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Decreto “Sostegni-ter”: rottamazione cartelle, bonus edilizi e nuovi aiuti per i settori in difficoltà

 

Il Decreto “Sostegni-ter” è legge: rottamazione cartelle, bonus edilizi e nuovi aiuti per i settori in difficoltà

Nel prospetto che segue si riporta una sintesi delle principali novità per i professionisti e le imprese contenute nel provvedimento, con evidenza in neretto delle modifiche introdotte in sede di conversione in legge.

DECRETO “SOSTEGNI-TER”: le PRINCIPALI MISURE per IMPRESE e PROFESSIONISTI
INTERVENTI per i SETTORI in DIFFICOLTÀ Come illustrato dal Governo attraverso un comunicato stampa , il Decreto-Legge interviene a sostegno dei settori che sono stati chiusi a seguito della pandemia o ne sono stati fortemente danneggiati. Si segnalano in particolare i seguenti settori:

  • parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici;
  • attività di organizzazione di feste e cerimonie, wedding, hotellerie, ristorazione, catering, bar-caffè e gestione di piscine;
  • commercio di prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria, articoli di abbigliamento, calzature e articoli in pelle;
  • turismo, alloggi turistici, agenzie e tour operator, parchi divertimenti e parchi tematici, stabilimenti termali;
  • discoteche, sale giochi e biliardi, sale Bingo, musei e gestioni di stazioni per autobus, funicolari e seggiovie;
  • spettacolo, cinema e audiovisivo;
  • sport.
ATTIVITÀ CHIUSE – IMPRESE, PROFESSIONISTI – SOSPENSIONE dei VERSAMENTI FISCALI

Art. 1

Il Decreto dispone che per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con domicilio fiscale, sede legale o operativa in Italia, le cui attività sono vietate o sospese fino al 31 marzo 2022 ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito con modifiche dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11 (sale da ballo discoteche e locali assimilati), sono sospesi i termini relativi al versamento:

  • delle ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973 e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che tali soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, nel mese di gennaio 2022;
  • dell’IVA in scadenza nel mese di gennaio 2022.

Ripresa dei versamenti
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati – senza applicare sanzioni ed interessi – entro il 16 ottobre 2022.

COMMERCIO al DETTAGLIO

Art. 2

È stato istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico il “Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio”, con una dotazione di 200 milioni per il 2022. Attraverso tale fondo saranno riconosciuti contributi a fondo perduto alle imprese che:

  • nel 2019 hanno registrato un ammontare di ricavi non superiore a 2 milioni di euro (a tal fine rilevano i ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, relativi ai periodi d’imposta 2019 e 2021);
  • nel 2021 hanno subìto una riduzione del fatturato di almeno il 30% rispetto al 2019.

Attività interessate
Il Decreto specifica che la misura in esame si applica nei confronti dei soggetti che svolgono in via prevalente le attività di commercio al dettaglio identificate dai seguenti codici ATECO: 47.19, 47.30, 47.43, 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99.

Requisiti
Alla data di presentazione della domanda l’impresa richiedente dev’essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • avere sede legale od operativa in Italia;
  • risultare regolarmente costituite, iscritte e “attive” nel Registro delle imprese per una delle attività di cui sopra;
  • non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
  • non essere già “in difficoltà” alla data del 31 dicembre 2019;
  • non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Domanda
L’istanza dovrà essere presentata al Mise entro i termini che saranno stabiliti con apposito provvedimento ministeriale.

Misure del contributo
Sulla base di quanto dispone il Decreto-Legge, il contributo è determinato applicando una percentuale pari alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi riferiti al periodo d’imposta 2019, e l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta, come segue:

AMMONTARE dei RICAVI 2019 MISURA del CONTRIBUTO
Fino a euro 400.000 60%
Da euro 400.000 a 1.000.000 50%
Da euro 1.000.000 a 2.000.000 40%

 

ALTRE ATTIVITÀ PARTICOLARMENTE COLPITE

Art. 3

L’art. 26 del Decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modifiche dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69) aveva istituito il Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite (come intrattenimenti, discoteche e gestione di piscine). Il nuovo provvedimento prevede l’estensione della misura al 2022, stanziando:

  • 20 milioni a favore di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici;
  • 40 milioni da destinare ad interventi per le imprese che svolgono attività identificate dai seguenti codici ATECO: 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2, che presentano cumulativamente i seguenti requisiti:
    a) nell’anno 2021, hanno subito una riduzione del fatturato non inferiore al 40% rispetto al fatturato del 2019. Ai fini della quantificazione del fatturato, rilevano i ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lettere a) e b), del Tuir, relativi ai periodi d’imposta 2021 e 2019. Per le imprese costituite nel corso dell’anno 2020, la riduzione del fatturato, nella medesima misura, è rapportata al periodo di attività del 2020 decorrente dalla data di costituzione e iscrizione nel registro delle imprese, prendendo in considerazione il fatturato registrato nel predetto periodo e il fatturato registrato nel corrispondente periodo del 2021;
    b) hanno registrato, nel periodo d’imposta 2021, un peggioramento del risultato economico d’esercizio in misura pari o superiore alla percentuale definita con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze adottato ai sensi dell’art. 1, comma 19, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73;
  • 30 milioni per discoteche e sale da ballo.

Viene previsto che, in considerazione della necessità di inquadrare, anche a livello statistico, le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati, l’Istituto nazionale di statistica dovrà definire, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una classificazione volta all’attribuzione di un codice ATECO specifico nell’ambito di ciascuna attività connessa al settore, mediante l’introduzione, nell’attuale classificazione alfanumerica delle attività economiche, di un elemento ulteriore, al fine di evidenziarne il nesso con l’organizzazione di matrimoni ed eventi privati.

TESSILE, MODA e ACCESSORI – RIMANENZE FINALI

Art. 3

Il credito d’imposta del 30% sul valore delle rimanenze finali di magazzino delle attività manifatturiere e del commercio del settore tessile, della moda e degli accessori è stato esteso, per l’esercizio in corso al 31 dicembre 2021, anche alle imprese che svolgono attività di commercio al dettaglio in esercizi specializzati di prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria identificate dai codici ATECO 2007: 47.51, 47.71, 47.72.

Il credito d’imposta in esame era stato istituito dall’art. 48-bis del Decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77). Con il Provvedimento direttoriale 11 ottobre 2021 erano stati definiti il contenuto e le modalità di presentazione e il contenuto della comunicazione necessaria ai fini della fruizione del credito d’imposta.

VENDITE a DOMICILIO

Art. 3

 Viene previsto che, in considerazione della particolare situazione di emergenza del settore della vendita a domicilio e del necessario e conseguente sviluppo di nuove modalità di valorizzazione e promozione di tali attività, l’Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dovrà definire una specifica classificazione merceologica delle attività di cui all’art. 1, comma 1, lettera b), della legge 17 agosto 2005, n. 173, ai fini dell’attribuzione del codice ATECO.
RIVALUTAZIONE BENI d’IMPRESA e PARTECIPAZIONI – REVOCA

Art. 3

Ai sensi dell’art. 1, comma 624 , della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), i soggetti che alla data del 1° gennaio 2022 hanno versato le imposte sostitutive previste per beneficiare della rivalutazione e del riallineamento di cui all’art. 110 del D.L. n. 104/2020, possono revocare, anche parzialmente, l’applicazione della disciplina fiscale secondo le modalità e i termini che saranno stabiliti con apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Ora, in sede di conversione del decreto “Sostegni-ter”, si prevede che i soggetti che esercitano la facoltà prevista dal citato comma 624 della legge n. 234/2021, possono eliminare dal bilancio gli effetti della rivalutazione effettuata ai sensi dell’art. 110, commi 1 e 2 , del decreto “Agosto” (D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modifiche dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126). Nelle note al bilancio dev’essere fornita adeguata informativa circa gli effetti prodotti dall’esercizio della revoca (art. 1, comma 624-bis , legge n. 234/2021).

FONDO UNICO NAZIONALE per il TURISMO

Art. 4

Stanziati ulteriori 105 milioni di euro per il 2022 a favore del fondo di cui all’art. 1, comma 366 , della Legge 31 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), destinati a:

  • settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, autorizzate all’esercizio di trasporto turistico di persone mediante autobus coperti;
  • misure di sostegno per la continuità aziendale e la tutela dei lavoratori delle agenzie di viaggi e dei tour operator che abbiano subito una diminuzione media del fatturato nell’anno 2021 di almeno il 30% rispetto alla media del fatturato dell’anno 2019. Le risorse destinate alle agenzie di viaggi e ai tour operator sono erogate anche agli operatori economici costituiti o autorizzati successivamente al 1° gennaio 2020 secondo i criteri di cui al decreto del Ministro del turismo del 24 agosto 2021, prot. n. SG/243;
  • alle guide turistiche e agli accompagnatori turistici, titolari di partita IVA.
TAX CREDIT UNITÀ ABITATIVE MOBILI

Art. 4-bis

Norma introdotta in sede di conversione in legge.

Ai fini del riconoscimento del contributo a fondo perduto e del credito d’imposta per la riqualificazione delle strutture turistico-alberghiere, di cui all’art. 1, commi 1 e 2, del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, vengono ricompresi tra gli interventi di cui all’art. 1, comma 5 , lettera c), del predetto D.L.n. 152/2021 anche le installazioni abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti.

TAX CREDIT LOCAZIONI – IMPRESE TURISTICHE – GESTORI di PISCINE

Art. 5

Il credito d’imposta di cui all’art. 28 del Decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77), spetta alle imprese del settore turistico, nonché a quelle dei settori di cui al codice ATECO 93.11.20 – Gestione di piscine, con le modalità e alle condizioni indicate nella norma, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2022 a marzo 2022.

Requisiti
Per accedere al beneficio fiscale in esame occorre aver subìto un calo di fatturato/corrispettivi nel mese di riferimento del 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019.

Adempimenti
A tal fine occorre presentare un’apposita autodichiarazione all’Agenzia delle Entrate, nella quale si attesta il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 “Aiuti di importo limitato” e 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti”.

Termini
Modalità, termini di presentazione e contenuto delle autodichiarazioni saranno stabiliti con apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

SOSPENSIONE degli AMMORTAMENTI

Art. 5-bis

Norma introdotta in sede di conversione in legge.

In materia di sospensione degli ammortamenti, l’art. 1, comma 711 , della legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234) aveva esteso ai bilanci relativi all’esercizio 2021 il regime in deroga previsto dall’art. 60, comma 7 , del decreto “Agosto” (D.L. n. 104/2020).

Ora, in sede di conversione del decreto “Sostegni-ter”, si prevede la possibilità di effettuare la sospensione degli ammortamenti ai fini civilistici, per gli esercizi in corso sia al 31 dicembre 2021 sia al 31 dicembre 2022 (in tal senso viene modificato l’art. 60, comma 7-bis , del D.L. n. 104/2020, convertito, con modificazioni, in legge 13 ottobre 2020, n. 126).

BONUS TERME

Art. 6

Il Decreto prevede che i buoni per l’acquisto di servizi termali di cui all’art. 29-bis del Decreto “Agosto” (D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modifiche dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126), non fruiti alla data dell’8 gennaio 2021, possano essere utilizzati entro il 30 giugno 2022.
PENSIONATI NEO-RESIDENTI – REGIME FISCALE AGEVOLATO

Art. 6-ter

Norma introdotta in sede di conversione in legge.

Viene ampliato il regime fiscale agevolato previsto per i titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno. In tal senso viene modificato l’elenco dei Comuni previsto dall’art. 24-ter, comma 1, del Tuir.

SPORT – INCENTIVI

Art. 9

Credito d’imposta investimenti pubblicitari

Prorogato il credito di imposta al 50% per i soggetti che operano sponsorizzazioni nei confronti di federazioni, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche. La misura (prevista dall’art. 81 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, e già prorogata dall’art. 10, comma 1, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73) si applicherà anche agli investimenti pubblicitari realizzati tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022.

Contributi a fondo perduto

Prevista l’erogazione di un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l’effettuazione di test di diagnosi dell’infezione da Covid-19, in favore delle società sportive professionistiche e delle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro nazionale delle associazioni e società dilettantistiche.

Ulteriori contributi a fondo perduto sono previsti per le associazioni e società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dalle restrizioni, con specifico riferimento alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi. Una quota delle risorse, fino a 30 milioni di euro, è destinata alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l’attività natatoria.

Con decreto dell’Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.

BONUS 4.0

Art. 10

Per la quota superiore a 10 milioni di investimenti, inclusi nel PNRR e diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, le imprese possono beneficiare di un credito d’imposta relativo all’acquisto o al leasing di beni strumentali per la digitalizzazione (indicati nell’allegato A della legge 11 dicembre 2016, n. 232) in misura del 5% fino a un massimo di costi ammissibili di 50 milioni (soglia precedentemente fissata a 20 milioni).

Gli obiettivi di transizione ecologica, e quindi gli investimenti agevolabili, saranno individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell’economia e delle finanze.

BONUS EDILIZI – REGIME TRANSITORIO

Art. 10-quater

 Norma introdotta in sede di conversione in legge.

Prorogato dal 7 aprile al 29 aprile 2022 il termine per le comunicazioni all’Agenzia delle Entrate relative all’esercizio delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo dei bonus edilizi, di cui all’art. 121 del D.L. n. 34/2020, relativamente alle spese del 2021 e alle rate residue non fruite del 2020 (si tratta delle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici).

DICHIARAZIONE PRECOMPILATA

Art. 10-quater

Norma introdotta in sede di conversione in legge.

Per il 2022, è stato prorogato dal 30 aprile al 23 maggio 2022 il termine – ex art. 1, comma 1, del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 – di messa a disposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.

“ROTTAMAZIONE-TER” – “SALDO E STRALCIO”

Art. 10-quinquies

Norma introdotta in sede di conversione in legge.

In sede di conversione è stato previsto un ulteriore differimento del termine entro il quale potrà essere effettuato il versamento delle rate della “rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio” in scadenza negli anni 2020, 2021 e 2022. In particolare:

  • le rate in scadenza nel 2020, potranno essere versate entro il 30 aprile 2022;
  • le rate in scadenza nel 2021, potranno essere versate entro il 31 luglio 2022;
  • le rate in scadenza nel 2022, potranno essere versate entro il 30 novembre 2022.

Anche a tali termini si applica il periodo di “tolleranza” di 5 giorni previsto dall’art. 3, comma 14-bis , del D.L. n. 119/2018.

Si prevede inoltre l’estinzione delle procedure esecutive eventualmente avviate a seguito dell’inutile decorso del termine di cui all’art. 68. comma 3 , del decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 23 aprile 2020, n. 24 ). Restano comunque definitivamente acquisite le somme eventualmente già versate.

CARO-BOLLETTE

Art. 14

  • Vengono stanziati 1,7 miliardi al fine di mitigare il caro-bollette relative ai consumi energetici, con particolare attenzione alle imprese.
  • Si prevede che ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) annulli, per il primo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 Kw, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
IMPRESE “ENERGIVORE” – CREDITO d’IMPOSTA

Art. 15

Si riconosce alle imprese “energivore” che hanno subìto un incremento superiore al 30% rispetto allo stesso periodo del 2019, derivante dall’aumento dei costi dell’energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a parziale compensazione di tali maggiori costi. Il credito d’imposta è pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.

Si dispone inoltre che il predetto credito d’imposta:

  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione;
  • non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap;
  • è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto;
  • può essere ceduto, anche parzialmente, con esclusione della facoltà di successiva cessione da parte del cessionario ad altri soggetti, compresi le banche e gli altri intermediari finanziari.
SISMA 2012 – IMMOBILI INAGIBILI – IMU

Art. 22-bis

Norma introdotta in sede di conversione in legge.

Per i Comuni di Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modifiche dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall’art. 67-septies del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati, l’esenzione dall’Imu prevista dall’art. 8, comma 3, secondo periodo, del D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modifiche dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.

AIUTI di STATO

Art. 27

Ai fini dell’adeguamento alla normativa europea, sono incrementati gli importi degli aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, di cui all’art. 54 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, e degli aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti di cui all’art. 60-bis del predetto decreto

È abrogato l’art. 21 della legge 23 dicembre 2021, n. 238.

BONUS EDILIZI – CONTRASTO alle FRODI La legge di conversione prevede l’abrogazione del D.L. 25 febbraio 2022, n. 13, contenente misure finalizzate a contrastare le frodi in materia edilizia, nonché in materia di fonti rinnovabili, le cui disposizioni confluiscono nel presente decreto. Sono comunque fatti salvi gli atti adottati nel frattempo in attuazione del richiamato D.L. n. 13/2022.
FONTI RINNOVABILI – EXTRAPROFITTI

Art. 15-bis

Norma introdotta in sede di conversione in legge (ex D.L. 25 febbraio 2022, n. 13)

Dal 1° febbraio 2022 al 31 dicembre 2022, è applicato un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell’energia, in riferimento all’energia elettrica immessa in rete da:

  • impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato;
  • impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione, entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010.

Adempimenti

I produttori interessati, previa richiesta da parte del GSE, devono inviare al medesimo Gestore, entro 30 giorni dalla richiesta, una dichiarazione attestante le informazioni necessarie per le finalità in esame, come individuate dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA).

CESSIONE CREDITI e SCONTO in FATTURA – DIVIETO di SUCCESSIVA CESSIONE

Art. 28

In sede di conversione in legge viene ulteriormente modificata la disciplina per la cessione del credito d’imposta o sconto in fattura, di cui all’art. 121, comma 1 , del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, relativamente ai bonus edilizi. In luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante il beneficiario potrà optare:

  1. per uno sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, ma “senza facoltà di successiva cessione”, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’art. 106 del Testo unico bancario (D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385), di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’art. 64 del medesimo Testo unico o di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del Codice delle assicurazioni private (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209), ferma restando l’applicazione dell’art. 122-bis, comma 4 , del D.L. 34/2020, per ogni cessione intercorrente tra tali soggetti, anche successiva alla prima; (*)
  2. per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, ma “senza facoltà di successiva cessione”, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’art. 106 del Testo unico bancario (D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385), di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’art. 64 del medesimo Testo unico ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l’applicazione dell’art. 122-bis, comma 4 , del D.L. 34/2020, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. (*)

La medesima disposizione è prevista per la cessione dei crediti d’imposta di cui all’art. 122, comma 1 , del D.L. n. 34/2020, riconosciuti dai provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza da Covid-19.

(*) I crediti derivanti dall’esercizio da tali opzioni non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate. A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalità previste da un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Tale regola si applica alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022.

BONUS EDILIZI – ASSEVERAZIONI FALSE o OMISSIONI – SANZIONI – ASSICURAZIONE

Art. 28-bis

Norma introdotta in sede di conversione in legge (ex D.L. 25 febbraio 2022, n. 13)

Sono previste sanzioni penali, con la reclusione da 2 a 5 anni, e multe da 50.000 a 100.000 euro per il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni necessarie per accedere ai bonus edilizi, espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese. La pena è aumentata se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri.

Viene introdotto l’obbligo di sottoscrizione di una polizza assicurativa adeguata al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate, pur confermando il rispetto di detta condizione anche in presenza di una polizza con massimale non inferiore a euro 500.000 e con copertura dello specifico rischio di asseverazione (in tal senso modificato l’art. 119 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77).

CREDITI d’IMPOSTA SOTTOPOSTI a SEQUESTRO PENALE – TERMINI di UTILIZZO

Art. 28-ter

 Norma introdotta in sede di conversione in legge (ex D.L. 25 febbraio 2022, n. 13)

I crediti d’imposta di cui agli artt. 121 e 122 del D.L. n. 34/2020, sottoposti a sequestro dell’Autorità giudiziaria, una volta cessati gli effetti del provvedimento di sequestro, potranno essere utilizzati entro i termini ordinari, aumentati di un periodo pari alla durata del sequestro, fermo restando il rispetto del limite annuale di utilizzo. Per la medesima durata, restano fermi gli ordinari poteri di controllo esercitabili dall’Amministrazione finanziaria nei confronti dei soggetti che hanno esercitato le opzioni di cui agli artt. 121 e 122 del medesimo D.L. n. 34 del 2020.

BONUS EDILIZI – APPLICAZIONE dei CCNL NAZIONALI e TERRITORIALI

Art. 28-quater

 Norma introdotta in sede di conversione in legge (ex D.L. 25 febbraio 2022, n. 13)

Per i lavori edili di cui all’allegato X al D.Lgs. n. 81/2008 , di importo superiore a 70.000 euro, i benefici fiscali previsti dalla legislazione vigente saranno riconosciuti soltanto se i relativi lavori edilizi sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015. Il contratto collettivo applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato anche nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori. Tale verifica dovrà essere effettuata dai soggetti indicati all’art. 3, comma 3, lettere a) e b), del D.P.R. n. 322/1998 e dai Caf ai fini del rilascio, ove previsto, del visto di conformità.

La misura sarà efficace dal 27 maggio 2022 e si applicherà ai lavori edili avviati successivamente a tale data (in tal senso viene modificato l’art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234).

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