La Legge 30 dicembre 2024 n. 207, c.d. Legge di Bilancio 2025 non introduce nuovi bonus sulla casa ma interviene su numerose misure già esistenti, muovendosi principalmente in due direzioni: da un lato, proroga gran parte degli incentivi in scadenza al 31 dicembre 2024 (con la rilevante esclusione del c.d. “bonus verde” e lo stop alla detrazione per le caldaie a condensazione), dall’altro, ridimensiona la disciplina di superbonus e bonus edilizi “minori” (con penalizzazioni per le seconde case).

Di seguito si propone, in forma sintetica, il quadro delle agevolazioni applicabili per il 2025:

AgevolazioneMisura della detrazioneTetto di spesaNote
Bonus ristrutturazione (art. 16-bis TUIR e art. 16, D.L. n. 63/2013)Abitazione principale: 50%
Altro immobile: 36%
€ 96.000Stop alle caldaie uniche alimentate a combustibili
Ecobonus (art. 14, D.L. n. 63/2013)Abitazione principale: 50%
Altro immobile: 36%
Variabile
€ 30.000 – € 60.000
Stop alle caldaie uniche alimentate a combustibili
Sismabonus (art. 16, D.L. 63/2013)Abitazione principale: 50%
Altro immobile: 36%
€ 96.000 
Superbonus65% Al 15 ottobre 2024: Delibera adottata, CILA/istanza presentata
Bonus mobili50%€ 5.000Nel 2025, l’agevolazione può essere richiesta solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato a partire dal 1° gennaio 2024
Bonus barriere architettoniche75%Unifamiliari:
€ 50.000
Plurifamiliari: €40.000
Plurifamiliari >8: € 30.000
Invariata rispetto al 2024

La Manovra 2025 non reca la proroga del c.d. “bonus verde”, ossia la detrazione IRPEF del 36% sulle spese sostenute per:

La detrazione compete, pertanto, solo per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2024.

Con riferimento al solo 2025 viene invece introdotto il nuovo bonus elettrodomestici: un contributo per l’acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica (non inferiore alla nuova classe energetica B), prodotti nel territorio dell’Unione europea, con contestuale smaltimento dell’elettrodomestico sostituito di importo:

I percettori di redditi complessivamente superiori a 75.000 euro dovranno fare i conti con alcuni limiti per la fruizione delle detrazioni dall’imposta sul reddito, parametrati in relazione al reddito percepito nonché al numero di figli presenti nel nucleo familiare.

Per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro gli oneri e le spese per i quali è prevista una detrazione dall’imposta lorda (inclusi quindi i Bonus edilizi), sia dal TUIR sia da altre disposizioni normative, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino a un ammontare calcolato moltiplicando l’importo base della detrazione in corrispondenza del reddito complessivo del contribuente per il coefficiente relativo al numero di figli a carico. In particolare, l’importo base della detrazione è:

Composizione nucleo familiareCoefficiente
Senza figli0,50
1 Figlio0,70
2 Figli0,85
Più di 2 figli o almeno 1 figlio con disabilità1

Bonus ristrutturazione

A regime, la detrazione IRPEF prevista dall’art. 16-bis del TUIR per la generalità degli interventi edilizi diversi da quelli che integrano gli estremi della “nuova costruzione” è riconosciuta nella misura del 36%. L’art. 16, comma 1, D.L. n. 63/2013 ne dispone tuttavia il potenziamento al 50% che, seppur “temporaneo”, è stato prorogato di anno in anno sino a 31 dicembre 2024.

La Legge di Bilancio 2025 modifica il citato art. 16 del D.L. n. 63/2013 prevedendo in via transitoria per gli stessi interventi di recupero del patrimonio edilizio una detrazione pari a:
• 36% e tetto di spesa a 96.000 € per il 2025;
• 30% e tetto di spesa di 96.000 € per il 2026 e 2027.

La norma prevede tuttavia un trattamento di favore nel caso in cui le spese siano sostenute dai titolari di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’abitazione principale con il potenziamento dell’agevolazione al:

Dal 2028, la detrazione compete secondo la disciplina a regime ossia in misura pari al 30%, con spesa massima di 48.000 euro.

Bonus ristrutturazione (art. 16-bis TUIR)
AnnoTipologia abitazioneAliquota detrazioneMassimale di spesa
2025Abitazione principale50%€ 96.000
Altro immobile36%€ 96.000
2026Abitazione principale36%€ 96.000
Altro immobile30%€ 96.000
2027Abitazione principale36%€ 96.000
Altro immobile30%€ 96.000
Dal 2028Abitazione principale30%€ 48.000
Altro immobile30%€ 48.000

Il massimale di spesa (48.000 o 96.000 euro) deve essere riferito ad ogni distinto intervento agevolato compiuto su ogni singola unità immobiliare residenziale, comprensiva delle relative pertinenze, ancorché in comproprietà o contitolarità di diritti.

Ecobonus

Per gli interventi di riqualificazione energetica di cui alla Legge n. 296/2006, commi 344-347, è prevista la proroga per fino al 2027, con un meccanismo analogo a quanto visto per il bonus ristrutturazione edilizia, con la sola ovvia eccezione relativa ai massimali di spesa dei tetti di spesa.

Ecobonus (Legge n. 296/2006)
AnnoTipologia di immobileAliquota detrazioneTetto di spesa
2025Abitazione principale50%Variabile € 30.000 – € 60.000
Altro immobile36%
2026Abitazione principale36%Variabile € 30.000 – € 60.000 
Altro immobile30%
2027Abitazione principale36%Variabile € 30.000 – € 60.000 
Altro immobile30%

Con una modifica inserita nel corso dell’iter parlamentare, sono stati esclusi dal bonus ristrutturazioni e dall’ecobonus, per le spese documentate sostenute negli anni 2025 e 2026, gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili. Le caldaie restano agevolabili se collocate all’interno di apparecchi ibridi, composti cioè da una pompa di calore e da una caldaia, controllate da una centralina unica.

Sismabonus

Regole analoghe si applicano anche per gli interventi agevolati con il c.d. sismabonus di cui all’art. 16, comma 1-bis del D.L. n. 63/2013. Nel dettaglio le detrazioni vengono fissate:

Sismabonus (art. 16-bis TUIR)
AnnoTipologia di immobileAliquota detrazioneTetto di spesa
2025Abitazione principale50%€ 96.000
Altro immobile36%
2026Abitazione principale36%€ 96.000
Altro immobile30%
2027Abitazione principale36%€ 96.000
Altro immobile30%

Superbonus

L’art. 119 del D.L. n. 34/2020 individua l’ambito di applicazione del “superbonus” che:

La Manovra 2025 introduce, tuttavia, nuove limitazioni alla fruizione dell’agevolazione in argomento, individuate dal comma 56 della Legge n. 207/2024. 

Nel dettaglio, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2025 la detrazione spetta:

Tipologia interventoCondizione da verificare al 15.10.2024
Interventi effettuati dai condomìniAdozione deliberazione dell’assemblea del condominio che ha approvato l’esecuzione dei lavoriPresentazione comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)
Interventi diversi da quelli effettuati dai condomìniPresentazione comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)
Interventi che comportano la demolizione e ricostruzione degli edificiPresentazione istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo

La norma prevede altresì la possibilità di ripartire in dieci rate annuali la detrazione spettante per le spese agevolate con il superbonus sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 (in luogo della ripartizione “ordinaria” in 4 anni).

Il beneficiario interessato a fruirne (l’agevolazione risulta pensata in particolare per chi fosse risultato incapiente nel periodo d’imposta 2023), potrà esercitare l’opzione (irrevocabile):
• presentando una dichiarazione dei redditi integrativa,
• entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al 2024,
• versando l’eventuale maggior imposta a debito, senza sanzioni e interessi,
• entro il termine per il versamento delle imposte relative al 2024.

L’opzione non dovrebbe essere riconosciuta a chi non ha presentato alcuna dichiarazione. Vale infatti il principio generale secondo cui le dichiarazioni integrative sono ammesse solo in presenza di una dichiarazione originaria validamente presentata.

Superbonus 2025 (art. 119 D.L. n. 34/2020)
AnnoTipologia di immobileAliquota detrazioneTetto di spesa
2025Abitazione principale65%Variabile in base alla tipologia di intervento
Altro immobile

Bonus barriere architettoniche

Tutto confermato nel 2025 per il bonus barriere architettoniche che non viene modificato dalla Manovra.

In aggiunta alla ordinaria detrazione per gli interventi di recupero edilizio (artt. 16 D.L. n. 63/2013 e 16-bis, comma 1, lett. e, del TUIR), gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche beneficiano della detrazione IRPEF del 75% di cui all’art. 119-ter del D.L. n. 34/2020 (introdotto dall’art. 1, comma 42 della Legge n. 234/2021 e da ultimo prorogato dall’art. 1, comma 365, della Legge n. 197/2022).

Rientrano nell’ambito agevolato della misura, ad esempio le spese sostenute per:

La detrazione nella misura del 75% delle spese sostenute è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a: