Decreto Fiscale 2020 – Novità su appalti, compensazioni, contanti e reati fiscali
ACCOLLO dei DEBITI TRIBUTARI
(Art. 1) |
Divieto di compensazione Il decreto-legge contiene una norma finalizzata a disciplinare la figura dell’accollo del debito d’imposta altrui, prevista dall’art. 8, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente). Si prevede in particolare che – ferma la possibilità di accollo e di versamento secondo le modalità previste da singole norme – per il pagamento non è consentita la spendita di alcun credito dell’accollante, ed è escluso l’utilizzo in compensazione di crediti di quest’ultimo.Sanzioni Gli eventuali versamenti effettuati in contrasto alla regola di cui sopra, si considerano come non avvenuti; l’accollante è coobbligato in solido con l’accollato per l’imposta e gli interessi. Termini di accertamento Norme attuative |
CESSAZIONE di PARTITA IVA – DIVIETO di COMPENSAZIONE
(Art. 2) |
Divieto di compensazione I contribuenti cui sia stato notificato un provvedimento di cessazione della partita Iva (ai sensi dell’art. 35, comma 15-bis, del D.P.R. n. 633/1972) non possono effettuare con l’F24 – a partire dalla data di notifica del provvedimento – alcuna compensazione dei crediti (tributari e non). Il provvedimento di esclusione resterà in vigore fino a quando la partita Iva risulti cessata.Tipologia del credito Non rileva. Pertanto l’esclusione opera anche per i crediti non maturati con riferimento all’attività esercitata con la partita Iva oggetto del provvedimento. Importo del credito Rimborso Operazioni intraUe Effetti della misura Modifiche normative |
COMPENSAZIONE – NUOVI REQUISITI
(Art. 3) |
Adempimenti
Vengono introdotti i seguenti requisiti necessari al fine di poter utilizzare in compensazione – con il modello F24 – i crediti relativi a imposte dirette e sostitutive:
Decorrenza Sanzioni per indebite compensazioni Si prevede in proposito che nel caso di mancata esecuzione delle deleghe di pagamento per effetto dell’attività di controllo di cui all’art. 37, comma 49-ter, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si applichi una sanzione per ciascuna delega non eseguita. Le predette disposizioni si applicano alle deleghe di pagamento presentate a partire dal mese di marzo 2020. In sede di conversione in legge è stata introdotta una norma secondo cui in caso di scarto del modello F24 contenente compensazioni, non si applica più la sanzione pari a 1.000 euro per ciascuna delega non eseguita, ma pari:
Attività di accertamento Modifiche normative
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RITENUTE su APPALTI
(Art. 4) |
In sede di conversione in legge viene riscritta completamente la norma originaria (art. 4) che, nella nuova formulazione prevede che:
Inoltre, la disapplicazione della nuova disciplina avviene qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza, dei seguenti requisiti:
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REVERSE CHARGE – APPALTI e SUBAPPALTI
(Art. 4) |
Estensione del regime
Attraverso l’inserimento della lettera a-quinquies) all’art. 17, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972, si prevede l’estensione del regime di reverse charge alle prestazioni di servizi (diversi da quelle di cui alle lettere precedenti) effettuate tramite contratti di appalto o subappalto, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma. Tale regola non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società di cui all’art. 11-ter e alle agenzie per il lavoro (di cui al Capo I del Titolo II del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276). |
REATI in MATERIA di ACCISE – CONFISCA
(Art. 5) |
È prevista l’estensione dell’istituto della confisca per equivalente anche ai reati in materia di accise. Attraverso l’inserimento dei commi 1-bis e 1-ter nell’art. 44 del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo Unico delle Accise), si prevede infatti un inasprimento dell’azione repressiva ai delitti in materia di accise. In particolare, si dispone quanto segue:
In tale contesto la confisca di valore, operando in assenza di un vincolo di pertinenzialità tra la “res” (che potrebbe essere entrata nella proprietà del reo anche in modo legittimo) e il reato, ha ad oggetto beni di pregio corrispondente al prezzo o al profitto del reato nella disponibilità del reo ed è destinato ad applicarsi allorché la confisca “diretta” dei medesimi prezzo o profitto non risulti praticabile. Al riguardo si ricorda che per effetto del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, la confisca del prezzo o del profitto dei reati tributari “non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all’erario anche in presenza di sequestro” e in caso di “mancato versamento la confisca è sempre disposta”. |
RAVVEDIMENTO OPEROSO
(Art. 10 bis) |
Tutte le riduzioni sulle sanzioni previste dal ravvedimento valgono, non solo per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate e da quella delle Dogane e i Monopoli, ma anche per i tributi locali tra cui IMU e TASI. |
TRUST ESTERI – TITOLARITÀ EFFETTIVA
(Art. 13) |
Estensione delle attività di verifica È stata introdotta una norma finalizzata ad estendere al Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie la possibilità – già prevista per il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria in materia di antiriciclaggio – di accedere alle informazioni relative alla “titolarità effettiva” di persone giuridiche e trust.Modifiche normative Nell’ambito dell’art. 25, comma 1, lettera a), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, è stato infatti inserito un richiamo all’art. 9, comma 6, lettera b), del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231. |
PIR
(Art. 13 bis) |
In sede di conversione in legge è stata introdotta la nuova disciplina per i Pir (Piani di risparmio a lungo termine), di cui all’art. 1, commi da 100 a 114, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Stabilità 2017).
Al riguardo si prevede in particolare quanto segue:
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IMPATRIATI
(Art. 13 ter) |
Ai soggetti che a decorrere dal 30 aprile 2019 trasferiscono la residenza in Italia e risultano beneficiari del regime sugli impatriati (art. 16 D.Lgs. n. 147/2015) si applicano, le norme (contenute nel D.L. n. 34/2019):
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FATTURE ELETTRONICHE – UTILIZZO dei FILE XML
(Art. 14) |
Utilizzo dei dati nelle attività accertative
Attraverso l’inserimento del comma 5-bis all’art. 1 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, si prevede la memorizzazione e l’utilizzo dei file XML delle fatture elettroniche (oltre che tutti i dati in essi contenuti, compresi quelli di cui all’art. 21, comma 2, lettera g), del D.P.R. n. 633/1972, cioè la natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi oggetto dell’operazione), ai fini delle indagini di polizia economico-finanziaria. Condizioni Termini |
PRESTAZIONI SANITARIE – FATTURAZIONE ELETTRONICA
(Art. 15) |
Anche per il 2020 opererà il divieto di emissione di fatture elettroniche tramite il Sistema di Intercambio (SdI) in relazione alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche. Il sistema TS metterà a disposizione dell’Agenzia delle Entrate i dati fiscali – ad esclusione della descrizione e del codice fiscale del cliente – delle fatture ricevute dagli operatori sanitari (art. 10-bis, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modifiche dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136). |
DICHIARAZIONE IVA PRECOMPILATA
(Art. 16) |
Farà il suo debutto a partire dai dati 2021 (art. 4, comma 1-bis, D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127). |
REGISTRI IVA – COMUNICAZIONI LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA – MODELLI PRECOMPILATI
(Art. 16) |
È previsto per il secondo semestre 2020 l’avvio del processo che prevede la predisposizione delle bozze dei registri Iva e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva da parte dell’Agenzia delle Entrate (art. 4, comma 1, D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127). |
ESTEROMETRO
(Art. 16)
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In sede di conversione è stata inserita una norma che prevede che, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L., la trasmissione telematica sia effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. |
MODELLO 730
(Art. 16 bis) |
Con l’introduzione dell’art. 16 bis, con effetto dal 1° gennaio 2021, slittano i termini per la presentazione del modello 730:
I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati, fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative, inviano le dichiarazioni entro:
Le stesse scadenze sono previste per la trasmissione in via telematica all’Agenzia delle Entrate, da parte dei sostituti d’imposta, delle dichiarazioni elaborate e dei prospetti di liquidazione, nonché delle schede per destinare il due, cinque e otto per mille. La nuova disposizione stabilisce inoltre che il conguaglio d’imposta deve essere effettuato dal sostituto d’imposta con termine mobile, ovvero con la prima retribuzione utile o, in ogni caso, nella retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione. Passa dal 7 marzo al 16 marzo il termine per il rilascio della Certificazione Unica. Soppressa la disposizione che prevedeva, con effetto dal 1° gennaio 2020, la possibilità di presentare il modello 730, non solo per i titolari dei redditi di lavoro dipendente, di pensione e dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ma anche per i titolari di redditi diversi da quelli di lavoro autonomo e d’impresa di cui agli artt. 53, comma 1, e 55 del TUIR. |
BOLLO su FATTURE ELETTRONICHE
(Art. 17)
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In sede di conversione è stata modificata la norma relativa all’imposta di bollo sulle fatture elettroniche. Nella versione definitiva del decreto, infatti, si prevede che nel caso in cui gli importi dovuti non superino la soglia annua di 1.000 euro, l’obbligo di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere assolto con due versamenti aventi cadenza semestrale, da effettuare rispettivamente entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre di ciascun anno. |
CONTANTE
(Art. 18) |
Nuovi limiti
Nella versione definitiva del decreto si prevede che a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, la soglia relativa all’uso del contante scenderà da 3mila a 2mila euro. Quindi il trasferimento massimo consentito in contanti sarà di 1.999,99 euro dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, e di 999,99 euro a decorrere dal 1° gennaio 2022. Sanzioni
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LOTTERIA degli SCONTRINI, SCONTRINO ELETTRONICO e POS
(Artt. 20, 21, 22, 23) |
Credito d’imposta
Il credito d’imposta sulle transazioni tramite POS pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate viene esteso anche alle commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili. Lotteria degli scontrini Slitta dal 1° gennaio 2020 al 1° luglio 2020 l’entrata in vigore della lotteria. Nel caso in cui l’esercente al momento dell’acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria, non è prevista più alcuna sanzione ma solo la possibilità, per il consumatore, di segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Non sarà più necessario il codice fiscale ma un codice lotteria individuato con provvedimento del direttore delle Entrate. Scontrino elettronico A partire dal 2021, i soggetti che adottano sistemi evoluti di incasso, attraverso carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico, dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, che consentono la memorizzazione, l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, possono assolvere mediante tali sistemi all’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri. Sanzioni Non è più prevista alcuna sanzione in caso di rifiuto, da parte dell’esercente, di pagamento tramite il POS. |
APPARECCHI da INTRATTENIMENTO – PREU
(art. 26) |
Il decreto contiene una norma che dispone – con effetto dal 10 febbraio 2020 – l’aumento della misura del prelievo erariale unico applicabile agli apparecchi da intrattenimento, di cui all’art. 110, comma 6, lettere a) (c.d. “AWP”) e lettera b) (“VLT”), del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773). Al riguardo si precisa quanto segue:
le aliquote vigenti rispettivamente del 21,6% e del 7,9% si applicano fino al 9 febbraio 2020. |
IVA – PRESTAZIONI DIDATTICHE – AUTOSCUOLE
(Art. 32) |
L’esenzione Iva di cui all’art. 10, comma 1, n. 20), del D.P.R. n. 633/1972 è limitata alle prestazioni d’insegnamento scolastico o universitario e non riguarda le prestazioni didattiche di ogni genere.
Non viene comunque modificata l’esenzione prevista per le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù nonché per la formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale nè gli altri elementi oggettivi e soggettivi previsti dalla disposizione richiamata. Autoscuole e scuole di sci La norma è stata modificata in sede di conversione in legge disponendo che per le autoscuole, l’esenzione IVA non sarà più applicabile, dal 1° gennaio 2020, solo per le patenti B e C1. La norma dispone inoltre che sono fatti salvi i comportamenti difformi adottati dai contribuenti anteriormente alla data della sua entrata in vigore, fissata al 1° gennaio 2020. Pertanto, il pagamento dell’IVA al 22% non sarà retroattivo, a differenza di quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 79/E/2019 . |
IVA – ALTRE DISPOSIZIONI
(Artt. 32 ter, 55 ter) |
L’Iva passa dal 22% al 5% per gli assorbenti compostabili o lavabili.
Soppressa la disposizione che disponeva la modifica IVA dal 10% al 22% per i prodotti fitosanitari (fungicidi, insetticidi o erbicidi) per uso non professionale, cioè per le piante di casa. |
DIVIDENDI CORRISPOSTI alle SOCIETÀ SEMPLICI
(Art. 32 quater) |
Eliminata la doppia imposizione sui dividendi distribuiti alle società semplici. I dividendi corrisposti alla società semplice si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale.
Gli utili distribuiti alle società semplici, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione sono:
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SOSPENSIONE ADEMPIMENTI per EVENTI SISMICI – PROROGA
(Art. 33) |
Si prevede la proroga del termine di ripresa della riscossione per i contribuenti interessati dal sisma del 26 dicembre 2018, che ha colpito i Comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant’Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande e Zafferana Etnea della Provincia di Catania, che hanno beneficiato della sospensione nel periodo compreso tra il 26 dicembre 2018 e il 30 settembre 2019, ai sensi del D.M. 25 gennaio 2019.
La sospensione riguardava i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall’art. 29 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con esclusione delle ritenute che dovevano essere operate e versate dai sostituti d’imposta. In particolare, si stabilisce che la ripresa della riscossione avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 gennaio 2020, ovvero, a decorrere dalla stessa data, mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo da versare entro il 16 di ogni mese. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della sospensione, sono effettuati entro il mese di gennaio 2020. |
SOCIETÀ di PROGETTO – DEDUCIBILITÀ degli INTERESSI
(Art. 35) |
Regola
Ai sensi dell’art. 96, comma 8, del Tuir, i limiti alla deducibilità degli interessi passivi previsti dai commi precedenti non si applicano agli interessi passivi e agli oneri finanziari assimilati relativi a prestiti utilizzati per finanziare un progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine per i quali è, tra le altre, rispettata la seguente condizione: non sono garantiti né da beni appartenenti al gestore del progetto infrastrutturale pubblico diversi da quelli afferenti al progetto infrastrutturale stesso né da soggetti diversi dal gestore del progetto infrastrutturale pubblico. Novità introdotta dal decreto-legge Progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine Modifiche normative |
FONTI RINNOVABILI – INCENTIVI – TREMONTI AMBIENTE – CUMULO
(Art. 36) |
Adempimenti cui è subordinato il mantenimento delle tariffe incentivanti
In caso di cumulo degli incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici (di cui ai DD.MM. 6 agosto 2010, 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012) con la “Tremonti-ambiente” – cioè il sistema di detassazione per investimenti ambientali realizzati da Pmi, previsto dall’art. 6, commi da 13 a 19, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001), il mantenimento delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici è subordinato al pagamento di una somma determinata applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali l’aliquota d’imposta pro tempore vigente. Procedura
Giudizi pendenti Questione |
ROTTAMAZIONE-TER – RIAPERTURA del TERMINE per il VERSAMENTO della PRIMA RATA
(Art. 37) |
Il decreto prevede lo slittamento al 30 novembre 2019 del termine di versamento della prima o unica rata prevista per i contribuenti che avevano presentato l’istanza di adesione alla rottamazione-ter.
L’intervento è finalizzato a evitare disparità di trattamento tra i debitori che hanno tempestivamente presentato la propria dichiarazione di adesione alla definizione agevolata in esame entro il 30 aprile 2019 (oppure provengono dalla rottamazione-bis o sono stati colpiti dagli eventi sismici verificatisi nel 2016 nell’Italia Centrale) e quelli che hanno fruito della riapertura del termine di presentazione della domanda alla data al 31 luglio 2019. Infatti, per i primi il pagamento delle somme dovute avrebbe dovuto essere effettuato in unica soluzione entro il 31 luglio 2019, oppure nel numero massimo di rate consecutive prescelte, la prima delle quali scadente alla stessa data. I secondi, viceversa, pur avendo aderito successivamente alla definizione agevolata, pagheranno la prima o unica rata entro il 30 novembre 2019. |
INTERESSI sui DEBITI FISCALI
(Art. 37) |
Per effetto di una norma introdotta in sede di conversione, dal 1° gennaio 2020 il tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo sarà determinato in misura unica compresa tra lo 0,1 e il 3% (attualmente si oscilla tra lo 0,5 e il 4,5%). |
PIATTAFORME MARINE – IMPi
(Art. 38) |
Istituita a decorrere dal 2020 una nuova imposta – Imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) – in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria, cui saranno assoggettate le piattaforme marine per la coltivazione di idrocarburi site entro i limiti del mare territoriale (di cui all’art. 2 del Codice della Navigazione). |
BOLLO AUTO
(Art. 38 ter) |
A decorrere dal 1° gennaio 2020, tutti i pagamenti relativi alla tassa automobilistica dovranno essere effettuati attraverso il sistema “PagoPA”, la nuova piattaforma dei pagamenti elettronici alla pubblica amministrazione, secondo le modalità previste dall’art. 5,comma 2, del codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82).
Al fine di contrastare l’evasione delle tasse automobilistiche si prevede inoltre di far acquisire dal Pubblico registro amministrativo (Pra) i dati relativi alle tasse automobilistiche, con l’obiettivo di assolvere transitoriamente alla funzione di integrazione e coordinamento dei relativi archivi. |
REATI TRIBUTARI
(Art. 39) |
Con la conversione in legge viene rivisto l’impianto sanzionatorio per alcuni dei reati fiscali.
Per il reato di dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000):
Nel caso di omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) la pena è fissata da due a cinque anni. Per il reato di omesso versamento di ritenute dovute o certificate (art. 10-bis D.Lgs. n. 74/2000) e omesso versamento di IVA (art. 10-ter D.Lgs. n. 74/2000) la soglia di punibilità resta fissata rispettivamente a 150.000 euro e 250.000 euro. Responsabilità 231
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FONDO di GARANZIA per le PMI
(Art. 41) |
Vengono stanziati 670 milioni di euro per il 2019, a favore del Fondo di garanzia per le Pmi (di cui all’art. 2, comma 100, lettera a), della Legge n. 662/1996). |
SEGGIOLINI ANTIABBANDONO
(Art. 52) |
Riconoscimento di un contributo pari a euro 30 per ciascun dispositivo di allarme antiabbandono acquistato. Le modalità attuative saranno disciplinate con decreto ministeriale.
Le sanzioni per la mancata installazione dei predetti dispositivi, previste dall’art. 172, comma 1-bis, del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), si applicano a decorrere dal 6 marzo 2020. |
AGEVOLAZIONI FISCALI VEICOLI PORTATORI di HANDICAP
(Art. 53 bis) |
Le agevolazioni fiscali per l’acquisto dei veicoli da parte dei portatori di handicap vengono estese anche ai motori ibridi o elettrici (cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico). |
ACCONTI IRPEF, IRES ed IRAP – MODIFICA QUOTE
(Art. 58) |
Modifica quote acconti per i soggetti Isa
Nella versione definitiva del decreto si dispone che per i contribuenti soggetti agli Isa – con decorrenza dalla data della sua entrata in vigore (il 27 ottobre 2019) – i versamenti di acconto di Irpef, Ires ed Irap vengano effettuati in due rate ciascuna nella misura del 50%, fatto salvo quanto eventualmente già versato per l’esercizio in corso con la prima rata di acconto con corrispondente rideterminazione della misura dell’acconto dovuto in caso di versamento unico. Di conseguenza, a regime non si applicherà più l’attuale regola, che prevede l’obbligo di versare il 40% con la prima rata di acconto, e il 60% con la seconda.Per espressa previsione normativa, sono interessati da questa novità anche i contribuenti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del Tuir (ai fini dell’individuazione dell’ambito applicativo la norma fa infatti riferimento all’art. 12-quinquies, commi 3 e 4, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58). |