Decreto fiscale: nuovi termini per il pagamento di cartelle, rateizzazioni e rate 2020 e 2021

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 21 ottobre 2021 è entrato in vigore il D.L. n. 146/2021, cd, Decreto fiscale, che contiene misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.
Il Decreto, fra le altre disposizioni, ha introdotto nuovi termini per il pagamento di cartelle, rateizzazioni e per il versamento delle rate 2020 e 2021 della Definizione agevolata (“Rottamazione-ter” e “Saldo e stralcio”).
I primi articoli, in particolare, si occupano di materia fiscale. Ne anticipiamo una sintesi.

1. Riammissione nei termini dei contribuenti decaduti dalla “Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Rottamazione UE” (art. 1)
La norma prevede la riammissione ai provvedimenti di Definizione agevolata per tutti i contribuenti che non hanno pagato le rate del 2020 nei tempi stabiliti dal “Decreto Sostegni-bis”. Le rate non versate, riferite alle scadenze del 2020, potranno essere corrisposte, in unica soluzione, entro il 30 novembre insieme a quelle previste in scadenza nel 2021. Quindi, entro il 30 novembre 2021 dovranno essere corrisposte integralmente:

Per il pagamento entro questo nuovo termine sono ammessi i cinque giorni di tolleranza di cui all’art. 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018. Pertanto, il pagamento potrà essere effettuato entro lunedì 6 dicembre 2021.

2. Estensione del termine di pagamento per le cartelle notificate nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021 (art. 2)
Per le cartelle notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, viene prolungato fino a 150 giorni dalla notifica (rispetto ai 60 giorni ordinariamente previsti), il termine per il relativo pagamento senza applicazione di interessi di mora. Prima di tale termine l’Agente della riscossione non potrà dare corso all’attività di recupero del debito iscritto a ruolo. noromectin ovin

3. Nuovi termini di decadenza per le rateizzazioni in essere all’inizio della sospensione Covid-19 (art. 3, comma 1)

4. Differimento dei termini di pagamento delle rateizzazioni in essere all’inizio della sospensione Covid-19 (art. ivermectin side effects bnf 3, commi 2 e 3)
Per i contribuenti con piani di dilazione in essere all’8 marzo 2020 (per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei Comuni della cosiddetta “zona rossa” – allegato 1 del D.P.C.M. 1° marzo 2020 – la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020), il termine per il pagamento delle rate in scadenza nel periodo di sospensione (8 marzo 2020 – 31 agosto 2021) viene differito dal 30 settembre al 31 ottobre 2021 (il versamento sarà considerato tempestivo anche se effettuato entro il 2 novembre in quanto la scadenza fissata dal D.L. n. 146/2021 coincide con un giorno festivo). In merito l’Agenzia Entrate-Riscossione ha pubblicato, in data 22 ottobre 2021, FAQ e Vademecum dedicati. quanox composicion