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Professionisti – riaddebito spese analitiche al committente e obbligo tracciabilità delle spese – novità dal 01.01.2025

Nuova disciplina riaddebito spese al committente

Per effetto del D.Lgs. n. 192/2024 di riforma dell’IRPEF e dell’IRES, in attuazione della Legge n. 111/2023 (Legge delega di riforma fiscale), a decorrere dal 1° gennaio 2025 non concorrono a formare il reddito le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente (si sostituisce, pertanto, la disciplina previgente, in vigore fino al 31 dicembre 2024).

Attenzione che non stiamo parlando delle spese art. 15 Dpr 633/72 sostenute in nome e per conto del cliente ma delle spese sostenute a proprio nome (quindi intestate al professionista) e riaddebitate analiticamente in fattura al cliente.

Il riaddebito è analitico quando:

  • il documento di spesa è intestato al professionista, che ha sostenuto tale spesa in ragione del
    mandato che gli è stato conferito dal committente;
  • la spesa viene analiticamente riaddebitata al committente, ovvero ogni singolo documento di
    spesa viene puntualmente indicato in fattura, e la somma addebitata risulta corrispondere esattamente ai documenti stessi.

Tali spese:

  • non formano reddito professionale (sia per gli ordinari che per i forfettari);
  • non sono più deducibili (annullando, di fatto, l’effetto costo-ricavo);
  • non sono soggetti al contributo previdenziale (si attendono conferme in merito);
  • continuano ad essere soggette ad IVA;
  • non sono soggette a ritenuta d’acconto.

Nulla cambia, invece, per le spese riaddebitate art. 15 Dpr 633/72 al cliente, le spese riaddebitate a forfait, trasferta e rimborsi km.

Di seguito si riporta uno schema ante e post riforma delle spese riaddebitate analiticamente:

Rimborsi spese analiticiFino al 31/12/2024Dal 1/1/2025
Rilevanza redditualeSono qualificati come onorario.
Regime ordinario: rigo RE2
Regime forfetario: rigo quadro LM, compenso rilevante per la soglia di 85.000 €
Non sono qualificati come onorario
No indicazione nel modello Redditi PF
Obbligo di rivalsa contributo cassa previdenzaNo (si attendono chiarimenti ufficiali)
Soggette a ritenutaNo
IVASì (spese in nome del committente) (spese in nome del committente)
Deducibilità per il professionista (se ordinario)Interamente deducibili rigo RE15, colonna 2Indeducibili salvo insolvenza del committente (vedi nota)
N.B.: in linea generale le spese anticipate non sono deducibili dal professionista salvo i casi in cui le stesse non siano poi effettivamente rimborsate.
Le spese sono in ogni caso deducibili se non rimborsate e:
– di importo fino a 2.500 euro comprensivo di compenso
– non rimborsate entro un anno dalla fatturazione.

Fattura di esempio (compenso 1.000 euro + rimborso spese analitico di 200 euro):

Compenso1.000,00
Cassa previdenziale 4% sul compenso da 1.000,0040,00
Rimborso biglietto aereo (fatt. n …. del ….)200,00
Imponibile1.240,00
Iva 22% su imponibile 1.240,00272,80
Totale fattura1.512,80
Ritenuta d’acconto 20% sul solo compenso di 1.000,00 euro– 200,00
Netto a pagare1.312,80

Ai fini di una corretta tenuta della contabilità consigliamo ai professionisti di riportare in fattura tutti i dettagli del rimborso spese riaddebitato al committente (fattura n… del…) in modo da considerare indeducibile il relativo costo e non tassabile il rimborso e di tracciare le relative spese.

Vantaggi e considerazioni per il professionista forfetario

Optando per l’addebito analitico:

  • Si evita l’inclusione delle spese di trasferta nel reddito imponibile.
  • Le spese non concorrono al superamento delle soglie di 85.000 e 100.000 euro, permettendo al professionista di mantenere il regime agevolato più facilmente.

Se invece il professionista sceglie l’addebito forfetario (una somma generica, non documentata analiticamente):

  • Le somme saranno considerate compensi imponibili e contribuiranno al reddito;
  • L’impatto fiscale sarà maggiore, sia ai fini dell’imposta sostitutiva sia per il rispetto delle soglie del regime agevolato.

Tracciabilità spese di viaggi e trasferte, ristoranti e alberghi, somministrazione alimenti e bevande, rappresentanza

La legge di Bilancio 2025 ha modificato la deducibilità delle suddette spese, per cui le spese relative a:

  • prestazioni alberghiere;
  • somministrazione di alimenti e bevande;
  • le spese per viaggio e trasporto;
  • i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi;
  • spese di rappresentanza;

sono deducibili solo se effettuate attraverso i metodi tracciabili (ossia con versamento bancario o postale ovvero attraverso altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del D.Lgs. n. 241/1997, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

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