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Abolizione dell’esterometro dal 01.01.2022 ma obbligo di autofattura elettronica (abolizione prorogata al 01.07.2021)

Dal 01.01.2022 l’esterometro esce di scena.

Valgono le regole della fattura elettronica.

(Con l’approvazione del Decreto Fiscale “D.L. 21 ottobre 2021, n. 146″ del 14.12.2021

è stata prorogata l’eliminazione dell’esterometro al 01.07.2022)

 

Dal 1° gennaio 2022 anche gli acquisti intracomunitari di beni, così come gli altri acquisti di beni e servizi soggetti al reverse charge cosiddetto esterno, dovranno essere comunicati all’Agenzia delle entrate secondo le regole della fatturazione elettronica e non più con il tracciato dell’esterometro. L’integrazione della fattura del fornitore, ai fini dell’assolvimento dell’Iva in Italia, passerà dunque dal sistema di interscambio.

Verranno applicate le disposizioni dell’art. 1, comma 1103, della legge n. 178/2020, secondo cui, a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, i dati delle operazioni scambiate tra soggetti passivi residenti e soggetti esteri devono essere trasmessi al Sdi non più con il tracciato dell’esterometro ma nel formato della fattura elettronica, secondo le indicazioni contenute nel provvedimento attuativo dell’Agenzia delle entrate del 29 ottobre 2021.

Al riguardo, le specifiche tecniche aggiornate da quest’ultimo provvedimento precisano che, per quanto riguarda le operazioni passive, i tipi di documento che possono essere utilizzati in fase di trasmissione al Sdi sono:

  • TD17 integrazione/autofattura per acquisto servizi da soggetti esteri
  • TD18 integrazione per acquisto intracomunitario di beni
  • TD19 integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17, secondo comma, dpr 633/72 (acquisto presso soggetti esteri di beni che si trovano sul territorio nazionale).

Relativamente agli acquisti intracomunitari, esaminati in questa sede, occorre quindi utilizzare il codice TD18, anche nell’eventualità in cui i beni oggetto dell’acquisto intracomunitario siano introdotti in un deposito Iva.

In dettaglio, il file xml dovrà essere predisposto con le modalità appresso indicate:

  • CedentePrestatore: i dati del cedente estero con l’indicazione del paese di residenza
  • CessionarioCommittente: i dati del cessionario residente che effettua l’integrazione
  • Data della sezione «Dati Generali»: la data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione) della fattura emessa dal fornitore estero
  • Per ogni operazione compilare la sezione DettaglioLinee rispettando l’obbligatorietà dei campi (indicazione dell’imponibile presente nella fattura, della relativa imposta calcolata dal cessionario o del codice Natura qualora l’operazione non sia imponibile; per esempio, N3.5 per l’ipotesi (poco probabile) di acquisti non imponibili con utilizzo del plafond; N3.6 nel caso di introduzione di beni in un deposito Iva, N4 nel caso di acquisti esenti
  • DatiFattureCollegate: gli estremi della fattura di riferimento e, se disponibile, il numero identificativo attribuito alla stessa dal Sdi (ipotesi poco probabile, perché significherebbe che il fornitore ha emesso fattura via Sdi, circostanza che, peraltro, esclude l’obbligo della comunicazione da parte del cessionario)
  • Numero: il numero attribuito al documento, preferibilmente nell’ambito di una numerazione progressiva dedicata.

I suddetti dati dovranno essere trasmessi entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione.

Occorre rammentare che, in base all’art. 46, comma 5, del dl n. 331/1993, qualora la fattura relativa all’acquisto intracomunitario non pervenga entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, il cessionario deve provvedere alla regolarizzazione mediante emissione di autofattura entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Questo adempimento, se il cessionario è un soggetto stabilito in Italia, va eseguito attraverso il sistema di interscambio, predisponendo e trasmettendo il file con tipo documento TD20.

Ricordare, infine, che l’obbligo di trasmissione al Sdi dei dati delle operazioni degli acquisti intracomunitari presso fornitori esteri, ai sensi dell’art. 1, comma 3-bis, non fa venire meno l’obbligo di compilare e presentare l’elenco riepilogativo mensile (modello Intrastat) da parte dei soggetti che vi sono tenuti (operatori con volume di acquisti di almeno 200 mila euro in uno dei quattro trimestri precedenti).

 

I nuovi obblighi

Dal 1° gennaio 2022, gli operatori nazionali che acquistano beni o servizi da soggetti esteri, in relazione ai quali sono tenuti ad assolvere l’Iva con l’inversione contabile, devono trasmettere al Sdi i dati dell’operazione con le modalità della fattura elettronica

L’obbligo riguarda anche gli acquisti intracomunitari di beni, per i quali si dovranno trasmettere i dati dell’integrazione con tipo documento TD18

Stando al testo della norma, la trasmissione al Sdi non è obbligatoria se il cedente è un soggetto residente in Italia, oppure se il cessionario è un soggetto residente all’estero

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