Approvato dal Governo il “Decreto liquidità”: ulteriori sospensioni dei versamenti fiscali e prestiti garantiti per le imprese
Nei prospetti che seguono si riporta una sintesi del provvedimento, predisposta sulla base del testo all’esame del Consiglio dei Ministri, in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
MISURE FISCALI |
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VERSAMENTI TRIBUTARI – SOSPENSIONI |
SOGGETTI con FATTURATO FINO a 50 MILIONI (1) (2)
Tributi sospesi
Condizioni
Ripresa della riscossione * * * SOGGETTI con FATTURATO SUPERIORE a 50 MILIONI (1) (2) Tributi sospesi
Condizioni
Ripresa della riscossione
oppure
(1) La sospensione opera anche per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia e che hanno intrapreso l’attività dopo il 31 marzo 2019. Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, che hanno subito rispettivamente una diminuzione dei ricavi e dei compensi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020, rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta, e nel mese di aprile 2020, rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta, la sospensione del versamento IVA per i mesi di aprile e maggio si applica a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d’imposta precedente. |
RITENUTE sui REDDITI di LAVORO AUTONOMO e sulle PROVVIGIONI – PROROGA della SOSPENSIONE |
Per i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia, con ricavi o compensi non superiori a 400mila euro nel periodo d’imposta 2019, i ricavi e compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 (e non più 31 marzo 2020) non sono assoggettati alle ritenute d’acconto sui redditi di lavoro autonomo e alle ritenute d’acconto sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, di cui agli artt. 25 e 25-bis del D.P.R. n. 600/1973, semprechè nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. Viene così modificato l’art. 62, comma 7, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (decreto “Cura Italia”).
Ripresa della riscossione |
ACCONTO di GIUGNO – SANZIONI |
Non si applicano sanzioni ed interessi qualora l’importo versato nell’acconto di giugno di Irpef, Ires ed Irap non sia inferiore all’80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso. In tal modo la norma favorisce la possibilità di determinare l’acconto sulla base del metodo previsionale anziché di quello storico.
La norma si applica esclusivamente agli acconti dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. |
VERSAMENTI in SCADENZA il 20 MARZO – RIMESSIONE in TERMINI |
Si considerano effettuati regolarmente i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni con scadenza il 16 marzo 2020, prorogati al 20 marzo 2020 (per effetto dell’art. 60 del D.L. n. 18/2020) se effettuati entro il 16 aprile 2020. In tal caso non si applicano sanzioni e interessi. |
CERTIFICAZIONI UNICHE – CONSEGNA |
Per il 2020, slitta al 30 aprile il termine entro il quale i sostituti d’imposta devono consegnare agli interessati le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo (tale termine è previsto dall’art. 4, comma 6-quater, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322). |
CERTIFICAZIONI UNICHE – SANZIONI |
Per il 2020, non si applicano le sanzioni previste per la tardiva trasmissione delle certificazioni uniche dall’art. 4, comma 6-quinquies, del D.P.R. n. 322/1998, qualora le certificazioni siano trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile 2020.
Le certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata, possono comunque essere trasmesse entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’impost. |
APPALTI – CERTIFICATI |
Si prevede che conservano la loro validità fino al 30 giugno 2020 i certificati previsti – in materia di appalti – dall’art. 17- bis, comma 5, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, qualora siano stati emessi dall’Agenzia delle Entrate entro il 29 febbraio 2020. |
AGEVOLAZIONI “PRIMA CASA” – TERMINI |
Ai fini del riconoscimento delle agevolazioni “prima casa”, sono sospesi dal 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 i termini:
1. di cui alla nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, cioè:
2. di cui all’art. 7 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Finanziaria 1999), per il riacquisto della prima casa. |
MODELLO 730 – ADEMPIMENTI |
Relativamente al periodo d’imposta 2019, Caf e professionisti abilitati possano gestire “a distanza” l’attività di assistenza fiscale o di assistenza per la predisposizione del 730 con modalità telematiche acquisendo la delega sottoscritta dal contribuente. In particolare, si prevede che fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria:
Le predette modalità sono consentite anche per la presentazione, in via telematica, di dichiarazioni, modelli e domande di accesso o fruizione di prestazioni all’Inps. Una volta cessata l’attuale situazione emergenziale, tali adempimenti dovranno essere regolarizzati attraverso la consegna delle deleghe e della relativa documentazione. |
FATTURE ELETTRONICHE – IMPOSTA di BOLLO |
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UTILI DISTRIBUTI a SOCIETÀ SEMPLICI |
Attraverso alcune modifiche apportate all’art. 32-quater del D.L. n. 124/2019 in materia di utili distribuiti a società semplici, il decreto-legge in esame prevede quanto segue:
Efficacia delle nuove norme |
GIUDIZI CIVILI, PENALI, TRIBUTARI – SOSPENSIONE |
Prorogato dal 15 aprile all’11 maggio 2020 il termine concernente il rinvio d’ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, nonché la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali (indagini preliminari, adozione di provvedimenti giudiziari e deposito della loro motivazione, proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali).
Sono sospesi, per la stessa durata, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie. |
PROCESSO TRIBUTARIO – NOTIFICA ATTI |
Viene introdotto l’obbligo per gli enti impositori, gli agenti della riscossione e i soggetti iscritti nell’albo di cui all’art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nonché le parti assistite da un difensore abilitato che si sono costituite in giudizio con modalità analogiche, di notificare e depositare gli atti successivi, nonché i provvedimenti giurisdizionali, esclusivamente con modalità telematiche (ai sensi del D.M. 23 dicembre 2013, n. 163). |
CONTRIBUTO UNIFICATO – SANZIONI – PROCEDURA |
Gli Uffici giudiziari potranno notificare gli atti sanzionatori derivanti da omesso o parziale pagamento del contributo unificato tramite pec nel domicilio eletto o, in mancanza di tale indicazione, mediante il deposito presso l’ufficio di Segreteria delle Commissioni tributarie o la cancelleria competente (art. 16, comma 1-ter , D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115). |
SANIFICAZIONE AMBIENTI di LAVORO – CREDITO d’IMPOSTA |
L’art. 64 del D.L. n. 18/2020 aveva introdotto un credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro. Ora, il decreto-legge in esame estende l’ambito applicativo dell’agevolazione, includendo anche le spese relative:
Si ricorda che il credito d’imposta è attribuito, fino ad un massimo di 20mila euro per ciascun beneficiario, nella misura del 50% delle spese sostenute nel periodo d’imposta 2020. |
ENTI PUBBLICI – ORGANI AMMINISTRATIVI e di CONTROLLO – PROROGA |
Il decreto-legge dispone una proroga degli organi amministrativi e di controllo, sia ordinari che straordinari, degli enti pubblici di cui all’art. 1, comma 2, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 – con esclusione di Regioni, Province, Comuni, Comunità montane e loro consorzi e associazioni, nonchè delle società – che siano scaduti per compiuto mandato e non ricostituiti nei termini prescritti o per l’impossibilità (se enti associativi) di attivare o completare le procedure elettorali.
In particolare, il termine fissato dall’art. 3, comma 1 , del D.L. 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modifiche dalla Legge 15 luglio 1994, n. 444 , è prorogato fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e, comunque, fino all’effettiva ricomposizione degli organi. |
PROFESSIONISTI – CASSE di PREVIDENZA PRIVATE |
L’art. 44 del D.L. n. 18/2020 prevede la possibilità per gli enti privati di previdenza obbligatoria (di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103) di intraprendere in via eccezionale iniziative specifiche di assistenza ai propri iscritti che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento, o che abbiano subito una comprovata riduzione della propria attività professionale per effetto delle prescrizioni del Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente.
Ora, il decreto in commento precisa che i professionisti di cui al secondo comma del richiamato art. 44 del D.L. n. 18/2020, ai fini della fruizione dell’indennità devono risultare iscritti, in via esclusiva, agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai citati decreti legislativi, e non devono essere titolari di pensione di anzianità e vecchiaia. |
FONDO di SOLIDARIETÀ PRIMA CASA (“FONDO GASPARRINI”) |
Tra i lavoratori autonomi che possono accedere al Fondo solidarietà mutui “prima casa” (“Fondo Gasparrini”), sono compresi anche gli artigiani e i commercianti (iscritti alle gestioni speciali AGO) e le ditte individuali. La norma fornisce quindi una interpretazione dell’art. 54, comma 1, lettera a), del D.L. 17 marzo 2020, n. 18.
I benefici del Fondo si applicano anche ai mutui contratti entro meno di un anno dall’entrata in vigore del presente decreto. |
MISURE per la LIQUIDITÀ delle IMPRESE |
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FINANZIAMENTI alle IMPRESE – GARANZIE SACE Spa |
Per favorire i finanziamenti alle imprese, è prevista la concessione da parte di SACE Spa di garanzie a favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali ed altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia.
Condizioni
Importo stanziato Procedura semplificata In particolare, la garanzia coprirà tra il 70% e il 90% dell’importo finanziato, a seconda delle dimensioni dell’impresa. Nello specifico:
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MISURE per l’INTERNAZIONALIZZAZIONE |
Assicurazione SACE S.p.A. assumerà gli impegni derivanti dall’attività assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di mercato dalla normativa dell’Unione europea, nella misura del 10% del capitale e degli interessi di ciascun impegno. Il 90% sarà invece assunto dallo Stato (art. 6, comma 9-bis, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326).Comitato per il sostegno pubblico all’esportazione Il decreto-legge istituisce presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze il Comitato per il sostegno pubblico all’esportazione, con il compito di deliberare il piano annuale con l’indicazione dell’ammontare progettato di operazioni da assicurare, suddivise per aree geografiche e macro-settori. Il Comitato esamina inoltre ogni elemento rilevante ai fini del funzionamento del sistema di sostegno pubblico all’esportazione e all’internazionalizzazione, anche predisponendo relazioni e formulando proposte.Garanzie È previsto che SACE Spa rilasci, a condizioni di mercato e in conformità alla normativa Ue, garanzie sotto qualsiasi forma, comprese controgaranzie verso i confidi, a favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali ed altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti concessi alle imprese con sede in Italia, entro l’importo complessivo massimo di 200 miliardi.Settore crocieristico Determinate operazioni nel settore crocieristico – indicate nella tabella allegata al decreto-legge – saranno garantite dallo Stato. |
FONDO di GARANZIA PMI |
Tra le varie misure, si prevede che fino al 31 dicembre 2020:
Prestiti garantiti Le ipotesi di garanzia concedibili previste dal decreto sono:
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CONTINUITÀ AZIENDALE |
Previste una serie di misure finalizzate ad assicurare la continuità delle imprese nella fase emergenziale, con particolare riguardo a quelle che prima della crisi erano in equilibrio e presentavano una regolare prospettiva di continuità aziendale. Tale intervento avviene:
Viene favorito il coinvolgimento dei soci nell’accrescimento dei flussi di finanziamento verso la società, disattivando in questa fase i meccanismi che in via ordinaria li pongono in secondo piano rispetto ai creditori. Interventi sulla disciplina fallimentare con misure finalizzate a:
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CODICE della CRISI d’IMPRESA – ENTRATA IN VIGORE |
Viene differita dal 15 agosto 2020 al 1° settembre 2021 la data di entrata in vigore del Codice delle crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14): in tal senso, viene modificato l’art. 389, comma 1 , del medesimo provvedimento. La misura riguarda pertanto anche il sistema di allerta, introdotto dalla riforma.
La proroga non interessa le norme di cui al comma 2 dell’art. 389 del D.Lgs. n. 14/2019, che restano quindi operative, riguardanti l’Albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e controllo delle procedure (artt. 356 e 357 ) e le disposizioni di riforma del codice civile (assetti organizzativi societari, modifiche alla governance delle Srl, responsabilità degli amministratori , nomina degli organi di controllo ecc.). |