Decreto “Ristori-quater”: in vigore la proroga dei termini per dichiarazioni e versamenti e i nuovi contributi a fondo perduto per gli Agenti
Nel prospetto che segue si riporta una sintesi del decreto-legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
LE MISURE DEL DECRETO “RISTORI-QUATER” | |||||
ACCONTO IRPEF, IRES, IRAP – PROROGA del TERMINE
Art. 1 |
Mini proroga al 10 dicembre 2020 – Esercenti attività d’impresa, arte o professione del territorio nazionale
Come anticipato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con Comunicato stampa n. 269 del 27 novembre 2020 , il decreto dispone la proroga del termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi (Irpef, Ires) e dell’Irap. In particolare:
Proroga al 30 aprile 2021 con diminuzione di fatturato – Esercenti attività d’impresa, arte o professione del territorio nazionale (*) Proroga al 30 aprile 2021 – Soggetti di cui agli Allegati 1 e 2 del decreto “Ristori-bis” (*)
(*) Ripresa della riscossione Proroga al 30 aprile 2021 – Soggetti ISA (Decreto “Agosto”) Resta confermata la proroga al 30 aprile 2021 – disposta dall’art. 98 del decreto “Agosto” (D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126) – per i contribuenti ISA e quelli aderenti al regime forfetario del termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. Proroga al 30 aprile 2021 – Soggetti ISA di cui agli Allegati 1 e 2 del decreto “Ristori-bis” Resta altresì ferma la proroga al 30 aprile 2021 – disposta dall’art. 6 del decreto “Ristori-bis” (D.L. 9 novembre 2020, n. 149) – dei termini di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa, individuati dall’art. 98, comma 1 , del “decreto di agosto” (D.L. n. 104/2020 ):
Tale proroga si applica a prescindere dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi. |
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IRAP ECCEDENTE AIUTI di STATO – RESTITUZIONE – PROROGA del TERMINE
Art. 1 |
Prorogato al 30 aprile 2021 il termine, di cui all’art. 42-bis, quinto comma, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (decreto “Agosto”), per il versamento dell’Irap non versata a seguito dell’errata applicazione delle disposizioni di cui all’art. 24, terzo comma, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77, in relazione alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”. | ||||
VERSAMENTI in SCADENZA in DICEMBRE – SOSPENSIONE
Art. 2 |
Esercenti attività d’impresa, arte o professione del territorio nazionale (*)
Per gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, e che abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, sono sospesi i termini che scadono nel mese di dicembre 2020 relativi:
Avvio dell’attività successivamente al 30 novembre 2019 (*) Tale sospensione opera anche per i soggetti che hanno avviato l’attività dopo il 30 novembre 2019. Attività senza diminuzione di fatturato (*) Tale sospensione si applica anche, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione di fatturato/corrispettivi, ai soggetti:
(*) Ripresa della riscossione |
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DICHIARAZIONI dei REDDITI ed IRAP
Art. 3 |
Prorogato al 10 dicembre 2020 il termine di presentazione (in via telematica) della dichiarazione dei redditi e e della dichiarazione Irap, in scadenza il 30 novembre 2020.
La misura era stata annunciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con Comunicato stampa n. 269 del 27 novembre 2020 . |
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“ROTTAMAZIONE-TER” e “SALDO E STRALCIO” – PROROGA
Art. 4 |
Esteso dal 10 dicembre 2020 al 1° marzo 2021 il termine di versamento relativo:
Il termine del 10 dicembre 2020 era stato fissato dall’art. 68, comma 3 , del decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27). |
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CONTRIBUTI a FONDO PERDUTO
Art. 6 |
Possono accedere ai contributi a fondo perduto previsti dall’art. 1 del decreto “Ristori” (D.L. 28 ottobre 2020, n. 137) anche i soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita Iva attiva e che esercitano come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1 del presente decreto (vedi tabella riportata infra).
La platea delle attività beneficiarie dei contributi a fondo perduto viene quindi estesa a diverse categorie di agenti e rappresentanti di commercio. |
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FONDO RISTORAZIONE – CONTRIBUTI – SOGGETTI AMMESSI
Art. 21 |
Attraverso una modifica dell’art. 58, comma 2, del “decreto di agosto” (D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modifiche dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126), si prevede che possano accedere ai contributi previsti per la filiera della ristorazione le imprese con codice ATECO prevalente 56.10.11 (Ristorazione con somministrazione), 56.21.00 (Catering per eventi, banqueting), 56.29.10 (Mense), 56.29.20 (Catering continuativo) e, limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo, 55.10.00 (Alberghi), nonché con codice ATECO 55.20.52 (Attività di alloggio connesse alle aziende agricole) e 56.10.12 (Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole), per l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio. Gli ittiturismi, ai soli fini della presente procedura, indicano il codice ATECO 56.10.12. | ||||
LAVORATORI AUTONOMI – INDENNITÀ
Art. 9 |
È riconosciuta un’indennità onnicomprensiva di 1.000 euro anche ai lavoratori autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. In particolare, possono accedere alla misura i lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto in esame siano stati titolari di contratti autonomi occasionali ex art. 2222 c.c. e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del decreto in commento.
Tali soggetti, inoltre:
L’indennità sarà erogata dall’Inps previa presentazione di un’apposita richiesta entro il 15 dicembre 2020. |
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GIOCHI
Art. 5 |
Il decreto prevede che il saldo del PREU e del canone concessorio del V bimestre 2020 (settembre-ottobre) sia versato in misura pari al 20% dell’importo dovuto sulla base della raccolta di gioco del medesimo bimestre, entro il 18 dicembre 2020.
Il restante 80% potrà essere versato con rate mensili di pari importo, oltre agli interessi legali: la prima rata entro il 22 gennaio 2021 e le successive entro l’ultimo giorno di ciascun mese successivo; l’ultima rata entro il 30 giugno 2021. |
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RATEIZZAZIONI
Art. 7 |
Attraverso la riscrittura dell’art. 19, comma 1-quater, del D.P.R. n. 602/1973, si prevede tra l’altro che a seguito della presentazione della richiesta di rateazione e fino alla data dell’eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dell’eventuale decadenza dalla dilazione (di cui al precedente terzo comma):
Il pagamento della prima rata determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, oppure il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati. Per le rateizzazioni richieste entro la fine del 2021, viene aumentata a 100.000 euro la soglia per i controlli e sale da 5 a 10 il numero di rate che, se non pagate, determinano la decadenza della rateizzazione. Situazione di “obiettiva difficoltà” |
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IMU – SOGGETTI ESENTI
Art. 8 |
Le disposizioni in materia di esenzione dal versamento dell’IMU si applicano ai soggetti passivi dell’imposta municipale propria, come individuati dall’art. 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che siano anche gestori delle attività economiche indicate dalle predette disposizioni. | ||||
FIERE e CONGRESSI, TURISMO, SPETTACOLI e CULTURA – RISTORI
Art. 12 |
Stanziati 350 milioni di euro per il 2020 per i ristori delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi, tramite l’incremento del Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali con il decreto “Rilancio” (D.L. n. 34/2020 ).
Viene inoltre incrementato:
Si prevede, inoltre, che i ristori ricevuti dai fondi citati non concorrano alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rilevino ai fini del calcolo degli interessi passivi e delle spese deducibili né alla formazione del valore della produzione netta. |
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FONDO PEREQUATIVO – ISTITUZIONE
Art. 23 |
È istituito un fondo finalizzato a realizzare, nell’anno 2021, la perequazione delle misure fiscali e di ristoro concesse con i provvedimenti emergenziali adottati nell’ambito della emergenza Covid-19, da destinare ai soggetti che con i medesimi provvedimenti abbiano beneficiato di sospensione fiscali e contributive e che registrano una significativa perdita di fatturato. |
Versamenti in scadenza a: | NUOVI TERMINI DI VERSAMENTO EX DL RISTORI-QUATER | |||||||
DICEMBRE 2020 | Imprese e professionisti con ricavi/compensi 2019 | Attività ex all.2 DL 149/2020 Alberghi e agenzie viaggi | Attività ex DPCM 03.11.2020 | Ristorazione | ||||
> 50 milioni € | < 50 milioni di € senza calo fatturato | < 50 milioni di € con calo fatturato | In zona Gialla o Arancione | In zona Rossa | Zona Gialla | Zona Arancione o Rossa | ||
Iva Novembre 2020 | 16/12/2020 | 16/03/2021 | 16/12/2020 | 16/03/2021 | 16/03/2021 | 16/12/2020 | 16/03/2021 | |
Acconto Iva 2020 | 28/12/2020 | 28/12/2020 | 16/03/2021 | 16/03/2021 | 28/12/2020 | 16/03/2021 | ||
Ritenute e contributi dipendenti di Novembre 2020 | 16/12/2020 | 16/12/2020 | 16/03/2021 | 16/03/2021 | 16/12/2020 | 16/03/2021 | ||
Ritenute per qualsiasi altro compenso corrisposto a Novembre 2020: provvigioni, consulenti, locazioni brevi ecc. | 16/12/2020 |
Allegato 1
CODICE | CODICE ATECO | DESCRIZIONE | % |
461201 | 46 12 01 | Agenti e rappresentanti di carburanti, gpl, gas in bombole e simili-lubrificanti | 100% |
461403 | 46 14 03 | Agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per ufficio | 100% |
461501 | 46 15 01 | Agenti e rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche | 100% |
461503 | 46 15 03 | Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro eccetera | 100% |
461505 | 46 15 05 | Agenti e rappresentanti di mobili e oggetti di arredamento per la casa in canna, vimini, giunco, sughero, paglia-scope, spazzole, cesti e simili | 100% |
461506 | 46 15 06 | Procacciatori d’affari di mobili, articoli per la casa e ferramenta | 100% |
461507 | 46 15 07 | Mediatori in mobili, articoli per la casa e ferramenta | 100% |
461601 | 46 16 01 | Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento | 100% |
461602 | 46 16 02 | Agenti e rappresentanti di pellicce | 100% |
461603 | 46 16 03 | Agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento (incluse merceria e passamaneria) | 100% |
461604 | 46 16 04 | Agenti e rappresentanti di camicie, biancheria e maglieria intima | 100% |
461605 | 46 16 05 | Agenti e rappresentanti di calzature ed accessori | 100% |
461606 | 46 16 06 | Agenti e rappresentanti di pelletteria, valige ed articoli da viaggio | 100% |
461607 | 46 16 07 | Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e materassi | 100% |
461608 | 46 16 08 | Procacciatori d’affari di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle | 100% |
461609 | 46 16 09 | Mediatori in prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle | 100% |
461701 | 46 17 01 | Agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati | 100% |
461702 | 46 17 02 | Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche; salumi | 100% |
461703 | 46 17 03 | Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi | 100% |
461704 | 46 17 04 | Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d’oliva e di semi, margarina ed altri prodotti similari | 100% |
461705 | 46 17 05 | Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti similari | 100% |
461706 | 46 17 06 | Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi | 100% |
461707 | 46 17 07 | Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti per gli animali domestici); tabacco | 100% |
461708 | 46 17 08 | Procacciatori d’affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco | 100% |
461709 | 46 17 09 | Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco | 100% |
461822 | 46 18 22 | Agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici | 100% |
461892 | 46 18 92 | Agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e semilavorati per gioielleria e oreficeria | 100% |
461893 | 46 18 93 | Agenti e rappresentanti di articoli fotografici, ottici e prodotti simili; strumenti scientifici e per laboratori di analisi | 100% |
461896 | 46 18 96 | Agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria | 100% |
461897 | 46 18 97 | Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari) | 100% |
461901 | 46 19 01 | Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno | 100% |
461902 | 46 19 02 | Procacciatori d’affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno | 100% |
461903 | 46 19 03 | Mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno | 100% |