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Collaboratori occasionali: obbligo di comunicazione preventiva all’ispettorato del lavoro dal 21.12.2021

Collaboratori occasionali: obbligo di comunicazione preventiva dal 21.12.2021

Premessa

Con riferimento alle attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e contrastare forme elusive di tale tipologia lavorativa, il cd. “Decreto Fiscale” (D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito nella legge 17 dicembre 2021, n. 215) ha specificato che l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori sarà oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro, competente per territorio, da parte del committente, mediante sms o posta elettronica, secondo le modalità operative applicate in caso di rapporti di lavoro intermittente.

Secondo tale previsione normativa, quindi, la comunicazione preventiva obbligatoria all’ITL competente dovrebbe avvenire mediante l’invio di una mail ad indirizzo di posta elettronica certificata ovvero mediante il servizio telematico appositamente previsto, come avviene in caso di utilizzo di lavoratori a chiamata.

L’obbligo scatta dal giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della L. n. 215/2021 , ossia dal 21 dicembre 2021.

In attesa che il Ministero del Lavoro aggiorni gli applicativi in uso, la comunicazione andrà effettuata tramite e-mail ordinaria, non certificata, da inoltrare ad uno specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale (VEDI ELENCO MAIL NELLA NOTA 29 DEL 11.01.2022).

L’INL ha inoltre specificato che l’obbligo riguarda i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione (21 dicembre 2021) o, anche se avviati prima, ancora in corso alla data di emanazione della presente Nota n. 29/2022 .

Ne deriva che:

  • per tutti i rapporti di lavoro in essere alla data di emanazione della presente Nota (11 gennaio 2022), nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre 2021 e già cessati, stante l’assenza di indicazioni al riguardo, la comunicazione andrà effettuata entro i prossimi 7 giorni di calendario e cioè entro il 18 gennaio p.v. compreso;
  • resta fermo il regime ordinario per i rapporti avviati successivamente alla data di pubblicazione della presente Nota (11 gennaio 2022), secondo cui la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.

 

Comunicazione preventiva obbligatoria

Come specificato in premessa, un emendamento in sede di conversione in Legge del cosiddetto Decreto Fiscale (D.L. 21 ottobre 2021, n. 146) ha introdotto una rilevante novità in materia di prestazioni di lavoro autonomo occasionale.

Infatti, al fine di svolgere attività di monitoraggio e contrastare forme elusive di tale tipologia lavorativa, l’avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali dovrà essere oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente da parte del committente, mediante sms o posta elettronica, secondo le modalità operative applicate in caso di rapporti di lavoro intermittente.

Secondo tale previsione normativa, quindi, la comunicazione preventiva obbligatoria all’ITL competente dovrebbe avvenire mediante:

  • l’invio di una mail ad indirizzo di posta elettronica certificata;
  • il servizio telematico appositamente previsto, come avviene in caso di utilizzo di lavoratori a chiamata, secondo le regole previste dall’art. 15, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2015.

L’obbligo scatta dal giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della L. n. 215/2021 , ossia dal 21 dicembre 2021.

 

Modalità di comunicazione:

Invio tramite mail da effettuarsi all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio e cioè in ragione del luogo dove si svolge la prestazione e prima dell’inizio della prestazione lavorativa (vedi elenco mail nella nota n. 29 dell’11 gennaio 2022).

 

Contenuto della comunicazione:

Quanto ai contenuti della comunicazione la stessa, che potrà essere direttamente inserita nel corpo dell’e-mail, senza alcun allegato, dovrà avere i seguenti contenuti minimi, in assenza dei quali la comunicazione sarà considerata omessa:

– dati del committente e del prestatore;

– luogo della prestazione;

– sintetica descrizione dell’attività;

– data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione;

– ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico.

 

Annullamento della comunicazione:

– Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata o i dati indicati potranno essere modificati in qualunque momento antecedente all’inizio dell’attività del prestatore.

 

Sanzioni:

La nuova disposizione prevede poi che, in caso di violazione dei predetti obblighi, si applichi una sanzione amministrativa di importo compreso tra 500 e 2.500 euro per ciascun lavoratore autonomo per cui sia stata omessa la comunicazione preventiva.

Come specificato nel Dossier messo a punto dal Senato, in tale ipotesi non si applicherà la procedura di diffida, prevista dall’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004 in caso di inosservanza delle norme di legge o di contratto collettivo in materia di lavoro e legislazione sociale, qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative in sede di ispezione presso i luoghi di lavoro.

Inoltre, si stabilisce che l’Ispettorato del Lavoro può adottare, verso il datore di lavoro, un provvedimento di sospensione laddove si riscontri che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrati come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa.

Sul punto si attendono pertanto ulteriori chiarimenti sulle procedure al fine di comprendere con precisione secondo quali modalità il committente debba ottemperare a tali nuovi adempimenti in caso di utilizzo di prestazioni di lavoro autonomo occasionale.

La disciplina

La prestazione di lavoro autonomo occasionale è regolamentata dagli artt. 2222 c.c. e seguenti in materia di contratto d’opera. Il prestatore di lavoro autonomo occasionale è, infatti, colui che svolge un’opera o un servizio a favore di un committente, con lavoro prevalentemente proprio e senza alcun vincolo di subordinazione, dietro il pagamento di un corrispettivo e in via occasionale.

L’attività di lavoro autonomo occasionale, per sua natura, è caratterizzata dall’assenza dei seguenti elementi:
– continuità;
– abitualità;
– professionalità;
– coordinazione con il committente.

Quindi, se si svolge un’attività ripetuta, anche due o tre volte all’anno, non si può applicare il lavoro autonomo occasionale.

Seppur non esista una durata massima per il lavoro autonomo occasionale (la Legge Biagi poneva tale limite a 30 giorni con lo stesso committente in un anno), è necessario che l’attività non sia continuativa nel tempo.

Il lavoratore non è inoltre tenuto ad aprire una partita IVA per lo svolgimento di prestazioni di lavoro autonomo occasionale.

Soggetti esclusi

Sono esclusi dalla disciplina sul lavoro autonomo occasionale, i seguenti soggetti:

  • gli esercenti attività di impresa;
  • chi vuole effettuare attività alle dipendenze di altri soggetti (es. camerieri, baristi, commessi, etc);
  • i professionisti iscritti ad albi professionali (avvocati, commercialisti, architetti, ingegneri, dentisti, psicologi ecc.).

Per tutte le altre attività professionali non vi sono preclusioni all’utilizzo delle ricevute per prestazioni di lavoro autonomo occasionale. Fermo restando quanto detto in precedenza, ovvero attività con unico committente che non si ripeteranno (anche solo per una seconda volta) in futuro.

Contribuzione previdenziale

I lavoratori autonomi occasionali sono obbligati ad iscriversi alla Gestione Separata INPS soltanto qualora i compensi corrisposti nell’arco dell’anno eccedano i 5.000 euro lordi annui, tenendo conto delle prestazioni rese nei confronti di tutti i committenti.

Punti di attenzione sulla contribuzione previdenziale
  • I prestatori che superano il limite dei 5.000 euro lordi annui sono tenuti a iscriversi alla Gestione separata INPS
  • L’obbligo di iscrizione sussiste anche al primo incarico che comporti il superamento della soglia dei 5.000 euro lordi
  •  Una volta effettuata l’iscrizione alla Gestione Separata, questa resterà valida per sempre
  • Gli importi inferiori a 5.000 euro lordi percepiti nell’anno a titolo di prestazione di lavoro autonomo occasionale sono esclusi dalla contribuzione previdenziale
  • Il limite dei 5.000 euro lordi è da intendersi cumulativo rispetto ai compensi percepiti da più committenti
  • I lavoratori interessati devono comunicare tempestivamente ai committenti il superamento della soglia di esenzione e, per la parte eccedente, iniziare a versare la contribuzione dovuta
  • La contribuzione previdenziale è dovuta esclusivamente sulla parte eccedente l’importo dei 5.000 euro lordi

L’onere contributivo è posto per:
– 2/3 a carico del committente;
– 1/3 a carico del prestatore di lavoro.

Annualmente l’INPS comunica le aliquote contributive da applicare al reddito percepito nell’anno. Per l’anno 2021, la Circolare INPS del 5 febbraio 2021, n. 12 ha stabilito le seguenti aliquote:

Collaboratori e figure assimilate Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL 34,23% (33,00 IVS + 0,72 + 0,51 aliquote aggiuntive)
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL 33,72% (33,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 24%

I versamenti della contribuzione alla Gestione Separata sono a cura del committente interessato e avvengono tramite il modello F24. La contribuzione, qualora dovuta, dovrà essere versata entro il 16 del mese successivo al periodo di corresponsione del compenso. Inoltre, il committente dovrà inviare all’Inps – sempre nel caso in cui sia dovuta la contribuzione – il flusso mensile UniEmens entro il termine del mese successivo a quello di pagamento del compenso.

Documentazione

Il soggetto che svolge l’attività di lavoro autonomo occasionale è tenuto a rilasciare una ricevuta “non fiscale” al proprio datore di lavoro. La ricevuta è soggetta ad imposta di bollo (di 2,00 euro) se la prestazione supera i 77,47 euro.

Inoltre, come vedremo in seguito, il compenso è soggetto a ritenuta a titolo d’acconto con aliquota del 20% e concorre a formare il reddito complessivo del percettore, soggetto a tassazione ai fini IRPEF. La ritenuta di acconto deve essere applicata soltanto nel caso in cui il committente sia un sostituto di imposta, di cui all’art. 23 del D.P.R. n. 600/1973. In particolare, sono sostituti di imposta tutte le imprese (soggetti dotati di partita Iva) e le associazioni.

La ricevuta per prestazione di lavoro autonomo occasionale deve essere predisposta dal lavoratore. Questa deve essere emessa al momento del pagamento del corrispettivo pattuito con il committente. La ricevuta ha la funzione di attestare l’avvenuto pagamento del compenso.

Cosa indicare sulla ricevuta?
  • Dati anagrafici e codice fiscale del lavoratore
  • Dati anagrafici e codice fiscale del datore di lavoro
  • Luogo e data di emissione
  • Numero progressivo della ricevuta
  • Descrizione dell’attività svolta e dei giorni per i quali è stata prestata
  • Corrispettivo lordo
  • Ritenuta d’acconto applicata

Regime fiscale

I redditi da lavoro autonomo occasionale sono fiscalmente classificati come “redditi diversi” ai sensi di quanto disposto dall’art. 67, comma 1, lett. l) del TUIR.

L’imponibile previdenziale è costituito dal compenso lordo erogato al prestatore, dedotte eventuali spese poste a carico del committente e risultanti dalla fattura.

Il compenso è assoggettato a ritenuta a titolo di acconto del 20% e deve essere trattenuta dal committente e versata, a mezzo modello F24, entro il 16 del mese successivo alla corresponsione del pagamento.

Inoltre, il committente è tenuto a compilare annualmente la Certificazione Unica (c.d. “CU”) nella quale dovrà riportare:

  • i redditi corrisposti ai lavoratori autonomi occasionali;
  • le trattenute fiscali effettuate;
  • la contribuzione eventualmente dovuta e versata.

La Certificazione Unica deve essere trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate e consegnata al lavoratore nei termini previsti per legge (di norma entro il 16 marzo di ogni anno se necessario alla redazione dell’annuale dichiarazione dei redditi precompilata; diversamente il termine è quello relativo alla presentazione della dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta – Modello 770).

Dichiarazione dei redditi

Laddove il soggetto sia obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi (compensi annui superiori a 4.800 euro), il reddito deve essere indicato nel:

  • Quadro RL del modello Redditi PF;

oppure,

  • Quadro D del modello 730.

I redditi di lavoro autonomo occasionale, qualificati redditi diversi, vanno dichiarati nel quadro RL del modello Redditi PF. Nello stesso quadro RL vanno dichiarati anche gli altri redditi di lavoro autonomo indicati nel comma 2 dell’art. 53 del TUIR.

Si precisa, al riguardo, che un lavoratore che percepisce compensi inferiori ai 4.800 euro annui non è obbligato, in assenza di altri redditi, a presentare la dichiarazione dei redditi. Tuttavia, nel caso in cui il lavoratore abbia subito delle ritenute d’acconto, in quanto la prestazione lavorativa è stata svolta per conto di un soggetto che ha veste di sostituto d’imposta, può essere comunque conveniente presentare la dichiarazione dei redditi. In questo caso presentare la dichiarazione è utile per scomputare queste ritenute. Questa operazione comporta il vedersi riconoscere un credito IRPEF. Tale credito può essere utilizzato in compensazione oppure può essere chiesto a rimborso.

 

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