Il Decreto “Sostegni-ter” è legge: rottamazione cartelle, bonus edilizi e nuovi aiuti per i settori in difficoltà
Nel prospetto che segue si riporta una sintesi delle principali novità per i professionisti e le imprese contenute nel provvedimento, con evidenza in neretto delle modifiche introdotte in sede di conversione in legge.
DECRETO “SOSTEGNI-TER”: le PRINCIPALI MISURE per IMPRESE e PROFESSIONISTI | |||||||||
INTERVENTI per i SETTORI in DIFFICOLTÀ | Come illustrato dal Governo attraverso un comunicato stampa , il Decreto-Legge interviene a sostegno dei settori che sono stati chiusi a seguito della pandemia o ne sono stati fortemente danneggiati. Si segnalano in particolare i seguenti settori:
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ATTIVITÀ CHIUSE – IMPRESE, PROFESSIONISTI – SOSPENSIONE dei VERSAMENTI FISCALI
Art. 1 |
Il Decreto dispone che per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con domicilio fiscale, sede legale o operativa in Italia, le cui attività sono vietate o sospese fino al 31 marzo 2022 ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito con modifiche dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11 (sale da ballo discoteche e locali assimilati), sono sospesi i termini relativi al versamento:
Ripresa dei versamenti |
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COMMERCIO al DETTAGLIO
Art. 2 |
È stato istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico il “Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio”, con una dotazione di 200 milioni per il 2022. Attraverso tale fondo saranno riconosciuti contributi a fondo perduto alle imprese che:
Attività interessate Requisiti
Domanda Misure del contributo
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ALTRE ATTIVITÀ PARTICOLARMENTE COLPITE
Art. 3 |
L’art. 26 del Decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modifiche dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69) aveva istituito il Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite (come intrattenimenti, discoteche e gestione di piscine). Il nuovo provvedimento prevede l’estensione della misura al 2022, stanziando:
Viene previsto che, in considerazione della necessità di inquadrare, anche a livello statistico, le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati, l’Istituto nazionale di statistica dovrà definire, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una classificazione volta all’attribuzione di un codice ATECO specifico nell’ambito di ciascuna attività connessa al settore, mediante l’introduzione, nell’attuale classificazione alfanumerica delle attività economiche, di un elemento ulteriore, al fine di evidenziarne il nesso con l’organizzazione di matrimoni ed eventi privati. |
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TESSILE, MODA e ACCESSORI – RIMANENZE FINALI
Art. 3 |
Il credito d’imposta del 30% sul valore delle rimanenze finali di magazzino delle attività manifatturiere e del commercio del settore tessile, della moda e degli accessori è stato esteso, per l’esercizio in corso al 31 dicembre 2021, anche alle imprese che svolgono attività di commercio al dettaglio in esercizi specializzati di prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria identificate dai codici ATECO 2007: 47.51, 47.71, 47.72.
Il credito d’imposta in esame era stato istituito dall’art. 48-bis del Decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77). Con il Provvedimento direttoriale 11 ottobre 2021 erano stati definiti il contenuto e le modalità di presentazione e il contenuto della comunicazione necessaria ai fini della fruizione del credito d’imposta. |
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VENDITE a DOMICILIO
Art. 3 |
Viene previsto che, in considerazione della particolare situazione di emergenza del settore della vendita a domicilio e del necessario e conseguente sviluppo di nuove modalità di valorizzazione e promozione di tali attività, l’Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dovrà definire una specifica classificazione merceologica delle attività di cui all’art. 1, comma 1, lettera b), della legge 17 agosto 2005, n. 173, ai fini dell’attribuzione del codice ATECO. | ||||||||
RIVALUTAZIONE BENI d’IMPRESA e PARTECIPAZIONI – REVOCA
Art. 3 |
Ai sensi dell’art. 1, comma 624 , della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), i soggetti che alla data del 1° gennaio 2022 hanno versato le imposte sostitutive previste per beneficiare della rivalutazione e del riallineamento di cui all’art. 110 del D.L. n. 104/2020, possono revocare, anche parzialmente, l’applicazione della disciplina fiscale secondo le modalità e i termini che saranno stabiliti con apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Ora, in sede di conversione del decreto “Sostegni-ter”, si prevede che i soggetti che esercitano la facoltà prevista dal citato comma 624 della legge n. 234/2021, possono eliminare dal bilancio gli effetti della rivalutazione effettuata ai sensi dell’art. 110, commi 1 e 2 , del decreto “Agosto” (D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modifiche dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126). Nelle note al bilancio dev’essere fornita adeguata informativa circa gli effetti prodotti dall’esercizio della revoca (art. 1, comma 624-bis , legge n. 234/2021). |
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FONDO UNICO NAZIONALE per il TURISMO
Art. 4 |
Stanziati ulteriori 105 milioni di euro per il 2022 a favore del fondo di cui all’art. 1, comma 366 , della Legge 31 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), destinati a:
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TAX CREDIT UNITÀ ABITATIVE MOBILI
Art. 4-bis |
Norma introdotta in sede di conversione in legge.
Ai fini del riconoscimento del contributo a fondo perduto e del credito d’imposta per la riqualificazione delle strutture turistico-alberghiere, di cui all’art. 1, commi 1 e 2, del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, vengono ricompresi tra gli interventi di cui all’art. 1, comma 5 , lettera c), del predetto D.L.n. 152/2021 anche le installazioni abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti. |
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TAX CREDIT LOCAZIONI – IMPRESE TURISTICHE – GESTORI di PISCINE
Art. 5 |
Il credito d’imposta di cui all’art. 28 del Decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77), spetta alle imprese del settore turistico, nonché a quelle dei settori di cui al codice ATECO 93.11.20 – Gestione di piscine, con le modalità e alle condizioni indicate nella norma, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2022 a marzo 2022.
Requisiti Adempimenti Termini |
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SOSPENSIONE degli AMMORTAMENTI
Art. 5-bis |
Norma introdotta in sede di conversione in legge.
In materia di sospensione degli ammortamenti, l’art. 1, comma 711 , della legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234) aveva esteso ai bilanci relativi all’esercizio 2021 il regime in deroga previsto dall’art. 60, comma 7 , del decreto “Agosto” (D.L. n. 104/2020). Ora, in sede di conversione del decreto “Sostegni-ter”, si prevede la possibilità di effettuare la sospensione degli ammortamenti ai fini civilistici, per gli esercizi in corso sia al 31 dicembre 2021 sia al 31 dicembre 2022 (in tal senso viene modificato l’art. 60, comma 7-bis , del D.L. n. 104/2020, convertito, con modificazioni, in legge 13 ottobre 2020, n. 126). |
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BONUS TERME
Art. 6 |
Il Decreto prevede che i buoni per l’acquisto di servizi termali di cui all’art. 29-bis del Decreto “Agosto” (D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modifiche dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126), non fruiti alla data dell’8 gennaio 2021, possano essere utilizzati entro il 30 giugno 2022. | ||||||||
PENSIONATI NEO-RESIDENTI – REGIME FISCALE AGEVOLATO
Art. 6-ter |
Norma introdotta in sede di conversione in legge.
Viene ampliato il regime fiscale agevolato previsto per i titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno. In tal senso viene modificato l’elenco dei Comuni previsto dall’art. 24-ter, comma 1, del Tuir. |
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SPORT – INCENTIVI
Art. 9 |
Credito d’imposta investimenti pubblicitari
Prorogato il credito di imposta al 50% per i soggetti che operano sponsorizzazioni nei confronti di federazioni, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche. La misura (prevista dall’art. 81 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, e già prorogata dall’art. 10, comma 1, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73) si applicherà anche agli investimenti pubblicitari realizzati tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022. Contributi a fondo perduto Prevista l’erogazione di un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l’effettuazione di test di diagnosi dell’infezione da Covid-19, in favore delle società sportive professionistiche e delle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro nazionale delle associazioni e società dilettantistiche. Ulteriori contributi a fondo perduto sono previsti per le associazioni e società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dalle restrizioni, con specifico riferimento alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi. Una quota delle risorse, fino a 30 milioni di euro, è destinata alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l’attività natatoria. Con decreto dell’Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione. |
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BONUS 4.0
Art. 10 |
Per la quota superiore a 10 milioni di investimenti, inclusi nel PNRR e diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, le imprese possono beneficiare di un credito d’imposta relativo all’acquisto o al leasing di beni strumentali per la digitalizzazione (indicati nell’allegato A della legge 11 dicembre 2016, n. 232) in misura del 5% fino a un massimo di costi ammissibili di 50 milioni (soglia precedentemente fissata a 20 milioni).
Gli obiettivi di transizione ecologica, e quindi gli investimenti agevolabili, saranno individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell’economia e delle finanze. |
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BONUS EDILIZI – REGIME TRANSITORIO
Art. 10-quater |
Norma introdotta in sede di conversione in legge.
Prorogato dal 7 aprile al 29 aprile 2022 il termine per le comunicazioni all’Agenzia delle Entrate relative all’esercizio delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo dei bonus edilizi, di cui all’art. 121 del D.L. n. 34/2020, relativamente alle spese del 2021 e alle rate residue non fruite del 2020 (si tratta delle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici). |
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DICHIARAZIONE PRECOMPILATA
Art. 10-quater |
Norma introdotta in sede di conversione in legge.
Per il 2022, è stato prorogato dal 30 aprile al 23 maggio 2022 il termine – ex art. 1, comma 1, del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 – di messa a disposizione della dichiarazione dei redditi precompilata. |
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“ROTTAMAZIONE-TER” – “SALDO E STRALCIO”
Art. 10-quinquies |
Norma introdotta in sede di conversione in legge.
In sede di conversione è stato previsto un ulteriore differimento del termine entro il quale potrà essere effettuato il versamento delle rate della “rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio” in scadenza negli anni 2020, 2021 e 2022. In particolare:
Anche a tali termini si applica il periodo di “tolleranza” di 5 giorni previsto dall’art. 3, comma 14-bis , del D.L. n. 119/2018. Si prevede inoltre l’estinzione delle procedure esecutive eventualmente avviate a seguito dell’inutile decorso del termine di cui all’art. 68. comma 3 , del decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 23 aprile 2020, n. 24 ). Restano comunque definitivamente acquisite le somme eventualmente già versate. |
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CARO-BOLLETTE
Art. 14 |
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IMPRESE “ENERGIVORE” – CREDITO d’IMPOSTA
Art. 15 |
Si riconosce alle imprese “energivore” che hanno subìto un incremento superiore al 30% rispetto allo stesso periodo del 2019, derivante dall’aumento dei costi dell’energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a parziale compensazione di tali maggiori costi. Il credito d’imposta è pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.
Si dispone inoltre che il predetto credito d’imposta:
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SISMA 2012 – IMMOBILI INAGIBILI – IMU
Art. 22-bis |
Norma introdotta in sede di conversione in legge.
Per i Comuni di Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modifiche dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall’art. 67-septies del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati, l’esenzione dall’Imu prevista dall’art. 8, comma 3, secondo periodo, del D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modifiche dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2022. |
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AIUTI di STATO
Art. 27 |
Ai fini dell’adeguamento alla normativa europea, sono incrementati gli importi degli aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, di cui all’art. 54 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, e degli aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti di cui all’art. 60-bis del predetto decreto
È abrogato l’art. 21 della legge 23 dicembre 2021, n. 238. |
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BONUS EDILIZI – CONTRASTO alle FRODI | La legge di conversione prevede l’abrogazione del D.L. 25 febbraio 2022, n. 13, contenente misure finalizzate a contrastare le frodi in materia edilizia, nonché in materia di fonti rinnovabili, le cui disposizioni confluiscono nel presente decreto. Sono comunque fatti salvi gli atti adottati nel frattempo in attuazione del richiamato D.L. n. 13/2022. | ||||||||
FONTI RINNOVABILI – EXTRAPROFITTI
Art. 15-bis |
Norma introdotta in sede di conversione in legge (ex D.L. 25 febbraio 2022, n. 13)
Dal 1° febbraio 2022 al 31 dicembre 2022, è applicato un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell’energia, in riferimento all’energia elettrica immessa in rete da:
Adempimenti I produttori interessati, previa richiesta da parte del GSE, devono inviare al medesimo Gestore, entro 30 giorni dalla richiesta, una dichiarazione attestante le informazioni necessarie per le finalità in esame, come individuate dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA). |
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CESSIONE CREDITI e SCONTO in FATTURA – DIVIETO di SUCCESSIVA CESSIONE
Art. 28 |
In sede di conversione in legge viene ulteriormente modificata la disciplina per la cessione del credito d’imposta o sconto in fattura, di cui all’art. 121, comma 1 , del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, relativamente ai bonus edilizi. In luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante il beneficiario potrà optare:
La medesima disposizione è prevista per la cessione dei crediti d’imposta di cui all’art. 122, comma 1 , del D.L. n. 34/2020, riconosciuti dai provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza da Covid-19. (*) I crediti derivanti dall’esercizio da tali opzioni non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate. A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalità previste da un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Tale regola si applica alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022. |
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BONUS EDILIZI – ASSEVERAZIONI FALSE o OMISSIONI – SANZIONI – ASSICURAZIONE
Art. 28-bis |
Norma introdotta in sede di conversione in legge (ex D.L. 25 febbraio 2022, n. 13)
Sono previste sanzioni penali, con la reclusione da 2 a 5 anni, e multe da 50.000 a 100.000 euro per il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni necessarie per accedere ai bonus edilizi, espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese. La pena è aumentata se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri. Viene introdotto l’obbligo di sottoscrizione di una polizza assicurativa adeguata al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate, pur confermando il rispetto di detta condizione anche in presenza di una polizza con massimale non inferiore a euro 500.000 e con copertura dello specifico rischio di asseverazione (in tal senso modificato l’art. 119 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77). |
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CREDITI d’IMPOSTA SOTTOPOSTI a SEQUESTRO PENALE – TERMINI di UTILIZZO
Art. 28-ter |
Norma introdotta in sede di conversione in legge (ex D.L. 25 febbraio 2022, n. 13)
I crediti d’imposta di cui agli artt. 121 e 122 del D.L. n. 34/2020, sottoposti a sequestro dell’Autorità giudiziaria, una volta cessati gli effetti del provvedimento di sequestro, potranno essere utilizzati entro i termini ordinari, aumentati di un periodo pari alla durata del sequestro, fermo restando il rispetto del limite annuale di utilizzo. Per la medesima durata, restano fermi gli ordinari poteri di controllo esercitabili dall’Amministrazione finanziaria nei confronti dei soggetti che hanno esercitato le opzioni di cui agli artt. 121 e 122 del medesimo D.L. n. 34 del 2020. |
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BONUS EDILIZI – APPLICAZIONE dei CCNL NAZIONALI e TERRITORIALI
Art. 28-quater |
Norma introdotta in sede di conversione in legge (ex D.L. 25 febbraio 2022, n. 13)
Per i lavori edili di cui all’allegato X al D.Lgs. n. 81/2008 , di importo superiore a 70.000 euro, i benefici fiscali previsti dalla legislazione vigente saranno riconosciuti soltanto se i relativi lavori edilizi sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015. Il contratto collettivo applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato anche nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori. Tale verifica dovrà essere effettuata dai soggetti indicati all’art. 3, comma 3, lettere a) e b), del D.P.R. n. 322/1998 e dai Caf ai fini del rilascio, ove previsto, del visto di conformità. La misura sarà efficace dal 27 maggio 2022 e si applicherà ai lavori edili avviati successivamente a tale data (in tal senso viene modificato l’art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234). |