
Con la pubblicato del D.L. 39/2024 del 29.03.2024 – Decreto Salva Conti – per monitorare l’utilizzo in compensazione dei crediti di imposta, è stato istituito l’obbligo di una comunicazione preventiva e di una a consuntivo sugli investimenti in beni strumentali 4.0 e sugli investimenti in R&S.
In particolare, l’obbligo di preventiva comunicazione riguarda:
- i crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’art. 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- crediti d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all’art. 1, commi 200, 201 e 202, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
La comunicazione dovrà essere aggiornata al completamento degli investimenti agevolati.
Per quanto riguarda il credito d’imposta beni strumentali 4.0, l’obbligo di comunicazione al completamento degli investimenti riguarda anche gli investimenti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 29 marzo, giorno antecedente alla data di entrata in vigore del Decreto legge (30 marzo).
Per i soli investimenti “Industria 4.0” relativi al 2023 (esclusa, dunque, l’attività di R&S) è disposto che la compensazione dei crediti maturati e non ancora usufruiti è subordinata all’invio di un’apposita comunicazione a consuntivo.
Nel complesso, anche alla luce della FAQ Agenzia delle Entrate, pubblicata in data 16 aprile 2024, è possibile sintetizzare le casistiche rispetto alle quali deve essere verificato l’adempimento introdotto dal D.L. n. 39/2024.
OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE
Obblighi comunicativi credito d’imposta 4.0 e investimenti R&S | ||
Ipotesi | Comunicazione preventiva | Comunicazione post completamento investimenti |
Nuovo investimenti a decorrere dal 30 marzo 2024 (Industria 4.0 e R&S) | Sì | Sì |
Investimenti dal 1° gennaio 2024 al 29 marzo 2024 (Industria 4.0 e R&S) | No | Sì |
Investimenti relativi al 2023 e utilizzo quote residue credito d’imposta (solo Industria 4.0) | No | Sì |
Investimenti relativi al 2022 e anni precedenti completati o interconnessi nel 2023 o 2024 (vedi FAQ 16 aprile 2024) | No | No |
Dopo l’entrata in vigore del Decreto (30 marzo 2024) la compensazione dei crediti d’imposta interessati dal nuovo adempimento è stata sospesa.
Modalità d’invio:
- dal 18/05/2024 tali moduli devono essere inviati esclusivamente tramite il portale dedicato “Transizione 4.0 – Accedi ai questionari”, accessibile dalla home page dell’Area Clienti del sito GSE
- non più tramite PEC (come inizialmente previsto dal citato DM 24/04/2024).
Modelli da compilare:
Modulo 1 – Bonus investimenti 4.0 – Va trasmesso:
- per gli investimenti da effettuarsi a partire dal 30 marzo 2024 in maniera preventiva. Lo stesso modello va trasmesso a completamento degli investimenti per aggiornare le informazioni comunicate in via preventiva (in tal caso, stando alla guida del GSE, occorre indicare, all’interno del campo “Pratica preventiva associata”, il codice della comunicazione preventiva precedentemente inviata);
- per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2023 e fino al 29 marzo 2024, esclusivamente a seguito del completamento degli investimenti (per gli investimenti relativi al 2023, la comunicazione deve essere presentata ai fini dell’utilizzo in compensazione dei crediti maturati ma non ancora fruiti).
Modulo 2 – Bonus R&S – Va trasmesso:
- per gli investimenti da effettuarsi a partire dal 30 marzo 2024 in maniera preventiva. Lo stesso modulo va trasmesso a completamento degli investimenti per aggiornare le informazioni comunicate in via preventiva (in tal caso, stando alla guida del GSE, occorre indicare, all’interno del campo “Pratica preventiva associata”, il codice della comunicazione preventiva precedentemente inviata);
- per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2024 e fino al 29 marzo 2024, va trasmesso esclusivamente a seguito del completamento degli investimenti.
Agenzia delle Entrate – ricevute F24 temporaneamente bloccate
L’Agenzia delle Entrate, con una specifica FAQ del 19/06/2024, ha fornito chiarimenti in merito al ritardo nel rilascio delle ricevute di presentazione dei mod. F24 dove sono esposte le compensazioni dei citati bonus, alla luce dei tempi tecnici richiesti dal GSE:
- per elaborare le comunicazioni pervenute;
- per procedere alla successiva comunicazione all’Agenzia entrate.
Attualmente, infatti, l’Agenzia ha provveduto a sospendere l’utilizzo in compensazione di crediti.
In particolare, viene chiarito che:
- per evitare di scartare i modelli F24 per assenza di comunicazioni già inviate dall’impresa al GSE ma non ancora “inoltrate” da quest’ultimo all’Agenzia delle Entrate;
- a partire dal 17/06/2024 l’Agenzia ha proceduto a sospendere il rilascio delle ricevute dei modelli F24 (nei quali sono esposti a credito i codici tributo relativi ai crediti “Transizione 4.0”) per 30 giorni, in attesa di ricevere le informazioni su tutte le comunicazioni inviate fino al 17 giugno stesso.
In tale periodo, l’Agenzia verifica periodicamente se l’informazione proveniente dal GSE sia stata acquisita e, in caso positivo, sblocca la delega F24 mantenendo salva la data del versamento.
In assenza di riscontri positivi nei 30 giorni, invece, la delega F24 sarà scartata.
Si tratta, di fatto, di una sospensione del tutto analoga a quella che l’Agenzia può adottare in presenza delle cd. “compensazioni a rischio”, introdotta dalla legge di bilancio 2018.