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Corrispettivi elettronici

Corrispettivi elettronici: obblighi dal 1° Luglio 2019 – dal 1° Gennaio 2020 e credito di imposta

 

Premessa

L’art. 17 del D.L. n. 119/2018 ha modificato l’art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015 introducendo, a partire dal 1° gennaio 2020, l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica all’Agenzia Entrate dei corrispettivi giornalieri.
L’obbligo ha previsto un avvio anticipato al 1° luglio 2019 per i contribuenti che nell’anno 2018 hanno superato 400.000 euro di volume d’affari.

 

Soggetti interessati

I soggetti interessati dalla novità sono quelli che certificano i corrispettivi tramite scontrino fiscale o ricevuta fiscale, il cui elenco è contenuto nell’art. 22 del D.P.R. n. 633/1973 e tra cui si ricordano i commercianti al minuto, le prestazioni alberghiere, le somministrazioni di alimenti e bevande, le prestazioni di servizi in esercizi pubblici (parrucchieri, meccanici, carrozzerie, ecc.).

La nuova disposizione, che prevede due obblighi correlati tra loro:
• la memorizzazione elettronica del corrispettivo e
• la trasmissione telematica dello stesso,
comporta l’addio alla ricevuta fiscale che non potrebbe garantire la soddisfazione del requisito di memorizzazione elettronica anche se ci si attrezzasse per un invio telematico del totale giornaliero in un momento successivo.

Per poter ottemperare al nuovo obbligo il contribuente può, alternativamente:
1. dotarsi di un registratore telematico che soddisfi le esigenze di memorizzazione e trasmissione telematica del dato;
2. utilizzare l’applicazione che l’Agenzia Entrate metterà a disposizione ma che al momento non è ancora stata resa disponibile;

 

Credito di imposta per acquisto o adattamento registratore di cassa

Si ricorda che l’Amministrazione finanziaria ha previsto il riconoscimento di un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute per l’acquisto o l’adattamento di un registratore telematico con un tetto massimo di 250 euro in caso di acquisto e 50 euro in caso di adattamento.

 

Alternativa e fattura semplificata

Una valida alternativa alla memorizzazione e trasmissione del corrispettivo telematico potrebbe essere rappresentata dall’emissione di fattura elettronica, anche se non richiesta dal cliente.
A tal proposito, il Ministero dell’Economia e Finanze, con Decreto del 10 maggio 2019, ha innalzato da 100 a 400 euro il limite per l’emissione della cosiddetta fattura semplificata al fine di agevolare l’emissione di fatture elettroniche.
La fattura semplificata è caratterizzata dalla richiesta di un minor numero di elementi informativi rispetto alla fattura ordinaria; è sufficiente indicare partita IVA o codice fiscale, la descrizione dei beni e l’ammontare del corrispettivo dell’imposta incorporata.

 

Attenzione: Ogni contribuente dovrà analizzare, a seconda delle proprie caratteristiche, esigenze e dei mezzi che già possiede, quale potrebbe essere la soluzione più idonea per ottemperare al nuovo obbligo.

 

Esoneri

Sempre con un altro Decreto ministeriale del 10 maggio 2019 sono stati disposti nuovi esoneri dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica degli incassi giornalieri.
L’obbligo, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2020, anticipato al 1° luglio 2019 per alcuni contribuenti, non si applicherà:

  • alle operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696 (vendita di tabacchi, quotidiani e periodici, cessione di alcuni prodotti agricoli, ecc.), del D.M. 13 febbraio 2015 (servizi di stampa e recapito dei duplicati di patente e servizi di gestione e rendicontazione del relativo pagamento) e del D.M. 27 ottobre 2015 (prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e di servizi elettronici);
  • alle prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, se i biglietti di trasporto assolvono la funzione di certificazione fiscale;
  • alle operazioni collegate a quelle di cui sopra, nonché alle operazioni di cui all’art. 22 del decreto Iva, effettuate in via marginale rispetto alle precedenti o rispetto a quelle soggette agli obblighi di fatturazione (a tal fine, la norma specifica che si considerano marginali le operazioni i cui ricavi o compensi non superano l’1% del volume d’affari registrato nel 2018). Tale esonero si applicherà fino al 31 dicembre 2019;
  • alle operazioni effettuate a bordo di navi, aerei o treni qualora il trasporto sia internazionale.

Le operazioni di cui sopra continueranno ad essere annotate nel registro dei corrispettivi.
Il provvedimento precisa inoltre che fino al 31 dicembre 2019, gli esercenti impianti di distribuzione di carburante sono esonerati dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, per le operazioni di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972, diverse dalle cessioni di benzina o di gasolio, i cui ricavi o compensi non sono superiori all’1% del volume d’affari del 2018; per dette operazioni continuerà ad essere obbligatorio il rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale.

Con la risposta a interpello n. 159 del 2019 l’Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito che per il 2019, sia il servizio mensa offerto ai dipendenti, quantitativamente marginale e comunque rientrante nella previsione per cui non sono soggette all’obbligo di certificazione le operazioni riguardanti le somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche ed universitarie nonché in mense popolari gestite direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e di beneficenza, sia il servizio di trasporto (marginale) non sono soggetti all’obbligo di memorizzazione ed invio telematico dei corrispettivi giornalieri.
La marginalità consente di escludere la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi solo fino al 31 dicembre 2019.
In alternativa resta comunque la possibilità di emettere fatture, anche riepilogative, e di annotare cumulativamente tali fatture.
L’Agenzia delle Entrate evidenzia però che in assenza di un’opzione esercitata entro il 31 dicembre 2018 per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, l’effettuazione delle operazioni di cui all’art. 22 del decreto IVA esclude automaticamente qualunque riduzione dei termini dell’accertamento, che rimangono quelli ordinari.

Si rimane in attesa di una disciplina di esonero in ragione del luogo di esercizio dell’attività, tenendo conto, in particolare, della connettività Internet, fondamentale per l’invio telematico e non sempre presente sul territorio nazionale.

 

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