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CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE 2025-2026

Adesioni entro il 30.09.2025

Il concordato preventivo biennale (CPB) è un procedimento accertativo fondato su un patto tra professionisti/imprese e Fisco per concordare preventivamente i redditi ed il valore della produzione netta da assoggettare a tassazione, ricevendo in cambio un trattamento premiale.

SOGGETTI AMMESSI

Sotto il profilo soggettivo, possono accedere al concordato preventivo biennale:

    • tutti i contribuenti che applicano gli Isa: società, imprese e professionisti (sono, quindi, esclusi i contribuenti forfettari);

Oltre alle persone fisiche, possono accedere al CPB anche le società che applicano gli ISA. In questi casi, l’accettazione della proposta da parte di società di persone e soggetti equiparati e di società di capitali in regime di trasparenza fiscale, vincolerà anche tutti i soci e gli associati.

SOGGETTI ESCLUSI

Sono espressamente esclusi i contribuenti che:

  • contribuenti in regime forfettario;
  • pur essendone obbligati, non hanno presentato le dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta del triennio precedente all’accettazione della proposta;
  • sono stati condannati per reati tributari commessi nel triennio precedente;
  • adesione, durante il primo periodo d’imposta oggetto del concordato, al regime forfetario;
  • al 31.12.2024 presentano debiti tributari o previdenziali di importo complessivamente pari o superiore a 5.000 euro. I debiti inclusi in sospensione o rateazione non rientrano nel limite;
  • con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, aver conseguito, nell’esercizio d’impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40 per cento del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni;
  • realizzazione, durante il primo periodo d’imposta oggetto di concordato, di operazioni di fusione, scissione, conferimento d’azienda o ramo d’azienda ovvero modifica della compagine sociale che ne aumenta il numero di soci o associati (fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato) con riferimento a società o associazioni di cui all’art. 5
  • partecipazione, da parte di titolari di reddito di lavoro autonomo, nel periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, ad associazioni fra professionisti, società tra professionisti o società tra avvocati, qualora non vi sia adesione al concordato sia da parte dell’associazione o società partecipata, sia, nei casi di adesione di queste ultime, da parte di tutti i soci o associati titolari di reddito di lavoro autonomo, per i medesimi periodi d’imposta;
  •   
REDDITO PROPOSTO

Il reddito concordato viene calcolato dall’Agenzia delle Entrate in base risultato degli ISA dell’anno 2024.

Il reddito stimato dall’Agenzia delle Entrate non tiene conto:

    • delle plusvalenze e delle minusvalenze;

    • delle sopravvenienze attive e passive;

    • delle perdite su crediti;

    • dei redditi o delle quote di redditi (utili o perdite nel caso di reddito d’impresa) derivanti da partecipazioni in società di persone o associazioni di cui all’art. 5 del TUIR;

    • dei corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali riferibili all’attività artistica o professionale (nel caso di redditi di lavoro autonomo).

In ogni caso, il reddito concordato e integrato dei componenti sopra indicati, non potrà essere inferiore a 2.000,00 euro.

ACCESSO AL CONCORDATO 2025 – 2026 ENTRO IL 30.09.2025

L’accesso al concordato preventivo biennale è facoltativo sotto un duplice aspetto perché:

    • il contribuente può omettere la compilazione dei dati necessari al software dell’Agenzia delle Entrate per formulargli una proposta di reddito

    • e, qualora abbia deciso di chiedere la proposta, potrà accettarla oppure no.

La scadenza di accettazione del CPB 2025-2026 è il 30.09.2025 da manifestare tramite l’invio della dichiarazione dei redditi o apposito software.

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L’accettazione della proposta comporterà per il contribuente il fatto di dover assoggettare ad IRPEF/IRES ed eventualmente ad IRAP i redditi preconcordati. Gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi percepiti dal contribuente rispetto a quelli concordati con l’Amministrazione finanziaria non rilevano ai fini fiscali.

Al fine di rendere più conveniente il CPB, il D.Lgs. 5 agosto 2024, n. 108 ha introdotto un regime opzionale tramite cui è possibile assoggettare il maggior reddito concordato ad un’imposta sostitutiva.

La base imponibile cui applicare l’imposta sostitutiva è pari alla differenza, se positiva, tra il reddito concordato e il corrispondente reddito del periodo precedente cui si riferisce la proposta. L’aliquota applicabile varia in base al punteggio di affidabilità ottenuto in relazione al periodo d’imposta precedente a quello di ingresso nel concordato. In particolare:

    • per i contribuenti con punteggio ISA 8, 9 o 10, l’aliquota è pari al 10%;

    • per i contribuenti con punteggio ISA 6 o 7, l’aliquota è pari al 12%;

    • per i contribuenti con punteggio ISA 5 o inferiore, l’aliquota è pari al 15%.

Sulla differenza tra il reddito concordato e il reddito effettivo del periodo d’imposta precedente eccedente 85.000 euro, l’imposta sostitutiva si applica con un’aliquota del 43% per i soggetti IRPEF e del 24% per i soggetti IRES.

Di fatto, per i periodi oggetto del concordato (biennio 2025/2026) i contribuenti che hanno aderito alla proposta dell’Agenzia delle entrate possono assoggettare la parte di reddito eccedentario, d’impresa o di lavoro autonomo, rilevato nella proposta (2025) rispetto a quello dichiarato nel periodo precedente (2024), applicando, in luogo delle imposte ordinarie, una imposta sostitutiva.

La detta tassazione sostitutiva resta limitata all’imposizione diretta e non anche all’IRAP.

Esempio

Il reddito del 2024 dichiarato è risultato pari a 100.000 mentre il reddito del soggetto ISA proposto è pari a 120.000 ed il contribuente, nel 2024, ha ottenuto 7 come voto ISA.
Il detto contribuente, quindi, potrà applicare l’aliquota sostitutiva del 12% alla differenza di 20.000 (reddito proposto 120.000 – reddito dichiarato nell’anno precedente 100.000) con il pagamento di una imposta pari a 2.400 euro.

Il reddito concordato, e rettificato come sopra già descritto, potrà essere ridotto per tener conto delle perdite fiscali conseguite nei periodi d’imposta precedenti. Invece, le perdite fiscali generatesi nei periodi d’imposta oggetto di concordato, per effetto della rettifica dei componenti reddituali sopra indicati, potranno essere portate in diminuzione dai redditi relativi ai medesimi periodi d’imposta e a quelli successivi secondo i criteri ordinari.

L’IVA è espressamente esclusa dal concordato preventivo e dovrà quindi essere gestita e versata secondo le consuete modalità.

Il concordato preventivo produce effetti anche nella sfera previdenziale INPS, quindi per la contribuzione dovuta da artigiani e commercianti o per gli iscritti alla gestione separata, rispetto ai quali il reddito concordato ha piena rilevanza anche ai fini contributivi. Il contribuente può versare i contributi previdenziali considerando il reddito effettivo, se superiore a quello concordato.

Rispetto ai professionisti con cassa privata (architetti, commercialisti, avvocati, geometri, ingegneri, veterinari e altre casse), la contribuzione previdenziale resta invece calcolata sul reddito effettivamente prodotto; anche se un professionista aderisce al CPB, il reddito concordato non influenzerà quindi l’ammontare dei contributi previdenziali da versare. Attenzione perché sebbene in questi casi l’adesione al CPB non influenzi il calcolo dei contributi previdenziali, i debiti contributivi verso le Casse private concorrono al raggiungimento della soglia debitoria di 5.000 euro, insieme ai debiti tributari verso l’Agenzia delle Entrate.

I contribuenti che decidono di aderire alla proposta di concordato dovranno inoltre sempre e comunque adempiere agli obblighi previsti dalle normative, tra cui conservazione delle fatture, predisposizione delle dichiarazioni dei redditi, adempimento degli obblighi in qualità di sostituto d’imposta, ecc.

CESSAZIONE EFFETTI

Il concordato cessa di produrre effetti a partire dal periodo d’imposta quando si verificano determinati eventi; in particolare:

    • se durante il biennio oggetto di concordato si sia modificata l’attività rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio, salvo si applichi il medesimo ISA;

    • se sia cessata l’attività;

    • se il soggetto sia stato interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento o modifiche della compagine sociale per società di persone e associazioni professionali;

    • se si verifichino circostanze eccezionali per cui si realizzano minori redditi o minori valori della produzione netta effettivi eccedenti la misura del 30%, rispetto a quelli oggetto del concordato. Per “circostanze eccezionali” si intende:
        • eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza (lett. c, comma 1, art. 7 e comma 1, art. 24 del D.Lgs. n. 1/2018);

        • altri eventi straordinari che hanno comportato danni ai locali destinati all’attività tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all’uso, danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo, impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell’attività, oppure sospensione dell’attività, laddove l’unico o il principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l’attività;

        • liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;

        • cessione in affitto dell’unica azienda;

        • sospensione dell’attività ai fini amministrativi con comunicazione alla Camera di Commercio, oppure sospensione della professione dandone comunicazione all’Ordine o alla Cassa previdenziale di competenza.

Non costituiscono, invece, circostanze eccezionali che possono far decadere il concordato nel corso del biennio né la grave malattia o l’infortunio che potrebbe colpire il titolare dell’impresa o il libero professionista.

CAUSE DI DECADENZA DEL CONCORDATO

Sono altresì previste cause di decadenza, che riguardano entrambi i periodi d’imposta oggetto di concordato, a prescindere da quando è avvenuta la violazione. In sintesi:

    • accertamento di attività non dichiarate o inesistenza/indeducibilità di passività dichiarate superiori al 30% del dichiarato, relativamente ai periodi d’imposta 2024-2026;

    • presentazione di una dichiarazione integrativa del modello Redditi 2024, nel caso in cui le integrazioni o modifiche determino un minor reddito o valore netto della produzione per un importo superiore al 30%;
  •  
    • verificarsi di una causa di esclusione;

  •  

    • omesso versamento delle imposte concordate;

    • violazioni di non lieve entità, tra cui:
    • constatazione di violazioni che integrano reati tributari relativamente ai periodi d’imposta oggetto del concordato;

    • comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini ISA in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto di concordato per un importo superiore al 30%;

    • omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, IRAP, sostituto d’imposta e/o IVA relativamente ai periodi d’imposta oggetto del concordato;

    • violazioni relative all’invio dei corrispettivi telematici o all’emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali e documenti di trasporto, contestate in numero pari o superiore a tre, commesse in giorni diversi nei periodi d’imposta oggetto del concordato;

    • sottrazione all’ispezione e alla verifica di documenti contabili obbligatori, ovvero altri documenti, ancorché non obbligatori, dei quali risulti con certezza l’esistenza, relativi ai periodi d’imposta oggetto del concordato;

    • omessa installazione o manomissione degli apparecchi per l’emissione degli scontrini fiscali e manomissione dei registratori telematici, nei periodi d’imposta oggetto del concordato.

BENEFICI FISCALI ADESIONE CONCORDATO

Sono previsti trattamenti premiali per chi accetterà la proposta.

Per i periodi d’imposta oggetto di concordato, ai contribuenti che aderiscono alla proposta dell’Agenzia delle Entrate, a prescindere dal punteggio di affidabilità fiscale ottenuto, sono riconosciuti i benefici fiscali previsti per i soggetti ISA che ottengono un voto pari a 10 e quindi:

    • l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente all’IVA e per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive;

    • l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 70.000 euro annui;

    • l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative di cui all’art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;

    • l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’art. 39, primo comma, lett. d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’art. 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

    • l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità̀, dei termini di decadenza per l’attività̀ di accertamento previsti dall’art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’art. 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

    • l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Inoltre, nei periodi d’imposta oggetto di concordato i contribuenti aderenti non potranno essere sottoposti agli accertamenti, di cui all’art. 39 del D.P.R. n. 600/1973 (accertamento induttivo), pur permanendo la possibilità che i medesimi soggetti siano oggetto di accessi, ispezioni o verifiche, il cui esito potrebbe portare alla decadenza dal regime in esame.

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