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Decreto “Ristori” – Aiuti alle imprese colpite dai decreti anti-Covid di ottobre

Varato il decreto “Ristori”: i nuovi aiuti per le imprese danneggiate dalle misure restrittive

Nella giornata del 27.10.2020 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il cosiddetto decreto-legge “Ristori”, che introduce una serie di misure urgenti e di aiuti a beneficio di imprese e lavoratori interessati, direttamente o indirettamente, dalle restrizioni disposte a tutela della salute dai D.P.C.M di ottobre, quali alberghi, bar, ristoranti e agenzie di viaggio.

Le imprese dei settori oggetto delle nuove restrizioni, comprese quelle con fatturato maggiore di 5 milioni di euro, riceveranno contributi a fondo perduto con la stessa procedura già utilizzata dall’Agenzia delle Entrate con riferimento ai contributi previsti dal decreto “Rilancio”.

Prevista anche l’estensione del credito d’imposta sugli affitti commerciali per i mesi di ottobre, novembre e dicembre e la cancellazione della seconda rata Imu relativa agli immobili e alle pertinenze in cui si svolgono le attività interessate dalle restrizioni.

Nel prospetto che segue si riporta una sintesi delle principali misure contenute nel provvedimento, che ora passerà all’esame di Camera e Senato per la conversione in legge.

Nel DECRETO “RISTORI” AIUTI alle IMPRESE COLPITE dai DECRETI ANTI-COVID di OTTOBRE

CONTRIBUTI a FONDO PERDUTO

Art. 1  

Soggetti ammessi

Previsto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita Iva attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO individuati nell’Allegato 1 del presente decreto (v. elenco riportato sotto), riconducibili ai settori economici che sono oggetto delle limitazioni previste dal D.P.C.M. 18 ottobre 2020 e dal D.P.C.M. 24 ottobre 2020).

Possono essere individuati, con appositi decreti, ulteriori codici ATECO riferiti a settori economici aventi diritto al contributo, rispetto a quelli riportati nell’Allegato 1 al presente decreto, a condizione che tali settori siano stati direttamente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Soggetti esclusi
Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 25 ottobre 2020 e quelli che hanno cessato la partita Iva alla data del 25 ottobre 2020.

Condizioni
Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (a tal fine rileva la data di effettuazione delle operazioni).

Il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato per i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019.

Determinazione dell’ammontare del contributo ed accreditamento

SOGGETTI

DETERMINAZIONE dell’AMMONTARE (9)

ACCREDITAMENTO

Che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del decreto “Rilancio”

Come quota del contributo già erogato ai sensi dell’art. 25 del decreto “Rilancio”

Il contributo è corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il contributo precedente.

Il comunicato stampa diffuso dal Governo a margine del Consiglio dei Ministri precisa che “è prevista l’erogazione automatica sul conto corrente, entro il 15 novembre, per chi aveva già fatto domanda in precedenza”.

Che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del decreto “Rilancio”

Come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dall’art. 25, commi 4, 5 e 6 , del decreto “Rilancio”

Il contributo è riconosciuto previa presentazione di un’apposita istanza, da presentarsi in via telematica utilizzando l’apposito modello

Per i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019 e che hanno beneficiato del contributo di cui all’art. 25 del D.L. n. 34/2020, l’ammontare del contributo è determinato applicando determinate percentuali (riportate nell’Allegato 1 al decreto) agli importi minimi di:

  • 1.000,00 euro per le persone fisiche;
  • 2.000,00 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Sanzioni e controlli
Si applicano le norme contenute nell’art. 25 del D.L. n. 34/2020.

Dovranno essere rispettati i limiti e le condizioni previste dal quadro temporaneo per gli aiuti di Stato previsto dalla Commissione Europea.

Viene contestualmente abrogato l’art. 25-bis del D.L. n. 34/2020, che riconosce contributi a fondo perduto a favore delle imprese operanti nei settori ricreativo e dell’intrattenimento, nonché dell’organizzazione di feste e cerimonie: anche tali soggetti, quindi, possono usufruire del nuovo contributo.

SOSPENSIONE PROCEDURE ESECUTIVE PRIMA CASA

Art. 4

È sospesa fino al 31 dicembre 2020, in tutto il territorio nazionale, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all’art. 555 c.p.c., avente ad oggetto l’abitazione principale del debitore: viene così modificato l’art. 54-ter del decreto “Cura Italia”.

È inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare di cui sopra effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

AGENZIE di VIAGGIO, TOUR OPERATOR

Art. 5

Viene incrementato di 400 milioni di euro per l’anno 2020 il fondo destinato – ai sensi degli articoli 182 del D.L. n. 34/2020 e 77 del D.L. n. 104/2020 – ad agenzie di viaggio e tour operator.

EDITORIA, LIBRERIE

Art. 5

Viene incrementato di 50 milioni di euro per l’anno 2020 il fondo di cui all’art. 183, comma 2 , del D.L. n. 34/2020, e destinato al sostegno delle librerie, dell’intera filiera dell’editoria, compresi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura non statali.

SETTORE ALBERGHIERO e TERMALE

Stanziati ulteriori 100 milioni di euro.

SPETTACOLI – RIMBORSO dei BIGLIETTI

Art. 5 

Viene incrementato di 100 milioni di euro per l’anno 2020 il fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo.

E’ stata estesa la possibilità di rimborsare con voucher i titoli di accesso a spettacoli e luoghi della cultura per il periodo decorrente dal 24 ottobre fino al 31 gennaio 2021 per i soli titoli relativi a spettacoli dal vivo.

 BONUS VACANZE

Art. 5

Viene esteso al periodo d’imposta 2021 il “bonus vacanze”, riconosciuto dall’art. 176 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77). Il credito è utilizzabile, entro il 30 giugno 2021, da un solo componente per nucleo familiare nella misura di 500 euro per ogni nucleo familiare; la misura del credito è di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona.

Le domande dovranno essere presentate entro il 31 dicembre 2020.

FIERE

Art. 6

Si estendono alle imprese la cui attività prevalente è l’organizzazione di fiere di rilievo internazionale, i benefici previsti per le fiere internazionali dall’art. 91 del “decreto di agosto” (D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modifiche dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126).

Possono essere concessi, per il tramite di Simest SpA, contributi a fondo perduto commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 e non coperti da utili, misure di sostegno erogate da pubbliche amministrazioni o da altre fonti di ricavo.

SETTORI AGRICOLO, PESCA e ACQUACOLTURA

Art. 7

Sono riconosciuti, in via straordinaria e urgente, nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l’anno 2020, contributi a fondo perduto a favore delle imprese operanti nelle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura.

La platea dei beneficiari e i criteri per usufruire dei benefici saranno definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente dello Stato, Regioni e province autonome, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal quadro temporaneo per gli aiuti di Stato previsto dalla Commissione Europea.

SOSTEGNO allo SPORT DILETTANTISTICO

Art. 3

Viene istituito un apposito Fondo a sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche le cui risorse verranno assegnate al Dipartimento per lo sport.

Il Fondo viene finanziato per 50 milioni di euro per il 2020 ed è destinato all’adozione di misure di sostegno e ripresa delle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive.

TAX CREDIT LOCAZIONI

Art. 8

Per le imprese dei settori la cui attività è stata sospesa per effetto del D.P.C.M. 24 ottobre 2020, indicati nella tabella di cui all’Allegato 1 al presente decreto, viene esteso ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020a prescindere dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente – il credito d’imposta per i canoni di locazione e di affitto d’azienda di cui all’art. 28 del D.L. n. 34/2020. Il relativo credito è cedibile al proprietario dell’immobile locato.

Dovranno essere rispettati i limiti e le condizioni previste dal quadro temporaneo per gli aiuti di Stato previsto dalla Commissione Europea.

IMU – SECONDA RATA

Art. 9

Fermo restando quanto previsto dall’art. 78 del “decreto di agosto” (D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modifiche dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126), per il 2020 non è dovuta la seconda rata dell’Imu relativa agli immobili e alle relative pertinenze in cui si esercitano le attività oggetto di sospensione ai sensi del D.P.C.M. 24 ottobre 2020, indicate nella tabella di cui all’Allegato 1 del presente decreto, semprechè i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Dovranno essere rispettati i limiti e le condizioni previste dal quadro temporaneo per gli aiuti di Stato previsto dalla Commissione Europea.

MODELLO 770 – RINVIO

Art. 10

Prorogato al 10 dicembre 2020 il termine di presentazione del modello 770/2020.

PROCESSO TRIBUTARIO

Art. 27

Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, ove sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti al predetto stato di emergenza ovvero altre situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto è autorizzato con decreto motivato del presidente della Commissione tributaria (provinciale o regionale), da comunicarsi almeno 5 giorni prima della data fissata per un’udienza pubblica o una camera di consiglio. In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno 2 giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione.

Nel caso in cui sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell’udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell’udienza per memorie di replica. Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini.

REDDITO di EMERGENZA

Art. 14

Prevista l’erogazione di due mensilità (novembre e dicembre 2020) del Reddito di emergenza a tutti coloro che ne avevano già diritto e a chi nel mese di settembre ha avuto un valore del reddito familiare inferiore all’importo del beneficio.

La domanda per la quota di Rem è presentata all’Inps entro il 30 novembre 2020 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

LAVORATORI dello SPETTACOLO e del TURISMO

Art. 15

Prevista una indennità di 1.000 euro per tutti i lavoratori autonomi e intermittenti dello spettacolo, del turismo, degli stabilimenti termali.

LAVORATORI del SETTORE SPORTIVO

Art. 17

Prevista un’indennità pari a 800 euro per il mese di novembre 2020, erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 124 milioni di euro per l’anno 2020, in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’art. 67, comma 1, lettera m), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, i quali, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

Ai soggetti già beneficiari per i mesi di marzo, aprile, maggio o giugno dell’indennità, per i quali permangano i requisiti, l’indennità pari a 800 euro è erogata dalla società Sport e Salute s.p.a., senza necessità di ulteriore domanda, anche per il mese di novembre 2020.

 

Codici ATECO di cui all’allegato 1 del DL Ristori %
493210 – Trasporto con taxi 100,00%
493220 – Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente 100,00%
493901 – Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano 200,00%
551000 – Alberghi 150,00%
552010 – Villaggi turistici 150,00%
552020 – Ostelli della gioventù 150,00%
552030 – Rifugi di montagna 150,00%
552040 – Colonie marine e montane 150,00%
552051 – Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence 150,00%
552052 – Attività di alloggio connesse alle aziende agricole 150,00%
553000 – Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 150,00%
559020 – Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero 150,00%
561011-Ristorazione con somministrazione 200,00%
561012-Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole 200,00%
561030-Gelaterie e pasticcerie 150,00%
561041-Gelaterie e pasticcerie ambulanti 150,00%
561042-Ristorazione ambulante 200,00%
561050-Ristorazione su treni e navi 200,00%
562100-Catering per eventi, banqueting 200,00%
563000-Bar e altri esercizi simili senza cucina 150,00%
591300 – Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 200,00%
591400-Attività di proiezione cinematografica 200,00%
749094 – Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport 200,00%
773994 – Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi 200,00%
799011 – Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento 200,00%
799019 – Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca 200,00%
799020 – Attività delle guide e degli accompagnatori turistici 200,00%
823000-0rganizzazione di convegni e fiere 200,00%
855209 – Altra formazione culturale 200,00%
900101 – Attività nel campo della recitazione 200,00%
900109 – Altre rappresentazioni artistiche 200,00%
900201 – Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli 200,00%
900209 – Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche 200,00%
900309 – Altre creazioni artistiche e letterarie 200,00%
900400-Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche 200,00%
920009 – Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo) 200,00%
931110-Gestione di stadi 200,00%
931120-Gestione di piscine 200,00%
931130-Gestione di impianti sportivi polivalenti 200,00%
931190-Gestione di altri impianti sportivi nca 200,00%
931200-Attività di club sportivi 200,00%
931300-Gestione di palestre 200,00%
931910-Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi 200,00%
931999-Altre attività sportive nca 200,00%
932100-Parchi di divertimento e parchi tematici 200,00%
932910-Discoteche, sale da ballo night-club e simili 400,00%
932930-Sale giochi e biliardi 200,00%
932990-Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca 200,00%
949920 – Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby 200,00%
949990 – Attività di altre organizzazioni associative nca 200,00%
960410-Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) 200,00%
960420-Stabilimenti termali 200,00%
960905 – Organizzazione di feste e cerimonie 200,00%

 

Di seguito le novità in materia di lavoro:

Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga. Disposizioni in materia di licenziamento. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di Cassa integrazione –
Art. 12 commi da 1 a 8 
Queste le prime indicazioni in merito alla possibilità, per i datori di lavoro, di richiedere interventi di integrazione salariale (Cigo, Aso, Cassa in deroga) per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19:

  • durata massima di 6 settimane;
  • le sei settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021;
  • le predette sei settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19;
  • periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del D.L. n. 104/2020 collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle 6 settimane;
  • le sei settimane di trattamenti sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato l’ulteriore periodo di 9 settimane di cui al D.L. n. 104/2020 ;
  • i datori di lavoro che presentano domanda per periodi di integrazione relativi alle sei settimane versano un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019, pari al 9% (per riduzioni di fatturato inferiore al 20%), 18% (senza riduzione di fatturato), 0% (per riduzioni fatturato superiori al 20%, avvio attività nel 2019 o attività sospese o chiuse a seguito di provvedimento). È necessaria autocertificazione da produrre nella domanda Inps.

Le domande di accesso ai trattamenti devono essere inoltrate all’Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.

In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’Inps, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini sono spostati al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del presente decreto, se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Blocco dei licenziamenti – Art. 12 commi da 9 a 11
Fino al 31 gennaio 2021 resta precluso l’avvio delle procedure di cui agli articoli 45 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.

Fino alla stessa data resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all’articolo 7 della medesima legge.

Le preclusioni e le sospensioni non si applicano:

  • nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile;
  • nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all’articolo 1 del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22;
  • in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
Esonero contributivo per rientro dalla Cassa integrazione – Art. 12 comma 14
In via eccezionale, al fine di fronteggiare l’emergenza da Covid-19, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro per un ulteriore periodo massimo di quattro settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.

I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale.

Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure – Art. 13 Per i datori di lavoro privati appartenenti ai settori interessati dal D.P.C.M. 24 ottobre 2020 , che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’elenco 1 del decreto qui in esame e che hanno sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020.

I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, così come sospesi, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

 

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