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Decreto Ristori-quater: fondo perduto per agenti e proroghe versamenti

Decreto “Ristori-quater”: in vigore la proroga dei termini per dichiarazioni e versamenti e i nuovi contributi a fondo perduto per gli Agenti

 

Nel prospetto che segue si riporta una sintesi del decreto-legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

LE MISURE DEL DECRETO “RISTORI-QUATER”
ACCONTO IRPEF, IRES, IRAP – PROROGA del TERMINE

Art. 1

Mini proroga al 10 dicembre 2020 – Esercenti attività d’impresa, arte o professione del territorio nazionale

Come anticipato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con Comunicato stampa n. 269 del 27 novembre 2020 , il decreto dispone la proroga del termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi (Irpef, Ires) e dell’Irap. In particolare:

SOGGETTI AMMESSI Esercenti attività d’impresa, arte o professione, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia.
NUOVO TERMINE La scadenza passa dal 30 novembre al 10 dicembre 2020.

Proroga al 30 aprile 2021 con diminuzione di fatturato – Esercenti attività d’impresa, arte o professione del territorio nazionale (*)
Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto in esame, e che abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, è prorogato al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Proroga al 30 aprile 2021 – Soggetti di cui agli Allegati 1 e 2 del decreto “Ristori-bis” (*)
La proroga di cui sopra si applica, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, anche ai:

  • soggetti che operano nei settori economici di cui agli Allegati 1 e 2 al decreto “Ristori-bis” (D.L. n. 149/2020 ), con domicilio fiscale o sede operativa nelle zone “rosse”, come individuate alla data del 26 novembre 2020;
  • esercenti servizi di ristorazione operanti nelle zone “rosse” ed “arancioni”, come individuate alla data del 26 novembre 2020.

(*) Ripresa della riscossione
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 aprile 2021.

Proroga al 30 aprile 2021 – Soggetti ISA (Decreto “Agosto”)

Resta confermata la proroga al 30 aprile 2021 – disposta dall’art. 98 del decreto “Agosto” (D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126) – per i contribuenti ISA e quelli aderenti al regime forfetario del termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
Tale proroga si applica ai contribuenti che hanno subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Proroga al 30 aprile 2021 – Soggetti ISA di cui agli Allegati 1 e 2 del decreto “Ristori-bis”

Resta altresì ferma la proroga al 30 aprile 2021 – disposta dall’art. 6  del decreto “Ristori-bis” (D.L. 9 novembre 2020, n. 149) – dei termini di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa, individuati dall’art. 98, comma 1 , del “decreto di agosto” (D.L. n. 104/2020 ):

  • operanti nei settori economici indicati negli allegati 1 e 2 al medesimo D.L. 149/2020, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’art. 3 del D.P.C.M. 3 novembre 2020 (“zone rosse”), inoltre
  • esercenti l’attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’art. 2 del D.P.C.M. 3 novembre 2020 (“zone arancioni”).

Tale proroga si applica a prescindere dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi.

IRAP ECCEDENTE AIUTI di STATO – RESTITUZIONE – PROROGA del TERMINE

Art. 1

Prorogato al 30 aprile 2021 il termine, di cui all’art. 42-bis, quinto comma, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (decreto “Agosto”), per il versamento dell’Irap non versata a seguito dell’errata applicazione delle disposizioni di cui all’art. 24, terzo comma, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77, in relazione alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.
VERSAMENTI in SCADENZA in DICEMBRE – SOSPENSIONE

Art. 2

Esercenti attività d’impresa, arte o professione del territorio nazionale (*)

Per gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni nel periodo d’imposta  precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, e che abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, sono sospesi i termini che scadono nel mese di dicembre 2020 relativi:

  • ai versamenti delle ritenute alla fonte (ex artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973) e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, dovute in qualità di sostituti d’imposta;
  • ai versamenti Iva;
  • ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.

Avvio dell’attività successivamente al 30 novembre 2019 (*)

Tale sospensione opera anche per i soggetti che hanno avviato l’attività dopo il 30 novembre 2019.

Attività senza diminuzione di fatturato (*)

Tale sospensione si applica anche, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione di fatturato/corrispettivi, ai soggetti:

  • che esercitano attività economiche sospese ai sensi dell’art. 1 del D.P.C.M. 3 novembre 2020, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
  • che esercitano attività dei servizi di ristorazione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree “rosse” o “arancioni”, come individuate alla data del 26 novembre 2020;
  • che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 al D.L. n. 149/2020;
  • che esercitano attività alberghiere, di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree “rosse”, come individuate alla data del 26 novembre 2020.

(*) Ripresa della riscossione
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

DICHIARAZIONI dei REDDITI ed IRAP

Art. 3

Prorogato al 10 dicembre 2020 il termine di presentazione (in via telematica) della dichiarazione dei redditi e e della dichiarazione Irap, in scadenza il 30 novembre 2020.

La misura era stata annunciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con Comunicato stampa n. 269 del 27 novembre 2020 .

“ROTTAMAZIONE-TER” e “SALDO E STRALCIO” – PROROGA

Art. 4

Esteso dal 10 dicembre 2020 al 1° marzo 2021 il termine di versamento relativo:

  • alla “rottamazione-ter” (artt. 3 e 5 del D.L. n. 119/2018, e art. 16-bis del D.L. n. 34/2019);
  • al “saldo e stralcio” (art. 1, commi 190 e 193 , Legge n. 145/2018).

Il termine del 10 dicembre 2020 era stato fissato dall’art. 68, comma 3 , del decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27).

CONTRIBUTI a FONDO PERDUTO

Art. 6

Possono accedere ai contributi a fondo perduto previsti dall’art. 1 del decreto “Ristori” (D.L. 28 ottobre 2020, n. 137) anche i soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita Iva attiva e che esercitano come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1 del presente decreto (vedi tabella riportata infra).

La platea delle attività beneficiarie dei contributi a fondo perduto viene quindi estesa a diverse categorie di agenti e rappresentanti di commercio.

FONDO RISTORAZIONE – CONTRIBUTI – SOGGETTI AMMESSI

Art. 21

Attraverso una modifica dell’art. 58, comma 2, del “decreto di agosto” (D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modifiche dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126), si prevede che possano accedere ai contributi previsti per la filiera della ristorazione le imprese con codice ATECO prevalente 56.10.11 (Ristorazione con somministrazione), 56.21.00 (Catering per eventi, banqueting), 56.29.10 (Mense), 56.29.20 (Catering continuativo) e, limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo, 55.10.00 (Alberghi), nonché con codice ATECO 55.20.52 (Attività di alloggio connesse alle aziende agricole) e 56.10.12 (Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole), per l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio. Gli ittiturismi, ai soli fini della presente procedura, indicano il codice ATECO 56.10.12.
LAVORATORI AUTONOMI – INDENNITÀ

Art. 9

È riconosciuta un’indennità onnicomprensiva di 1.000 euro anche ai lavoratori autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. In particolare, possono accedere alla misura i lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto in esame siano stati titolari di contratti autonomi occasionali ex art. 2222 c.c. e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del decreto in commento.

Tali soggetti, inoltre:

  • per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
  • alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di pensione.

L’indennità sarà erogata dall’Inps previa presentazione di un’apposita richiesta entro il 15 dicembre 2020.

GIOCHI

Art. 5

Il decreto prevede che il saldo del PREU e del canone concessorio del V bimestre 2020 (settembre-ottobre) sia versato in misura pari al 20% dell’importo dovuto sulla base della raccolta di gioco del medesimo bimestre, entro il 18 dicembre 2020.

Il restante 80% potrà essere versato con rate mensili di pari importo, oltre agli interessi legali: la prima rata entro il 22 gennaio 2021 e le successive entro l’ultimo giorno di ciascun mese successivo; l’ultima rata entro il 30 giugno 2021.

RATEIZZAZIONI

Art. 7

Attraverso la riscrittura dell’art. 19, comma 1-quater, del D.P.R. n. 602/1973, si prevede tra l’altro che a seguito della presentazione della richiesta di rateazione e fino alla data dell’eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dell’eventuale decadenza dalla dilazione (di cui al precedente terzo comma):

  • sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
  • non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
  • non possono essere avviate nuove procedure esecutive.

Il pagamento della prima rata determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, oppure il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Per le rateizzazioni richieste entro la fine del 2021, viene aumentata a 100.000 euro la soglia per i controlli e sale da 5 a 10 il numero di rate che, se non pagate, determinano la decadenza della rateizzazione.
I contribuenti decaduti dai piani di rateizzazione o dalle precedenti rottamazioni delle cartelle esattoriali potranno presentare una nuova richiesta di rateizzazione entro la fine del 2021.

Situazione di “obiettiva difficoltà”
Relativamente alle richieste di rateazione presentate entro il 31 dicembre 2021, la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è documentata nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a centomila euro.

IMU – SOGGETTI ESENTI

Art. 8

Le disposizioni in materia di esenzione dal versamento dell’IMU si applicano ai soggetti passivi dell’imposta municipale propria, come individuati dall’art. 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che siano anche gestori delle attività economiche indicate dalle predette disposizioni.
FIERE e CONGRESSI, TURISMO, SPETTACOLI e CULTURA – RISTORI

Art. 12

Stanziati 350 milioni di euro per il 2020 per i ristori delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi, tramite l’incremento del Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali con il decreto “Rilancio” (D.L. n. 34/2020 ).

Viene inoltre incrementato:

  • di 90 milioni, per il 2021, la dotazione del fondo di parte corrente per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo;
  • di 10 milioni, per il 2020, la dotazione del Fondo per il sostegno alle agenzie di viaggio e ai tour operator. Le misure di sostegno, previste dall’art. 182 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 sono estese alle imprese di trasporto di passeggeri mediante autobus scoperti (cosiddetto sightseeing), riferite al codice ATECO 49.31.00.

Si prevede, inoltre, che i ristori ricevuti dai fondi citati non concorrano alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rilevino ai fini del calcolo degli interessi passivi e delle spese deducibili né alla formazione del valore della produzione netta.

FONDO PEREQUATIVO – ISTITUZIONE

Art. 23

È istituito un fondo finalizzato a realizzare, nell’anno 2021, la perequazione delle misure fiscali e di ristoro concesse con i provvedimenti emergenziali adottati nell’ambito della emergenza Covid-19, da destinare ai soggetti che con i medesimi provvedimenti abbiano beneficiato di sospensione fiscali e contributive e che registrano una significativa perdita di fatturato.
Versamenti in scadenza a: NUOVI TERMINI DI VERSAMENTO EX DL RISTORI-QUATER
DICEMBRE 2020 Imprese e professionisti con ricavi/compensi 2019 Attività ex all.2 DL 149/2020 Alberghi e agenzie viaggi Attività ex DPCM 03.11.2020 Ristorazione
> 50 milioni € < 50 milioni di € senza calo fatturato < 50 milioni di € con calo fatturato In zona Gialla o Arancione In zona Rossa Zona Gialla Zona Arancione o Rossa
Iva Novembre 2020 16/12/2020 16/03/2021 16/12/2020 16/03/2021 16/03/2021 16/12/2020 16/03/2021
Acconto Iva 2020 28/12/2020 28/12/2020 16/03/2021 16/03/2021 28/12/2020 16/03/2021
Ritenute e contributi dipendenti di Novembre 2020 16/12/2020 16/12/2020 16/03/2021 16/03/2021 16/12/2020 16/03/2021
Ritenute per qualsiasi altro compenso corrisposto a Novembre 2020: provvigioni, consulenti, locazioni brevi ecc. 16/12/2020

Allegato 1

CODICE CODICE ATECO DESCRIZIONE %
461201 46 12 01 Agenti e rappresentanti di carburanti, gpl, gas in bombole e simili-lubrificanti 100%
461403 46 14 03 Agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per ufficio 100%
461501 46 15 01 Agenti e rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche 100%
461503 46 15 03 Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro eccetera 100%
461505 46 15 05 Agenti e rappresentanti di mobili e oggetti di arredamento per la casa in canna, vimini, giunco, sughero, paglia-scope, spazzole, cesti e simili 100%
461506 46 15 06 Procacciatori d’affari di mobili, articoli per la casa e ferramenta 100%
461507 46 15 07 Mediatori in mobili, articoli per la casa e ferramenta 100%
461601 46 16 01 Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento 100%
461602 46 16 02 Agenti e rappresentanti di pellicce 100%
461603 46 16 03 Agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento (incluse merceria e passamaneria) 100%
461604 46 16 04 Agenti e rappresentanti di camicie, biancheria e maglieria intima 100%
461605 46 16 05 Agenti e rappresentanti di calzature ed accessori 100%
461606 46 16 06 Agenti e rappresentanti di pelletteria, valige ed articoli da viaggio 100%
461607 46 16 07 Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e materassi 100%
461608 46 16 08 Procacciatori d’affari di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle 100%
461609 46 16 09 Mediatori in prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle 100%
461701 46 17 01 Agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati 100%
461702 46 17 02 Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche; salumi 100%
461703 46 17 03 Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi 100%
461704 46 17 04 Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d’oliva e di semi, margarina ed altri prodotti similari 100%
461705 46 17 05 Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti similari 100%
461706 46 17 06 Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi 100%
461707 46 17 07 Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti per gli animali domestici); tabacco 100%
461708 46 17 08 Procacciatori d’affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco 100%
461709 46 17 09 Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco 100%
461822 46 18 22 Agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici 100%
461892 46 18 92 Agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e semilavorati per gioielleria e oreficeria 100%
461893 46 18 93 Agenti e rappresentanti di articoli fotografici, ottici e prodotti simili; strumenti scientifici e per laboratori di analisi 100%
461896 46 18 96 Agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria 100%
461897 46 18 97 Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari) 100%
461901 46 19 01 Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno 100%
461902 46 19 02 Procacciatori d’affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno 100%
461903 46 19 03 Mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno 100%

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