Credito d’imposta del 60% per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo per i mesi di aprile, maggio e giugno: dalle Entrate i primi chiarimenti – codice tributo 6920
Di seguito riepiloghiamo le novità per usufruire del credito di imposta del 60% (o 30% in caso di affitto di azienda) per i canoni di locazione dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020
CREDITO d’IMPOSTA per le LOCAZIONI degli IMMOBILI a USO NON ABITATIVO e l’AFFITTO di AZIENDA: PRIMI CHIARIMENTI dall’AGENZIA delle ENTRATE |
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INCENTIVO INTRODOTTO con il DECRETO “RILANCIO” |
Ai sensi del richiamato art. 28 del D.L. n. 34/2020, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019, è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. |
SOGGETTI AMMESSI |
Si tratta delle seguenti tipologie di contribuenti:
1. Esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data del 19 maggio 2020. Pertanto la misura interessa:
2. Strutture alberghiere e agrituristiche, a prescindere dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente. A tal fine:
3. Enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, relativamente al costo sostenuto per il canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale. |
SOGGETTI ESCLUSI |
Non sono ammessi i soggetti che svolgono attività commerciali o di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, i cui redditi sono riconducibili all’art. 67, comma 1, lettere i) e l), del Tuir. |
AMBITO OGGETTIVO |
Il credito d’imposta è riconosciuto in relazione ai canoni:
Contratto di locazione Leasing Immobile adibito all’attività professionale Contratti di servizi a prestazioni complesse Affitto di azienda |
CONDIZIONI |
Ai fini dell’ottenimento del credito d’imposta, l’avente diritto deve aver subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. A tal fine devono essere prese a riferimento le operazioni eseguite nei mesi di marzo, aprile e maggio fatturate o certificate, e che hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di marzo 2019 (rispetto a marzo 2020), aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020) e maggio 2019 (rispetto a maggio del 2020), cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini Iva (sono gli stessi criteri indicati dalla Circolare 13 aprile 2020, n. 9/E, par. 2.2.5.).
Data dell’operazione
Versamento del canone Si può anche verificare il caso che il credito d’imposta spetti soltanto per uno dei mesi indicati. |
CREDITO d’IMPOSTA – MISURA |
Il credito d’imposta – commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio – è riconosciuto nelle seguenti misure:
Strutture turistico-ricettive stagionali Spese condominiali |
CREDITO d’IMPOSTA – FRUIZIONE |
Il credito d’imposta è utilizzabile:
La circolare precisa che in caso di utilizzo diretto da parte del locatario, il credito spettante e i corrispondenti utilizzi devono essere indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale la spesa relativa ai canoni agevolabili è stata sostenuta, indicando sia la quota utilizzata in dichiarazione sia la quota compensata tramite F24. In alternativa, può essere ceduto:
Cessionario 1. utilizzare il credito esclusivamente:
2. utilizzare negli anni successivi la quota di credito non utilizzata nell’anno (non può peraltro chiederla a rimborso). Nell’ipotesi in cui il credito d’imposta sia oggetto di cessione al locatore o concedente il versamento del canone è da considerarsi avvenuto contestualmente al momento di efficacia della cessione, nei confronti dell’amministrazione finanziaria. In altri termini, in questa particolare ipotesi è possibile fruire del credito anche in assenza di pagamento, fermo restando, però, che deve intervenire il pagamento della differenza dovuta rispetto all’importo della cessione pattuita. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione del credito d’imposta saranno definite in un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate. |
CREDITO d’IMPOSTA – CUMULO |
Il credito d’imposta in esame non può essere cumulato con il credito d’imposta previsto dall’art. 65 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 (decreto “Cura Italia”), in relazione ai canoni di locazione pagati relativi al mese di marzo (cosiddetto “tax credit botteghe”). |