Decreto PNRR-2 in Gazzetta, al via i nuovi obblighi di fatturazione elettronica per i forfettari e le sanzioni POS

Premessa

L’esecutivo continua a puntare sul fisco elettronico e sugli strumenti di moneta elettronica per la lotta all’evasione. Anche il cd. decreto PNRR-2 (D.L. 30 aprile 2022 n. 36 ) non si discosta da questo indirizzo, andando ad introdurre nuovi obblighi di emissione delle fatture in esclusiva modalità elettronica e anticipando le sanzioni applicabili in caso di mancata accettazione di pagamenti con carte di debito/credito.

Andiamo nel seguito ad esaminare il calendario delle novità. msd stromectol 3 mg

Fattura elettronica per forfetari e contribuenti in regime di vantaggio

L’art. 18 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36 dispone la soppressione di una parte dell’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati.

Ad essere cancellati sono gli esoneri attualmente in vigore con riferimento agli obblighi del cd. “fisco elettronico” a favore dei soggetti:

Gli esoneri sono cancellati con un calendario differenziato a seconda della “dimensione” del contribuente, valutata in base ai ricavi o compensi percepiti nell’anno precedente, ragguagliati ad anno.

Ricavi compensi anno precedente (ragguagliati ad anno)

Decorrenza obbligo fatturazione elettronica

Oltre a 25mila euro

1° luglio 2022

Fino a 25 mila euro

1° gennaio 2024

Per determinare pertanto i nuovi obbligati alla e-fattura dal 1° luglio 2022 sarà indispensabile quantificare l’ammontare dei ricavi o compensi dell’anno 2021, tenendo in opportuna considerazione il ragguaglio a periodo per i soggetti che hanno iniziato l’attività nel corso del 2021.

Il venire meno degli esoneri in materia di e-fattura comporterà che i soggetti “nuovi obbligati” verranno attratti in toto nel mondo del “fisco elettronico”, comportando non solo l’obbligo di emettere fattura tramite Sistema di Interscambio, ma anche di ottemperare ad una serie di adempimenti collaterali:

– ricezione delle fatture passive tramite Sistema di Interscambio (si consiglia di sottoscrivere l’accordo di servizio AdE per la Consultazione, e di registrare il canale di ricezione preferenziale in piattaforma Fatture e Corrispettivi);
– conservazione elettronica delle fatture emesse e ricevute a norma CAD (si consiglia di sottoscrivere l’accordo di servizio AdE per la Conservazione).

Inoltre, all’atto del passaggio dalla modalità analogica alla modalità elettronica, anche l’assolvimento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture dovrà avvenire in elettronico, con versamento a cadenza trimestrale.

Regime sanzionatorio

Per quanto riguarda i termini di emissione – ovvero di invio dei files xml al Sistema di Interscambio – delle fatture elettroniche da parte dei soggetti aderenti al regime di vantaggio o al regime forfetario, valgono i termini ordinari, ovvero:

La tardiva emissione di una fattura non soggetta ad IVA, da parte di un soggetto che applica il regime forfetario o di vantaggio, è punita con la sanzione di cui all’art. 6, comma 2 del D.Lgs. n. 471/1997, secondo cui «2. Il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore aggiunto o soggette all’inversione contabile di cui agli artt. how often can humans take ivermectin  17 e 74, commi settimo e ottavo, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è punito con sanzione amministrativa compresa tra il cinque ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati. Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000».

Tuttavia, per espressa previsione dell’art. 18 del D.L. n. 36/2022, è previsto un periodo di tolleranza: per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022, le sanzioni non si applicano  ai  soggetti ai quali l’obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, a condizione che la fattura venga emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Sanzioni per mancata accettazione pos e nuovi controlli

Il già menzionato art. 18 del D.L. n. 36/2022 introduce due ulteriori, importanti, novità:

Con riferimento al primo punto, il riferimento è alle sanzioni di cui all’art. 15, comma 4-bis, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in vigore dal 30 giugno 2022.

Laddove un soggetto che effettua attività di:

– vendita di prodotti;
– prestazioni di servizi, anche professionali

rifiuti di accettare un pagamento attraverso carte di debito/credito, si renderà dovuta una sanzione fissa pari a 30 euro, cui si aggiunge il 4% del valore della transazione per la quale è stato rifiutato il pagamento elettronico.

Quanto sopra, salvo che ricorra il caso di oggettiva impossibilità tecnica (es. how much ivermectin do i give a dog with the mange terminale POS fuori uso o assenza di connessione internet).

Per questo tipo di violazione la norma espressamente esclude la possibilità di procedere al pagamento in misura ridotta (ovvero, entro 60 giorni, per un terzo del massimo della sanzione, oppure, se più favorevole, il doppio della sanzione minima edittale oltre le spese di procedimento).

Quanto al secondo punto, viene disposto che le banche e le società che gestiscono moneta elettronica trasmetteranno giornalmente i totali di tutte le movimentazioni (incassi) effettuati in moneta elettronica, così che l’Agenzia delle Entrate sarà in grado di incrociare tali incassi con i dati dei corrispettivi elettronici.