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Decreto “Aiuti-ter”: nuovi crediti d’imposta contro il caro energia

 

Il 16 settembre 2022 il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto “Aiuti-ter” contenente ulteriori misure finalizzate a far fronte al caro energia: tra le principali novità, infatti, spiccano i crediti d’imposta riconosciuti alle imprese in relazione ai costi di acquisto di energia elettrica e gas naturale.
Di seguito si riporta una sintesi del provvedimento:

 

LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL DECRETO “AIUTI-TER”
IMPRESE ENERGIVORE – CREDITO d’IMPOSTA (**) Il Decreto introduce un credito d’imposta a favore delle imprese energivore. In particolare:

TAX CREDIT ENERGIA
AMBITO di APPLICAZIONE Possono accedere alla misura le imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al D.M. 21 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del III trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo del 2019. (1)
AGEVOLAZIONE Credito di imposta del 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022. (2)
(1) Tenendo conto anche di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.

(2) L’agevolazione spetta anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta e autoconsumata nei mesi di ottobre e novembre 2022. In tal caso l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito d’imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di ottobre e novembre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica.

 

IMPRESE GASIVORE – CREDITO d’IMPOSTA (**) Previsto inoltre un credito d’imposta a favore delle imprese gasivore. In particolare:

TAX CREDIT GAS
AMBITO di APPLICAZIONE Possono accedere alla misura le imprese a forte consumo di gas naturale. (1)
AGEVOLAZIONE Credito di imposta del 40% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, se il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al III trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del MI-GAS, ha subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.
(1) È impresa a forte consumo di gas naturale quella che opera in uno dei settori di cui all’allegato 1 al D.M. 21 dicembre 2021, n. 541, e ha consumato, nel I trimestre solare del 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale indicato all’art. 3, comma 1, del medesimo Decreto, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.

 

IMPRESE NON ENERGIVORE – CREDITO d’IMPOSTA (*) (**) Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese energivore, è riconosciuto un credito di imposta del 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.
IMPRESE NON GASIVORE – CREDITO d’IMPOSTA (*) (**) Introdotto un credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all’art. 5, D.L. 1 marzo 2022 n. 17, convertito con modifiche dalla Legge 27 aprile 2022, n. 34. Il beneficio fiscale è pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.
(*) Se nel III trimestre 2022 e nei mesi di ottobre e novembre 2022, l’impresa si rifornisce di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel III trimestre del 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, deve inviare al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito d’imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022.

(**) Il credito d’imposta è:

  • utilizzabile esclusivamente in compensazione;
  • cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto;
  • cedibile, solo per intero, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo ex art. 106, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo ex art. 64 del medesimo Testo Unico o imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia (fermo restando l’art. 122-bis, comma 4, D.L. n. 34/2020). Per la cessione dei crediti d’imposta occorre il visto di conformità.
ATTIVITÀ AGRICOLE e PESCA – CREDITO d’IMPOSTA Il Decreto riconosce alle imprese esercenti attività agricola e della pesca e alle imprese esercenti l’attività agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61, un credito d’imposta del 20% dei costi sostenuti – al netto dell’IVA – per l’acquisto del carburante effettuato nel IV trimestre 2022.

A favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, il beneficio fiscale spetta anche in relazione agli acquisti di gasolio e benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali, effettuati nel IV trimestre 2022.

È innalzato l’importo massimo dei finanziamenti (da 35 a 62 mila euro), garantibili dall’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), in relazione ai mutui in favore delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura che hanno subito un incremento dei costi energetici.

Cumulo

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

CARBURANTI – IVA ed ACCISE Dal 18 ottobre 2022 al 31 ottobre 2022:

  • sui prodotti indicati si applicano le seguenti aliquote di accisa: – benzina: 478,40 euro per mille litri; – oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri; – gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi; – gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;
  • sul gas naturale usato per autotrazione si applica l’aliquota IVA del 5%;
  • sul gasolio commerciale usato come carburante (di cui al n. 4-bis della Tabella A allegata al D.Lgs. n. 504/1995) non si applica l’aliquota di accisa.
LAVORATORI AUTONOMI – INDENNITÀ UNA TANTUM Nei confronti dei lavoratori autonomi, l’indennità una tantum prevista dall’art. 33, D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modifiche dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91 è incrementata di 150 euro se nel periodo d’imposta 2021 il soggetto ha percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.
TAX CREDIT R&S – RIVERSAMENTO Slitta dal 30 settembre 2022 al 31 ottobre 2022 il termine entro il quale è possibile presentare la domanda di accesso alla procedura di riversamento del credito d’imposta Ricerca e Sviluppo fruito indebitamente, ai sensi dell’art. 5, D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modifiche dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215.
ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE – FONDI Stanziati 50 milioni di euro per l’erogazione di contributi a favore delle associazioni, società sportive dilettantistiche e delle federazioni sportive nazionali, che gestiscono impianti sportivi e piscine.

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