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Split Payment, nuove regole dal 01.07.2017 – estensione ai Professionisti, alle società quotate al FTSE MIB e alle società controllate dagli Enti Pubblici

Per le imprese ed i professionisti che hanno rapporti commerciali con società controllate da Regioni, Province o Comuni e con società quotate in borsa (FTSE MIB) dal 1° Luglio 2017 sono cambiate le regole di fatturazione.

Come avevamo anticipato nell’articolo “Le novità introdotte dalla Manovra Correttiva 2017“, infatti, a decorrere dal 01.07.2017 anche per questi soggetti è applicato il meccanismo dello split payment.


Cos’è lo split payment?

Lo split payment, o scissione dei pagamenti, è il meccanismo attraverso il quale il versamento dell’IVA esposta in fattura è dovuto dal cliente.

Il fornitore che emette fattura alle società soggette allo split payment, infatti, pur esponendo l’IVA nel documento e riportando la fattura nei registri, non deve considerare la relativa imposta nella liquidazione IVA periodica.

Il cliente soggetto al meccanismo di scissione dei pagamenti corrisponde al fornitore l’importo della fattura al netto dell’IVA, che versa direttamente per suo conto.

Il fornitore è, inoltre, tenuto ad esporre in fattura la dicitura “Operazione soggetta a “scissione dei pagamenti” ai sensi dell’ex art.17-ter del DPR 633/1972“.


A chi si applica lo split payment?

Lo split payment è applicabile alle operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di seguito riportati.

Società per le quali è necessaria l’emissione di fattura elettronica, soggette dal 01.01.2015:

  • Pubbliche Amministrazioni inserite nel Conto economico consolidato pubblicato dall’ISTAT;
  • Autorità indipendenti;
  • Pubbliche Amministrazioni.

Società per le quali è prevista l’emissione di fattura normale (non elettronica), soggette dal 01.07.2017:

  • società controllate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
  • società controllate dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e Unioni di comuni;
  • società controllate direttamente o indirettamente dalle predette società;
  • società quotate inserite nell’Indice FTSE MIB della Borsa Italiana.

Questo meccanismo dal 01.07.2017 è stato esteso anche ai professionisti, che prima ne erano esentati.

Clicca qui per visionare gli elenchi delle società soggette allo split payment pubblicati sul sito del Dipartimento delle Finanze


Casi pratici

Per semplificare la comprensione del meccanismo e delle modifiche intervenute ad oggi, abbiamo individuato dei casi pratici di applicazione:

Fattura emessa dal 01.07.2017 ad un cliente soggetto allo split payment

Il fornitore deve esporre l’IVA nella relativa fattura con la dicitura “scissione dei pagamenti”, annotando la fattura nel registro vendite senza però includere l’imposta nella liquidazione IVA periodica.
Il cliente provvede al pagamento dell’imposta al momento dell’esigibilità della stessa, pagando al fornitore l’importo della fattura al netto dell’IVA.

Fattura emessa prima del 01.07.2017 ad un cliente che prima di tale data non era soggetto allo split payment

Il fornitore emette fattura ordinaria, annotando la stessa nel registro vendite o corrispettivi, e verserà l’imposta nella liquidazione IVA periodica.
Il cliente, al momento del pagamento, corrisponde al fornitore l’intero importo della fattura (comprensivo di IVA).

Fattura emessa prima del 01.07.2017 ad un cliente già soggetto allo split payment

Il fornitore emette fattura con esposizione dell’IVA e della dicitura “scissione dei pagamenti”, annotando la fattura nel registro vendite. Anche in questo caso il fornitore non include l’imposta nella liquidazione IVA periodica.
Il cliente paga al fornitore l’importo della fattura al netto dell’IVA e, quest’ultima, è versata direttamente al momento dell’esigibilità.

 

Regime Sanzionatorio

Le sanzioni previste per il non corretto recepimento dello split payment sono le seguenti:

  • in caso di omessa indicazione in fattura della dicitura “scissione dei pagamenti”, al fornitore che effettua operazioni a favore di società soggette, si applica una sanzione amministrativa da 1.000 a 8.000 euro.
  • in caso di omesso versamento dell’imposta da parte delle società soggette allo split payment (vedasi paragrafo “A chi si applica lo split payment?”) a queste è applicata una sanzione pari al 30% del mancato versamento, salvo le riduzioni previste per ritardi non superiori ai 15 e 90 giorni.

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