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Abolizione scheda carburante. La fattura elettronica la sostituisce, ma non basta.

 

Dal 1° luglio 2018, al fine di contrastare l’evasione e le frodi nella commercializzazione e distribuzione di carburanti, gli acquisti di carburante effettuati nell’esercizio d’impresa, arte o professione, presso gli impianti stradali di distribuzione, saranno documentati obbligatoriamente mediante fattura elettronica (prorogata al 01.01.2019).

Per poter detrarre l’IVA e dedurre il costo del rifornimento di carburante, però, imprese e professionisti devono inoltre procedere al pagamento del carburante utilizzando:
– modalità non informatiche ma comunque “tracciate”, quali assegno bancario e postale, circolare e non, vaglia cambiario e postale;
– modalità elettroniche, come il bonifico bancario o postale, il bollettino postale;
carte di credito, debito e prepagate.

Il pagamento in contanti, che ben può verificarsi (ad esempio per ragioni tecniche come il mancato funzionamento del dispositivo, etc.), impedisce la detraibilità dell’IVA e la deducibilità del costo di acquisto del carburante, anche se l’impresa e il professionista sono in possesso della relativa fattura.

Acquisto contestuale di carburante e di altri beni/servizi

Se in occasione del rifornimento di carburante vengono richiesti ulteriori servizi (ad esempio, di riparazione/sostituzione parti, lavaggio, etc.) o sono acquistati altri beni (olio motore, etc.), l’obbligo di fatturazione elettronica – che, in linea generale, riguarda la sola cessione del carburante – si estende alla transazione complessiva.

L’acquisto di lubrificanti e di servizi di manutenzione (cambio olio, controllo pressione gomme, etc.), riparazione e impiego, può continuare ad essere documentato mediante fattura cartacea (almeno fino al 31 dicembre 2018) ma, ai fini della detraibilità e della deducibilità, è necessario l’impiego dei mezzi di pagamento tracciati.

Se il carburante (benzina o gasolio) è acquistato dall’impresa o dal professionista per finalità e usi diversi da quelli di autotrazione (ad esempio, per motori di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, etc.), viene meno l’obbligo di fatturazione elettronica, come pure la necessità di utilizzare mezzi di pagamento “idonei” ai fini della deducibilità e della detraibilità.

Rifornimento di auto aziendali da parte di dipendenti

Se il rifornimento è effettuato dal dipendente, ad esempio, durante una trasferta di lavoro, la detraibilità e deducibilità in capo all’azienda sono garantite se:
– il pagamento del carburante è stato effettuato mediante mezzi idonei;
– il rimborso dall’azienda al dipendente viene parimenti effettuato mediante mezzi di pagamento tracciati, ad esempio bonifico unitamente alla retribuzione.

In queste ipotesi sarà opportuno richiedere l’indicazione in fattura della targa del veicolo interessato al rifornimento.

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