Spettabili Clienti,
il decreto collegato alla legge finanziaria 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 24 Ottobre 2016 e modificato dalla Legge 01.12.2016 n. 225, ha introdotto diverse novità in materia fiscale.
Di seguito riassumiamo le principali novità:
SOPPRESSIONE EQUITALIA Dal 01.07.2017
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Viene prevista, a decorrere dal 01.07.2017, la soppressione di Equitalia: l’attività da questa svolta verrà affidata alle strutture dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione. Viene prorogato al 30.06.2017, invece, il termine per l’accertamento, la liquidazione e la riscossione dei tributi locali da parte di Equitalia. Dal 01.07.2017 gli enti locali hanno la possibilità di affidare l’attività di riscossione ad il nuovo soggetto istituzionale. A decorrere dall’01.01.2017, l’Agenzia delle Entrate può utilizzare le banche dati e le informazioni in suo possesso ai fini della riscossione dei tributi ed accedere alle banche dati Inps, per il pignoramento di salari e stipendi a norma dell’articolo 72-ter del Dpr 602/73. |
ROTTAMAZIONE CARTELLE EQUITALIA Domande fino al 31.03.2017 per tutti i ruoli dal 2000 al 2016 Rate possibili: fino ad un massimo di 5 rate ed il 70% dell’importo dovrà essere pagato entro il 2017 Prima rata entro Luglio 2017 DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTI LOCALI |
In previsione del superamento di Equitalia, viene prevista una procedura di rottamazione delle cartelle con sgravio totale degli interessi di mora e delle sanzioni.
Sono interessati dalla procedura tutti i ruoli affidati alla riscossione dal 2000 al 2016 che non si riferiscano al recupero di aiuti di Stato, a condanne della Corte de conti, provvedimenti e sentenze penali e IVA all’importazione. Gli interessati potranno presentare istanza entro il 31.03.2017, in questo caso potranno beneficiare: a) della sospensione delle azioni esecutive (fatti salvi fermi ed ipoteche già iscritte) e del divieto di avviare nuove azioni; b) del pagamento agevolato con abbattimento degli importi a titolo di sanzioni e interessi di mora, da effettuare in unica soluzione o in cinque rate entro il prossimo settembre 2018. Equitalia invierà le scadenze entro il 31.05.2017 e la prima scadenza cadrà a Luglio 2017. Per quanto riguarda le rateazioni di cartelle in corso, si rappresenta la possibilità di poter accedere in ogni caso all’istituto ma non vi sarà alcun rimborso relativamente a sanzioni e interessi pagati. La procedura, inoltre, si può applicare qualora siano pendenti giudizi, anche se in tal caso viene richiesta la rinuncia al procedimento. La rottamazione, infine, può riguardare anche le multe stradali, ma in questo caso il solo importo abbattuto è quello corrispondente agli interessi di mora. Entro il prossimo 31.01.2017 gli enti possono prevedere l’esclusione delle sanzioni di tali entrate stabilendo il numero di rate e la relativa scadenza (non oltre il 30.09.2018), le modalità di manifestazione di volontà del debitore di avvalersi della definizione agevolata, i termini di presentazione dell’istanza nella quale dovranno essere indicati il numero di rate e la pendenza di giudizi, il termine di trasmissione al debitore, da parte del concessionario incaricato, della comunicazione riportante le somme dovute, le rate e la relativa scadenza.
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SPESOMETRO TRIMESTRALE A partire dal 01.01.2017 |
Viene introdotto, a decorrere dal 2017, l’invio trimestrale dei dati delle fatture emesse, acquisti, bollette doganali e note di variazione. Le informazioni richieste sono quelle relative:
à ai dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni; à data e numero fattura; à base imponibile, aliquote e imposte; à tipologia dell’operazione. Viene prevista l’esenzione degli agricoltori situati in zone montane. L’adempimento dovrà essere effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre ad eccezione del secondo trimestre che avrà scadenza al 16 settembre. Elenco scadenze spesometro trimestrale: – 1° trimestre (01.01 – 31.03) à scadenza 31.05 – 2° trimestre (01.04 – 30.06) à scadenza 16.09 – 3° trimestre (01.07 – 30.09) à scadenza 30.11 – 4° trimestre (01.10 – 31.12) à scadenza 28.02 Attualmente, inoltre, non viene prevista alcuna esclusione di carattere soggettivo / oggettivo all’adempimento. In sede di conversione è stato previsto che l’invio relativo al primo semestre 2017 va effettuato entro il 25.07.2017. SANZIONI La sanzione prevista è pari a 2 euro per fattura con un massimo di 1.000 euro (dimezzata, anche nel massimale, se l’adempimento interviene entro 15 giorni dalla scadenza).
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LIQUIDAZIONI IVA TRIMESTRALI A partire dal 01.01.2017 |
Viene previsto, a decorrere dal 2017, l’introduzione dell’invio trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, da effettuare entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.
Sono esonerati, in questo caso, coloro che non sono obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA annuale o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche. Elenco scadenze comunicazione trimestrale dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche: – 1° trimestre (01.01 – 31.03) à scadenza 31.05 – 2° trimestre (01.04 – 30.06) à scadenza 16.09 – 3° trimestre (01.07 – 30.09) à scadenza 30.11 – 4° trimestre (01.10 – 31.12) à scadenza 28.02 L’Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, le risultanze dell’esame dei dati e le valutazioni concernenti la coerenza tra i dati medesimi e lo spesometro nonche’ la coerenza dei versamenti dell’imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione medesima. SANZIONI La sanzione prevista per l’inadempimento varia da un minimo di 500 euro ad un massimo di 2.000 euro (dimezzata, anche nel massimale, se l’adempimento interviene entro 15 giorni dalla scadenza).
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CREDITO DI IMPOSTA PER ADEGUAMENTO TECNOLOGICO AI NUOVI OBBLIGHI IVA
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Viene previsto, a favore dei contribuenti interessati, l’attribuzione di un credito d’imposta per l’adeguamento tecnologico legato ai predetti nuovi adempimenti.
In particolare, è riconosciuto ai soggetti in attività nel 2017, per una sola volta, un credito d’imposta dell’importo di Euro 100, avente le seguenti caratteristiche: a) spetta ai soggetti che hanno realizzato un volume d’affari non superiore ad Euro 50.000 nell’anno precedente a quello in cui il costo per l’adeguamento tecnologico è stato sostenuto; b) non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e della base imponibile IRAP; c) è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, a decorrere dall’1.1.2018; d) deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stato sostenuto il costo per l’adeguamento tecnologico e in quella degli esercizi successivi, sino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo. E’ stata estesa la possibilità di usufruire di tale credito d’imposta anche a coloro che esercitano l’opzione per la fatturazione elettronica tra privati. Un ulteriore credito d’imposta pari ad Euro 50, che si aggiunge al suddetto importo, è riconosciuto anche ai soggetti che hanno esercitato l’opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi di cui all’art. 2, co. 1, del D.Lgs. n. 127/2015. |
DICHIARAZIONE IVA |
Mentre nel 2016 l’adempimento annuale scadrà il prossimo 28.02.2017, a partire dal 2017 la data di presentazione sarà posticipata al 30.04. Per quanto riguarda il credito risultante dalla dichiarazione integrativa a favore, lo stesso può essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o dichiarazione annuale, utilizzato in compensazione o chiesto a rimborso, al sussistere, per l’anno per il quale è presentata la dichiarazione integrativa, dei requisiti previsti dagli artt. 30 e 34, comma 9, DPR n. 633/72 (a condizione che la dichiarazione integrativa sia presentata entro il termine della dichiarazione relativa all’anno successivo). Qualora la dichiarazione integrativa sia presentata oltre il termine della dichiarazione relativa all’anno successivo il credito può essere: a. utilizzato in compensazione dei debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di presentazione della stessa; b. chiesto a rimborso. Con l’aggiunta, in sede di conversione, del nuovo comma 6-quinquies è previsto che resta ferma la possibilità da parte del contribuente di far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori, di fatto o di diritto, che hanno inciso sull’obbligazione tributaria con conseguente indicazione di un maggior imponibile / debito d’imposta o di un minor credito. |
INCENTIVI TRASMISSIONE TELEMATICA CORRISPETTIVI E FATTURE A partire dal 01.01.2017
TRASMISSIONE TELEMATICA PER I GESTORI DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI E GDO
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La Legge di conversione del DL 193/2016 ha apportato significative modifiche in materia di incentivi a favore dei soggetti che aderiranno dall’1.1.2017 al regime opzionale di trasmissione telematica dei dati di tutte le fatture (art. 1, co. 3, del DLgs. 127/2015), e a quello riguardante i dati dei corrispettivi di cui all’art. 2, co. 1, del DLgs. 127/2015: in particolare, oltre all’esonero dalla comunicazione trimestrale dei dati IVA e alla priorità nell’esecuzione dei rimborsi, è prevista la riduzione di due anni il termine di decadenza ordinario per l’accertamento, qualora tali soggetti passivi effettuino e ricevano tutti i pagamenti mediante mezzi tracciabili (ad esempio, bonifici e carte bancarie) di ammontare superiore ad Euro 30 euro.
Il beneficio riguarderà l’IVA e, per le imposte dirette, i soli redditi d’impresa e di lavoro autonomo. In fase di prima applicazione, i soggetti passivi IVA avranno tempo fino al 31.3.2017 per esercitare l’opzione relativa ai regimi facoltativi di cui al DLgs. 127/2015: limitatamente al 2017 viene, pertanto, posticipato di tre mesi il termine ordinariamente previsto (31 dicembre dell’anno precedente alla trasmissione dei dati) per esercitare l’opzione in parola (provv. 1.12.2016 n. 212804). È stabilito il differimento all’1.4.2017 dell’obbligo di trasmissione telematica e memorizzazione elettronica dei corrispettivi da parte dei gestori di distributori automatici e dei soggetti che effettuano prestazioni di servizi (e non soltanto cessioni di beni) mediante i medesimi apparecchi.
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ELIMINAZIONE DI ALCUNI ADEMPIMENTI – Comunicazione contratti leasing, locazione e noleggio – Intrastat acquisti SEMPLIFICAZIONE COMUNICAZIONE BLACK LIST
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È disposta, a decorrere dal 1.1.2017, l’abrogazione dei seguenti adempimenti:
a) comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e noleggio, ai sensi dell’art. 7, co. 12, del DPR 605/1973, disciplinata dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia Entrate 5.8.2011 n. 119563; b) modelli INTRASTAT relativi agli acquisti intracomunitari di beni effettuati e quelli delle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro stato UE (Modello Intra-2). Viene inoltre anticipata, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2016, la soppressione della comunicazione “black list”, riguardante i dati delle operazioni di importo complessivo annuale superiore a Euro 10.000 con controparti aventi sede, residenza o domicilio in Stati o territori a fiscalità privilegiata (art. 1 co. 1 – 3 del DL 25.3.2010 n. 40). |
SCOMPUTO DELLE RITENUTE PER COMPETENZA O PER CASSA
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L’art. 5, co. 2-bis, del DL 193/2016 ha modificato il criterio di scomputo delle ritenute a titolo d’acconto in relazione ai redditi tassati per competenza, previsto dall’art. 22 co. 1 lett. c) del TUIR e dall’art. 25-bis del DPR 600/73. In particolare, è disposto che per le ritenute operate nell’anno successivo a “quello di competenza” dei redditi, ma anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, il percipiente può scegliere tra le seguenti alternative:
a. scomputo dall’imposta relativa al periodo d’imposta di competenza dei redditi; b. scomputo dall’imposta relativa al periodo d’imposta nel quale le ritenute sono operate. |
NOTIFICA AVVISI E CARTELLE TRAMITE PEC |
Viene prevista la possibilità, da parte dell’Ufficio, di notificare avvisi ed atti tramite PEC nei confronti di ditte individuali, società e lavoratori autonomi iscritti in Albi o elenchi.
Per le cartelle di pagamento viene specificato che la notifica tramite PEC a ditte individuali, società e autonomi va effettuata tramite l’indirizzo risultante dall’indice INI PEC. |
NUOVO TERMINE CERTIFICAZIONI UNICHE 31.03 consegna 07.03 invio all’Age |
Viene previsto lo slittamento del termine di consegna della certificazione unica al 31.03, applicabile sin dalla CU 2016. Resta, invece, confermata la scadenza del 7 marzo per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche. |
INDENNITA’ DI TRASFERTA Tassazione al 50% per i lavoratori che espletano l’attività in luoghi sempre diversi e variabili |
Le indennità e le maggiorazioni spettanti ai lavoratori tenuti all’espletamento dell’attività in luoghi sempre variabili e diversi concorrono a formare il reddito nella misura del 50%. Possono beneficiare dell’agevolazione solo i lavoratori che presentano le seguenti condizioni:
a. mancata indicazione della sede di lavoro nel contratto o nella lettera di assunzione; b. svolgimento di attività che necessita di mobilitazione continua; c. corresponsione al dipendente di un’indennità o maggiorazione in misura fissa. |
SOSPENSIONE TERMINE TRASMISSIONE DOCUMENTI Dal 1° Agosto Al 4 Settembre |
Viene prevista la sospensione dei termini dal 01.08 al 04.09 per la trasmissione di documenti e informazioni richiesti ai contribuenti da parte dell’Agenzia delle Entrate o da qualsiasi altro Ente Impositore.
La sospensione non opera per i termini relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica nonché nelle procedure di rimborso IVA. La sospensione si applica anche per il pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli automatici e formali. La sospensione è cumulabile con la sospensione feriale e per l’adesione all’atto. |
ABOLIZIONE STUDI DI SETTORE A partire dal periodo di imposta 2017 |
Vengono meno le disposizioni relative agli studi di settore ed ai parametri, e specularmente vengono introdotti indici di premialità (attuati tramite decreto MEF) applicabili a partire dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2017.
Per effetto della statuizione dei predetti indici sintetici di affidabilità fiscale, viene disposta l’eliminazione delle disposizioni che prevedono l’utilizzo degli studi di settore ai fini dell’accertamento: ”contestualmente all’adozione degli indici di cui al comma 1 cessano di avere effetto, al fine dell’accertamento dei tributi, le disposizioni relative agli studi di settore previsti dall’articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e ai parametri previsti dall’articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549″. La perdita di efficacia delle disposizioni opera “contestualmente all’adozione degli indici” di affidabilità fiscale sicché, fino all’emanazione del DM di approvazione degli indici, le norme sull’accertamento in base a studi di settore e parametri contabili devono ritenersi ancora operative. |
NUOVI TERMINI DI VERSAMENTO DELLE IMPOSTE Spostamento scadenze dal 16 Giugno al 30 Giugno |
I nuovi termini per il versamento delle imposte sono i seguenti:
a. versamento IRPEF / IRAP va effettuato entro il 30.06 (prima il 16.06) dell’anno di presentazione della dichiarazione; b. in caso di liquidazione, trasformazione, fusione o scissione le società di persone o società semplici effettuano i versamenti entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione; c. il versamento del saldo IRES / IRAP delle società di capitali è effettuato entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta; d. le società di capitali che approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio versano il saldo IRES / IRAP entro l’ultimo giorno successivo a quello di approvazione del bilancio. Viene confermata la possibilità di differire il versamento di 30 giorni con la consueta maggiorazione del 0,4%. |
INDAGINI FINANZIARIE Presunzione relativa a prelevamenti e accrediti |
Con riferimento ai versamenti e prelevamenti bancari non risultanti dalle scritture contabili e per i quali non è stato indicato il beneficiario, sono considerati ricavi ai fini delle indagini finanziarie solo se superiori a 1000 euro giornalieri o 5000 mensili. Ciò opera per i possessori di redditi di impresa.
Viene completamente eliminata la presunzione riferita ai compensi per i lavoratori autonomi. Per tali soggetti, quindi, non opera più la presunzione in base alla quale i versamenti bancari costituiscono compensi non dichiarati. Stante la formulazione normativa, poco cambia per i versamenti che, a prescindere dall’importo, continuano a tramutarsi in ricavi o compensi non dichiarati a prescindere dalla tipologia di reddito posseduta, nella misura in cui non siano giustificati. |
SPESE SOSTENUTE DAL COMMITTENTE A FAVORE DEL PROFESSIONISTA A partire dal 01.01.2017 |
L’art. 7-quater, co. 5, del DL 193/2016 ha modificato l’art. 51 del TUIR, nel senso di stabilire che – a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2017 – non sono tassate come reddito di lavoro autonomo le spese relative alle prestazioni di viaggio e di trasporto se sostenute direttamente dal committente, così come già avviene per le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande.
Conseguentemente, il costo del servizio alberghiero o di ristorazione (anticipato al professionista) sarà deducibile per il committente in base alle ordinarie regole applicabili alla propria categoria di reddito (lavoro autonomo o impresa), a condizione che il documento fiscale, emesso da chi presta il servizio alberghiero o di ristorazione, sia intestato al committente con l’esplicito riferimento al professionista che ha fruito del servizio: non vi è alcun obbligo per il committente di comunicare al professionista l’ammontare della spesa effettivamente sostenuta e di inviare allo stesso una copia della relativa documentazione fiscale. Diversamente, il professionista dovrà soltanto limitarsi ad emettere la parcella non comprendendo le spese sostenute dal committente per viaggio e trasporto. |
CESSIONE A TURISTI EXTRA UE |
Dal 01.01.2018 le fatture relative alle cessioni di beni di importo complessivo superiore a 154,94 euro a turisti residenti o domiciliati in stati extra UE da trasportare nei bagagli personali vanno emesse in modalità elettronica. |
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA |
Viene allineato il termine di rettifica a sfavore con quello di rettifica a favore. Di conseguenza i contribuenti potranno correggere gli errori entro il termine previsto per l’accertamento.
Il credito risultante dalla rettifica può essere utilizzato in compensazione, salvo nel caso in cui l’integrativa sia presentata oltre il termine previsto per la dichiarazione successiva: in questo caso il credito potrà essere utilizzato in compensazione solamente dei debiti maturati a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di presentazione della stessa. Anche in materia di dichiarazioni IVA, viene prevista specularmente la possibilità di effettuare rettifiche entro lo scadere del termine di accertamento. In questo caso, il credito emergente può essere detratto, utilizzato o chiesto a rimborso a condizione che la dichiarazione integrativa sia presentata entro il termine della dichiarazione relativa all’anno successivo. I termini per la notifica delle cartelle e degli accertamenti decorrono – limitatamente agli elementi integrati – dalla data della dichiarazione integrativa. In sede di conversione è stato precisato che resta ferma la possibilità per il contribuente di far valere anche in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori di fatto o di diritto che hanno inciso sull’obbligazione tributaria con conseguente indicazione di un maggior imponibile o debito d’imposta o un minor credito. |
QUADRO RW |
L’art. 7-quater, co. 23, del DL 193/2016 ha integrato l’art. 4, co. 3 del DL 167/1990, stabilendo che non sussiste l’obbligo di compilazione del quadro RW per gli immobili situati all’estero per i quali “non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d’imposta, fatti salvi i versamenti relativi all’imposta sul valore degli immobili situati all’estero”. In altri termini, il nuovo caso di esonero – in vigore dal 3.12.2016, e dunque già a partire dal modello Unico 2017 – riguarda esclusivamente l’adempimento dichiarativo: non si estende, pertanto, all’obbligo di liquidazione e versamento dell’IVIE, che rimane, pertanto, confermato. |
RIAPERTURA TERMINI VOLUNTARY DISCLOSURE
Domande fino al 31.07.2017 per violazioni commesse sino al 30.09.2016 |
Vengono riaperti i termini per accedere alla voluntary disclosure, applicabile dallo scorso 24.10.2016 e fino al prossimo 31.07.2017. A differenza della versione precedente, viene ora previsto che:
a. è possibile sanare le violazioni fino al 30.09.2016; b. i termini di accertamento sono prorogati al 31.12.2018 per le attività oggetto di collaborazione, con riferimento a tutti i tributi ed a tutte le annualità interessate (al 30.06.2017 per le istanze presentate per la prima volta); c. il contribuente è esonerato alla presentazione del quadro RW con riferimento al 2016 ed alla frazione di anno precedente alla presentazione dell’istanza; d. l’impiego di denaro/beni di provenienza illecita non potrà essere contestata ai contribuenti (art. 648-ter cp); e. l’ammontare derivante dalla procedura dovrà essere versato entro il 30.09.2017 (la scadenza si riferisce alla prima rata, se viene dilazionato l’importo fino a tre rate mensili); f. nel caso di mancato versamento o versamenti insufficienti, le sanzioni vengono aumentate; g. sono ammessi anche soggetti diversi da persone fisiche, enti non commerciali e società semplici; h. per contanti e titoli al portatore viene prevista una particolare procedura con ausilio di un notaio che prevede il deposito delle utilità su una relazione vincolata fino alla conclusione della procedura.
In sede di conversione sono state introdotte le seguenti disposizioni: a. se la collaborazione volontaria ha ad oggetto contanti o valori al portatore si presume che essi derivino da redditi conseguiti a seguito di violazione degli obblighi dichiarativi ai fini delle imposte dirette, addizionali, imposta sostitutive, IRAP e violazioni relative alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta commesse nel 2015 e nei 4 anni precedenti (salvo prova contraria); b. non sono previste sanzioni per il contribuente che avendo aderito alla precedente collaborazione volontaria non ha adempiuto agli obblighi di monitoraggio fiscale per gli anni dal 2013 in poi a condizione che gli adempimenti medesimi siano eseguiti entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, ossia entro il 31.01.2017; c. la presentazione di un istanza ai sensi della disciplina precedente non preclude una nuova procedura di voluntary disclosure. |
DEPOSITI IVA |
Vengono eliminate le limitazioni di merce previste per l’introduzione nel deposito IVA a prescindere che l’operatore sia nazionale / UE o extra UE.
In caso di estrazione dal deposito l’imposta è dovuta dal soggetto che effettua l’estrazione ed è versata dal gestore del deposito in nome e per conto del predetto soggetto entro il 16 del mese successivo. |
MODELLO 730 Proroga dal 07.07 al 23.07 per consegna al contribuente |
Viene prevista la proroga a regime del termine dal 07.07 al 23.07 per la consegna al contribuente della copia del modello e del relativo prospetto di liquidazione e dell’invio telematico dei modelli 730 comprensivi di 730 / 4 (è necessario che il CAF abbia inviato entro il 07.07 almeno l’80% delle dichiarazioni).
Nel caso di rilascio di visto di conformità infedele vengono richiesti al CAF o professionista abilitato non solo l’imposta ma anche le sanzioni e gli interessi che sarebbero stati applicati al contribuente. |
RAVVEDIMENTO TRIBUTI DOGANALI E ACCISE | Viene estesa la disciplina del ravvedimento (con particolare riferimento alle riduzione di 1/6 ed 1/7) ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Dogane. |
REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE A CEDOLARE SECCA |
In caso di mancata registrazione del contratto di locazione viene prevista una sanzione dal 120 al 240% dell’imposta dovuta, con riduzione della stessa dal 60 al 120% qualora la registrazione intervenga entro 30 giorni.
Nel caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga non si determina la revoca dell’opzione qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente (sanzione pari a 100 euro, ridotta a 50 se interviene entro 30 giorni). |
VERSAMENTI F24 SOGGETTI PRIVATI |
Viene prevista la possibilità di effettuare i versamenti di importo superiore a 1000 euro senza servizi telematici (se non ci sono compensazioni). |
REGIME FORFETTARIO |
L’art. 7-sexies del DL 193/2016 ha integrato l’art. 1 co. 58 della Legge 190/2014, che originariamente ha stabilito che il contribuente soggetto al regime forfetario è tenuto ad applicare per le importazioni, esportazioni ed operazioni assimilate, le disposizioni del D.P.R. n. 633/1972, fermo restando l’impossibilità di acquistare senza applicazione dell’Iva con dichiarazione d’intento ai sensi dell’art. 8, co. 1, lett. c), e 2, del D.P.R. n. 633/1972, ovvero con l’utilizzo del plafond.
La novità è rappresentata dall’introduzione di una limitazione all’effettuazione di cessioni all’esportazione da parte di contribuenti forfetari, mediante l’integrazione dell’art. 1 co. 58 lett. e) della Legge 190/2014, stabilendo che ”Le cessioni all’esportazione di cui agli articoli 8, 8-bis, 9, 71 e 72, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono ammesse nei limiti, anche prevedendo l’esclusione per talune attività, e secondo le modalità stabiliti con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze”. Questo Decreto attuativo dovrà essere emanato entro il 3.3.2017. |
CREDITO IVA A GARANZIA Innalzamento soglia da 15.000 a 30.000 euro per il rilascio della garanzia |
La somma oltre la quale risulta necessaria la garanzia sul rimborso viene innalzata da 15.000 a 30.000 euro. Non viene richiesta garanzia per i soggetti non a rischio presentando la dichiarazione annuale munita di visto di conformità e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali e la regolarità contributiva. |
RAPPRESENTANZA TRIBUTARIA Estensione ai professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della Legge 14.01.2013 n.4 |
L’art 6-bis del DL 193/2016 ha modificato l’art. 63, co. 2 del DPR 600/73, offrendo la possibilità anche ai “professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4”, ovvero ai tributaristi, di autenticarsi autonomamente la procura speciale conferita dai contribuenti per la rappresentanza dinanzi agli uffici finanziari (si pensi alla fase di accertamento con adesione). Qualora tale estensione non sia presente, la procura alla rappresentanza presso gli uffici deve risultare da scrittura privata autenticata, vista la regola generale.
Rimane comunque escluso il patrocinio in Commissione tributaria. |