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Credito di imposta Beni Strumentali – requisiti per l’utilizzo in compensazione

Credito di imposta Beni Strumentali – requisiti per l’utilizzo in compensazione

Tabella riassuntiva:

Periodo investimento Tipologia investimento Misura del credito Codice tributo Quadro RU Anni utilizzo Riferimento normativo
dal 1° gennaio 2020
al 15 novembre 2020
Beni materiali NON 4.0 6% 6932 H4 5 anni da anno successivo messa in funzione del bene Art.1 c.188 Legge 160/2019
Beni materiali 4.0 40% fino a 2,5 Mln di acquisto 6933 2H 5 anni da anno successivo messa in funzione del bene Art.1 c.189 Legge 160/2019
20% oltre 2,5 Mln fino a 10 Mln
Beni immateriali 4.0 15% fino a 700.000 euro 6934 3H 3 anni da anno successivo messa in funzione del bene Art.1 c.190 Legge 160/2019
dal 16 novembre 2020
al 31 dicembre 2021 ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro il 31.12.21 il relativo ordine risulti accettato e sia avvenuto il pagamento di acconti di almeno pari al 20% del costo di acquisizione
Beni materiali ed immateriali NON 4.0 (anche per professionisti) 10% fino a 2 Mln Beni Materiali 6935 L3 1 anno (solo per il 2021, poi 3 anni dal 2022) dalla messa in funzione del bene Art.1 c.1054 Legge 178/2020
10% fino a 1 Mln Beni Immateriali
15% (lavoro agile)
Beni materiali 4.0 50% fino a 2,5 Mln 6936 2L 3 anni dall’interconnessione del bene Art.1 c.1056 Legge 178/2020
30% oltre 2,5 Mln fino a 10 Mln
10% oltre 10 Mln fino a 20 Mln
Beni immateriali 4.0 20% fino a 1 Mln 6937 3L 3 anni dall’interconnessione del bene Art.1 c.1058 Legge 178/2020
dal 1° gennaio 2022
al 31 dicembre 2022 ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro il 31.12.22 il relativo ordine risulti accettato e sia avvenuto il pagamento di acconti di almeno pari al 20% del costo di acquisizione
Beni materiali ed immateriali NON 4.0 (anche per professionisti) 6% fino a 2 Mln Beni Materiali da definire 3 anni dalla messa in funzione del bene Art.1 c.1055 Legge 178/2020
6% fino a 1 Mln Beni Immateriali
Beni materiali 4.0 40% fino a 2,5 Mln da definire 3 anni dall’interconnessione del bene Art.1 c.1057 Legge 178/2020
20% oltre 2,5 Mln fino a 10 Mln
10% oltre 10 Mln fino a 20 Mln
Beni immateriali 4.0 20% fino a 1 Mln da definire 3 anni dall’interconnessione del bene Art.1 c.1058 Legge 178/2020

 

Descrizione da riportare nella fattura di acquisto:   Beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi 1054-1058, Legge 178 del 30.12.2020

Con gli interpelli dell’Agenzia delle Entrate nn. 438 e 439 anno 2020 sono state indicate le modalità su come “rimediare” alla mancata apposizione della dicitura all’interno delle fatture di acquisto.
Le modalità di regolarizzazione delle fatture e dei documenti rilevanti sprovvisti di dicitura sono le seguenti:
– In caso di fatture emesse in formato cartaceo è consentita all’acquirente l’apposizione della dicitura sull’originale di ogni fattura con scrittura indelebile oppure mediante l’utilizzo di un apposito timbro;
– In caso di fattura elettronica è consentito al beneficiario l’apposizione della dicitura sulla stampa cartacea del documento apponendo la scritta indelebile oppure mediante l’utilizzo di un apposito timbro
– In caso di fattura elettronica è consentita al beneficiario, in alternativa alla scritta indelebile, l’integrazione elettronica da unire all’originale e conservare insieme allo stesso, secondo le modalità indicate in tema di “inversione contabile” nella circolare dell’AdE n. 14/E/2019.

 

Soggetti beneficiari:

Il credito d’imposta spetta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, per investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
Non hanno invece diritto al credito d’imposta le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale.
Gli esercenti arti e professioni sono ammessi al credito alle stesse condizioni e negli stessi limiti previsti per le imprese, ma solo per gli investimenti in beni strumentali “ordinari” di cui ai commi 1054 e 1055 (no beni 4.0).

La fruizione del credito è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

 

Perizia per i beni 4.0:

Per i beni Industria 4.0 è necessario produrre una perizia asseverata, rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale, o un attestato di conformità rilasciato da un ente accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge n. 232/2016 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Attenzione: per i beni di costo unitario non superiore a 300mila euro non necessita la perizia ma è sufficiente una dichiarazione di responsabilità resa dal legale rappresentante.

 

Cessione del bene per cui si è usufruito del credito di imposta:

Se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione ovvero a quello di avvenuta interconnessione i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive ubicate all’estero, il credito deve essere corrispondentemente ridotto, escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.
Il maggior credito eventualmente già utilizzato in compensazione va riversato entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per l’annualità in cui si verifica la circostanza, senza applicazione di sanzioni e interessi.

 

Beni esclusi dall’agevolazione:

Non possono beneficiare del credito di imposta i seguenti beni:
– veicoli e altri mezzi di trasporto, sia che vengano utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa (la cui deducibilità è integrale), sia che vengano usati con finalità non esclusivamente imprenditoriali: si tratta dei beni di cui all’art. 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. n. 917 del 1986, TUIR);
– beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento (ammortamento più lungo di 15 esercizi);
– fabbricati e costruzioni;
– beni di cui all’allegato 3 annesso alla legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015). L’allegato 3 citato riguarda, a titolo di esempio, le condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali; le condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale; il materiale rotabile, ferroviario e tramviario; gli aerei completi di equipaggiamento;
– i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa, nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

 

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