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Decreto Fiscale 2020 – novità

Decreto Fiscale 2020 – Novità su appalti, compensazioni, contanti e reati fiscali

ACCOLLO dei DEBITI TRIBUTARI

(Art. 1)

Divieto di compensazione
Il decreto-legge contiene una norma finalizzata a disciplinare la figura dell’accollo del debito d’imposta altrui, prevista dall’art. 8, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente). Si prevede in particolare che – ferma la possibilità di accollo e di versamento secondo le modalità previste da singole norme – per il pagamento non è consentita la spendita di alcun credito dell’accollante, ed è escluso l’utilizzo in compensazione di crediti di quest’ultimo.Sanzioni

Gli eventuali versamenti effettuati in contrasto alla regola di cui sopra, si considerano come non avvenuti; l’accollante è coobbligato in solido con l’accollato per l’imposta e gli interessi.

Termini di accertamento
I relativi atti di recupero delle sanzioni, dell’imposta non versata e dei relativi interessi potranno essere notificati entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello della presentazione della delega di pagamento.

Norme attuative
Saranno emanate con un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

CESSAZIONE di PARTITA IVA – DIVIETO di COMPENSAZIONE

(Art. 2)

Divieto di compensazione
I contribuenti cui sia stato notificato un provvedimento di cessazione della partita Iva (ai sensi dell’art. 35, comma 15-bis, del D.P.R. n. 633/1972) non possono effettuare con l’F24 – a partire dalla data di notifica del provvedimento – alcuna compensazione dei crediti (tributari e non). Il provvedimento di esclusione resterà in vigore fino a quando la partita Iva risulti cessata.Tipologia del credito
Non rileva. Pertanto l’esclusione opera anche per i crediti non maturati con riferimento all’attività esercitata con la partita Iva oggetto del provvedimento.

Importo del credito
Non rileva.

Rimborso
Ne deriva che tali crediti possono essere esclusivamente oggetto di richiesta di rimborso (ai sensi degli articoli 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e 30 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), oppure essere riportati quale eccedenza pregressa nella rispettiva dichiarazione successiva.

Operazioni intraUe
Per i contribuenti cui sia stato notificato un provvedimento di esclusione della partita Iva dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie (ai sensi dell’art. 35, comma 15-bis, del D.P.R. n. 633/1972) è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti Iva. Tale esclusione resta operativa fino a quando non siano rimosse le irregolarità che hanno generato l’emissione del provvedimento di esclusione.

Effetti della misura
Per effetto dello scarto della delega di pagamento, tutti i versamenti e le compensazioni contenuti nel modello F24 si considerano non eseguiti. In tal caso il contribuente dovrà versare gli importi a debito indicati nella delega di pagamento oggetto di scarto, ferma restando l’irrogabilità delle sanzioni amministrative previste dall’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, in caso di mancato pagamento entro le scadenze previste.

Modifiche normative
A tal fine vengono inseriti i commi 2-quater, 2-quinquies e 2-sexies all’art. 2 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

COMPENSAZIONE – NUOVI REQUISITI

(Art. 3)

Adempimenti

Vengono introdotti i seguenti requisiti necessari al fine di poter utilizzare in compensazione – con il modello F24 – i crediti relativi a imposte dirette e sostitutive:

  • obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito, per importi del credito superiori a 5mila euro annui;
  • obbligo di presentare l’F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, anche per i soggetti non titolari di partita Iva. Quest’ultimo requisito si applica anche alle compensazioni di crediti effettuate dai sostituti d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti (come ad esempio i rimborsi da modello 730 e bonus 80 euro).

Decorrenza
Nel periodo d’imposta 2020 – primo anno di applicazione delle nuove regole – i crediti d’imposta in esame (relativi al periodo d’imposta chiuso al 31 dicembre dell’anno precedente), salvi i crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta, potranno essere utilizzati in compensazione non già a partire dal 1° gennaio, bensì dopo la presentazione della relativa dichiarazione e dunque a partire dal mese di maggio.

Sanzioni per indebite compensazioni
Per rafforzare le misure di contrasto alle indebite compensazioni, viene introdotta una specifica disciplina sanzionatoria applicabile alle compensazione di crediti non utilizzabili.

Si prevede in proposito che nel caso di mancata esecuzione delle deleghe di pagamento per effetto dell’attività di controllo di cui all’art. 37, comma 49-ter, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si applichi una sanzione per ciascuna delega non eseguita.

Le predette disposizioni si applicano alle deleghe di pagamento presentate a partire dal mese di marzo 2020.

In sede di conversione in legge è stata introdotta una norma secondo cui in caso di scarto del modello F24 contenente compensazioni, non si applica più la sanzione pari a 1.000 euro per ciascuna delega non eseguita, ma pari:

  • al 5% dell’importo per importi fino a 5.000 euro;
  • a 250 euro per importi superiori a 5.000 euro.

Attività di accertamento
L’Agenzia delle entrate, l’Inps e l’Inail potranno definire procedure di cooperazione rafforzata, allo scopo di agevolare e rendere più efficace e tempestivo il recupero dei crediti indebitamente utilizzati in compensazione con l’F24.

Modifiche normative
In tal senso sono state modificate le seguenti norme:

  • art. 17, comma 1, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;
  • art. 37, comma 49-bis, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modifiche dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248;
  • art. 15, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
RITENUTE su APPALTI

 (Art. 4)

In sede di conversione in legge viene riscritta completamente la norma originaria (art. 4) che, nella nuova formulazione prevede che:

  • le nuove norme scattano per le opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, con contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera;
  • entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento, l’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice le deleghe di pagamento delle ritenute;
  • il committente deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice sino al 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio o per un importo pari alle ritenute non versate comunicando ciò entro novanta giorni all’Agenzia delle entrate in caso di mancata trasmissione o di omessi o insufficienti versamenti;
  • il committente, in caso di violazione delle nuove norme, è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la corretta determinazione delle ritenute e per la corretta esecuzione delle stesse, nonché per il tempestivo versamento senza compensazione.

Inoltre, la disapplicazione della nuova disciplina avviene qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza, dei seguenti requisiti:

  1. risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
  2. non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’IRAP, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000,00, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Tale norma non si applica per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.
REVERSE CHARGE – APPALTI e SUBAPPALTI

(Art. 4)

Estensione del regime

Attraverso l’inserimento della lettera a-quinquies) all’art. 17, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972, si prevede l’estensione del regime di reverse charge alle prestazioni di servizi (diversi da quelle di cui alle lettere precedenti) effettuate tramite contratti di appalto o subappalto, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.

Tale regola non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società di cui all’art. 11-ter e alle agenzie per il lavoro (di cui al Capo I del Titolo II del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276).

REATI in MATERIA di ACCISE – CONFISCA

(Art. 5)

È prevista l’estensione dell’istituto della confisca per equivalente anche ai reati in materia di accise. Attraverso l’inserimento dei commi 1-bis e 1-ter nell’art. 44 del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo Unico delle Accise), si prevede infatti un inasprimento dell’azione repressiva ai delitti in materia di accise. In particolare, si dispone quanto segue:

  • in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dalla norma citata, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato oppure – quando essa non è possibile – la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto;
  • la confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all’erario anche in presenza di sequestro;
  • in caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta. Ciò significa che:
    1. viene resa obbligatoria la confisca del relativo profitto (ora solo facoltativa, ai sensi dell’art. 240, comma 1, del codice penale);
    2. con riferimento sia al prezzo del reato (la cui confisca è sempre obbligatoria), sia al profitto, viene introdotta la possibilità di disporre la confisca “di valore” (o “per equivalente”).

In tale contesto la confisca di valore, operando in assenza di un vincolo di pertinenzialità tra la “res” (che potrebbe essere entrata nella proprietà del reo anche in modo legittimo) e il reato, ha ad oggetto beni di pregio corrispondente al prezzo o al profitto del reato nella disponibilità del reo ed è destinato ad applicarsi allorché la confisca “diretta” dei medesimi prezzo o profitto non risulti praticabile. Al riguardo si ricorda che per effetto del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, la confisca del prezzo o del profitto dei reati tributari “non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all’erario anche in presenza di sequestro” e in caso di “mancato versamento la confisca è sempre disposta”.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

(Art. 10 bis)

Tutte le riduzioni sulle sanzioni previste dal ravvedimento valgono, non solo per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate e da quella delle Dogane e i Monopoli, ma anche per i tributi locali tra cui IMU e TASI.
TRUST ESTERI  – TITOLARITÀ EFFETTIVA

(Art. 13)

Estensione delle attività di verifica
È stata introdotta una norma finalizzata ad estendere al Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie la possibilità – già prevista per il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria in materia di antiriciclaggio – di accedere alle informazioni relative alla “titolarità effettiva” di persone giuridiche e trust.Modifiche normative
Nell’ambito dell’art. 25, comma 1, lettera a), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, è stato infatti inserito un richiamo all’art. 9, comma 6, lettera b), del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.
PIR

(Art. 13 bis)

In sede di conversione in legge è stata introdotta la nuova disciplina per i Pir  (Piani di risparmio a lungo termine), di cui all’art. 1, commi da 100 a 114, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Stabilità 2017).

Al riguardo si prevede in particolare quanto segue:

  1. per i piani costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2020, in ciascun anno solare di durata del Pir, per almeno due terzi dell’anno stesso le somme o i valori destinati al piano devono essere investiti almeno per il 70% del valore complessivo – direttamente o indirettamente – in strumenti finanziari, anche non negoziati in Borsa, emessi o stipulati con imprese residenti in Italia ai sensi dell’art. 73 del Tuir, oppure in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo purché stabile organizzazione in Italia. Detta quota del 70% dev’essere investita:
    1. per almeno il 25% del valore complessivo, in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati;
    2. per almeno un ulteriore 5% del valore complessivo, in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE MID Cap della Borsa italiana oppure in indici equivalenti di altri mercati regolamentati;
  2. agli investimenti in Piani di risparmio a lungo termine costituiti tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019 si rendono applicabili l’art. 1, commi da 100 a 114, della richiamata Legge 11 dicembre 2016, n. 232, e l’art. 1, commi da 211 a 215, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019);
  3. per quanto non espressamente previsto dalle nuove norme, si applicano l’art. 1, commi da 100 a 114, della medesima Legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché l’art. 1, commi da 211 a 215, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145.
IMPATRIATI

(Art. 13 ter)

Ai soggetti che a decorrere dal 30 aprile 2019 trasferiscono la residenza in Italia e risultano beneficiari del regime sugli impatriati (art. 16 D.Lgs. n. 147/2015) si applicano, le norme (contenute nel D.L. n. 34/2019):

  • sulle percentuali di agevolazione dei redditi e sulle condizioni per l’accesso al beneficio;
  • sulle agevolazioni per le nuove attività di impresa;
  • sul prolungamento del beneficio in presenza di figli o di acquisto immobili residenziali;
  • sull’ampliamento del beneficio nelle regioni del Mezzogiorno.
FATTURE ELETTRONICHE – UTILIZZO dei FILE XML

(Art. 14)

Utilizzo dei dati nelle attività accertative

Attraverso l’inserimento del comma 5-bis all’art. 1 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, si prevede la memorizzazione e l’utilizzo dei file XML delle fatture elettroniche (oltre che tutti i dati in essi contenuti, compresi quelli di cui all’art. 21, comma 2, lettera g), del D.P.R. n. 633/1972, cioè la natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi oggetto dell’operazione), ai fini delle indagini di polizia economico-finanziaria.

Condizioni
Ai fini di cui sopra, la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Entrate sono tenute ad adottare idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo in conformità con le disposizioni del Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 2016/679 (rego2016042700679), e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Termini
I file dovranno essere memorizzati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento, oppure fino alla definizione di eventuali giudizi.

PRESTAZIONI SANITARIE – FATTURAZIONE ELETTRONICA

(Art. 15)

Anche per il 2020 opererà il divieto di emissione di fatture elettroniche tramite il Sistema di Intercambio (SdI) in relazione alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche. Il sistema TS metterà a disposizione dell’Agenzia delle Entrate i dati fiscali – ad esclusione della descrizione e del codice fiscale del cliente – delle fatture ricevute dagli operatori sanitari (art. 10-bis, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modifiche dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136).
DICHIARAZIONE IVA PRECOMPILATA

(Art. 16)

Farà il suo debutto a partire dai dati 2021 (art. 4, comma 1-bis, D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127).
REGISTRI IVA – COMUNICAZIONI LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA – MODELLI PRECOMPILATI

(Art. 16)

È previsto per il secondo semestre 2020 l’avvio del processo che prevede la predisposizione delle bozze dei registri Iva e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva da parte dell’Agenzia delle Entrate (art. 4, comma 1, D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127).
ESTEROMETRO

(Art. 16)

 

In sede di conversione è stata inserita una norma che prevede che, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L., la trasmissione telematica sia effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.
MODELLO 730

(Art. 16 bis)

Con l’introduzione dell’art. 16 bis, con effetto dal 1° gennaio 2021, slittano i termini per la presentazione del modello 730:

  • dal 7 luglio al 30 settembre per la presentazione della dichiarazione al proprio sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale;
  • dal 23 luglio al 30 settembre per la presentazione della dichiarazione al CAF-dipendenti.

I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati, fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative, inviano le dichiarazioni entro:

  • il 15 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;
  • il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno;
  • il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio;
  • il 15 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto;
  • il 30 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre.

Le stesse scadenze sono previste per la trasmissione in via telematica all’Agenzia delle Entrate, da parte dei sostituti d’imposta, delle dichiarazioni elaborate e dei prospetti di liquidazione, nonché delle schede per destinare il due, cinque e otto per mille.

La nuova disposizione stabilisce inoltre che il conguaglio d’imposta deve essere effettuato dal sostituto d’imposta con termine mobile, ovvero con la prima retribuzione utile o, in ogni caso, nella retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione.

Passa dal 7 marzo al 16 marzo il termine per il rilascio della Certificazione Unica.

Soppressa la disposizione che prevedeva, con effetto dal 1° gennaio 2020, la possibilità di presentare il modello 730, non solo per i titolari dei redditi di lavoro dipendente, di pensione e dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ma anche per i titolari di redditi diversi da quelli di lavoro autonomo e d’impresa di cui agli artt. 53, comma 1, e 55 del TUIR.

BOLLO su FATTURE ELETTRONICHE

(Art. 17)

 

In sede di conversione è stata modificata la norma relativa all’imposta di bollo sulle fatture elettroniche. Nella versione definitiva del decreto, infatti, si prevede che nel caso in cui gli importi dovuti non superino la soglia annua di 1.000 euro, l’obbligo di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere assolto con due versamenti aventi cadenza semestrale, da effettuare rispettivamente entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre di ciascun anno.
CONTANTE

(Art. 18)

Nuovi limiti

Nella versione definitiva del decreto si prevede che a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, la soglia relativa all’uso del contante scenderà da 3mila a 2mila euro.
A decorrere dal 1° gennaio 2022, tale limite sarà ulteriormente abbassato a 1.000 euro: lo prevede il nuovo art. 49, comma 3 bis, del D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231.

Quindi il trasferimento massimo consentito in contanti sarà di 1.999,99 euro dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, e di 999,99 euro a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Sanzioni
Il minimo edittale è pertanto fissato a:

  • 2mila euro, per le violazioni commesse e contestate dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021;
  • 1.000 euro, per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022 (art. 63, comma 1-ter, D.Lgs. n. 231/2007).
LOTTERIA degli SCONTRINI, SCONTRINO ELETTRONICO e POS

(Artt. 20, 21, 22, 23)

Credito d’imposta

Il credito d’imposta sulle transazioni tramite POS pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate viene esteso anche alle commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

Lotteria degli scontrini

Slitta dal 1° gennaio 2020 al 1° luglio 2020 l’entrata in vigore della lotteria.

Nel caso in cui l’esercente al momento dell’acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria, non è prevista più alcuna sanzione ma solo la possibilità, per il consumatore, di segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Non sarà più necessario il codice fiscale ma un codice lotteria individuato con provvedimento del direttore delle Entrate.

Scontrino elettronico

A partire dal 2021, i soggetti che adottano sistemi evoluti di incasso, attraverso carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico, dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, che consentono la memorizzazione, l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, possono assolvere mediante tali sistemi all’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

Sanzioni

Non è più prevista alcuna sanzione in caso di rifiuto, da parte dell’esercente, di pagamento tramite il POS.

APPARECCHI da INTRATTENIMENTO – PREU

(art. 26)

Il decreto contiene una norma che dispone – con effetto dal 10 febbraio 2020 – l’aumento della misura del prelievo erariale unico applicabile agli apparecchi da intrattenimento, di cui all’art. 110, comma 6, lettere a) (c.d. “AWP”) e lettera b) (“VLT”), del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773). Al riguardo si precisa quanto segue:

  • l’art. 9, comma 6, del D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modifiche dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96, aveva previsto un incremento progressivo della misura delle aliquote applicabili alla raccolta di gioco effettuata mediante AWP e VLT;
  • l’art. 1, comma 1051, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) e l’art. 27, comma 2, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modifiche dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, hanno incrementato la misura di tali aliquote;
  • attualmente l’aliquota Preu per le AWP è pari al 21,6% della raccolta e quella delle VLT è pari al 7,9% della raccolta, con ulteriori aumenti già definiti con decorrenza 1° gennaio 2020 (21,68 e 7,93%) e 1° gennaio 2021 (21,75 e 8%);
  • il decreto fiscale, in commento, prevede un ulteriore incremento della misura del prelievo applicabile ai predetti apparecchi da intrattenimento, prevedendo due aliquote che assorbono tutti gli aumenti previsti dalle citate normative. In particolare, la misura del prelievo erariale unico (con decorrenza 10 febbraio) è fissata, rispettivamente, nel
    – 23% e
    – 9%.

le aliquote vigenti rispettivamente del 21,6% e del 7,9% si applicano fino al 9 febbraio 2020.

IVA – PRESTAZIONI DIDATTICHE – AUTOSCUOLE

(Art. 32)

L’esenzione Iva di cui all’art. 10, comma 1, n. 20), del D.P.R. n. 633/1972 è limitata alle prestazioni d’insegnamento scolastico o universitario e non riguarda le prestazioni didattiche di ogni genere.

Non viene comunque modificata l’esenzione prevista per le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù nonché per la formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale nè gli altri elementi oggettivi e soggettivi previsti dalla disposizione richiamata.

Autoscuole e scuole di sci
La modifica dell’art. 10, comma 1, n. 20), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, finalizzata ad adeguare l’ordinamento interno a quello comunitario, a seguito della sentenza della Corte di giustizia UE 14 marzo 2019, C-449/17, ha escluso l’esenzione Iva per le prestazioni didattiche di contenuto specialistico, quali, ad esempio, quelle rese da scuole guida e da scuole di sci.

La norma è stata modificata in sede di conversione in legge disponendo che per le autoscuole, l’esenzione IVA non sarà più applicabile, dal 1° gennaio 2020, solo per le patenti B e C1.

La norma dispone inoltre che sono fatti salvi i comportamenti difformi adottati dai contribuenti anteriormente alla data della sua entrata in vigore, fissata al 1° gennaio 2020. Pertanto, il pagamento dell’IVA al 22% non sarà retroattivo, a differenza di quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 79/E/2019 .

IVA – ALTRE DISPOSIZIONI

(Artt. 32 ter, 55 ter)

L’Iva passa dal 22% al 5% per gli assorbenti compostabili o lavabili.

Soppressa la disposizione che disponeva la modifica IVA dal 10% al 22% per i prodotti fitosanitari (fungicidi, insetticidi o erbicidi) per uso non professionale, cioè per le piante di casa.

DIVIDENDI CORRISPOSTI alle SOCIETÀ SEMPLICI

(Art. 32 quater)

Eliminata la doppia imposizione sui dividendi distribuiti alle società semplici. I dividendi corrisposti alla società semplice si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale.

Gli utili distribuiti alle società semplici, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione sono:

  • esclusi dalla formazione del reddito complessivo per il 95% del loro ammontare per la quota imputabile a soggetti IRES tenuti all’applicazione della norma sulla tassazione dei dividendi e interessi (art. 89 TUIR);
  • esclusi dalla formazione del reddito complessivo, nella misura del 41,86% del loro ammontare, nell’esercizio in cui sono percepiti per la quota imputabile a soggetti tenuti all’applicazione della norma sui dividendi per le imprese individuali (art. 59 TUIR);
  • soggetti a tassazione con applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 26% (art. 27, comma 1, D.P.R. n. 600/1973) per la quota imputabile alle persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni, qualificate e non qualificate, non relative all’impresa.
SOSPENSIONE ADEMPIMENTI per EVENTI SISMICI – PROROGA

(Art. 33)

Si prevede la proroga del termine di ripresa della riscossione per i contribuenti interessati dal sisma del 26 dicembre 2018, che ha colpito i Comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant’Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande e Zafferana Etnea della Provincia di Catania, che hanno beneficiato della sospensione nel periodo compreso tra il 26 dicembre 2018 e il 30 settembre 2019, ai sensi del D.M. 25 gennaio 2019.

La sospensione riguardava i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall’art. 29 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con esclusione delle ritenute che dovevano essere operate e versate dai sostituti d’imposta.

In particolare, si stabilisce che la ripresa della riscossione avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 gennaio 2020, ovvero, a decorrere dalla stessa data, mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo da versare entro il 16 di ogni mese.

Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della sospensione, sono effettuati entro il mese di gennaio 2020.

SOCIETÀ di PROGETTO – DEDUCIBILITÀ degli INTERESSI

(Art. 35)

Regola

Ai sensi dell’art. 96, comma 8, del Tuir, i limiti alla deducibilità degli interessi passivi previsti dai commi precedenti non si applicano agli interessi passivi e agli oneri finanziari assimilati relativi a prestiti utilizzati per finanziare un progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine per i quali è, tra le altre, rispettata la seguente condizione: non sono garantiti né da beni appartenenti al gestore del progetto infrastrutturale pubblico diversi da quelli afferenti al progetto infrastrutturale stesso né da soggetti diversi dal gestore del progetto infrastrutturale pubblico.

Novità introdotta dal decreto-legge
Viene introdotta la possibilità per le società di progetto di effettuare la deduzione integrale degli interessi passivi e degli oneri finanziari anche se relativi a prestiti assistiti da garanzie diverse da quelle previste dal richiamato art. 96, comma 8, lettera a), del Tuir.

Progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine
Si intende il progetto rientrante tra quelli cui si applicano le disposizioni della Parte V del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Modifiche normative
In particolare, si prevede la sostituzione del comma 11 del richiamato art. 96 del Testo Unico.

FONTI RINNOVABILI – INCENTIVI – TREMONTI AMBIENTE – CUMULO

(Art. 36)

Adempimenti cui è subordinato il mantenimento delle tariffe incentivanti

In caso di cumulo degli incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici (di cui ai DD.MM. 6 agosto 20105 maggio 2011 e 5 luglio 2012) con la “Tremonti-ambiente” – cioè il sistema di detassazione per investimenti ambientali realizzati da Pmi, previsto dall’art. 6, commi da 13 a 19, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001), il mantenimento delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici è subordinato al pagamento di una somma determinata applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali l’aliquota d’imposta pro tempore vigente.

Procedura
A tal fine, occorre:

  • presentare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate, le cui modalità saranno stabiliti con un successivo provvedimento dell’Agenzia medesima;
  • versare gli importi dovuti entro il 30 giugno 2020.

Giudizi pendenti
Il perfezionamento della definizione comporta l’estinzione di eventuali giudizi pendenti aventi ad oggetto il recupero delle agevolazioni non spettanti.

Questione
La questione trae origine dal comunicato stampa del 22 novembre 2017, con il quale il GSE ha chiarito che “la detassazione di cui alla Tremonti ambiente non è cumulabile in alcuna misura con le tariffe incentivanti spettanti ai sensi del III, IV e V Conto Energia. Pertanto, in considerazione del previsto divieto di cumulo e della peculiarità del caso in esame, che ha richiesto una norma interpretativa si specifica che, nell’ipotesi di voler continuare a godere delle tariffe incentivanti del III, IV e V Conto Energia, è necessario che il Soggetto Responsabile rinunci al beneficio fiscale goduto”.

ROTTAMAZIONE-TER – RIAPERTURA del TERMINE per il VERSAMENTO della PRIMA RATA

(Art. 37)

Il decreto prevede lo slittamento al 30 novembre 2019 del termine di versamento della prima o unica rata prevista per i contribuenti che avevano presentato l’istanza di adesione alla rottamazione-ter.

L’intervento è finalizzato a evitare disparità di trattamento tra i debitori che hanno tempestivamente presentato la propria dichiarazione di adesione alla definizione agevolata in esame entro il  30 aprile 2019 (oppure provengono dalla rottamazione-bis o sono stati colpiti dagli eventi sismici verificatisi nel 2016 nell’Italia Centrale) e quelli che hanno fruito della riapertura del termine di presentazione della domanda alla data al 31 luglio 2019.

Infatti, per i primi il pagamento delle somme dovute avrebbe dovuto essere effettuato in unica soluzione entro il 31 luglio 2019, oppure nel numero massimo di rate consecutive prescelte, la prima delle quali scadente alla stessa data. I secondi, viceversa, pur avendo aderito successivamente alla definizione agevolata, pagheranno la prima o unica rata entro il 30 novembre 2019.

INTERESSI sui DEBITI FISCALI

(Art. 37)

Per effetto di una norma introdotta in sede di conversione, dal 1° gennaio 2020 il tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo sarà determinato in misura unica compresa tra lo 0,1 e il 3% (attualmente si oscilla tra lo 0,5 e il 4,5%).
PIATTAFORME MARINE – IMPi

(Art. 38)

Istituita a decorrere dal 2020 una nuova imposta – Imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) – in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria, cui saranno assoggettate le piattaforme marine per la coltivazione di idrocarburi site entro i limiti del mare territoriale (di cui all’art. 2 del Codice della Navigazione).
BOLLO AUTO

(Art. 38 ter)

A decorrere dal 1° gennaio 2020, tutti i pagamenti relativi alla tassa automobilistica dovranno essere effettuati attraverso il sistema “PagoPA”, la nuova piattaforma dei pagamenti elettronici alla pubblica amministrazione, secondo le modalità previste dall’art. 5,comma 2, del codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82).

Al fine di contrastare l’evasione delle tasse automobilistiche si prevede inoltre di far acquisire dal Pubblico registro amministrativo (Pra) i dati relativi alle tasse automobilistiche, con l’obiettivo di assolvere transitoriamente alla funzione di integrazione e coordinamento dei relativi archivi.

REATI TRIBUTARI

(Art. 39)

Con la conversione in legge viene rivisto l’impianto sanzionatorio per alcuni dei reati fiscali.

Per il reato di dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000):

  • la pena è da due anni a quattro anni e sei mesi (invece di cinque);
  • non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10% da quelle corrette.

Nel caso di omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) la pena è fissata da due a cinque anni.

Per il reato di omesso versamento di ritenute dovute o certificate (art. 10-bis D.Lgs. n. 74/2000) e omesso versamento di IVA (art. 10-ter D.Lgs. n. 74/2000) la soglia di punibilità resta fissata rispettivamente a 150.000 euro e 250.000 euro. 

Responsabilità 231
La responsabilità amministrativa dell’ente ex D.Lgs. n. 231/ 2001 viene estesa ai reati di:

  • dichiarazione fraudolenta mediante l’utilizzo di fatture inesistenti (art. 2, D.Lgs. n. 74/2000);
  • dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000);
  • emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000);
  • occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000);
  • sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000).
FONDO di GARANZIA per le PMI

(Art. 41)

Vengono stanziati 670 milioni di euro per il 2019, a favore del Fondo di garanzia per le Pmi (di cui all’art. 2, comma 100, lettera a), della Legge n. 662/1996).
SEGGIOLINI ANTIABBANDONO

(Art. 52)

Riconoscimento di un contributo pari a euro 30 per ciascun dispositivo di allarme antiabbandono acquistato. Le modalità attuative saranno disciplinate con decreto ministeriale.

Le sanzioni per la mancata installazione dei predetti dispositivi, previste dall’art. 172, comma 1-bis, del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), si applicano a decorrere dal 6 marzo 2020.

AGEVOLAZIONI FISCALI VEICOLI PORTATORI di HANDICAP

(Art. 53 bis)

Le agevolazioni fiscali per l’acquisto dei veicoli da parte dei portatori di handicap vengono estese anche ai motori ibridi o elettrici (cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico).
ACCONTI IRPEF, IRES ed IRAP – MODIFICA QUOTE

(Art. 58)

Modifica quote acconti per i soggetti Isa

Nella versione definitiva del decreto si dispone che per i contribuenti soggetti agli Isa – con decorrenza dalla data della sua entrata in vigore (il 27 ottobre 2019) – i versamenti di acconto di Irpef, Ires ed Irap vengano effettuati in due rate ciascuna nella misura del 50%, fatto salvo quanto eventualmente già versato per l’esercizio in corso con la prima rata di acconto con corrispondente rideterminazione della misura dell’acconto dovuto in caso di versamento unico. Di conseguenza, a regime non si applicherà più l’attuale regola, che prevede l’obbligo di versare il 40% con la prima rata di acconto, e il 60% con la seconda.Per espressa previsione normativa, sono interessati da questa novità anche i contribuenti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5115 e 116 del Tuir (ai fini dell’individuazione dell’ambito applicativo la norma fa infatti riferimento all’art. 12-quinquies, commi 3 e 4, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58).

 

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