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Decreto Liquidita’: ulteriori sospensioni dei versamenti fiscali e prestiti garantiti per le imprese

Approvato dal Governo il “Decreto liquidità”: ulteriori sospensioni dei versamenti fiscali e prestiti garantiti per le imprese

Nei prospetti che seguono si riporta una sintesi del provvedimento, predisposta sulla base del testo all’esame del Consiglio dei Ministri, in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

MISURE FISCALI

VERSAMENTI TRIBUTARI – SOSPENSIONI

SOGGETTI con FATTURATO FINO a 50 MILIONI (1) (2)

Tributi sospesi
In presenza delle condizioni indicate sotto, per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro, sono sospesi – per i mesi di aprile e maggio 2020 – i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:

  • alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato (di cui agli artt. 2324, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600), e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i medesimi soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
  • all’Iva;
  • ai contributi previdenziali e assistenziali;
  • ai premi per l’assicurazione obbligatoria.

Condizioni
la norma si applica agli esercenti attività d’impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia;

  • il limite di ricavi o compensi (50 milioni) si riferisce al periodo d’imposta 2019;
  • la sospensione dei termini è limitata ai soggetti che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019.

Ripresa della riscossione
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

* * *

SOGGETTI con FATTURATO SUPERIORE a 50 MILIONI (1) (2)

Tributi sospesi
In presenza delle condizioni indicate sotto, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro, sono sospesi – per i mesi di aprile e maggio 2020 – i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:

  • alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato (di cui agli artt. 2324, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600), e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i medesimi soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
  • all’Iva;
  • ai contributi previdenziali e assistenziali;
  • ai premi per l’assicurazione obbligatoria.

Condizioni

  • la norma si applica agli esercenti attività d’impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia;
  • il limite di ricavi o compensi (50 milioni) si riferisce al periodo d’imposta 2019;
  • la sospensione dei termini è limitata ai soggetti che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019..

Ripresa della riscossione
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e interessi:

  • in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020

oppure

  • mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

(1) La sospensione opera anche per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia e che hanno intrapreso l’attività dopo il 31 marzo 2019.
(2) Qualora il contribuente non rientri nei parametri richiesti per fruire della sospensione di cui sopra, resta ferma la sospensione fino al 30 aprile 2020 – con ripresa in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 oppure in massimo 5 rate mensili a partire dal mese di maggio 2020 – dei versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria (sulla base di quanto dispone il decreto “Cura Italia” – D.L. 17 marzo 2020, n. 18).

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, che hanno subito rispettivamente una diminuzione dei ricavi e dei compensi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020, rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta, e nel mese di aprile 2020, rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta, la sospensione del versamento IVA per i mesi di aprile e maggio si applica a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d’imposta precedente.

RITENUTE sui REDDITI di LAVORO AUTONOMO e sulle PROVVIGIONI – PROROGA della SOSPENSIONE

Per i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia, con ricavi o compensi non superiori a 400mila euro nel periodo d’imposta 2019, i ricavi e compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 (e non più 31 marzo 2020) non sono assoggettati alle ritenute d’acconto sui redditi di lavoro autonomo e alle ritenute d’acconto sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, di cui agli artt. 25 e 25-bis del D.P.R. n. 600/1973, semprechè nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. Viene così modificato l’art. 62, comma 7, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (decreto “Cura Italia”).

Ripresa della riscossione
Dovrà essere effettuata in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020 (in luogo del 31 maggio 2020) o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020 (in luogo di maggio 2020), senza applicazione di sanzioni e interessi.

ACCONTO di GIUGNO – SANZIONI

Non si applicano sanzioni ed interessi qualora l’importo versato nell’acconto di giugno di Irpef, Ires ed Irap non sia inferiore all’80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso. In tal modo la norma favorisce la possibilità di determinare l’acconto sulla base del metodo previsionale anziché di quello storico.

La norma si applica esclusivamente agli acconti dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

VERSAMENTI in SCADENZA il 20 MARZO – RIMESSIONE in TERMINI

Si considerano effettuati regolarmente i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni con scadenza il 16 marzo 2020, prorogati al 20 marzo 2020 (per effetto dell’art. 60 del D.L. n. 18/2020) se effettuati entro il 16 aprile 2020. In tal caso non si applicano sanzioni e interessi.

CERTIFICAZIONI UNICHE – CONSEGNA

Per il 2020, slitta al 30 aprile il termine entro il quale i sostituti d’imposta devono consegnare agli interessati le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo (tale termine è previsto dall’art. 4, comma 6-quater, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322).

CERTIFICAZIONI UNICHE – SANZIONI

Per il 2020, non si applicano le sanzioni previste per la tardiva trasmissione delle certificazioni uniche dall’art. 4, comma 6-quinquies, del D.P.R. n. 322/1998, qualora le certificazioni siano trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile 2020.

Le certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata, possono comunque essere trasmesse entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’impost.

APPALTI – CERTIFICATI

Si prevede che conservano la loro validità fino al 30 giugno 2020 i certificati previsti – in materia di appalti – dall’art. 17- bis, comma 5, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, qualora siano stati emessi dall’Agenzia delle Entrate entro il 29 febbraio 2020.

AGEVOLAZIONI “PRIMA CASA” – TERMINI

Ai fini del riconoscimento delle agevolazioni “prima casa”, sono sospesi dal 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 i termini:

1. di cui alla nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, cioè:

  • il periodo di 18 mesi dall’acquisto della prima casa, entro cui trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l’abitazione;
  • il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha ceduto l’immobile acquistato con i benefici prima casa deve procedere all’acquisto di altro immobile da destinare a propria abitazione principale;
  • il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale deve procedere alla vendita dell’abitazione ancora in suo possesso;

2. di cui all’art. 7 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Finanziaria 1999), per il riacquisto della prima casa.

MODELLO 730 – ADEMPIMENTI

Relativamente al periodo d’imposta 2019, Caf e professionisti abilitati possano gestire “a distanza” l’attività di assistenza fiscale o di assistenza per la predisposizione del 730 con modalità telematiche acquisendo la delega sottoscritta dal contribuente. In particolare, si prevede che fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria:

  • i titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (di cui all’art. 34, comma 4, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241) potranno trasmettere in via telematica ai Caf e ai professionisti abilitati la copia per immagine della delega all’accesso alla dichiarazione precompilata sottoscritta e la copia della documentazione necessaria, unitamente alla copia del documento di identità;
  • in caso di necessità (ad esempio, mancanza di stampanti o scanner), in luogo della sottoscrizione della delega, il contribuente potrà fornire al Caf o al professionista abilitato un’apposita autorizzazione tramite strumenti elettronici volti ad assicurarne la provenienza (ad esempio, video o mail accompagnata da una foto).

Le predette modalità sono consentite anche per la presentazione, in via telematica, di dichiarazioni, modelli e domande di accesso o fruizione di prestazioni all’Inps.

Una volta cessata l’attuale situazione emergenziale, tali adempimenti dovranno essere regolarizzati attraverso la consegna delle deleghe e della relativa documentazione.

FATTURE ELETTRONICHE – IMPOSTA di BOLLO

  1. Qualora l’ammontare dell’imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse nel I trimestre solare dell’anno sia di importo inferiore a 250 euro (ma l’importo complessivo dell’imposta dovuta per il primo e secondo trimestre è superiore a 250 euro), il versamento può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa alle fatture emesse nel II trimestre dell’anno.
  2. Se, considerando anche l’imposta dovuta per le fatture emesse nel II trimestre dell’anno, l’importo complessivo da versare è inferiore a 250 euro, il versamento dell’imposta relativa al I e II trimestre dell’anno può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell’imposta dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nel III trimestre dell’anno di riferimento.
  3. Restano ferme le ordinarie scadenze per i versamenti dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel III e IV trimestre solare dell’anno (art. 17, comma 1-bis, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modifiche dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157).

UTILI DISTRIBUTI a SOCIETÀ SEMPLICI

Attraverso alcune modifiche apportate all’art. 32-quater del D.L. n. 124/2019 in materia di utili distribuiti a società semplici, il decreto-legge in esame prevede quanto segue:

  • nell’ambito di applicazione della disciplina sono ricompresi gli utili di fonte estera, con esclusione di quelli provenienti da Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati sui quali continuano ad applicarsi le disposizioni previste dal Tuir;
  • vengono chiarite le modalità di applicazione della ritenuta e dell’imposta sostitutiva previste per gli utili percepiti dalla società semplice per la quota riferibile a soci persone fisiche della medesima società;
  • viene disciplinato il regime fiscale degli utili percepiti dalla società semplice per la quota riferibile ai soci enti non commerciali e ai soci non residenti della società semplice;
  • viene previsto un regime transitorio per gli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, la cui distribuzione è deliberata entro il 31 dicembre 2022. A tali utili si applica il regime fiscale previgente alle modifiche apportate dalla legge di bilancio per il 2018.

Efficacia delle nuove norme
Le modifiche apportate dal decreto-legge in esame si applicano ai dividendi percepiti a partire dal 1° gennaio 2020; tuttavia, alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni in soggetti Iresa, formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, deliberato entro il 31 dicembre 2022, continua ad applicarsi la disciplina previgente a quella prevista dall’art. 1, commi da 999 a 1006, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018).

GIUDIZI CIVILI, PENALI, TRIBUTARI – SOSPENSIONE

Prorogato dal 15 aprile all’11 maggio 2020 il termine concernente il rinvio d’ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, nonché la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali (indagini preliminari, adozione di provvedimenti giudiziari e deposito della loro motivazione, proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali).

Sono sospesi, per la stessa durata, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie.

PROCESSO TRIBUTARIO – NOTIFICA ATTI

Viene introdotto l’obbligo per gli enti impositori, gli agenti della riscossione e i soggetti iscritti nell’albo di cui all’art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nonché le parti assistite da un difensore abilitato che si sono costituite in giudizio con modalità analogiche, di notificare e depositare gli atti successivi, nonché i provvedimenti giurisdizionali, esclusivamente con modalità telematiche (ai sensi del D.M. 23 dicembre 2013, n. 163).

CONTRIBUTO UNIFICATO – SANZIONI – PROCEDURA

Gli Uffici giudiziari potranno notificare gli atti sanzionatori derivanti da omesso o parziale pagamento del contributo unificato tramite pec nel domicilio eletto o, in mancanza di tale indicazione, mediante il deposito presso l’ufficio di Segreteria delle Commissioni tributarie o la cancelleria competente (art. 16, comma 1-ter , D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115).

SANIFICAZIONE AMBIENTI di LAVORO – CREDITO d’IMPOSTA

L’art. 64 del D.L. n. 18/2020 aveva introdotto un credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro. Ora, il decreto-legge in esame estende l’ambito applicativo dell’agevolazione, includendo anche le spese relative:

  • all’acquisto di dispositivi di protezione individuale (come mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari);
  • all’acquisto e all’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (come ad esempio barriere e pannelli protettivi);
  • all’acquisto di detergenti mani e disinfettanti.

Si ricorda che il credito d’imposta è attribuito, fino ad un massimo di 20mila euro per ciascun beneficiario, nella misura del 50% delle spese sostenute nel periodo d’imposta 2020.

ENTI PUBBLICI – ORGANI AMMINISTRATIVI e di CONTROLLO – PROROGA

Il decreto-legge dispone una proroga degli organi amministrativi e di controllo, sia ordinari che straordinari, degli enti pubblici di cui all’art. 1, comma 2, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 – con esclusione di Regioni, Province, Comuni, Comunità montane e loro consorzi e associazioni, nonchè delle società – che siano scaduti per compiuto mandato e non ricostituiti nei termini prescritti o per l’impossibilità (se enti associativi) di attivare o completare le procedure elettorali.

In particolare, il termine fissato dall’art. 3, comma 1 , del D.L. 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modifiche dalla Legge 15 luglio 1994, n. 444 , è prorogato fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e, comunque, fino all’effettiva ricomposizione degli organi.

PROFESSIONISTI – CASSE di PREVIDENZA PRIVATE

L’art. 44 del D.L. n. 18/2020 prevede la possibilità per gli enti privati di previdenza obbligatoria (di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103) di intraprendere in via eccezionale iniziative specifiche di assistenza ai propri iscritti che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento, o che abbiano subito una comprovata riduzione della propria attività professionale per effetto delle prescrizioni del Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente.

Ora, il decreto in commento precisa che i professionisti di cui al secondo comma del richiamato art. 44 del D.L. n. 18/2020, ai fini della fruizione dell’indennità devono risultare iscritti, in via esclusiva, agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai citati decreti legislativi, e non devono essere titolari di pensione di anzianità e vecchiaia.

FONDO di SOLIDARIETÀ PRIMA CASA (“FONDO GASPARRINI”)

Tra i lavoratori autonomi che possono accedere al Fondo solidarietà mutui “prima casa” (“Fondo Gasparrini”), sono compresi anche gli artigiani e i commercianti (iscritti alle gestioni speciali AGO) e le ditte individuali. La norma fornisce quindi una interpretazione dell’art. 54, comma 1, lettera a), del D.L. 17 marzo 2020, n. 18.

I benefici del Fondo si applicano anche ai mutui contratti entro meno di un anno dall’entrata in vigore del presente decreto.

 

MISURE per la LIQUIDITÀ delle IMPRESE

FINANZIAMENTI alle IMPRESE – GARANZIE SACE Spa

Per favorire i finanziamenti alle imprese, è prevista la concessione da parte di SACE Spa di garanzie a favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali ed altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia.

Condizioni
La norma stabilisce quanto segue:

  • la misura – la cui efficacia è peraltro subordinata all’approvazione della Commissione Ue – si applicherà fino al 31 dicembre 2020;
  • le imprese devono avere sede in Italia;
  • i finanziamenti possono essere erogati “sotto qualsiasi forma”;
  • sono ammessi anche lavoratori autonomi e liberi professionisti titolari di partita Iva, semprechè abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di cui all’art. 2, comma 100, lettera a), della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Finanziaria 1997);
  • le garanzie possono essere rilasciate in presenza dei requisiti previsti.

Importo stanziato
200 miliardi di euro, di cui almeno 30 destinati alle Pmi.

Procedura semplificata
Si applica una procedura semplificata per il rilascio delle garanzie che coprono prestiti fino al 90% garantiti dallo Stato senza limiti di fatturato, per imprese di tutti i tipi. Potranno arrivare al 25% del fatturato delle imprese o al doppio del costo del personale con un sistema di erogazione semplificato e diretto al sistema bancario, attraverso Sace, con condizionalità limitate tra cui l’impossibilità di distribuzione dei dividendi da parte dell’impresa beneficiaria per i successivi dodici mesi e la necessaria destinazione del finanziamento per sostenere spese ad attività produttive localizzate in Italia

In particolare, la garanzia coprirà tra il 70% e il 90% dell’importo finanziato, a seconda delle dimensioni dell’impresa. Nello specifico:

  • le imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e un fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro ottengono una copertura pari al 90% dell’importo del finanziamento richiesto. Per queste è prevista una procedura semplificata per l’accesso alla garanzia;
  • la copertura scende all’80% per imprese con oltre 5.000 dipendenti e un fatturato fra 1,5 e 5 miliardi di euro e al 70% per le imprese con fatturato sopra i 5 miliardi;
  • l’importo della garanzia non potrà superare il 25% del fatturato registrato nel 2019 o il doppio del costo del personale sostenuto dall’azienda;
  • per le piccole e medie imprese, anche individuali o partite Iva, sono riservati 30 miliardi e l’accesso alla garanzia rilasciata da SACE sarà gratuito ma subordinato alla condizione che le stesse abbiano esaurito la loro capacità di utilizzo del credito rilasciato dal Fondo Centrale di Garanzia.

MISURE per l’INTERNAZIONALIZZAZIONE

Assicurazione
SACE S.p.A. assumerà gli impegni derivanti dall’attività assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di mercato dalla normativa dell’Unione europea, nella misura del 10% del capitale e degli interessi di ciascun impegno. Il 90% sarà invece assunto dallo Stato (art. 6, comma 9-bis, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326).Comitato per il sostegno pubblico all’esportazione
Il decreto-legge istituisce presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze il Comitato per il sostegno pubblico all’esportazione, con il compito di deliberare il piano annuale con l’indicazione dell’ammontare progettato di operazioni da assicurare, suddivise per aree geografiche e macro-settori. Il Comitato esamina inoltre ogni elemento rilevante ai fini del funzionamento del sistema di sostegno pubblico all’esportazione e all’internazionalizzazione, anche predisponendo relazioni e formulando proposte.Garanzie
È previsto che SACE Spa rilasci, a condizioni di mercato e in conformità alla normativa Ue, garanzie sotto qualsiasi forma, comprese controgaranzie verso i confidi, a favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali ed altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti concessi alle imprese con sede in Italia, entro l’importo complessivo massimo di 200 miliardi.Settore crocieristico
Determinate operazioni nel settore crocieristico – indicate nella tabella allegata al decreto-legge – saranno garantite dallo Stato.

FONDO di GARANZIA PMI

Tra le varie misure, si prevede che fino al 31 dicembre 2020:

  1. la garanzia può essere concessa a titolo gratuito;
  2. l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro;
  3. sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499;
  4. la percentuale di copertura della garanzia diretta è incrementata al 90% dell’ammontare di ciascuna operazione finanziaria, previa autorizzazione della Commissione Ue;
  5. la percentuale di copertura della riassicurazione è incrementata al 100% dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90%, previa autorizzazione della Commissione Ue;
  6. la riassicurazione può essere innalzata al 100% dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non prevedano il pagamento di un premio che tiene conto della remunerazione per il rischio di credito assunto;
  7. sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura dell’80% e per la riassicurazione nella misura del 90% dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80%, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.

Prestiti garantiti

Le ipotesi di garanzia concedibili previste dal decreto sono:

  • garanzia al 100% per i prestiti fino a 25.000 euro, senza alcuna valutazione del merito di credito, alle PMI, agli imprenditori individuali e agli esercenti arti e professioni la cui attività sia stata danneggiata dall’emergenza COVID-19, attestata da dichiarazione autocertificata, e in presenza di determinati requisiti;
  • garanzia al 100% per i prestiti fino a 800.000 euro, alle PMI con applicazione della valutazione del merito di credito, in presenza di determinati requisiti;
  • garanzia al 90% per i prestiti fino a 5 milioni di euro, con possibilità di arrivare al 100 per cento con la controgaranzia dei Confidi, in presenza di determinati requisiti.

CONTINUITÀ AZIENDALE

Previste una serie di misure finalizzate ad assicurare la continuità delle imprese nella fase emergenziale, con particolare riguardo a quelle che prima della crisi erano in equilibrio e presentavano una regolare prospettiva di continuità aziendale. Tale intervento avviene:

  • in sede di redazione del bilancio in corso, valutando i criteri di prudenza e di continuità alla luce della situazione emergente dall’ultimo bilancio chiuso;
  • disattivando le cause di scioglimento societario per riduzione o perdita del capitale sociale.

Viene favorito il coinvolgimento dei soci nell’accrescimento dei flussi di finanziamento verso la società, disattivando in questa fase i meccanismi che in via ordinaria li pongono in secondo piano rispetto ai creditori.

Interventi sulla disciplina fallimentare con misure finalizzate a:

  • sottrarre le imprese all’apertura del fallimento e alle altre procedure fondate sullo stato di insolvenza, sino a quando durerà l’emergenza;
  • sterilizzare il periodo dell’emergenza ai fini del calcolo delle azioni a tutela dei creditori.

CODICE della CRISI d’IMPRESA – ENTRATA IN VIGORE

Viene differita dal 15 agosto 2020 al 1° settembre 2021 la data di entrata in vigore del Codice delle crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14): in tal senso, viene modificato l’art. 389, comma 1 , del medesimo provvedimento. La misura riguarda pertanto anche il sistema di allerta, introdotto dalla riforma.

La proroga non interessa le norme di cui al comma 2 dell’art. 389 del D.Lgs. n. 14/2019, che restano quindi operative, riguardanti l’Albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e controllo delle procedure (artt. 356 e 357 ) e le disposizioni di riforma del codice civile (assetti organizzativi societari, modifiche alla governance delle Srl, responsabilità degli amministratori , nomina degli organi di controllo ecc.).

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