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Decreto Cura Italia – novita’ in materia di lavoro

                   

     – Decreto #CuraItalia –

    Novità in materia di lavoro

Art. 19 – Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, possono presentare domanda – con decorrenza 23 febbraio 2020 e comunque entro agosto 2020 – di concessione del trattamento:

  • di cassa integrazione guadagni ordinaria
  • di assegno ordinario (FIS)

con causale “emergenza COVID-19”, per un periodo massimo di nove settimane. 

In tali ipotesi non risulta necessaria la procedura di informativaconsultazione sindacale e termini del procedimento ex artt. 1415 comma 2 e 30 comma 2, del D.Lgs. n. 148/2015 e per l’assegno ordinario ove previsto.

La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro il quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa e non è soggetta alla verifica delle causali di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 148/2015.

I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario qui in esame non sono conteggiati ai fini dei limiti annuali, biennali e quinquennali e non computano per eventuali altre richieste.
All’assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale non si applica il tetto contributivo aziendale (art. 29, comma 4, secondo periodo D.Lgs. n. 148/2015).

Ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi per emergenza Covid-19 non si applica:

  • la contribuzione addizionale (art. 529 comma 8 e 33 comma 2 del D.Lgs. n. 148/2015).

L’assegno ordinario è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti e tramite la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS.

I lavoratori destinatari delle norme qui riportate devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020; inoltre non devono dimostrare il possesso delle 90 giornate di anzianità e lavoro effettivo presso l’unità produttiva in cui è richiesto il trattamento.

Art. 20 – Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria Le aziende che alla data del 23 febbraio 2020 (data di entrata in vigore D.L. n. 6/2020 ) hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale per un periodo non superiore a nove settimane.

La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario già in corso.

La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell’orario di lavoro ed è subordinata alla sospensione degli effetti di concessione del precedente provvedimento.

I periodi di trattamento salariale ordinario in sostituzione di quello straordinario non sono conteggiati ai fini dei limiti annuali, biennali e quinquennali, non sono soggetti alla contribuzione addizionale e non devono essere assolti gli obblighi procedurali.

Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale concessi e in considerazione della relativa fattispecie non si applica quanto previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148.

Art. 21 – Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso I datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che al 23 febbraio 2020 (data di entrata in vigore D.L. n. 6/2020 ) hanno in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione dell’assegno ordinario per un periodo non superiore a nove settimane.

La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in corso.

La concessione dell’assegno ordinario può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà a totale copertura dell’orario di lavoro.

I periodi in cui vi è coesistenza tra assegno di solidarietà e assegno ordinario non sono conteggiati ai fini dei limiti annuali, biennali e quinquennali e il trattamento non è soggetto alla contribuzione addizionale.

Art. 22 – Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga Le Regioni e Province autonome, a favore dei datori di lavoro –  che occupano più di cinque dipendenti – privati e del settore agricolo che non possono godere di strumenti di integrazione salariale possono riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, previo accordo con le organizzazioni sindacali – anche in via telematica  – trattamenti  di  cassa  integrazione  salariale  in deroga,  per  la  durata  della  sospensione  del  rapporto  di  lavoro  e  comunque  per  un  periodo  non  superiore  a  nove  settimane. 

Per il settore agricolo il periodo di trattamento in deroga è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

Sono esclusi dall’applicazione del comma 1 i datori di lavoro domestico.

Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data.

I trattamenti in deroga:

  • sono concessi con decreto delle Regioni e Province autonome;
  • da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall’adozione.

Le Regioni e le Province autonome, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all’INPS, che provvede all’erogazione dei predetti trattamenti.

Le domande dei datori di lavoro sono presentate alle Regioni e Province autonome, che le istruiscono secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.

Per le Province autonome di Trento e di Bolzano intervengono i rispettivi fondi di solidarietà bilaterale del Trentino e dell’Alto Adige costituiti ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. n. 148/2015.

Per il trattamento in deroga a seguito di emergenza Covid-19:

  • non è richiesto il requisito di anzianità aziendale di 90 giornate;
  • non è dovuta la contribuzione addizionale.

Il  trattamento  può  essere  concesso esclusivamente  con  la  modalità  di  pagamento  diretto  della  prestazione da parte dell’INPS (art. 44, comma 6-ter D.Lgs. n. 148/2015).

Art. 23 – Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e l’art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per emergenza Covid-19

 

 

A decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori  dipendenti  del settore  privato  hanno  diritto  a  fruire,  per i  figli  di  età  non superiore  ai  12  anni,  di  uno  specifico  congedo,  per  il  quale  è riconosciuta  una  indennità  pari  al  50% della retribuzione.

I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Gli  eventuali  periodi  di  congedo  parentale  (ex congedo di maternità facoltativa) fruiti  dai  genitori  durante  il  periodo  di  sospensione  citati sono convertiti nel presente congedo con diritto all’indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

I  genitori  lavoratori  iscritti  in  via  esclusiva  alla  Gestione separata hanno  diritto  a  fruire,  per  il  periodo di dodici giorni, per  i  figli  di  età  non superiore  ai  12  anni,  di  uno  specifico  congedo,  per  il  quale  è  riconosciuta  una  indennità,  per  ciascuna giornata  indennizzabile,  pari  al  50%  di  1/365  del  reddito  individuato  secondo  la  base  di  calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità.

La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della  retribuzione  convenzionale  giornaliera  stabilita  annualmente  dalla  legge,  a  seconda  della  tipologia  di  lavoro autonomo svolto.

La  fruizione  del  congedo  è  riconosciuta  alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Il  limite  di  età  di 12 anni  non  si  applica  in  riferimento  ai  figli  con  handicap  in  situazione  di gravità  accertata iscritti a scuole di ogni ordine e grado.

Fermo quanto già evidenziato, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che svolga la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né  riconoscimento  di  contribuzione figurativa,  con  divieto  di licenziamento  e  diritto  alla  conservazione del posto di lavoro.

Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.

A decorrere dall’entrata del decreto legge in alternativa alla prestazione di congedo straordinario per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo dei 15 giorni di assenza e da erogarsi tramite libretto di famiglia.

Le modalità operative per accedere al congedo ovvero al bonus sono stabilite dall’INPS.

Art. 24 – Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104 Il numero di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa (art. 33, comma 3, Legge n. 104/1992), è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020 e per il suo riconoscimento deve essere presentata apposita domanda all’Inps.
Art. 25 – Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico per emergenza Covid -19 A decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, e per tutto il periodo della sospensione ivi prevista, i genitori lavoratori dipendenti  del  settore  pubblico  hanno  diritto  a  fruire  dello  specifico  congedo e relativa indennità già stabilito per il settore privato.

L’erogazione dell’indennità, nonché l’indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell’amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.

Per i lavoratori dipendenti pubblici del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per l’assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, previsto in alternativa al congedo e indennità, è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1000,00 euro.

Ai fini dell’accesso al bonus, il lavoratore presenta domanda tramite i canali telematici dell’Inps.

Art. 26 – Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato Il  periodo  trascorso  in  quarantena  con  sorveglianza  attiva  o  in  permanenza  domiciliare  fiduciaria  con sorveglianza attiva dai  lavoratori  del  settore  privato,  dovuto  a  Covid-19,  è  equiparato  a  malattia,  ai  fini  del  trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento.

In tal caso il  medico  curante  redige  il  certificato  di  malattia  con  gli  estremi  del provvedimento  che  ha  dato  origine  alla  quarantena  con  sorveglianza  attiva  o  alla  permanenza  domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

Sono  considerati  validi  i  certificati  di  malattia  trasmessi,  prima  dell’entrata  in  vigore  della  presente disposizione, da  parte  dell’operatore  di  sanità pubblica.

Gli  oneri  a  carico  del  datore  di  lavoro  e  degli  Istituti  previdenziali connessi  con  le  tutele  sono  posti  a  carico  dello  Stato.

Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da Covid-19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica.

Art. 27 – Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità una tantum pari a 600 euro.

L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ed è erogata dall’INPS, previa domanda.

Art. 28 – Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità una tantum pari a 600 euro.

L’indennità non concorre alla formazione del reddito ed è erogata dall’INPS, previa domanda.

Art. 29 – Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un’indennità una tantum pari a 600 euro.

L’indennità non concorre alla formazione del reddito ed è erogata dall’INPS, previa domanda.

Art. 30 – Indennità lavoratori del settore agricolo

 

Agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un’indennità una tantum pari a 600 euro.

L’indennità non concorre alla formazione del reddito ed è erogata dall’INPS, previa domanda.

Art. 32 – Proroga del termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola nell’anno 2020 In  considerazione  dell’emergenza  epidemiologica  da  Covid-19,  per  gli  operai  agricoli  a  tempo determinato e indeterminato e per le figure equiparate ovunque  residenti  o  domiciliati  sul  territorio  nazionale,  il  termine  per  la  presentazione  delle  domande  di disoccupazione è  prorogato, solo  per  le  domande  in  competenza 2019, al giorno 1 giugno 2020.
Art. 33 – Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL Al  fine  di  agevolare  la  presentazione  delle  domande  di  disoccupazione  NASpI  e  DIS-COLL,  in considerazione  dell’emergenza  epidemiologica  da  Covid-19,  per  gli  eventi  di  cessazione  involontaria dall’attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, i termini di decadenza previsti sono ampliati da sessantotto giorni a centoventotto giorni.

Per le domande di NASpI e DIS-COLL presentate oltre il termine è  fatta  salva  la  decorrenza  della  prestazione  dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.

Ampliati  di  30  giorni  i  termini  previsti  per  la  presentazione  della  domanda  di  incentivo all’autoimprenditorialità nonché  i termini per l’assolvimento degli obblighi.

Art. 34 – Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL è sospeso di diritto e conseguentemente anche i termini di prescrizione.
Art. 37 – Lavoro Domestico – Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali  e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e dovranno essere effettuati entro il 10 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni e interessi.

Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati.

Art. 38 – Indennità lavoratori dello spettacolo Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, è riconosciuta un’indennità una tantum pari a 600 euro.

L’indennità non concorre alla formazione del reddito ed è erogata dall’INPS, previa domanda

Non hanno diritto all’indennità i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore del decreto legge.

Art. 39 – Diritto di precedenza lavoro agile Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
Art. 42 – 43 – Disposizioni Inail

 

L’Inail, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 dispone che:

  • il decorso dei termini di decadenza relativi alle richieste di prestazioni erogate dall’INAIL è sospeso di diritto e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Sono altresì sospesi, i termini di prescrizione;
  • nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro;
  • siano disposte risorse da erogare alle imprese per l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale;
  • al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi, ivi inclusi i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 abbiano cessatoridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, e che nel corso del 2019 hanno prodotto un reddito da lavoro non superiore a 10.000,00 euro, sia istituito un Fondo denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza” volto a garantire il riconoscimento di una indennità per l’anno 2020.
Art. 46 – Sospensione termini di impugnazione dei licenziamenti

 

  • A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto in commento l’avvio delle procedure di cui agli articoli 45 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.
  • Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604.
Art. 61 – Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria Le disposizioni di sospensione di versamenti, ritenute, contributi e premi per il settore turistico-alberghiero sino al 30 aprile 2020 già introdotte con il D.L. n. 9/2020 vengono estese ad altri soggetti quali:

  • associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
  • soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
  • soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
  • soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
  • soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
  • soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
  • soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l’infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
  • soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
  • aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
  • soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
  • soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
  • soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
  • soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
  • soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
  • soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica
  • organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale iscritte negli appositi registri
Art. 62 – Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi

 

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 e sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

Restano fermi i termini per la presentazione delle Certificazioni Uniche al 31 marzo 2020 e del modello 730 (30 settembre) e della liquidazione delle risultanze (come da art. 1 , D.L. n. 9/2020)

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge in commento, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo2020 e il 31 marzo 2020:

  1. relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
  2. relativi all’imposta sul valore aggiunto;
  3. relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.

I versamenti così sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Per i soggetti residenti nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza, indipendentemente dal volume di affari, viene sospeso il versamento dell’iva in scadenza al 16.03.2020 con possibilita’ di versamento al 31 maggio 2020 o in 5 rate.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020 per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell’allegato 1 al D.P.C.M. 1° marzo 2020 e i cui versamenti dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge in commento, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto legge e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d’acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del D.PR. 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Art. 60 – Rimessione in termini per i versamenti

 

versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020
Art. 63 – Premio ai lavoratori dipendenti

 

Ai titolari di redditi di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premioper il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

I sostituti d’imposta riconoscono, in via automatica, l’incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

I sostituti d’imposta compensano l’incentivo erogato mediante il modello F24.

 

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