sede referente, istituiscono un fondo con una dotazione complessiva di 13,5 milioni di euro per il periodo 2024-2026, per l’acquisto e la manutenzione dei mezzi di soccorso per la popolazione civile, e per il sostegno dei comuni dei territori colpiti dal sisma del 2009 in Abruzzo, per i quali sono previsti altresì complessivi 600.000 euro per il periodo 2024-2026.
ISCROCommi 142-155riconosce a regime l’istituto, precedentemente introdotto in via sperimentale, dell’indennità di continuità reddituale e operativa (ISCRO), in favore dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS in possesso di determinati requisiti. Tale indennità è riconosciuta per sei mensilità.
Incremento della misura di supporto per le rette relative alla frequenza di asili nido e per forme di supporto domiciliare per bambini affetti da gravi patologie cronicheCommi 177-178prevede, per una specifica fattispecie, un incremento del buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici e privati, e per forme di supporto domiciliare per bambini aventi meno di tre anni di età e affetti da gravi patologie croniche; l’incremento concerne i nuclei familiari in relazione a un figlio (o a più figli), nato dopo il 1° gennaio 2024, a condizione che nel nucleo sia presente almeno un altro figlio, di età inferiore a dieci anni, e che il medesimo nucleo abbia un valore di ISEE non superiore a 40.000 euro; la misura dell’incremento (che è definita in forma di elevamento a 2.100 euro annui di un precedente incremento) è pari a 600 euro annui per i nuclei familiari con un valore di ISEE non superiore a 25.000 euro e a 1.100 euro annui per i nuclei familiari con un valore di ISEE superiore a 25.000 euro e pari o inferiore a 40.000 euro, con una conseguente misura complessiva del buono pari a 3.600 euro annui.
Esclusione dei titoli di Stato dal calcolo dell’ISEECommi 183-185è volto ad escludere dal calcolo dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), fino al valore complessivo di 50.000 euro, i titoli di Stato e alcuni prodotti finanziari di raccolta del risparmio, stabilendo l’aggiornamento del Regolamento in materia di revisione dell’Indicatore ai fini della richiesta di prestazioni sociali agevolate.
Incremento del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italianoComma 197eleva da 2 a 3 milioni di euro annui a partire dal 2024 la misura dell’incremento del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, di cui 1 milione di euro, a decorrere dal 2023, è destinato a sostenere la maternità delle atlete non professioniste.
Fondo per il sostegno ai proprietari di animali d’affezioneCommi 207-209introdotto in sede referente, istituisce, nello stato di previsione del Ministero della salute, un fondo per il sostegno ai soggetti, aventi specifici requisiti anagrafici e reddituali, proprietari di animali d’affezione, a fronte delle spese per la cura di tali animali. Al fondo è attribuita una dotazione di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2024-2026.
Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità e Fondo per la copertura finanziaria di interventi legislativi in materia di disabilitàCommi 210-216istituisce, all’interno dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità, con una dotazione pari, in base agli importi ridefiniti in sede referente, a 552.177.454 euro per l’anno 2024 ed a 231.807.485 euro annui a decorrere dal 2025.abroga le disposizioni che hanno istituito il Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità, il Fondo per l’assistenza all’autonomia ed alla comunicazione degli alunni con disabilità, il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare ed il Fondo per l’inclusione delle persone sorde e con ipoacusia. Il comma 3 elenca le finalità alle quali è diretto il Fondo istituito dal comma 1; l’alinea e la lettera h) del comma 3 sono stati riformulati in sede referente. Il comma 4 stabilisce che l’utilizzo del Fondo è disposto con decreti dell’Autorità politica delegata in materia di disabilità, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni province autonome-città ed autonomie locali ovvero, per il raggiungimento di una specifica finalità, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata stessa. Dispone, in primo luogo, che le risorse non utilizzate del Fondo istituito in favore degli enti del terzo settore e di altri enti in relazione all’aumento dei costi dell’energia registrato nel terzo trimestre del 2022 possano essere destinate, a decorrere dal 2024 e a integrazione della dotazione summenzionata di cui al comma 1, al finanziamento di iniziative collegate a una o più delle finalità di cui al suddetto comma 3. Lo stesso comma 1-bis autorizza, a valere sulle suddette risorse non utilizzate: una spesa di 1,5 milioni di euro per ogni anno dal 2024 al 2027 per il finanziamento di attività strumentali alle funzioni dell’Autorità politica delegata in materia di disabilità; una spesa di 4 milioni di euro per il 2024 in favore della fondazione per gli Special Olympics World Winter Games 2025. Il comma 5 stabilisce che gli enti territoriali beneficiari del Fondo di cui al comma 1 (come eventualmente integrato ai sensi del comma 1-bis) siano sottoposti, a decorrere dal 2025, a monitoraggio e rendicontazione. Il comma 6 prevede una riduzione nella misura di 320.369.969 euro per l’anno 2024 e un incremento di 85 milioni di euro annui, a decorrere dal 2026, del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità, Fondo destinato alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da futuri interventi legislativi in A.S. n. 926-A Articolo 40 276 materia di disabilità (la suddetta riduzione per il 2024 è stata introdotta in sede referente).
Disposizioni in materia di lavoratori frontalieri e contributo al Servizio sanitario nazionaleCommi 237-241introduce una forma di compartecipazione alla spesa sanitaria; quest’ultima è posta a carico: dei residenti in Italia che lavorano e soggiornano in Svizzera e che utilizzano il Servizio sanitario nazionale; di alcune categorie di lavoratori frontalieri operanti in Svizzera; dei familiari a carico delle due predette tipologie di soggetti. Si prevede che le risorse derivanti dalla citata compartecipazione alla spesa sanitaria siano destinate al sostegno del servizio sanitario delle aree di confine e prioritariamente a beneficio del personale medico e infermieristico, con modalità da definirsi con Decreto interministeriale. I commi 4 e 5 recano modifiche alla disciplina in materia di assistenza sanitaria per gli stranieri, relative all’importo minimo del contributo dovuto dallo straniero che opti per l’iscrizione al SSN in luogo della stipula di polizza assicurativa e all’importo minimo del contributo dovuto dagli stranieri soggiornanti con permesso di soggiorno per motivi di studio e dagli stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari, ai fini della loro iscrizione facoltativa al SSN. Viene inoltre introdotto un sistema di adeguamento degli importi dei contributi anzidetti e si precisa la destinazione di questi ultimi.
In materia di obblighi anagraficiCommi 242-243eleva l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria per inottemperanza ai vigenti obblighi, anagrafici nonché relativi al trasferimento di residenza all’estero o dall’estero. Al contempo, introduce una mitigazione di tale sanzione amministrativa pecuniaria per il caso di comunicazioni tardive (purché rese comunque entro novanta giorni dal termine prescritto).prevede per le pubbliche amministrazioni un obbligo di comunicazione al Comune di iscrizione anagrafica ed all’ufficio consolare competente, nel caso in cui esse acquisiscano, nell’esercizio delle loro funzioni, elementi “rilevanti” tali da indicare una residenza di fatto all’estero del cittadino italiano. Nonché prevede che il Comune comunichi all’Agenzia delle Entrate, per i controlli fiscali conseguenti, le iscrizioni e cancellazioni d’ufficio dall’anagrafe degli italiani all’estero.
Misure a sostegno del credito alle esportazioniComma 248interviene sulla disciplina del Fondo Legge 295/1973 e, in particolare, degli accantonamenti che devono essere operati da SIMEST, in relazione agli impegni assunti e da assumere annualmente a valere sul Fondo stesso. Le lettere a) e b) dispongono che SIMEST provveda ad effettuare preliminarmente le stime degli accantonamenti – anziché direttamente gli accantonamenti – con riferimento agli impegni assunti e a quelli da assumere annualmente (lett. a). Sulla base di tali stime, SIMEST provvede ad effettuare gli accantonamenti, solo se necessari (lett. b). Rileva, in proposito, quanto prevede la lettera c), che autorizza, nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sempre con riferimento agli impegni assunti e da assumere annualmente, ad effettuare una serie di operazioni finanziarie consentite dal Testo unico del debito pubblico. A tale fine, le somme disponibili sulle contabilità del Fondo, necessarie alle predette operazioni finanziarie, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa del MEF. Le somme derivanti dalle predette operazioni finanziarie e affluite all’entrata sono riassegnate alla spesa del medesimo Ministero, per essere successivamente versate sui conti correnti utilizzati per la gestione del Fondo (lett. c).
Modifica copertura credito d’imposta Zes unica del MezzogiornoComma 249modifica la disposizione di copertura del credito di imposta per investimenti nella Zes unica del Mezzogiorno in modo da specificare il tetto di spesa autorizzato per il credito (1.800 milioni di euro per l’anno 2024), eliminare la scadenza del 30 dicembre 2023 per l’emanazione del decreto attuativo, e eliminare il riferimento alle risorse europee e nazionali della politica di coesione quali fonti di copertura.
Prestiti cambiari PMI agricole operanti nel settore ortofrutticoloCommi 250-252autorizza l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) ad erogare prestiti cambiari in favore delle PMI agricole operanti nel settore ortofrutticolo, per un importo massimo pari al 50% dei ricavi del richiedente nel 2022 e comunque non superiore a 30.000 euro, con inizio del rimborso dopo 24 mesi dalla data di erogazione e durata fino a 5 anni. I prestiti sono concessi a tasso agevolato nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento UE n. 1408/2013.
Misure in favore delle impreseCommi 253-257autorizza la spesa di 190 milioni per l’anno 2024 e di 210 milioni per l’anno 2025, per il finanziamento dei contratti di sviluppo, relativi ai programmi di sviluppo industriale (comma 1), consentendo al Ministero delle Imprese e del Made in Italy di impartire ad INVITALIA, soggetto gestore della misura, direttive specifiche per l’utilizzo delle risorse (comma 2).rifinanzia di 100 milioni di euro per l’anno 2024 l’autorizzazione di spesa relativa alla “Nuova Sabatini”, misura di sostegno agli investimenti in beni strumentali da parte di micro, piccole e medie imprese. Il comma 4, infine, incrementa la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di 110 milioni per l’anno 2024 e di 220 milioni per l’anno 2025.
Credito di imposta per gli esercenti le attività di trasporto merciCommi 296-297introdotto durante l’esame parlamentare, estende alle spese sostenute nel mese di luglio 2022 l’applicazione del credito di imposta in favore delle imprese che effettuino attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, nella misura massima del 12%, a fronte della spesa sostenuta per l’acquisto del gasolio impiegato nei veicoli, di categoria euro 5 o superiore. L’estensione del credito d’imposta avviene nel limite massimo di 20 milioni di euro per l’anno 2024. Il comma 7-septiesdecies chiarisce che le introdotte disposizioni acquistano efficacia dalla data di pubblicazione del provvedimento in esame in Gazzetta Ufficiale.
Credito d’imposta per l’acquisto della carta dei giornaliComma 319prevede, per gli anni 2024 e 2025, un credito d’imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici, iscritte al registro degli operatori di comunicazione, per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa. Il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 30% delle spese sostenute, rispettivamente, negli anni 2023 e 2024, entro il limite di 60 milioni per ciascun anno, che costituisce limite massimo di spesa.
Contributo alle scuole per l’acquisto di abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settoreCommi 320-321Generalizza, a decorrere dall’a.s. 2024-2025, il contributo fino al 90% della spesa per l’acquisto di abbonamenti a quotidiani, anche in formato digitale, per tutte le istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado. Attualmente, l’art. 1, comma 389, della Legge di Bilancio per il 2020 (Legge n. 160/2019) limita tale contributo all’acquisto di abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale. Un contributo fino al 90% della spesa per l’acquisto di uno o più abbonamenti a quotidiani, anche in formato digitale è stato altresì riconosciuto, a decorrere dal 2020, alle sole scuole secondarie di primo grado statali e paritarie che adottano, nell’ambito del Piano Triennale per l’Offerta Formativa (PTOF), programmi per la promozione della lettura critica e per l’educazione ai contenuti informativi (art. 1, comma 390, della Legge di Bilancio per il 2020 – Legge n. 160/2019). Infine, a decorrere dall’a.s. 2020-2021, gli studenti censiti nell’Anagrafe nazionale degli studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie che partecipano, nella scuola di appartenenza, a programmi per la promozione della lettura critica e per l’educazione ai contenuti informativi, possono concorrere, per il tramite della stessa scuola, all’assegnazione di un contributo in forma di voucher, associato alla Carta dello studente “Io studio”, per l’acquisto di abbonamenti a quotidiani e periodici, anche in formato digitale; per il primo anno scolastico di applicazione, i contributi sono destinati solo agli studenti che frequentano la prima classe della scuola secondaria di secondo grado (art. 1, comma 391, della Legge di Bilancio per il 2020 – Legge n. 160/2019). Il comma 8 dispone, a decorrere dall’a.s. 2024-2025 (quindi da settembre 2024), l’abrogazione dei commi 390 e 391 sopra descritti.
Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023Commi 435-442disciplina l’erogazione dei contributi per la ricostruzione privata nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. In particolare, per talune finalità, viene prevista dal comma 1 l’erogazione diretta da parte del Commissario straordinario per importi inferiori ai limiti previsti dal comma medesimo. Per importi superiori viene prevista e disciplinata (dai commi seguenti) l’erogazione mediante finanziamenti agevolati. Viene inoltre riconosciuto al soggetto beneficiario del finanziamento un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione. Per l’erogazione dei citati finanziamenti viene autorizzata (dal comma 8) la spesa di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2048.
Fondo per le emergenze in agricolturaCommi 443-445istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un apposito Fondo per la gestione delle emergenze in agricoltura generate da eventi non prevedibili, finalizzato a sostenere gli investimenti delle imprese che operano nel settore agricolo, agroalimentare, zootecnico e della pesca. Al suddetto Fondo è attribuita una dotazione finanziaria pari a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
Modifiche al D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102 in materia di interventi finanziari a sostegno delle imprese agricoleComma 446reca alcune novelle alla disciplina vigente in materia di interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, intervenendo sugli artt. 1, 5 e 7 del D.Lgs. n. 102/2004. In particolare, sono ampliati gli obiettivi cui è finalizzato il Fondo nazionale di solidarietà (lettera a)) e sono estesi sia l’ambito oggettivo degli interventi finanziabili dallo stesso Fondo agli eventi di diffusione eccezionale di specie aliene invasive (lettera b)), sia l’ambito soggettivo dei beneficiari alle imprese e ai consorzi di acquacoltura e della pesca (lettera c)).
Esenzione IMU Comune di UmbertideComma 560inserito nel corso dell’esame del provvedimento in sede referente, prevede una esenzione dell’imposta municipale sugli immobili IMU per i fabbricati ad uso abitativo ubicati nel territorio del Comune di Umbertide, colpito dagli eventi sismici del 9 marzo 2023.
Imposta municipale propria – regione Friuli Venezia GiuliaComma 528introdotto in sede referente, applica, dal periodo d’imposta 2023, anche alla regione Friuli-Venezia Giulia l’imposta municipale propria (IMU).
Notifica della sanzione derivante da omesso o parziale pagamento del contributo unificatoComma 539apporta modifiche alla disciplina del processo di recupero del contributo unificato. Più nel dettaglio abroga il comma 1-ter dell’art. 16 del T.U. spese di giustizia (D.P.R. n. 115/2002), nella parte in cui disciplina la notifica, anche per posta elettronica certificata, della sanzione da omesso versamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo.

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