
Nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2024, n. 305 – Suppl. Ordinario n. 43 – è stata pubblicata la Legge di Bilancio 2025 (legge n. 207 del 30 dicembre 2024). La legge, salvo quanto diversamente previsto, è entrata in vigore il 1° gennaio.
Qui di seguito si riportano, in estrema sintesi, le principali misure e agevolazioni fiscali previste per le persone fisiche, le imprese, ed i contribuenti in generale.
Interventi sulle aliquote IRPEF e sul lavoro dipendente
È stato stabilizzato a regime il passaggio da 4 a 3 aliquote IRPEF (23, 35 e 43%); sono stati accorpati i primi due scaglioni, prevedendo un’unica aliquota pari al 23%.
Di seguito le nuove detrazioni Irpef:
- aliquota del 23% per i redditi fino a 28.000 euro,
- aliquota del 35% per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro,
- aliquota del 43% per i redditi che superano 50.000 euro.
È stato inoltre confermato a regime l’aumento da 1.880 a 1.995 euro della detrazione d’imposta per i redditi di lavoro dipendente.
È stato altresì riconosciuto un bonus in favore dei contribuenti con redditi di lavoro dipendente:
- inferiore a 20.000 euro calcolato per classi dal 7,1% al 4,8% in misura inversamente proporzionale al crescere del reddito, che non concorre alla formazione del reddito;
- compresi tra 20.000 e 40.000 euro è riconosciuto un contributo, da rapportare al periodo di lavoro, pari a 1.000 euro per redditi fino a 32.000 euro;
- e di importo decrescente per redditi da 32.000 euro in su, che si azzera alla soglia dei 40.000 euro.
I contributi sono riconosciuti in via automatica dai sostituti d’imposta, che recupereranno gli importi erogati tramite compensazione.
Detrazioni per familiari a carico
È stata modificata la disciplina della detrazione per i figli a carico. Le detrazioni IRPEF per i figli fiscalmente a carico spettano in relazione:
- ai figli di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni, non disabili;
- a ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni, con disabilità accertata.
In pratica, vengono abolite le detrazioni IRPEF per i figli a carico con più di 30 anni di età non disabili, mentre in precedenza non c’erano limiti di età “massima”. Resta fermo che le detrazioni IRPEF non spettano per i figli con meno di 21 anni di età, in quanto sostituite dall’assegno unico e universale.
Detrazione IRPEF per le spese di istruzione
Le spese detraibili per la frequenza di scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione sono stabilite nel limite massimo di 1.000 euro e non più di 800 euro.
Limiti alle detrazioni fiscali
È stata prevista una limitazione alla fruizione delle detrazioni per i percettori di reddito superiore a 75.000 euro, parametrata in relazione al reddito percepito e al numero di figli presenti nel nucleo familiare.
Sono escluse dal calcolo del tetto massimo alcune spese:
- le spese sanitarie detraibili;
- le somme investite nelle start-up e PMI innovative;
- le spese derivanti da contratti conclusi entro il 31 dicembre 2024 per i premi di assicurazione per morte, invalidità permanente o non autosufficienza nonché quelli aventi ad oggetto i rischi di calamità naturali detraibili ai sensi del TUIR;
- gli oneri detraibili ai sensi dell’art. 15, commi 1, lett. a) e b), e 1-ter, TUIR, ossia interessi e oneri accessori sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui per contratti conclusi fino al 31 dicembre 2024 per l’abitazione principale;
- i premi di assicurazione detraibili ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. f), TUIR, aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5% da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza, sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024;
- i premi di assicurazione detraibili ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. f-bis), TUIR, aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulati relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo, sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024;
- nonché le rate delle spese detraibili ai sensi dell’art. 16-bis, TUIR, ovvero di altre disposizioni normative, sostenute fino al 31 dicembre 2024.
Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici
La Legge di Bilancio 2025 è intervenuta sulle misure in materia di detrazioni edilizie, da un lato prorogando alcune misure e dall’altro ridimensionando alcune agevolazioni.
I bonus per il 2025:
Agevolazione | Misura | Spesa massima | Note |
Bonus ristrutturazione | – Abitazione principale 50% – Altro immobile 36% | 96.000 euro | Stop caldaie uniche a combustibili fossili |
Ecobonus | – Abitazione principale 50% – Altro immobile 36% | 30.000 – 60.000 euro | Stop caldaie uniche a combustibili fossili |
Sismabonus | – Abitazione principale 50% – Altro immobile 36% | 96.000 euro | |
Superbonus | 65% | ||
Bonus mobili | 50% | 5.000 euro | Solo per chi ha realizzato una ristrutturazione iniziata dal 1/1/2024 |
Bonus barriere architettoniche | 75% | 30.000 – 50.000 euro |
La Legge di Bilancio 2025 non ha prorogato il cosiddetto “Bonus verde”.
Solo per il 2025 però è previsto un nuovo “Bonus elettrodomestici”: un contributo per l’acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica (non inferiore alla nuova classe energetica B), prodotti nel territorio dell’Unione europea, con contestuale smaltimento dell’elettrodomestico sostituito di importo:
- pari al 30% del costo di acquisto dell’elettrodomestico,
- fino a un massimo di 100 euro (elevato a 200 euro in caso di ISEE inferiore a 25.000 euro).
Per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro gli oneri e le spese per i quali è prevista una detrazione dall’imposta lorda sono ammessi in detrazione fino a un ammontare calcolato moltiplicando l’importo base della detrazione in corrispondenza del reddito complessivo del contribuente per il coefficiente relativo al numero di figli a carico. In particolare, l’importo base della detrazione è:
- 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro;
- 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro.
Senza figli il coefficiente è 0,5, 0,70 in presenza di 1 figlio, 0,85 2 figli, 1 più di 2 figli o almeno 1 con disabilità.
Interventi, infine, anche sulla disciplina del superbonus: in particolare, la detrazione del 65%, prevista dall’art. 119, comma 8-bis, primo periodo, del D.L. n. 34/2020 per le spese sostenute nell’anno 2025, spetta esclusivamente per gli interventi già avviati o per i quali, alla data del 15 ottobre 2024, risulti:
- presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
- adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono effettuati dai condomini;
- presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.
Inoltre, viene riconosciuta la possibilità di ripartire in 10 quote annuali le spese sostenute nel 2023.
Leggi l’approfondimento che puoi trovare al seguente link:
Regime forfetario
Per il 2025 viene aumentato da 30.000 a 35.000 euro il limite di redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente percepiti nell’anno precedente entro il quale è possibile avvalersi del regime forfetario.
Imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti dalle operazioni in cripto-attività
È aumentata dal 26% al 33% l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti dalle operazioni in cripto-attività realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2026 e viene eliminata la soglia di esenzione pari a 2.000 euro. Viene previsto che per la determinazione delle plusvalenze e minusvalenze, per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2025 invece del costo o del valore di acquisto possa essere assunto il valore a tale data determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR, versando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 18% entro il 30 novembre 2025, anche rateizzabile in tre rate annuali di pari importo e con interessi del 3% annuo sulle rate successive alla prima. L’assunzione, quale valore di acquisto, del valore esistente al 1° gennaio 2025 preclude il realizzo di minusvalenze.
Rivalutazione del costo di acquisto delle partecipazioni, negoziate e non negoziate, e dei terreni edificabili e con destinazione agricola
È introdotta a regime la possibilità di ricorrere alla rivalutazione del costo di acquisto delle partecipazioni, negoziate e non negoziate, e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, con la possibilità di rateizzare il versamento dell’imposta sostitutiva, pari al 18%, fino ad un massimo di tre rate annuali, di pari importo, dovute a partire dalla predetta data del 30 novembre.
Assegnazione agevolata beni ai soci
Viene riproposta la possibilità di versare un’imposta sostitutiva sulle assegnazioni o cessioni di beni immobili o mobili registrati non strumentali, assegnati o ceduti da parte delle società commerciali ai soci, introdotta dalla Legge di Bilancio 2023. L’imposta, da versare entro il 30 settembre 2025 in due rate, è pari all’8% (o al 10,5% se la società non è operativa in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti) calcolata sulla differenza tra valore normale e costo fiscalmente riconosciuto dei beni. Lo stesso regime si applica alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni (immobili o mobili registrati) non strumentali e che si trasformano in società semplici entro il medesimo termine del 30 settembre 2025. Viene prevista la riduzione dal 3 all’1,5% dell’aliquota dell’imposta di registro eventualmente applicabile a dette assegnazioni o cessioni e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.
Estromissione dei beni delle imprese individuali
Viene prevista la possibilità per le imprese individuali di effettuare l’estromissione dal proprio patrimonio dei beni immobili strumentali non produttivi di reddito fondiario includendovi anche i beni posseduti al 31 ottobre 2024, a condizione che l’esclusione sia posta in essere tra il 1° gennaio 2025 e il 31 maggio 2025. L’adesione all’istituto comporta l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e dell’IRAP pari all’8% della differenza tra il valore normale dei beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto. I versamenti rateali dell’imposta sostitutiva vanno effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2025 ed entro il 30 giugno 2026. Gli effetti dell’estromissione decorrono dal 1° gennaio 2025.
Reverse charge nei contratti di appalto per la movimentazione di merci
Il meccanismo di inversione contabile IVA (reverse charge) viene esteso alle prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali caratterizzati da un prevalente utilizzo di manodopera e beni strumentali di proprietà del committente, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione merci e servizi di logistica. L’efficacia della disposizione è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell’Unione europea, di una autorizzazione, per cui si prevede che, in attesa della sua piena operatività, il prestatore e il committente possono optare, per un periodo di tre anni, per una soluzione per cui il pagamento dell’IVA sulle prestazioni rese venga effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell’imposta dovuta. Pertanto, la fattura viene emessa dal prestatore e l’imposta è versata dal soggetto committente, senza possibilità di compensazione.
Welfare aziendale
È stabilita la modifica da 258,23 a 1.000 euro (2.000 per dipendenti con figli fiscalmente a carico), per i periodi d’imposta relativi alle annualità 2025, 2026 e 2027, del limite di esenzione dal computo del reddito imponibile (e dalla tassazione sostitutiva agevolata) del lavoratore dipendente, del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore, delle somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, nonché delle spese per l’affitto o il mutuo della prima casa.
Esenzioni fiscali per canoni di locazione e manutenzione: agevolazioni per i nuovi assunti nel 2025
La normativa introdotta per il 2025 prevede una specifica agevolazione fiscale rivolta ai lavoratori assunti a tempo indeterminato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025 (commi da 386 a 389 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207).
Le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti non concorrono, per i primi 2 anni dalla data di assunzione, alla formazione del reddito imponibile entro il limite complessivo di 5.000 euro annui.
Le disposizioni si applicano ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro nell’anno precedente la data di assunzione, a condizione che il lavoratore abbia trasferito la residenza nel Comune di lavoro situato a oltre 100 chilometri dal Comune di precedente residenza.
Le somme erogate o rimborsate, pur non concorrendo alla formazione del reddito, rilevano ai fini della determinazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e si computano ai fini dell’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.
Per beneficiare dell’agevolazione, il lavoratore è tenuto a rilasciare al datore di lavoro un’apposita dichiarazione ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Tale dichiarazione deve attestare il luogo di residenza nei sei mesi precedenti la data di assunzione e dimostrare la conformità ai requisiti richiesti dalla norma.
Riepilogando
Tipologia somme/beni/servizi | Limite di esenzione fiscale 2025 | Limite di esenzione contributiva 2025 |
premi per assicurazioni extra-professionali (le polizze professionali non sono reddito)cesti natalizi viaggi premio concessi a singoli dipendenti auto a uso privato cellulare a uso privato vestiti (non attinenti alla prestazione lavorativa)buoni (anche costituiti da documenti di legittimazione “valorizzati” come previsto dalla Legge n. 208/2015) | 1.000,00 euro senza figli a carico; 2.000,00 euro con figli a carico | 1.000,00 euro senza figli a carico; 2.000,00 euro con figli a carico |
energia elettrica concessa ai dipendenti utenza domestica sistema idrico integrato utenza gas naturale | 1.000,00 euro senza figli a carico; 2.000,00 euro con figli a carico | 1.000,00 euro senza figli a carico; 2.000,00 euro con figli a carico |
auto concessa a uso promiscuo prestiti alloggio servizi di trasporto ferroviario | 1.000,00 euro senza figli a carico; 2.000,00 euro con figli a carico | 1.000,00 euro senza figli a carico; 2.000,00 euro con figli a carico |
canoni di locazione e spese di manutenzione dei fabbricati locati a dipendenti che trasferiscono la residenza nel comune di lavoro se la precedente residenza sia a più di 100 chilometri di distanza | 5.000,00 euro | NO |
Fringe benefit auto aziendali
La Legge di Bilancio 2025 prevede novità anche nella determinazione del fringe benefit sulle auto aziendali.
Nel 2024, per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dal 1° luglio 2020, per la determinazione del compenso in natura per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti si applicavano ad una percorrenza convenzionale di 15 mila km, in base al costo chilometrico ACI e alla quantità di emissioni di anidride carbonica, le seguenti percentuali:
- 25% per i veicoli con valori di emissione di CO2 inferiori a 60g/km;
- 30% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km;
- 40% per l’anno 2020 e 50% a decorrere dal 2021 per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km;
- 50% per l’anno 2020 e 60% a decorrere dal 2021 per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190 g/km.
Con le nuove regole il valore del fringe benefit per le auto di nuova immatricolazione (concesse in uso promiscuo con contratti stipulati dal 1° gennaio 2025) sarà invece determinato applicando all’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15 mila km, in base al costo chilometrico ACI, le seguenti percentuali:
- 20% per le ibride plug-in;
- 10% per le elettriche;
- 50% per le altre auto.
Per le auto assegnate sino al 31 dicembre 2024 si continuerà ad applicare, anche nel 2025, la vecchia normativa.
Premi di risultato tassabili al 5% nel triennio 2025-2027
La Legge di Bilancio 2025 prevede la riduzione dal 10% al 5% dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività ex art. 1, comma 182, della Legge n. 208/2015 anche per i premi e le somme erogate nel triennio 2025, 2026 e 2027 ai lavoratori del settore privato con contratto di lavoro subordinato (compresi i somministrati), titolari, nell’anno precedente a quello di percezione delle somme agevolabili, di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro.
La riduzione prevista dall’art. 1, comma 182, della Legge n. 208/2015 è una opportunità concessa al dipendente premiato, che può comunque rinunciare all’imposta sostitutiva e applicare il regime ordinario.
Novità 2025 nella gestione delle spese di trasferta dei dipendenti – tracciabiltà
A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, le spese di rappresentanza (ivi inclusi gli omaggi) e quelle di trasferta sono deducibili dal reddito d’impresa e dal valore della produzione IRAP solo se sostenute con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del D.Lgs. n. 241/1997 (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).
In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2025, nei rapporti tra imprese e lavoratori dipendenti, si applicano le seguenti nuove disposizioni:
- per i lavoratori dipendenti, l’art. 51 del TUIR prevede che “I rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (quindi taxi ed ncc), per le trasferte o le missioni di cui al presente comma, non concorrono a formare il reddito solo se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241” (sono esclusi i mezzi pubblici di linea come aerei, treni, bus e metro..);
- per le imprese, l’art. 95 del TUIR prevede che “Le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili nei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 solo se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.
L’eventuale mancata tracciabilità di alcune spese di trasferta sostenute dai dipendenti non ne compromette in automatico il diritto al rimborso, ferme restando le condizioni contrattuali e regolamentari riferite alla loro documentazione; la mancata tracciabilità, pur in presenza di spese inerenti e documentate, impedisce però all’impresa di dedurre il costo dal reddito imponibile e lo stesso rimborso costituirà anche reddito imponibile ai fini contributivi e fiscali per il lavoratore dipendente che quindi, a fronte di una spesa anticipata di X euro, riceverà in rimborso l’importo di X decurtato di imposte e contributi a suo carico.
Consigliamo, per una migliore gestione e per evitare incomprensioni tra impresa e dipendenti, di aggiornare tempestivamente i dipendenti e, se possibile, di adottare un preciso Regolamento che disciplini con chiarezza la gestione, rendicontazione e liquidazione delle trasferte e del rimborso delle spese di viaggio.
IRES agevolata al 20%
È istituita per il solo 2025 una aliquota IRES agevolata (o “premiale”) al 20% al ricorrere di determinate condizioni, tra cui la destinazione a riserva dell’80% degli utili d’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 e la destinazione di una quota pari ad almeno il 30% di tali utili accantonati e, comunque, non inferiore al 24% degli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023 (di ammontare non inferiore, in ogni caso, a 20.000 euro), a investimenti in beni strumentali Transizione 4.0 e Transizione 5.0. Le imprese devono inoltre:
- incrementare l’organico a tempo indeterminato di almeno l’1% rispetto alla media degli occupati nel triennio 2022-2024, con un minimo di un dipendente;
- mantenere nel 2025 una media occupazionale non inferiore a quella del triennio precedente;
- non aver fatto ricorso alla cassa integrazione guadagni (CIG) nel 2024 e 2025, salvo per eventi transitori non imputabili all’azienda o ai dipendenti.
Modifiche al credito d’imposta Transizione 4.0
Abrogazione del credito d’imposta sui beni immateriali dal 2025
Viene abrogato il credito d’imposta del 10% per gli investimenti in beni immateriali di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017, effettuati dall’1 gennaio al 31 dicembre 2025, fatta eccezione per gli ordini effettuati entro il 31 dicembre 2024 con pagamento di un acconto almeno del 20%, che potranno beneficiare del credito d’imposta pari al 15% se completati entro il 30 giugno 2025.
Credito d’imposta per i beni materiali – acquisti con plafond dal 2025
È confermato l’ammontare del credito d’imposta nella misura del:
- 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro.
Limite massimo di spesa
Il credito d’imposta non sarà più concesso in maniera automatica, ma in base all’ordine cronologico delle richieste pervenute, fino all’esaurimento dei fondi.
In particolare, è previsto un limite massimo di spesa per lo Stato di 2.200 milioni per il credito d’imposta relativo agli investimenti in beni materiali di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017, effettuati dall’1 gennaio al 31 dicembre 2025 o “prenotati” entro il 31 dicembre 2025, con accettazione dell’ordine da parte del fornitore e versamento di un acconto almeno pari al 20% del costo, completati entro il 30 giugno 2026.
Tali fondi verranno attribuiti in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande al GSE; il Ministero, raggiunto il plafond stanziato, comunicherà il raggiungimento del limite di spesa e verrà sospeso l’invio di nuove richieste per la fruizione dell’agevolazione.
Il predetto limite di spesa non opera in relazione agli investimenti per i quali entro la data del 31 dicembre 2024, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Al fine del rispetto del predetto limite di spesa, l’impresa invia al MIMIT una comunicazione delle spese sostenute e del relativo credito d’imposta maturato, utilizzando il modello approvato con il D.Dirett. 24 aprile 2024. Ai fini della fruizione del credito d’imposta, il MIMIT trasmette all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese beneficiarie con l’ammontare del credito utilizzabile in compensazione con il mod. F24, secondo l’ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni.
Dal 2025 obbligo PEC per gli amministratori delle società
La Legge di Bilancio 2025, all’art. 1, comma 860, ha introdotto l’obbligo per gli amministratori di imprese costituite in forma societaria (sia di persone che di capitali) di dotarsi di una PEC personale da comunicare al Registro delle imprese e da inserire nell’indice nazionale degli indirizzi delle imprese e dei professionisti.
L’iscrizione del domicilio digitale nel Registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
Dal tenore letterale possiamo quindi dedurre che il nuovo obbligo:
- si applichi alle società costituite a partire dal 1° gennaio 2025 e quindi non dovrebbe riguardare gli amministratori delle società già esistenti;
- riguardi tutti gli amministratori e non solo i rappresentanti legali;
- non comporti specifiche sanzioni a carico degli amministratori che non dovessero provvedere; ma non è escluso che possa essere sanzionata la società in caso di inadempimento.