
Nuova disciplina riaddebito spese al committente
Per effetto del D.Lgs. n. 192/2024 di riforma dell’IRPEF e dell’IRES, in attuazione della Legge n. 111/2023 (Legge delega di riforma fiscale), a decorrere dal 1° gennaio 2025 non concorrono a formare il reddito le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente (si sostituisce, pertanto, la disciplina previgente, in vigore fino al 31 dicembre 2024).
Attenzione che non stiamo parlando delle spese art. 15 Dpr 633/72 sostenute in nome e per conto del cliente ma delle spese sostenute a proprio nome (quindi intestate al professionista) e riaddebitate analiticamente in fattura al cliente.
Il riaddebito è analitico quando:
- il documento di spesa è intestato al professionista, che ha sostenuto tale spesa in ragione del
mandato che gli è stato conferito dal committente; - la spesa viene analiticamente riaddebitata al committente, ovvero ogni singolo documento di
spesa viene puntualmente indicato in fattura, e la somma addebitata risulta corrispondere esattamente ai documenti stessi.
Tali spese:
- non formano reddito professionale (sia per gli ordinari che per i forfettari);
- non sono più deducibili (annullando, di fatto, l’effetto costo-ricavo);
- non sono soggetti al contributo previdenziale (si attendono conferme in merito);
- continuano ad essere soggette ad IVA;
- non sono soggette a ritenuta d’acconto.
Nulla cambia, invece, per le spese riaddebitate art. 15 Dpr 633/72 al cliente, le spese riaddebitate a forfait, trasferta e rimborsi km.
Di seguito si riporta uno schema ante e post riforma delle spese riaddebitate analiticamente:
Rimborsi spese analitici | Fino al 31/12/2024 | Dal 1/1/2025 |
Rilevanza reddituale | Sono qualificati come onorario. Regime ordinario: rigo RE2 Regime forfetario: rigo quadro LM, compenso rilevante per la soglia di 85.000 € | Non sono qualificati come onorario No indicazione nel modello Redditi PF |
Obbligo di rivalsa contributo cassa previdenza | Sì | No (si attendono chiarimenti ufficiali) |
Soggette a ritenuta | Sì | No |
IVA | Sì (spese in nome del committente) | Sì (spese in nome del committente) |
Deducibilità per il professionista (se ordinario) | Interamente deducibili rigo RE15, colonna 2 | Indeducibili salvo insolvenza del committente (vedi nota) |
N.B.: in linea generale le spese anticipate non sono deducibili dal professionista salvo i casi in cui le stesse non siano poi effettivamente rimborsate. Le spese sono in ogni caso deducibili se non rimborsate e: – di importo fino a 2.500 euro comprensivo di compenso – non rimborsate entro un anno dalla fatturazione. |
Fattura di esempio (compenso 1.000 euro + rimborso spese analitico di 200 euro):
Compenso | 1.000,00 |
Cassa previdenziale 4% sul compenso da 1.000,00 | 40,00 |
Rimborso biglietto aereo (fatt. n …. del ….) | 200,00 |
Imponibile | 1.240,00 |
Iva 22% su imponibile 1.240,00 | 272,80 |
Totale fattura | 1.512,80 |
Ritenuta d’acconto 20% sul solo compenso di 1.000,00 euro | – 200,00 |
Netto a pagare | 1.312,80 |
Ai fini di una corretta tenuta della contabilità consigliamo ai professionisti di riportare in fattura tutti i dettagli del rimborso spese riaddebitato al committente (fattura n… del…) in modo da considerare indeducibile il relativo costo e non tassabile il rimborso e di tracciare le relative spese.
Vantaggi e considerazioni per il professionista forfetario
Optando per l’addebito analitico:
- Si evita l’inclusione delle spese di trasferta nel reddito imponibile.
- Le spese non concorrono al superamento delle soglie di 85.000 e 100.000 euro, permettendo al professionista di mantenere il regime agevolato più facilmente.
Se invece il professionista sceglie l’addebito forfetario (una somma generica, non documentata analiticamente):
- Le somme saranno considerate compensi imponibili e contribuiranno al reddito;
- L’impatto fiscale sarà maggiore, sia ai fini dell’imposta sostitutiva sia per il rispetto delle soglie del regime agevolato.
Tracciabilità spese di viaggi e trasferte, ristoranti e alberghi, somministrazione alimenti e bevande, rappresentanza
La legge di Bilancio 2025 ha modificato la deducibilità delle suddette spese, per cui le spese relative a:
- prestazioni alberghiere;
- somministrazione di alimenti e bevande;
- le spese per viaggio e trasporto;
- i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi;
- spese di rappresentanza;
sono deducibili solo se effettuate attraverso i metodi tracciabili (ossia con versamento bancario o postale ovvero attraverso altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del D.Lgs. n. 241/1997, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).