Telefono:
+39 02 2829389

Chiamaci per informazioni

Dal Lunedi al Venerdi
9:00 - 13:00 | 14.00 - 18:00

Orario ufficio

Compensazione crediti in F24 – nuove restrizioni a partire dal 2020 – Bonus Renzi cod. 1655 da presentare tramite Entratel o Fisconline

 Compensazione dei crediti: le nuove restrizioni a partire dal 2020

 

Il decreto fiscale collegato alla manovra (vedi nostra news del 18.12.2019) – ha introdotto, con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, due novità in merito ai vincoli alla compensazione:

1. Restrizioni per l’utilizzo in compensazione di crediti per un importo superiore a 5.000,00 euro;

2. Restrizioni sull’utilizzo dell’home banking per determinati crediti.

L’Agenzia delle entrate, con risoluzione 31 dicembre 2019, n. 110/E, è intervenuta a fornire un utile quadro d’insieme delle nuove regole applicabili.

Di seguito riassumiamo le novità che decorrono dal 2020.

 

1. Utilizzo in compensazione dei crediti per importi superiori a 5.000 euro (presentazione preventiva della dichiarazione)

Con riferimento alla compensazione orizzontale dei crediti maturati nel 2019, per un importo annuale superiore a 5.000 euro per ciascun tributo, sarà necessario preliminarmente presentare telematicamente il dichiarativo dal quale tali crediti emergono, provvisto di visto di conformità (fatte salve le maggiori soglie previste nel caso di ISA con punteggio pari o superiore ad 8, ai sensi di quanto disposto dall’art. 9-bis, comma 11, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, e dal provvedimento dell’Agenzia delle entrate 10 maggio 2019, n. 126200).

Come già previsto in materia IVA, a partire dal momento in cui il dichiarativo viene presentato, sarà necessario attendere ulteriori 10 giorni per potere procedere alla presentazione dei modelli F24 che utilizzano crediti oltre la soglia di 5.000 euro.

Di seguito riepiloghiamo i crediti maturati dall’anno 2019 e soggetti a preventiva presentazione della dichiarazione in caso di compensazione oltre i 5.000,00 euro:

– crediti IVA (già in vigore da tempo l’obbligo di presentazione preventiva della dichiarazione trimestrale o annuale);
– crediti relativi ad imposte dirette (IRPEF, IRES, ecc.);
– crediti relativi ad addizionali ed imposte sostitutive delle dirette;
– crediti IRAP.

A partire dal 1° gennaio 2020, quindi, se i crediti si riferiscono al 2019, sarà possibile compensare liberamente al massimo 5.000 euro, mentre per la parte eventualmente eccedente si dovrà attendere la possibilità di presentare telematicamente il dichiarativo.

Per quanto riguarda i crediti ancora non usufruiti e maturati nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2018, valgono le regole pregresse. La compensazione potrà pertanto proseguire, sino ad esaurimento, e solo l’eventuale eccedenza non compensata e rigenerata quale credito 2019 dovrà sottostare alla preventiva presentazione del dichiarativo.

 

2. Nuovi crediti fuori dall’ home banking ed obbligo utilizzo canali telematici (per esempio cod. tributo 1655 credito Renzi)

Altra importante novità è quella che impone nuove fattispecie di obbligo di presentazione dei modelli F24 esclusivamente a mezzo dei canali dell’Agenzia delle entrate, con divieto di utilizzo dell’home banking.

Primariamente occorre ricordare che, prima delle modifiche introdotte dal D.L. n. 124/2019, erano previste regole diverse a seconda che il contribuente fosse un “privato” (non titolare di partita IVA), oppure un titolare di partita IVA. Di seguito riassumiamo le nuove regole a partire dal 2020.

 

Soggetti titolari di partita IVA – Risoluzione n. 110/E del 2019 (nuove regole)

Contenuto del modello F24 Canali utilizzabili
Solo tributi a debito (no crediti in compensazione) Fisconline (F24 web o F24 online) / Entratel (intermediario) – Internet banking
Con saldo maggiore di zero e crediti in compensazione relativi a:

  • imposte sui redditi ed addizionali;
  • IRAP;
  • IVA;
  • crediti d’imposta ed agevolazioni derivanti da quadro RU della dichiarazione dei redditi;
  • imposte sostitutive;
  • sostituti d’imposta (ad esempio, recupero delle eccedenze di versamento delle ritenutebonus Renzi 80 eurorimborsi da assistenza fiscale erogati ai dipendenti e pensionati)
Fisconline (F24 web o F24 online) / Entratel (intermediario)
Modello F24 totalmente compensativo = saldo zero Fisconline (F24 web o F24 online) / Entratel (intermediario)

La novità per i titolari di partita IVA è dunque l’ampliamento delle tipologie di crediti che impongono l’utilizzo dei canali dell’Agenzia delle entrate per la presentazione dei modelli F24, con l’introduzione nel novero dei crediti che impediscono l’utilizzo dell’internet banking dei crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta.

 

Soggetti non titolari di partita IVA – Risoluzione n. 110/E del 2019 (nuove regole)

Contenuto del modello F24 Canali utilizzabili
Solo tributi a debito (no crediti in compensazione) Fisconline (F24 web o F24 online) / Entratel (intermediario) – Internet banking, delega cartacea
Con saldo maggiore di zero e crediti in compensazione relativi a:

  • imposte sui redditi ed addizionali;
  • IRAP;
  • IVA;
  • crediti d’imposta ed agevolazioni derivanti da quadro RU della dichiarazione dei redditi;
  • imposte sostitutive
Fisconline (F24 web o F24 online) / Entratel (intermediario)
Modello F24 totalmente compensativo = saldo zero Fisconline (F24 web o F24 online) / Entratel (intermediario)

 

La novità per i non titolari di partita IVA è dunque il divieto di utilizzo dell’home banking laddove il modello F24 presenti crediti in compensazione ricompresi nell’elenco riportato, anche se la delega ha complessivamente saldo superiore a zero.

Le compensazioni “verticali” sfuggono al vincolo di 5.000 euro e all’obbligo di presentazione tramite i canali dell’Agenzia delle entrate.
Non costituisce compensazione orizzontale la presentazione di un modello F24 che espone debiti e crediti della medesima natura, ovvero quei debiti e crediti che potrebbero anche essere “compensati” tra loro senza necessità di presentare modello F24.

 

La tabella riassuntiva di tutti i codici tributo è allegata alla risoluzione n. 110/E del 2019 e potrete scaricarla sul seguente link (elenco codici tributo – allegato alla risoluzione n.110/E del 2019).

 

Conclusioni

  1. Per i crediti maturati da dichiarazioni fiscali relative all’anno 2019, si potrà compensare al massimo 5.000,00 euro per ciascun tributo. Per la compensazione della parte eccedente sarà necessario inviare la dichiarazione fiscale (attendere 10 gg dall’invio del dichiarativo per l’utilizzo del credito) e, se previsto, procedere con la certificazione del credito.
  2. Per l’utilizzo in compensazione in F24 di tributi presenti nella tabella allegata alla risoluzione n.110/E del 31.12.19 (tra cui il bonus Renzi cod. 1655 ed i crediti maturati dal sostituto di imposta), chiediamo ai clienti di organizzarsi per tempo con lo studio paghe o con il nostro studio per prenotare il pagamento telematico del modello F24.

 

Condividi questo contenuto

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Email