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Fattura elettronica – tutto quello che c’è da sapere!

FATTURA ELETTRONICA – Tutto quello che c’è da sapere!

 

DESCRIZIONE

La fattura elettronica è un sistema digitale di emissione della fattura in formato XML (eXtensible Markup Language) da inviare all’Sdi (Sistema di Interscambio) che lo recapiterà al cliente.

 

SOGGETTI OBBLIGATI

E’ obbligatoria per tutti i titolari di partita iva per le fatture emesse dal 1° Gennaio 2019 sia che il cliente finale sia un’azienda che un privato.

Le fatture non inviate elettronicamente si considerano NON EMESSE, come se non fossero mai esistite!

 

FRASE DA INSERIRE NELLE FATTURE ELETTRONICHE STAMPATE O INVIATE VIA MAIL

Sarà comunque possibile continuare ad inviare una copia della fattura via mail o stamparla cartacea ma consigliamo di riportare la seguente frase:

Documento non valido ai fini fiscali ai sensi dell’art.21 Dpr 633/72. L’originale del documento è consultabile presso l’indirizzo pec o codice SDI da Lei fornito oppure nella sua area privata dell’Agenzia delle Entrate“.

Vi ricordiamo che nel caso in cui il privato richieda una copia della fattura, sarete obbligati a inviare o stampare una copia analogica o elettronica della fattura riportando la dicitura sopra consigliata.

 

CORRISPETTIVI

I soggetti che registrano corrispettivi saranno obbligati a memorizzare e inviare giornalmente i corrispettivi telematici dal:

  • 1° Luglio 2019 per i soggetti che fatturano piu’ di 400.000 euro;
  • 1° Gennaio 2020 per i soggetti che fatturano meno di 400.000 euro.

Invitiamo i contribuenti interessati ad adeguare per tempo i propri registratori di cassa.

 

SOGGETTI ESONERATI

Sono esonerati:

  • i contribuenti in regime di vantaggio (ex minimi) e forfettari;
  • piccoli produttori agricoli;
  • Associazioni sportive dilettantistiche che fatturano < 65.000 euro;
  • Soggetti esteri;
  • Per l’anno 2019 Medici, farmacie e categorie simili che inviano i dati al sistema tessera sanitaria (vi è il divieto di invio della fattura elettronica per i dati soggetti al 730 precompilato). Attenzione che l’esonero vale solo per le fatture soggette all’invio dei dati al sistema TS (a prescindere dall’eventuale autorizzazione del privato). Quindi, i medici e simili che fatturano a privati prestazioni non soggette all’invio al sistema Ts o fatturano a colleghi, altre aziende o soggetti non privati devono emettere la fattura elettronica.

 

PEC O CODICE DESTINATARIO?

Per inviare correttamente una fattura elettronica ed evitare lo scarto della stessa è indispensabile che al suo interno sia riportato l’indirizzo telematico che il cliente ha comunicato al fornitore, ossia la pec o il codice destinatario.

Il codice destinatario è il codice del software abilitato alla trasmissione e alla ricezione delle fatture elettroniche.

Se non siete a conoscenza di tali dati, sarà sufficiente indicare nel campo del codice destinatario:

  • in caso di cliente italiano 7 zeri (0000000);
  • in caso di cliente estero 7 x (XXXXXX).

 

DOVE TROVO LE FATTURE RICEVUTE?

  1. Per chi utilizza un software privato e comunica ai propri fornitori il codice destinatario, potrà consultare le fatture direttamente dal software;
  2. Chi ha comunicato la propria pec ai fornitori potrà consultare le fatture direttamente dalla posta elettronica (ma risultano difficilmente leggibili!);
  3. Chi non utilizza software privati potrà consultare le fatture nella propria area riservata sul portale “Fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate.

I contribuenti che vogliono evitare problemi di ricezione delle fatture ed utilizzano un software privato e vogliano convogliare la ricezione in un unico canale, è fondamentale che comunichino il proprio codice destinatario sul portale “Fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate. Tale funzione permette di ricevere le fatture nel canale indicato a prescindere dal dato riportato nel file xml dal proprio fornitore.

Tale adempimento è già stato effettuato dal nostro studio per i clienti che ci hanno indicato il codice destinatario e conferito l’apposita delega.

 

TERMINE INVIO FATTURA ELETTRONICA

La fattura elettronica deve essere inviata al Sistema Di Interscambio entro la mezzanotte del giorno di emissione.

Non saranno applicate sanzioni (fino al 30.09.19 per i contribuenti mensili e fino al 30.06.19 per i contribuenti trimestrali) per chi invia la fattura entro il termine di liquidazione dell’iva.

In questo periodo di tempo sarà comunque possibile inviare tardivamente le fatture elettroniche senza essere soggetti a sanzioni, l’importante è liquidare l’iva correttamente.

Il termine di emissione della fattura elettronica è:

  • entro 10 gg dall’effettuazione dell’operazione;
  • entro il giorno 15 del mese successivo dall’effettuazione dell’operazione per chi emette fatture differite.

Il momento di effettuazione dell’operazione è il momento di incasso del corrispettivo o consegna/spedizione del bene. Per maggiori chiarimenti consultare il nostro approfondimento.

 

L’Sdi ha 5 giorni di tempo per controllare e recapitare la fattura al cliente.

Se la fattura viene scartata, si hanno 5 giorni di tempo dalla ricevuta dello scarto per correggere gli errori e reinoltrarla all’Sdi.

 

IMPOSTA DI BOLLO

La marca da bollo materiale non potrà più essere applicata sulle fatture elettroniche (l’unica copia valida è la fattura elettronica, l’eventuale fattura cartacea non deve riportare la marca da bollo se la fattura è stata inviata elettronicamente!)

Attenzione che i medici che effettuano una prestazione soggetta al sistema tessera sanitaria ad un privato (prestazioni che rientrano nel 730 precompilato) dovranno continuare ad emettere le fatture cartacee ed applicare la classica marca da bollo.

Per tutti gli altri contribuenti (compresi i contribuenti che assolvono l’imposta di bollo virtualmente) dovranno pagare l’imposta di bollo entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento. L’importo sarà comunicato dall’Agenzia delle Entrate e potrà essere pagato mediante F24 o addebito diretto in conto corrente.

 

ESTEROMETRO

E’ stato abolito lo spesometro a partire dalle operazioni effettuate dal 2019 ed è stato introdotto l’esterometro.

Questa nuova dichiarazione sarà mensile e dovrà riportare tutte le operazioni attive e passive effettuate con l’estero (sia clienti/fornitori Ue che Extra Ue).

Chi invia le fatture elettroniche anche per i soggetti esteri sarà esonerato dall’obbligo di comunicazione delle operazioni attive.

La dichiarazione Intrastat non è stata abolita e rimane in vigore.

 

CONSERVAZIONE ELETTRONICA

I contribuenti che emettono e ricevono fatture elettroniche sono obbligati a conservarle elettronicamente (eccetto i contribuenti esonerati e che non aderiscono alla fattura elettronica).

L’Agenzia delle Entrate effettua questo servizio gratuitamente (mediante sottoscrizione di apposita opzione tramite il cassetto fiscale) conservando le fatture per 15 anni.

Invitiamo i contribuenti che utilizzano software privati e che non optano per la conservazione in Agenzia delle Entrate di approfondire la tematica della conservazione.

 

>>> Per scaricare le nostre SLIDES clicca qui <<<

 

>>> Per scaricare l’APPROFONDIMENTO clicca qui <<<

 

Lo studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

 

 

 

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