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Cartelle di pagamento – sospensione notifiche e pagamenti fino al 31.12.20

Cartelle: in vigore la sospensione delle notifiche e dei termini di pagamento

È stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale il D.L. 20 ottobre 2020, n. 129 , approvato nei giorni scorsi dal Consiglio dei Ministri al fine di disporre un’ulteriore sospensione delle notifiche delle cartelle esattoriali. Vengono sospesi fino al 31 dicembre 2020 i termini di versamento derivanti da cartelle già inviate e dagli altri atti dell’agente della riscossione. Per effetto della nuova proroga, i versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati, in unica soluzione, entro il 31 gennaio 2021. Inoltre, relativamente ai piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 dicembre  2020, la decadenza dalla rateazione si determina in caso di mancato pagamento, nel periodo di  rateazione, di 10 rate, anche non consecutive.

In dettaglio le novità contenute nel provvedimento.

RISCOSSIONE: le NOVITÀ del D.L. n. 129/2020

RIFERIMENTI NORMATIVI

CARTELLE – PAGAMENTO

Viene estesa fino al 31 dicembre 2020 la sospensione dei termini di versamento derivanti da:

  • cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
  • avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate;
  • avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali;
  • atti di accertamento esecutivo emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
  • ingiunzioni di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali;
  • atti esecutivi emessi dagli enti locali ai sensi dell’art. 1, comma 792, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali.

Ripresa della riscossione.

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 31 gennaio 2021. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

Art. 68, comma 1 , del decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27)

PIANI di RATEAZIONE – DECADENZA

Relativamente ai piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020, la decadenza dalla rateazione si determina in caso di mancato pagamento, nel periodo di  rateazione, di 10 rate, anche non consecutive.

Art. 68, comma 2-ter , del decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27)

 

Art. 19, comma 3, lettere a), b) e c), D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

DISCARICO per INESIGIBILITÀ

Relativamente ai carichi, afferenti ad entrate tributarie e non tributarie, affidati all’agente  della riscossione entro il 31 dicembre 2020, è prorogato di 12 mesi il termine – di cui all’art. 19, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 – in materia di discarico per inesigibilità.

Art. 68, comma 4-bis , lettera a), del decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27)

CARTELLE di PAGAMENTO – NOTIFICA

Relativamente ai carichi, afferenti ad entrate tributarie e non tributarie, affidati all’agente  della riscossione entro il 31 dicembre 2020, sono prorogati di 12 mesi i termini di decadenza e prescrizione in scadenza nel 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento. Di conseguenza, tali termini slittano al 31 dicembre 2022.

Decreto “Rilancio”
La norma fa comunque salvo quanto disposto dall’art. 157, comma 3 , del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77), ai sensi del quale i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento sono prorogati di un anno relativamente:

  • alle dichiarazioni presentate nel 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dagli articoli 36-bis del D.P.R. n.  600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972;
  • alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta presentate nel 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del Tuir;
  • alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973.
Art. 68, comma 4-bis , lettera b), del decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27)

COMUNI COLPITI da EVENTI ECCEZIONALI

Relativamente ai termini di decadenza e prescrizione in scadenza nel 2020 per la notifica delle cartelle di pagamento, si applica l’art. 12, comma 2, del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159, ai sensi del quale i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali ed assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, o in territori diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta  la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell’anno o degli anni durante i quali  si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.

Art. 68, comma 4-bis , lettera b), del decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27)

PIGNORAMENTI su STIPENDI e PENSIONI – SOSPENSIONE

Viene prorogata fino al 31 dicembre 2020 la sospensione degli  obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima di tale data dall’agente della riscossione e dai soggetti di cui all’art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, aventi  ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a  causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

Art. 152, comma 1 , del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77)

 

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato alcune FAQ in merito alle novità introdotte in materia di notifiche e cartelle esattoriali dal D.L. 20 ottobre 2020, n. 129.

CARTELLE ESATTORIALI: ALCUNI CHIARIMENTI da AGENZIA delle ENTRATE-RISCOSSIONE
CARTELLE – VERSAMENTO Sono sospesi i pagamenti in scadenza dall’8 marzo al 31 dicembre 2020, derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione; tali versamenti dovranno essere effettuati entro il 31 gennaio 2021.

“Zona rossa”
Per i soggetti con residenza, sede legale o sede operativa nei comuni della cosiddetta “zona rossa” (allegato 1 del D.P.C.M. 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.

PIANI di DILAZIONE in ESSERE alla DATA dell’8.3.2020 (e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020) La decadenza del debitore dalle rateizzazioni accordate viene determinata nel caso di mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive, invece delle 5 rate ordinariamente previste.
ROTTAMAZIONE-TER – SALDO e STRALCIO Viene confermato che il D.L. 129/2020 non è intervenuto sui termini di scadenza della “rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio”, pertanto, per entrambe le misure restano ferme le scadenze previste dall’art. 154 del decreto “Rilancio” . La norma dispone che il versamento di tutte le rate della “rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio” in scadenza nel 2020 possa essere effettuato entro il 10 dicembre 2020 (a tale termine non si applica peraltro la “tolleranza” di 5 giorni di cui all’art. 3, comma 14-bis, del D.L. 119/2018).
PAGAMENTI delle P.A. SUPERIORI a 5.000 EURO Prevista la sospensione dall’8 marzo al 31 dicembre 2020 delle verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, prima di disporre pagamenti (a qualunque titolo) di importo superiore a 5mila euro. Le verifiche già effettuate non producono effetti se, alla data del 19 maggio 2020, l’agente della riscossione non aveva notificato il pignoramento ai sensi dell’art. 72-bis del D.P.R. 602/1973.

“Zona rossa”
Per i soggetti con residenza, sede legale o sede operativa nei comuni della cosiddetta “zona rossa” (allegato 1 del D.P.C.M. 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.

ATTIVITÀ di RISCOSSIONE Differito al 31 dicembre 2020 il termine finale di sospensione dell’attività di riscossione, fissato al 15 ottobre 2020 dal “decreto di agosto” (D.L. 14 agosto 2020 , n . 104, convertito con modifiche dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126).
NOTIFICHE Sospese fino al 31 dicembre 2020 le attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima del 19 maggio 2020, su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.

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