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Decreto Rilancio: nuovo rinvio dei versamenti di marzo, aprile e maggio, rinnovo bonus 600 euro, contributi a fondo perduto e aiuti alle imprese

 

Varato dal Governo il decreto “Rilancio”: nuovo rinvio dei versamenti di marzo, aprile e maggio, rinnovo bonus 600 euro, contributi a fondo perduto e aiuti alle imprese

Esclusi dal contributo a fondo perduto i professionisti, no rinvio imposte e contributi del 30/6

Si riporta di seguito una sintesi delle principali novità fiscali del DL 19 maggio 2020 n. 34, in vigore dal 19.05.2020.

Le PRINCIPALI MISURE FISCALI e di SOSTEGNO a FAMIGLIE, IMPRESE e PROFESSIONISTI
IRAP – ESENZIONE VERSAMENTO SALDO 2019 E PRIMO ACCONTO 2020
Art. 24
Il decreto prevede che non è dovuto dalle imprese con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni di euro e dai lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi, nel periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto, il versamento:

  • del saldo Irap dovuto per il 2019;
  • della prima rata, pari al 40 per cento, dell’acconto Irap dovuto per il 2020.

– rimane fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019;
– l’acconto per il 2020 è escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d’imposta.

L’applicazione della norma è esclusa per le banche e gli altri enti e società finanziari nonché per le imprese di assicurazione, le Amministrazioni e gli enti pubblici.

CONTRIBUTI a FONDO PERDUTO
Art. 25
Il decreto prevede la concessione di contributi a fondo perduto esentasse.

Soggetti ammessi
Soggetti titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita Iva.

Soggetti esclusi
Non possono usufruire del contributo:

  • i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza;
  • gli enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR;
  • gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bi del TUIR;
  • i soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli artt. 27 , 38 del D.L. n. 18 del 2020, ossia professionisti e cococo iscritti alla gestione separata nonchè i lavoratori dello spettacolo;
  • i lavoratori dipendenti e i professionisti iscritti alle Casse previdenziali private di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.

Condizioni
Il contributo spetta esclusivamente:

  • ai titolari di reddito agrario di cui all’art. 32 del Tuir;
  • ai soggetti con un ammontare di compensi o ricavi, relativi al periodo d’imposta 2019, non superiore a 5 milioni di euro;
  • se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 è inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2019 (diminuzione di almeno 1/3 del fatturato).

Il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, nonché per i soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.

Categorie di soggetti

IMPORTO dei RICAVI/COMPENSI MISURA del CONTRIBUTO
(calcolato sulla differenza tra fatturato/corrispettivi di aprile 2020 e fatturato/corrispettivi di aprile 2019) (2)
Non superiore a 400mila euro (1) 20 per cento
Non superiore a 1 milione di euro (1) 15 per cento
Non superiore a 5 milioni di euro 10 per cento
(1) Nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto in esame.
(2) Per i soggetti comunque in possesso dei requisiti di cui sopra, è comunque riconosciuto un contributo minimo di:

  • 1.000 euro per le persone fisiche;
  • 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Domanda
Dovrà essere presentata in via telematica all’Agenzia delle Entrate (anche attraverso intermediario abilitato), entro 60 giorni dall’avvio della procedura telematica di presentazione della stessa.

L’istanza dovrà contenere altresì un’autocertificazione antimafia.

Attuazione della norma
È affidata ad un apposito provvedimento direttoriale.

RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE PMI
Art. 26
Il decreto contiene misure finalizzate al rafforzamento patrimoniale delle Pmi. Si prevede infatti che per i conferimenti in denaro effettuati per l’aumento del capitale sociale di Spa, Sapa, Srl (anche semplificate), società cooperative, che non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo e che abbiano sede legale in Italia, spetta un credito d’imposta pari al 20 per cento.
L’investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d’imposta non può eccedere i 2 milioni di euro.A tal fine si deve trattare di società in possesso di determinati requisiti prescritti dalla norma, tra i quali (a titolo esemplificativo):

  1. ricavi relativi al periodo di imposta 2019, superiori di regola a 5 milioni di euro;
  2. riduzione dei ricavi a causa dell’emergenza Covid-19 nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente in misura non inferiore al 33 per cento;
  3. aver eseguito entro il 31 dicembre 2020 (purché successivamente all’entrata in vigore del decreto-legge in esame) un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato.

Per la società  beneficiaria del conferimento è previsto un credito d’imposta pari al 50 per cento delle perdite eccedenti il 10 per cento del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30 per cento dell’aumento di capitale.

DISTRIBUZIONE di CARBURANTI – INCENTIVI

Art. 40

Alle micro, piccole e medie imprese con sede in Italia, che gestiscono il servizio di distribuzione autostradale di carburanti, che risultavano attive e in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali alla data del 1° marzo 2020, può essere riconosciuto, nel limite complessivo di 4 milioni di euro per il 2020, un contributo commisurato ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente corrisposte nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

Tale contributo non può essere riconosciuto nei casi di gestioni dirette degli impianti di distribuzione carburanti in autostrada da parte delle società petrolifere integrate alla raffinazione e alle gestioni unitarie delle attività petrolifere e di ristorazione.

Seguirà un provvedimento attuativo.

SUPERAMMORTAMENTO – TERMINI

Art. 50

Ai fini del superammortamento, è stato prorogato dal 30 giugno 2020 al 31 dicembre 2020 il termine entro il quale è possibile effettuare la consegna del bene strumentale nuovo sul quale sarà applicata la maggiorazione.
CONTRIBUTI ANAC – ESONERO

Art. 65

Per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore del decreto “Rilancio” e fino al 31 dicembre 2020, le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento all’Anac dei contributi di cui all’art. 1, comma 65, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006).
BONUS 600 EURO – APRILE
Art. 84
Si prevede l’estensione al mese di aprile 2020 dell’indennità di 600 euro prevista dagli artt. 27 , 28 e 29 del del decreto “Cura Italia”, ossia professionisti e cococo iscritti alla gestione separata inps, artigiani e commercianti e lavoratori stagionali.
PROFESSIONISTI – INDENNITÀ 1.000 EURO
Art. 84
Il decreto riconosce per il mese di maggio 2020 una indennità di 1.000 euro a favore dei liberi professionisti:

  • titolari di partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del provvedimento;
  • iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
  • non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  • che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019.

Principio di cassa
A tal fine rileva, secondo il principio di cassa, la differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento.

Procedura

  • Professionista: presenta all’Inps la domanda, nella quale autocertifica il possesso dei requisiti richiesti.
  • Inps: comunica all’Agenzia delle Entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato l’autocertificazione.
  • Agenzia delle Entrate: comunica all’Inps l’esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul reddito.
CO.CO.CO. – INDENNITÀ 1.000 EURO
Art. 84
Ai lavoratori titolari di rapporti di cococo., iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del decreto in esame, è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 di 1.000 euro.
LAVORATORI AUTONOMI SENZA PARTITA IVA – INDENNITÀ 600 euro per i mesi di aprile e maggio
Art. 84
Il decreto prevede un’indennità mensile di 600 euro per i mesi di aprile e maggio, a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi che per effetto dell’emergenza hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.
Per quanto riguarda in particolare i lavoratori autonomi, la misura interessa i soggetti privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali di cui all’art. 2222 c.c. e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensileIncaricati alle vendite a domicilio
Rientrano nell’ambito applicativo della norma anche gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all’art. 19 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5mila euro, titolari di partita Iva attiva, iscritti alla gestione separata alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.Condizioni
I soggetti beneficiari della predetta indennità non devono essere, alla data di presentazione della domanda, in alcuna delle seguenti condizioni:

  1. titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli artt. 13 e 18 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;
  2. titolari di pensione.
BONUS 600 EURO – INDENNITÀ – TERMINI per la RICHIESTA DEL MESE DI MARZO ENTRO IL 3 GIUGNO 2020

Art. 84

Con riferimento all’indennità prevista dagli artt. 27 , 28 , 29 , 30 e 38 del decreto “Cura Italia” (ossia professionisti e cococo iscritti alla gestione separata inps, artigiani e commercianti, lavoratori stagionali, lavoratori settore agricolo, lavoratori dello spettacolo) e relativa al mese di marzo, la domanda dev’essere presentata entro il 3 giugno 2020 (cioè entro 15 giorni dall’entrata in vigore del D.L. in esame).

Decorso tale termine, si decade dal diritto.

PROFESSIONISTI – CASSE di PREVIDENZA PRIVATE – INDENNITÀ
Art. 78
Ai fini del riconoscimento anche per i mesi di aprile e maggio 2020 dell’indennità di 600 euro riconosciuta per il mese di marzo 2020 per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, i soggetti titolari della prestazione, alla data di presentazione della domanda, non devono essere:

  • titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  • titolari di pensione.

Contestualmente è stato abrogato l’art. 34 del D.L. n. 23/2020.

BONUS PROFESSIONISTI – CUMULO con l’ASSEGNO di INVALIDITÀ
Art. 75
Si prevede che le indennità di cui agli artt. 27 , 28 , 29 , 30 , 38 e 44 del D.L. n. 18/2020 siano cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

Tra le indennità previste dalla norma rientra quindi anche il bonus di 600 euro riconosciuto ai professionisti e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (art. 27 ), nonché ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago (art. 28 ).

LAVORATORI SPORTIVI
Art. 98
Soggetti interessati
È riconosciuta un’indennità di 600 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Coni, il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Coni e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’art. 67, comma 1, lettera m), del Tuir, già attivi alla data del 23 febbraio 2020.Soggetti esclusi
Non possono usufruirne i percettori di altro reddito da lavoro, del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli artt. 192021222728293038 e 44 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18.Indennità: trattamento fiscale
Non concorre alla formazione del reddito.Periodo di spettanza del bonus
Mesi di aprile e maggio 2020.Soggetto erogatore
Sport e Salute S.p.A.

Domanda
Dovrà essere presentata alla società Sport e Salute s.p.a., accompagnata da un’autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza e delle prestazioni di cui sopra.

Beneficiari per il mese di marzo dell’indennità ex art. 96, D.L. 18/2020 (“Cura Italia”)
L’indennità prevista dal presente decreto è erogata, senza necessità di ulteriore domanda, anche per i mesi di aprile e maggio 2020.

Attuazione della misura
E’ affidata ad un apposito decreto ministeriale.

Dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000 euro
Possono accedere al trattamento di integrazione salariale di cui all’art. 22 del D.L. 18/2020, per un periodo massimo di 9 settimane.

ALIQUOTE IVA e ACCISE – CLAUSOLE di SALVAGUARDIA
Art. 123
Prevista l’abrogazione dell’art. 1 , comma 718, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di Stabilità 2015) e dell’art. 1 , comma 2, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019).
Di conseguenza, le cosiddette “clausole di salvaguardia” vengono “sterilizzate” in via definitiva, con l’effetto di eliminare l’aumento delle aliquote Iva e delle accise, altrimenti previsto dal 1° gennaio 2021.
ACCISE – RITARDI
Art. 131
Relativamente all’accisa dovuta sui prodotti energetici immessi in consumo nel mese di marzo 2020, non sono previste sanzioni e indennità di mora previste per il ritardato pagamento qualora il versamento sia stato effettuato entro il 25 maggio 2020 (anziché entro la scadenza del 16 aprile).

Riferimento normativo
Art. 3, comma 4, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504.

ECOBONUS

e

SISMABONUS
Art. 119

Ecobonus

È previsto l’incremento al 110% della detrazione di cui all’art. 14 del D.L. n. 63/2013, spettante a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, con riferimento alle spese sostenute dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021. La detrazione può essere fruita in 5 rate di pari importo.

La medesima aliquota di detrazione spetta anche anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico indicati nel citato art. 14 del D.L. n. 63/2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi precedentemente indicati dalla norma.

Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’art. 14 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E), di cui all’art. 6 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l’intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Sismabonus

È prevista una detrazione pari al 110 per cento, da ripartire in cinque rate (anziché dieci) annuali di pari importo, delle spese relative a specifici interventi antisismici sugli edifici (di cui all’art. 16 , commi da 1-bis a 1-septies, del D.L. n. 63/2013), sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. In caso di cessione del corrispondente credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell’art. 15, comma 1 , lettera f-bis), Tuir, spetta nella misura del 90 per cento.

Impianti fotovoltaici

La detrazione nella misura del 110 per cento è estesa agli interventi di installazione di specifici impianti fotovoltaici e accumulatori ad essi integrati, effettuati dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021. La maggiorazione dell’aliquota di detrazione compete solo nel caso in cui i predetti interventi siano effettuati congiuntamente ad uno degli interventi precedentemente indicati. La fruizione della detrazione è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non autoconsumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale.

Installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici

È riconosciuta la detrazione del 110 per cento anche per le spese sostenute, congiuntamente con uno degli interventi precedentemente indicati, per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Soggetti beneficiari

Le agevolazioni sopra indicate si applicano:

  • alle persone fisiche – non nell’esercizio di imprese, arti o professioni – sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale;
  • ai condomini;
  • agli Istituti autonomi case popolari (IACP), nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
  • alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

La detrazione con aliquota del 110 per cento, relativamente ad interventi di eco-bonus, non spetta se le spese si riferiscono a interventi su edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale.

I beneficiari dell’agevolazione potranno cedere la detrazione di imposta ad una banca, una assicurazione o altro intermediario finanziario oppure scontare subito lo sgravio fiscale nella fattura dei fornitori che a loro volta saranno liberi di cederlo a una banca o ad altri soggetti.

ADEGUAMENTO degli AMBIENTI di LAVORO – CREDITO d’IMPOSTA
Art. 120
Il decreto introduce un credito d’imposta nella misura del 60 per cento – per un importo massimo di 80mila euro – delle spese sostenute nel 2020 per l’adeguamento degli ambienti di lavoro.

TAX CREDIT per l’ADEGUAMENTO degli AMBIENTI di LAVORO
BENEFICIARI
  • Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico purché ricompresi nell’elenco allegato al medesimo decreto (es. bar, ristoranti, alberghi)
  • Enti del Terzo Settore.
INTERVENTI AGEVOLATI Tra gli interventi agevolati rientrano i lavori necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19, compresi:

  • quelli edilizi necessari per rifacimento spogliatoi e mense, realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;
  • arredi di sicurezza;
  • quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo (es. sviluppo o acquisto di tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti).
CARATTERISTICHE Il credito d’imposta è:

  • cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti;
  • utilizzabile esclusivamente in compensazione nell’anno 2021;
  • cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.
ATTUAZIONE della MISURA Seguirà un decreto ministeriale contenente la disciplina relativa all’incentivo in esame.

 

Poiché in questa fase non possono essere identificati tutti i soggetti e tutte le categorie di investimenti necessari alla riapertura, la norma prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con quello dell’economia e delle finanze, possano essere identificati ulteriori soggetti aventi diritto e investimenti ammissibili all’agevolazione sempre rispettando il limite di spesa previsto.

DETRAZIONI FISCALI – TRASFORMAZIONE in CREDITI d’IMPOSTA – SCONTO in FATTURA
Art. 121
Per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021 per determinate tipologie di interventi edilizi, è possibile alternativamente (in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione):

  • ottenere uno sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore, il quale a sua volta recupererà l’importo sotto forma di credito d’imposta;
  • trasformare il relativo importo in credito d’imposta, con la facoltà di cederlo ad altri soggetti (comprese le banche).

Tale possibilità è riconosciuta per le seguenti tipologie di interventi:

  1. recupero del patrimonio edilizio, ex art. 16-bis), comma 1, lettere a) e b), del Tuir;
  2. efficienza energetica, ex art. 14 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modifiche dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90;
  3. adozione di misure antisismiche, ex art. 16, commi 1-bis e 1-ter , del D.L. n. 63/2013;
  4. recupero o restauro della facciata di edifici esistenti, compresa la sola pulitura e tinteggiatura esterna;
  5. installazione di impianti solari fotovoltaici;
  6. installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.
CREDITI d’IMPOSTA “ANTI COVID-19” – CESSIONE
Art. 122
Fino al 31 dicembre 2021 i soggetti aventi diritto ai crediti d’imposta introdotti per fronteggiare l’emergenza da Covid-19, potranno optare – in luogo dell’utilizzo diretto – per la loro cessione, anche parziale, ad altri soggetti (compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari).

L’attuazione della misura è demandata all’emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

VERSAMENTI – SOSPENSIONE dei TERMINI
Artt. 126 e 127
Il decreto dispone un’ulteriore proroga della sospensione dei termini di versamento prevista dal decreto “Cura Italia” e dal decreto “Liquidità”.

Si tratta in particolare dei contribuenti indicati dagli artt. 61 e 62, commi 2 e 3 , del decreto Cura Italia per i quali era stato sospeso il pagamento di ritenute, Iva e contributi dal 2 marzo al 30 aprile scorso, con ripresa dei pagamenti entro il 31 maggio 2020, appartenenti alle filiere maggiormente colpite dall’emergenza sanitaria e dalle misure di contenimento, nonché delle imprese e professionisti con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro.

A questi si aggiungono le imprese e i professionisti che, per effetto dell’art. 18 del decreto Liquidità, hanno beneficiato della sospensione dei versamenti fiscali e contributivi scadenti ad aprile e maggio, con ripresa dei versamenti entro il 30 giugno 2020. Si tratta in particolare dei contribuenti con con ricavi o compensi fino a 50 milioni che hanno subito un calo del fatturato o dei corrispettivi superiore al 33 per cento e dei soggetti con con ricavi o compensi superiori ai 50 milioni che hanno subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi superiore al 50 per cento.

I pagamenti potranno essere effettuati in unica soluzione a partire, come detto, dal 16 settembre 2020 o in quattro mensili rate di pari importo con il versamento della prima rata entro la predetta data.

Nel dettaglio, viene disposto quanto segue:

TRIBUTI/ CONTRIBUTI SOSPESI PERIODO di SOSPENSIONE ORIGINARIO RIFERIMENTO NORMATIVO SOGGETTI INTERESSATI RIPRESA della RISCOSSIONE
Ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati

Trattenute relative all’addizionale regionale e comunale

Iva

Contributi previdenziali e assistenziali

Premi per l’assicurazione obbligatoria

Mesi di aprile 2020 e maggio 2020 Art. 18 , D.L. 23/2020 Esercenti attività d’impresa, arte o professione ed enti non commerciali, aventi i requisiti di cui all’art. 18 , D.L. n. 23/2020 Entro il 16 settembre 2020 (in luogo del 30 giugno 2020) o in 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020 (in luogo di giugno 2020).
Ritenute d’acconto di cui agli artt. 25 e 25-bis, D.P.R. n. 600/1973 Non assoggettamento dei ricavi e dei compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 a tali ritenute d’acconto Art. 19 , D.L. n. 23/2020 Soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400mila euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020 È possibile versare le ritenute d’acconto, oggetto della sospensione, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 (in luogo del 31 luglio 2020) o in 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020 (in luogo del mese di luglio 2020)
Sospensione dei versamenti indicati all’art. 61 , D.L. n. 18/2020 Periodi indicati all’art. 61 , D.L. n. 18/2020 Art. 61 , D.L. n. 18/2020 Contribuenti che operano nei settori indicati all’art. 61 , D.L. n. 18/2020 Il termine è prorogato dal 31 maggio 2020 al 16 settembre 2020, con rateizzazione al massimo in 4 rate mensili a partire dal 16 settembre 2020.

Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche: il termine di ripresa della sospensione è prorogato dal 30 giugno 2020 al 16 settembre 2020, con le stesse modalità di rateizzazione.

Sospensione dei versamenti di cui all’art. 62, commi 2 e 3 , D.L. n. 18/2020 Periodi indicati all’art. 6, commi 2 e 3 , D.L. n. 18/2020 Art. 62, commi 2 e 3 , D.L. n. 18/2020; D.M. 24 febbraio 2020 Contribuenti di cui all’art. 62, commi 2 e 3 , D.L. n. 18/2020 La ripresa della riscossione passa dal 31 maggio 2020 al 16 settembre 2020, con rateazione al massimo in 4 rate mensili a decorrere dal 16 settembre 2020.

Comuni ex “Zona Rossa”

Gli adempimenti e i versamenti, relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020, sospesi nei Comuni individuati nell’allegato 1 al D.P.C.M. 1° marzo 2020, sono effettuati in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o in 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

ASSOCIAZIONI e SOCIETÀ SPORTIVE
Art. 127
Prorogato dal 31 maggio al 30 giugno 2020 il periodo di sospensione – previsto dall’art. 61, comma 5 , del D.L. n. 18/2020 – dei termini di versamento delle ritenute alla fonte operate da associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, in qualità di sostituti di imposta, nei confronti dei propri dipendenti (ai sensi degli artt. 23, 24 e 29 del D.P.R 600/1973). Nei confronti dei medesimi soggetti, per lo stesso periodo sono sospesi i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

Ripresa della riscossione
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

TAX CREDIT R&S – MEZZOGIORNO
Art. 244
Nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 200 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di Covid-19, afferenti a strutture produttive ubicate nel territorio delle stesse, è maggiorata la misura del credito d’imposta previsto dall’art. 1 , comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020) per gli investimenti in ricerca e sviluppo. In particolare, la misura è aumentata:

  • dal 12 al 25 per cento per le grandi imprese,
  • dal 12 al 35 per cento per le medie imprese e
  • dal 12 al 45 per cento per le piccole imprese.
REDDITO di EMERGENZA (REM)
Art. 82
Il decreto istituisce il Reddito di emergenza (Rem), disciplinato come segue.

I REQUISITI per l’ACCESSO al REM
BENEFICIARI Nuclei familiari (1) in possesso cumulativamente, al momento della domanda e nelle mensilità in cui il beneficio viene erogato, dei seguenti requisiti:

  • residenza in Italia; (2)
  • valore del reddito familiare, (3) nel mese di aprile, inferiore all’ammontare del beneficio;
  • valore del patrimonio mobiliare familiare (4) con riferimento al 2019 inferiore a 10mila euro; tale limite è aumentato di 5mila euro per ogni componente successivo al primo e fino a un massimo di 20mila euro. Il massimale è incrementato di 5mila euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza;
  • valore Isee inferiore a 15mila euro.
AMMONTARE 400 euro mensili, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza prevista per il reddito di cittadinanza, (5) fino a un importo massimo di 800 euro.

 

MENSILITÀ Il Rem è erogato in due quote.
DOMANDA Dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2020, utilizzando un apposito modello predisposto dall’Inps e secondo le modalità stabilite dal medesimo ente. L’istanza potrà essere presentata anche presso i Caf convenzionati con l’Inps, nonché tramite i patronati.
INCOMPATIBILITÀ Il Rem non può essere riconosciuto ai nuclei familiari in cui un componente percepisca (o abbia percepito) una delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 o 44 del D.L. 18/2020, o sia titolare di pensione (purché non di invalidità) o di un rapporto di lavoro dipendente ovvero sia percettore di reddito di cittadinanza.
ESCLUSIONI Non possono accedere al Rem i soggetti:

  • in stato detentivo, per tutta la durata della pena;
  • ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica. (6)
(1) Si fa riferimento all’art. 3 del D.P.C.M. 159/2013.
(2) Rileva la situazione del componente che presenta la domanda.
(3) Il reddito familiare comprende tutte le componenti di cui all’art. 4, comma 2, del D.P.C.M. n. 159/2013 e si riferisce ad una data mensilità secondo il principio di cassa.
(4) Si fa riferimento all’art. 5, comma 4, del D.P.C.M. n. 159/2013.
(5) Si fa riferimento all’art. 2, comma 4, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modifiche dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26.
(6) Se nel nucleo familiare beneficiario vi sono persone nelle situazioni indicate, ai fini del parametro della scala di equivalenza non si tiene conto di tali soggetti.

 

IVA – MASCHERINE e DPI
Art. 124
Si applica l’aliquota Iva del 5 per cento alle cessioni di mascherine e di altri dispositivi medici e di protezione individuale (viene in tal senso modificata la Tabella A , parte II-bis, allegata al D.P.R. 633/72).

Fino al 31 dicembre 2020, tali cessioni saranno esenti da Iva, con diritto alla detrazione dell’imposta pagata sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi afferenti dette operazioni esenti.

SANIFICAZIONE AMBIENTI di LAVORO – CREDITO d’IMPOSTA
Art. 125
Riconosciuto un credito d’imposta del 60 per cento (fino all’importo massimo di 60 mila euro per ciscun beneficiario) sulle spese – sostenute entro il 31 dicembre 2020 – di:

  • sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati nell’ambito dell’attività lavorativa;
  • acquisto di dispositivi atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire, in linea generale, la salute dei lavoratori e degli utenti (ad esempio, mascherine, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, detergenti mani e disinfettanti, termometri, termoscanner, tappeti o vaschette decontaminanti e igienizzanti, barriere e pannelli protettivi.

Possono usufruirne gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, nonché gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi riconosciuti.

ACCERTAMENTI TRIBUTARI – SOSPENSIONI
Art. 157

Gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d’imposta, di liquidazione e di rettifica e di liquidazione, relativi ad atti o imposte per i quali i termini di decadenza scadono tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020 sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.

Controlli formali e avvisi bonari
Dall’8 marzo 2020 al 31 dicembre 2020 non si procede inoltre agli invii:

  • delle comunicazioni di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (controlli formali e automatizzati);
  • delle comunicazioni di cui all’art. 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
  • degli inviti all’adempimento di cui all’art. 21-bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifiche dalla legge 30 luglio 2010 n. 122;
  • degli atti di accertamento dell’addizionale erariale della tassa automobilistica, di cui all’art. 23, comma 21, del D.L. 6 luglio 2011 n. 98;
  • degli atti di accertamento delle tasse automobilistiche, limitatamente alle regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna;
  • degli atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l’utilizzo di telefoni cellulari di cui all’art. 21, Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 641;

elaborati o emessi, anche se non sottoscritti, entro il 31 dicembre 2020.

Cartelle di pagamento
I termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento sono prorogati di un anno relativamente:

  • alle dichiarazioni presentate nel 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dagli articoli 36-bis del D.P.R. 600/73 e 54-bis del D.P.R. 633/72;
  • alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta presentate nel 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del Tuir;
  • alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale ex art. 36-ter del D.P.R. 600/73.

Interessi
Relativamente agli atti di cui sopra, notificati nel 2021, non sono dovuti gli interessi per ritardato pagamento e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell’atto stesso.

ACCERTAMENTO con ADESIONE – CUMULO dei TERMINI

Art. 158

La sospensione dei termini processuali prevista dall’art. 83, comma 2 , del decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27) è cumulabile con la sospensione del termine di impugnazione prevista dalla procedura di accertamento con adesione.

DIRITTI DOGANALI – PROROGA dei TERMINI

Art. 161

In presenza di “gravi difficoltà di carattere economico o sociale”, i pagamenti dei diritti doganali in scadenza tra il 1° maggio 2020 e il 31 luglio 2020, sono prorogati di 60 giorni, senza applicazione di sanzioni ed interessi. A tal fine l’interessato deve presentare un’apposita istanza.

La regola si applica tuttavia solo se il titolare del conto di debito rientra tra i soggetti di cui all’art. 61, comma 2 , lettera o), del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 (decreto “Cura Italia”), o di cui all’art. 18, commi 1 e 3, del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (decreto “Liquidità”).

AFFITTI – CREDITO d’IMPOSTA
Art. 28

Prevista l’istituzione di un credito d’imposta del 60 per cento del canone mensile di locazione, di leasing o di concessione di immobili adibiti ad uso non abitativo, destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

Soggetti ammessi
Possono usufruirne i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente. Condizione necessaria per fruire del credito d’imposta è che i soggetti locatari, se esercenti un’attività economica, abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

Affitto di azienda

In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale di attività di lavoro autonomo, il credito d’imposta spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni.

Strutture alberghiere
Il credito d’imposta spetta alle strutture alberghiere e agrituristiche indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente.

Enti no profit

Il credito d’imposta spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.

Calcolo del credito d’imposta

Il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno.

Utilizzo del credito d’imposta
Esclusivamente in compensazione successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni. Il credito può inoltre essere ceduto al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap.

Seguirà un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Incumulabilità

Il credito d’imposta di cui al presente articolo non è cumulabile con il credito d’imposta di cui all’art. 65 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in relazione alle medesime spese sostenute.

 

PMI INNOVATIVE – START UP INNOVATIVE
Art. 38
Il decreto prevede disposizioni finalizzate a rafforzare il sostegno pubblico alla nascita e allo sviluppo delle start up innovative attraverso:

  • la misura “Smart&Start Italia”, istituita dal D.M. 24 settembre 2014 poi modificato con D.M. 30 agosto 2019
  • l’attivazione di una nuova linea di intervento, da affiancare alla misura Smart&Start, volta a facilitare l’incontro tra start up innovative e sistema degli incubatori, acceleratori, università, innovation hub ecc. attraverso un contributo a fondo perduto per l’acquisizione dei servizi prestati da tali soggetti;
  • il rafforzamento patrimoniale della start up innovative, incentivando, in una fase successiva al percorso di incubazione/accelerazione anche l’investimento nelle start up da parte di investitori qualificati (misura “Smart Money”).
    La concessione dei predetti contributi, da corrispondere ai sensi del regolamento generale “de minimis” (reg. UE n. 1407/2013), sarà disciplinata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge;
  • l’incremento della dotazione del «Fondo di sostegno al venture capital», istituito ai sensi dell’art. 1, comma 209, della legge n. 145/2018, cui sono assegnate risorse aggiuntive pari a 200 milioni per l’anno 2020.
RESTO Al SUD – MISURE di SOSTEGNO al FABBISOGNO di CAPITALE CIRCOLANTE
Art. 245
Ad integrazione degli incentivi già previsti dalla misura “Resto al Sud” (di cui al D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modifiche dalla Legge 3 agosto 2017, n. 123), il decreto prevede la concessione di un contributo a copertura del fabbisogno di capitale circolante, nella misura massima di 40mila euro, da erogarsi soltanto a seguito del completamento dei programmi di spesa già agevolati e a condizione che siano stati rispettati tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dal regime di aiuto.

Misura del contributo
Tale contributo è previsto nelle seguenti misure:

  • 15mila euro per le attività di lavoro autonomo e libero-professionali esercitate in forma individuale;
  • 10mila euro per ciascun socio dell’impresa beneficiaria delle agevolazioni di cui al richiamato D.L. 91/2017, fino ad un importo massimo di 40mila euro.

Adempimenti
Per accedere al contributo, i liberi professionisti, le ditte individuali e le società (comprese le cooperative) beneficiari delle agevolazioni “Resto al Sud” devono:

  • aver completato il programma di spesa finanziato dalla citata misura agevolativa;
  • essere in possesso dei requisiti attestanti il corretto utilizzo delle agevolazioni e non trovarsi quindi in una delle condizioni di cui all’art. 13, comma 1, del D.M. 9 novembre 2017, n. 174;
  • avere adempiuto, al momento della domanda, agli oneri di restituzione delle rate del finanziamento bancario di cui all’art. 7, comma 3, lettera b), del medesimo decreto.
REGISTRI IVA PRECOMPILATI – RINVIO
Art. 142
Rinviato alle operazioni Iva effettuate dal 1° gennaio 2021, l’avvio sperimentale del processo di predisposizione delle bozze dei registri Iva e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva da parte dell’Agenzia delle Entrate (art. 4, comma 1, D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127).
RIMBORSI FISCALI – SEMPLIFICAZIONI
Art. 145
Nei confronti di tutti i contribuenti i rimborsi potranno essere effettuati senza applicare la procedura di compensazione di cui dall’art. 28-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
CONTRIBUTO UNIFICATO
Art. 135
Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini previsti:

  • per il computo delle sanzioni dovute per il ritardato versamento totale o parziale del contributo unificato (di cui all’art. 16 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115);
  • dall’art. 248 del D.P.R. 115/2002, relativamente all’invito al pagamento del contributo unificato.
CORRISPETTIVI – MEMORIZZAZIONE e TRASMISSIONE TELEMATICA – SANZIONI
Art. 140
Il decreto-legge in commento dispone l’inapplicabilità fino al 1° gennaio 2021 delle sanzioni di cui all’art. 2, comma 6, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, nei confronti degli operatori che non sono in grado di dotarsi entro il 1° luglio 2020 di un registratore telematico o di utilizzare la procedura web messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Adempimenti
Tali soggetti restano comunque obbligati ad emettere scontrini o ricevute fiscali, registrare i corrispettivi ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 633/72 e trasmettere telematicamente con cadenza mensile all’Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri ai sensi del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 4 luglio 2019, n. 236086.

SISTEMA TESSERA SANITARIA
Art. 140
Slitta al 1° gennaio 2021 il termine entro il quale dovrà essere effettuato l’adeguamento dei registratori telematici ai fini della trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri esclusivamente al Sistema tessera sanitaria (art. 2, comma 6-quater, D.Lgs. 127/2015).
LOTTERIA dei CORRISPETTIVI
Art. 141
Slitta dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021 l’avvio della lotteria dei corrispettivi (art. 1, comma 540, Legge 11 dicembre 2016, n. 232 – legge di Stabilità 2017).
RISCOSSIONE – TERMINI – “ROTTAMAZIONE-TER” – “SALDO E STRALCIO”
Art. 154
Attraverso alcune modifiche all’art. 68 del decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27), si dispone:

  • il differimento dal 31 maggio al 31 agosto 2020 del termine finale della sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione;
  • che, per i piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, il debitore decada dalle rateazioni accordate in caso di mancato pagamento di 10 rate (e non più 5), anche non consecutive;
  • che il versamento di tutte le rate della “rottamazione-ter” e c.d. “saldo e stralcio” in scadenza nel 2020 possa essere effettuato entro il 10 dicembre 2020 (a tale termine non si applica peraltro la “tolleranza” di 5 giorni di cui all’art. 3, comma 14-bis , del D.L. 119/2018);
  • l’eliminazione della preclusione alla possibilità di chiedere la dilazione del pagamento dei debiti inseriti nelle dichiarazioni di adesione alle definizioni agevolate per i quali il richiedente non abbia poi provveduto al pagamento di quanto dovuto.
ATTI della P.A. – VALIDITÀ
Art. 81
Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (art. 103, comma 2, D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27), ad eccezione del documento unico di regolarità contributiva, che conserva validità sino al 15 giugno 2020.

La disposizione si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

TERRENI e PARTECIPAZIONI – RIVALUTAZIONE
Art. 137
Per le persone fisiche e le società semplici la possibilità di procedere alla rivalutazione del valore delle partecipazioni non negoziate e dei terreni (sia agricoli che edificabili) è stata estesa ai beni posseduti al 1° luglio 2020 (l’ultima proroga era stata disposta dalla legge di Bilancio 2020 – Legge 27 dicembre 2020, n. 160 ). In tal caso l’imposta sostitutiva è dovuta nella misura dell’11 per cento:

  • per le partecipazioni che, alla data del 1° luglio 2020, risultano qualificate ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. c), del Tuir, e per le partecipazioni non qualificate;
  • per i terreni edificabili e con destinazione agricola.

Imposta sostitutiva
Può essere rateizzata fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dal 30 settembre 2020; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente.

Perizia
La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il 30 settembre 2020.

TARI, IMU – DELIBERE
Art. 138

I termini per l’approvazione delle delibere in materia di Tari e Imu vengono uniformati al 31 luglio 2020.

SETTORE TURISTICO – IMU
Art. 177
Prevista l’esenzione dalla prima rata Imu, in scadenza al 16 giugno 2020, per gli immobili:

  • adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonchè gli immobili degli stabilimenti termali;
  • rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e gli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività.
IMPRESE di PUBBLICO ESERCIZIO – TOSAP SOSPENSIONE
Art. 181
Il decreto prevede l’esonero dal 1° gennaio 2020 al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all’art. 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, per le imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico.

La norma dispone inoltre che fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all’ufficio competente dell’Ente locale, allegando la sola planimetria in deroga al D.P.R. n. 160/2010 (Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive). Non è dovuta l’imposta di bollo di cui al decreto del D.P.R. n. 642/1972.

FATTURE ELETTRONICHE – IMPOSTA di BOLLO
Art. 143
L’art. 12-novies del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, aveva introdotto una procedura di integrazione da parte dell’Agenzia delle Entrate dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio (SdI) che non recano l’annotazione di assolvimento dell’imposta. Ora il decreto dispone la proroga dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2021 dell’applicazione di tale norma.
COMPENSAZIONE con l’F24 – NUOVO LIMITE a 1 milione di euro
Art. 147
Ai sensi dell’art. 34, comma 1, primo periodo, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001), a decorrere dal 1° gennaio 2001 il limite massimo dei crediti d’imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in 516 mila euro per ciascun anno solare; dal 2014, tale limite è stato elevato a 700mila euro dall’art. 9, comma 2, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35. Ora, il decreto in esame dispone che a decorrere dal 2020 il predetto limite è elevato da 700mila a 1 milione di euro.
CONTENZIOSO – ISTITUTI DEFLATTIVI – TERMINI
Art. 149

Prorogati dal 9 marzo al 16 settembre 2020 i termini di versamento della prima o unica rata relativa alle adesioni sottoscritte, dei versamenti relativi alle mediazioni, alle conciliazioni, al recupero dei crediti di imposta e agli avvisi di liquidazione per i quali non è applicabile l’art. 15 del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218. Tale proroga si applica con riferimento agli atti citati, i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

RICORSI in CTP – TERMINI
Art. 149

Prorogato al 16 settembre 2020 il termine finale per la notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni tributarie per gli atti definibili ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

La proroga si applica anche alle somme dovute per le rate relative all’acquiescenza, adesione, mediazione, conciliazione e a quelle relative agli istituti definitori previsti agli articoli 126 e 7 del D.L. 119/2018, scadenti tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020. I versamenti prorogati devono essere effettuati, senza sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, a decorrere da settembre 2020, mediante rateazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo.

TAX CREDIT VACANZE
Art. 176
Per il periodo d’imposta 2020 è riconosciuto un credito a favore dei nuclei familiari con Isee in corso di validità non superiore a 40mila euro, da utilizzare per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico-ricettive. In particolare:

  • il credito è utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, da un solo componente per nucleo familiare nella misura di 500 euro per ogni nucleo familiare; la misura del credito è di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona;
  • Il credito è fruibile nella misura del 80 per cento in forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori presso i quali la spesa è stata sostenuta, e per il 20 per cento in forma di detrazione fiscale in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell’avente diritto;
  • lo sconto è rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, con facoltà di cessione ai propri fornitori di beni e servizi ovvero ad altri soggetti privati, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari;
  • le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione e in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico-ricettiva, oppure da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast;
  • il corrispettivo totale dev’essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale, con l’indicazione del codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;
  • il pagamento del servizio dev’essere corrisposto senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

Attuazione della misura
Seguirà un provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate, con il quale saranno emanate le disposizioni attuative dell’agevolazione in commento.

PIGNORAMENTI su STIPENDI e PENSIONI – SOSPENSIONI
Art. 152
Fino al 31 agosto 2020 sono sospesi i pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto-legge in esame dall’agente della riscossione e dai soggetti iscritti all’albo previsto dall’art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza. Fino alla stessa data del 31 agosto 2020, inoltre, tali somme non saranno sottoposte al vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le renderà fruibili al debitore esecutato, anche in presenza di assegnazione già disposta con provvedimento del giudice dell’esecuzione.
TAX CREDIT PUBBLICITA’
Art. 186
Per il solo 2020, è previsto l’innalzamento dal 30 al 50 per cento dell’importo massimo dell’investimento ammesso al credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari di cui all’art. 57-bis del D.L. 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modifiche dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96 (successivamente modificato dall’art. 98 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27).
BONUS EDICOLE
Art. 189
E’ riconosciuto a favore delle edicole un contributo (esentasse) una tantum fino a 500 euro, entro il limite di 7 milioni di euro per il 2020; per poterne fruire occorre presentare un’istanza al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.
CREDITO d’IMPOSTA per i SERVIZI DIGITALI
Art. 190
Per il 2020, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione, che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato, è riconosciuto un credito d’imposta del 30 per cento della spesa effettiva sostenuta nel 2019 per l’acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale, e per information technology di gestione della connettività.

Ai fini dell’individuazione del momento di sostenimento della spesa, rileva l’art. 109 del Tuir.

VERIFICHE ex ART. 48-BIS, D.P.R. 602/73 – SOSPENSIONE
Art. 153
Nel periodo di sospensione di cui all’art. 68, commi 1 e 2-bis, del D.L. 18/2020, non si applica l’art. 48-bis del D.P.R. 602/1973; di conseguenza, il debitore potrà ricevere il pagamento delle somme di cui è creditore nei confronti delle P.A. anche nel caso in cui sia inadempiente, per un importo pari almeno a 5mila euro, all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di uno o più di cartelle di pagamento. La norma si applica anche alle verifiche già effettuate alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, per le quali l’agente della riscossione non abbia notificato l’ordine di versamento previsto dall’art. 72-bis del D.P.R. 602/1973.
LICENZE, AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE – NOTIFICHE
Art. 151
Slitta al 31 gennaio 2021 la fine del periodo di sospensione dei termini di cui all’art. 12 del D.lgs. 18.12.1997, n. 471, per la notifica e l’esecuzione degli atti di sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività o dell’attività medesima e i provvedimenti di sospensione dell’iscrizione ad albi o ordini professionali a carico dei soggetti ai quali sono state contestate più violazioni degli obblighi di emissione di scontrini, ricevute fiscali, certificazione dei corrispettivi o degli obblighi di regolarizzazione di acquisto di mezzi tecnici per le telecomunicazioni.
CONTROLLI ex ARTT. 36-BIS e 36-TER, D.P.R. 600/73 e 54-BIS, D.P.R. 633/72
Art. 144
Il provvedimento in esame dispone che:

  • i versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 23 e 3-bis del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il giorno antecedente l’entrata in vigore del decreto in commento, siano considerati tempestivi se effettuati entro il 16 settembre 2020;
  • i versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 23 e 3-bis del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza nel periodo compreso tra l’entrata in vigore del decreto stesso e il 31 maggio 2020, possano essere effettuati entro il 16 settembre 2020, senza ulteriori sanzioni e interessi;
  • i versamenti di cui sopra possano essere effettuati anche in 4 rate mensili di pari importo entro il 16 di ogni mese a decorrere da settembre 2020.
IVAFE
Art. 134
Sui conti correnti e i libretti di risparmio dei soggetti diversi dalle persone fisiche, l’Ivafe (Imposta sul valore dei prodotti finanziari detenuti all’estero) si applicherà nella misura di 100 euro su base annua: si tratta quindi della stessa misura prevista per l’imposta di bollo; per i soggetti diversi dalle persone fisiche, invece, la misura massima del tributo è pari a 14mila euro.

Riferimento normativo
Si prevede infatti la modifica dell’art. 19, comma 20, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modifiche dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Manovra 2020
Si ricorda che per effetto dell’art. 1, commi 710 e 711, della legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 219, n. 160) è stato modificato l’ambito soggettivo di applicazione dell’Ivafe. Ora, infatti, sono tenuti al versamento anche i soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di monitoraggio di cui all’art. 4, comma 1, del D.L. 167/1990, residenti in Italia. A decorrere dal 2020, quindi, sono soggetti al tributo:

  • le persone fisiche;
  • gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate residenti che detengono attività finanziarie all’estero.
MOD. 730 – AMPLIAMENTO PLATEA dei CONTRIBUENTI
Art. 159
Con riferimento al periodo d’imposta 2019, viene ampliata la platea dei contribuenti che possono presentare il modello 730 dipendenti senza sostituto d’imposta – e la relativa scheda ai fini della destinazione del 5 e 8 per mille – ai sensi dell’ del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, anche in presenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio. Ciò al fine di superare le difficoltà che potrebbero verificarsi  nell’effettuazione delle operazioni di conguaglio da assistenza fiscale per l’insufficienza dell’ammontare complessivo delle ritenute operate dal sostituto d’imposta.

Se dal 730 presentato emerge un debito, il pagamento è effettuato direttamente dal contribuente o dal soggetto che presta l’assistenza fiscale tramite il modello F24. Se invece emerge un credito, il rimborso è eseguito dall’Amministrazione finanziaria, sulla base del risultato finale della dichiarazione, successivamente al termine di scadenza previsto per la presentazione del modello 730 (30 settembre 2020).

 

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