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Compensazione crediti e debiti tramite il sistema SDI – prossimo sviluppo

Premessa

Tra le novità più interessanti e dal maggiore potenziale che emergono dalla lettura della Legge di Bilancio 2021, pubblicata il 30 dicembre 2020 in Gazzetta Ufficiale, vi è la previsione di un meccanismo tutto nuovo che potrebbe aiutare ad alleviare un problema da sempre annoso, reso ancor più grave dall’emergenza Covid-19: la liquidità.

L’idea di fondo è semplice ed al tempo stesso efficace: grazie all’incrocio delle informazioni presenti nell’enorme banca dati del Sistema di Interscambio, alimentata costantemente dal transito di milioni di files fattura, aziende e professionisti potranno venire a conoscenza delle situazioni che li vedono al tempo stesso creditori o debitori di taluni soggetti, che a loro volta potrebbero essere debitori o debitori dei primi, potendo compensare le reciproche posizioni.

Tale compensazione – che avverrà solo su base volontaria e con l’accordo di tutte le parti interessate – sarà resa possibile grazie alle nuove funzioni che si vuole introdurre sulla piattaforma “Fatture e Corrispettivi”.

Andiamo nel seguito ad esaminare la nuova possibilità che potrebbe diventare realtà in un futuro prossimo, partendo dalla norma e ipotizzando un caso di concreta attuazione.

“Fatture e Corrispettivi” diventa un archivio dei debiti e crediti commerciali

La Legge di Bilancio 2021 prevede di introdurre una modifica all’art. 4 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, titolato “Semplificazioni amministrative e contabili”. لعبه البلبل

Per la precisione, si vuole introdurre un nuovo comma, il 3-bis, che delinea i tratti della nuova funzionalità di Fatture e Corrispettivi”, grazie alla quale il Sistema di Interscambio diverrebbe non solo lo strumento che consente ad una fattura elettronica di venire giuridicamente ad esistenza e di essere recapitata al destinatario, ma anche un archivio dei crediti che dalle fatture stesse vengono documentati.

L’idea è quella di creare una piattaforma dedicata alla compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali effettuate tra contribuenti residenti o stabiliti in Italia.

Dal meccanismo risulterebbero tuttavia escluse, per espressa previsione normativa, le Amministrazioni Pubbliche.

Un semplice esempio può aiutare a meglio comprendere l’idea nel suo insieme.

Ipotizziamo che:

  • La società “Uno s.p.a.” abbia effettuato una cessione di beni a favore della “Due s.r.l.”, spiccando fattura elettronica per l’ammontare complessivo, IVA inclusa, di euro 4.000;
  • La società “Due s.r.l.” ha effettuato una prestazione di servizi a favore della “Tre s.n.c.”, emettendo fattura elettronica per totali euro 1.500;
  • La società “Tre s.n.c.” ha effettuato una cessione di beni a favore della “Uno s.p.a.”, emettendo fattura elettronica per totali euro 4.500.

Pertanto:

  • Uno s.p.a.” vanta un credito nei confronti di “Due s.r.l.” di 4.000 euro;
  • Due s.r.l.” vanta un credito nei confronti di “Tre s.n.c.” di 1.500 euro;
  • Tre s.n.c.” vanta un credito nei confronti di “Uno s.p.a.” di 4.500 euro.

Se tutte le reciproche spettanze venissero regolarmente onorate, i flussi di cassa dei soggetti in gioco risulterebbero essere i seguenti:

La circostanza che siano necessarie più transazioni al fine di “chiudere il cerchio” tra i soggetti comporta un aggravio amministrativo e, soprattutto, aumenta il rischio di una crisi di liquidità “a catena” nel caso di ritardo nei pagamenti di anche solo uno degli attori coinvolti.

La “catena”, tuttavia, può essere decisamente alleggerita compensando le reciproche posizioni, posto che tra i soggetti in gioco si è venuto a creare un seppur parziale “rapporto circolare” che tale compensazione consente, nel limite della somma che è comune a tutti i rapporti (nel nostro caso pari a 1.500 euro).
Tale somma, se reciprocamente e concordemente compensata, porta all’azzeramento o alla riduzione dei rispettivi debiti / crediti.

Ovviamente, dopo la regolazione delle nuove posizioni come risultanti post compensazione, il risultato finale ad avvenuto pagamento delle poste residue sarebbe il medesimo:

Le innovazioni alla piattaforma “Fatture e Corrispettivi”

L’innovazione sta sostanzialmente nel patrimonio informativo che verrebbe messo a disposizione dei contribuenti.

Tornando al nostro esempio, la semplice operazione ipotizzata sarebbe realizzabile anche ora effettuando più cessioni del credito, ma quanto sopra, oltre a richiedere una buona dose d’impegno, si potrebbe verificare solo laddove i tre soggetti interessati fossero a conoscenza della sussistenza di reciproche posizioni creditorie e debitorie compensabili.

Grazie alla nuova piattaforma, questa informazione verrebbe ad essere resa disponibile automaticamente, grazie all’incrocio dei dati già presenti nel Sistema di Interscambio, consentendo, laddove vi fosse l’accordo di tutte le parti interessate, di compensare tramite la piattaforma stessa.

Gli effetti della compensazione

Secondo quanto previsto nella norma in corso di approvazione, l’effettuazione della compensazione operata tramite piattaforma produrrebbe i medesimi effetti dell’estinzione dell’obbligazione ai sensi della Sezione III del Capo IV del Titolo I del Libro IV del Codice civile, artt. 1241 e seguenti, ovviamente fino a concorrenza del valore compensato.

Condizione per poter effettuare la compensazione è che nessuna delle parti aderenti abbia in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate, ovvero piani attestati di risanamento iscritti presso il Registro delle imprese.

Nei confronti del debito originario insoluto resterebbero comunque applicabili le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

I passaggi operativi

Affinché quanto sopra descritto diventi realtà occorre che vengano compiuti alcuni passaggi fondamentali.

Innanzi tutto, dovrà essere interpellato il Garante per la Protezione dei dati personali, aspetto di fondamentale importanza poiché l’ipotesi avanzata di trasformare i crediti documentati da fattura elettronica in una sorta di moneta di scambio ad ampio raggio si fonda proprio sulla possibilità di conoscere i diversi “attori in gioco”, ovvero quei soggetti nei confronti dei quali si vantano dei crediti che potrebbero essere compensati con debiti nei confronti dei soggetti stessi (e qui non si ravvedono problematiche di privacy), ma anche con debiti di altri soggetti, cui corrisponda un totale o parziale riferimento circolare al credito originario. La pronuncia del Garante appare dunque, a parere di chi scrive, fondamentale, poiché non è difficile immaginare situazioni nelle quali gli operatori economici potrebbero non desiderare rendere note le proprie situazioni creditorie e debitorie e/o i soggetti con i quali vengono intrattenuti rapporti economici.

Inoltre, per le modalità attuative – che evidentemente dovranno anche tenere conto delle indicazioni del Garante per la Privacy – occorrerà attendere uno specifico Decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con i Ministri dell’Economia e delle Finanze, dello Sviluppo economico e per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione.

Nella Legge di Bilancio altresì prevista una specifica autorizzazione di spesa, finalizzata all’adeguamento della piattaforma, quantificata in misura non superiore a 5 milioni di euro per l’anno 2021.

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